Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3398
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Sentenza 23 aprile 2025

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Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ha esaminato la domanda di un attore volta ad ottenere la dichiarazione di nullità parziale di tre contratti di fideiussione omnibus stipulati in date 25/09/2002 (con rimodulazione in data 12/12/2008), 09/12/2009 e 04/11/2010. L'attore ha basato la propria pretesa sulla presunta violazione della normativa antitrust, sostenendo che le clausole contenute in tali fideiussioni riproducessero quelle degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003, censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990. L'attore ha invocato i principi della nullità derivata e del valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia, nonché la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021. La banca convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore per una delle fideiussioni, la propria carenza di legittimazione passiva per cessione dei crediti, e ha sollevato l'eccezione di giudicato con riferimento alla fideiussione del 04/11/2010, basata su un decreto ingiuntivo divenuto definitivo. La convenuta ha altresì contestato la qualifica dell'attore come consumatore. L'attore, nelle memorie ex art. 183 c.p.c., ha replicato alle eccezioni, sostenendo la propria legittimazione attiva e passiva, e ha eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c.

Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, dichiarando infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta. In particolare, ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'attore e la legittimazione passiva della banca convenuta, escludendo che la cessione dei crediti comportasse anche la cessione del contratto di fideiussione. Tuttavia, nel merito, ha rilevato che, per le fideiussioni del 09/12/2009 e del 04/11/2010, non vi era coincidenza delle clausole con quelle censurate dalla Banca d'Italia, e che tali fideiussioni esulavano dal periodo oggetto dell'accertamento dell'ABI, venendo meno la prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005. Inoltre, ha accolto l'eccezione di giudicato con riferimento alla fideiussione del 04/11/2010, poiché il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale e del fideiussore era divenuto definitivo e non opposto, precludendo ogni ulteriore esame sulla validità della fideiussione, e ha escluso la qualifica di consumatore per l'attore. Per quanto concerne la fideiussione del 25/09/2002, il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse allegato un interesse ad agire concreto e attuale, avendo sollevato tardivamente l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. Infine, per la fideiussione del 09/12/2009, ha considerato la causa come "stand alone", non potendo giovarsi del provvedimento della Banca d'Italia, e ha rilevato la mancanza di uniformità delle clausole censurate. Pertanto, le domande sono state rigettate e l'attore condannato alle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3398
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 3398
    Data del deposito : 23 aprile 2025

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