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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49164/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Relatore
Idamaria Chieffo Giudice
Mariachiara Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49164/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANNONI LAURA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI, 6 20052
MONZA presso il difensore avv. ANNONI LAURA, giusta procura in atti attrice contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ARRIGO STEFANO e dell'avv. DE PELLEGRINI CLAUDIA
( VIA NANNETTI - C. AGRIBELLA 31029 VITTORIO C.F._2
VENETO, elettivamente domiciliata in via NANNETTI 31029 VITTORIO VENETO presso il difensore avv. ARRIGO STEFANO, giusta procura in atti convenuta
pagina 1 di 14 OGGETTO: nullità parziale fideiussioni per violazione normativa antitrust
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Il Signor ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per Parte_1
l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- Rigettate, perché infondate in fatto e in diritto, le domande tutte svolte sia in via preliminare che in via principale dalla convenuta CP_1 Controparte_1 [...]
; CP_1
Nel merito: con riferimento alle tre fideiussioni omnibus in esame: accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione in relazione alle clausole che riproducono il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI censurate con provvedimento n. 55/2005 da Banca d'Italia e contrastanti l'art. 2 comma 2 lettera a) della
Legge n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust).
In ogni caso: con condanna di spese e compensi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa e iva in favore del sottoscritto procuratore che si reputa antistatario.
In via istruttoria:
- si chiede che il Tribunale ordini ex art. 210 c.p.c. l'esibizione a Banca Prealpi San
Biagio Credito Cooperativo Società Cooperativa di copia del modulo standard utilizzato per le fideiussioni omnibus nei mesi di febbraio 2002, dicembre 2008, dicembre 2009 e novembre 2010 e nei mesi successivi.
*
Per Controparte_1
[...]
pagina 2 di 14 “Nel merito: per tutte le ragioni dedotte in narrativa nella comparsa di costituzione rigettarsi la domanda di parte attrice.
Con vittoria di spese oltre Iva e CPA e spese generali come per legge.
In via istruttoria: come da memoria ex art. 183, VI° comma nr.2 c.p.c.”
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 07/12/2022, ha citato in Parte_1
giudizio la Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo - Società Cooperativa (di seguito, avanti al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di CP_1
impresa, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità parziale delle tre fideiussioni sottoscritte, rispettivamente, in data 25/09/2002 (con rimodulazione dell'importo garantito il 12/12/2008), in data 09/12/2009 e in data 04/11/2010, relativamente alle clausole che riproducono il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003, censurati dalla Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per contrasto con l'art.2, comma 2, lett. a) della
L. n.287/1990.
L'attore ha allegato di aver sottoscritto le seguenti fideiussioni:
• fideiussione omnibus del 25/09/2002, stipulata a favore della a CP_1
garanzia di fino alla concorrenza di €.650.000,00, Controparte_2 importo successivamente ridotto ad €.250.000,00 in data 12/12/2008; l'attore ha precisato di rispondere come garante sino al limite di €.250.000,00 anche se, a seguito della trasformazione della società da a Controparte_2 CP_2 CP_3
la banca, nel confermare la garanzie, aveva richiamato l'importo iniziale di
€.650.000,00, dimenticandosi della riduzione sino all'importo €.250.000,00 prevista dalla lettera integrativa del 12/12/2008;
• fideiussione del 09/12/2009, stipulata a favore della a garanzia della CP_1
società fino alla concorrenza dell'importo di €. 300.000,00; Parte_2
• fideiussione del 04/11/2010 stipulata a favore della a garanzia della CP_1
società Il Navisego S.r.l. fino alla concorrenza dell'importo di €.30.000,00.
pagina 3 di 14 Richiamati i principi della nullità derivata (Cass., ordinanza n.29810 del 12/12/2017) e del valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 in ordine all'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale (Cass. 22/05/2019 n.13846),
l'attore ha affermato che le tre fideiussioni del 25/09/2002 (confermata con riduzione di importo dalla lettera integrativa del 12/12/2008), del 09/12/2009 e del 04/11/2010 richiamano le clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di reviviscenza, clausola di deroga all'art.1957 c.c. e clausola di sopravvivenza della garanzia) dello schema ABI del
2003 censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 per contrasto con l'art.2 della L. 287/1990, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme.
L'attore, richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.41994 del 30/12/2021, afferma la nullità parziale, per violazione della disciplina antitrust, delle tre fideiussioni per cui è causa, limitatamente alle clausole censurate dalla Banca d'Italia.
2. La convenuta si è costituita Controparte_4 in giudizio con comparsa depositata il 03/03/2023, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccependo:
a) la carenza di legittimazione attiva dell'attore con riferimento alla fideiussione del
09/12/2009 rilasciata, a garanzia della società dalla garante Parte_2
(doc.2 attore), e non già dal signor Controparte_2 Parte_1 personalmente, socio e amministratore di (poi doc.1 Controparte_2 Pt_2
convenuta);
b) la carenza di legittimazione passiva della in quanto banca cedente, per CP_1 avere ceduto in blocco i propri crediti in sofferenza ai sensi dell'art.4 della L. 130/1999, rispettivamente, a Nepal S.r.l. con atto di cessione crediti del 07/03/2019 (doc. 2 convenuta), tra cui il credito nei confronti di (già Controparte_5 CP_2
garantito dalla fideiussione del 25/09/2002 rilasciata dai soci e Parte_1 CP_6
(doc.1 attore), ed a con atto di cessione crediti del 05/07/2018
[...] Parte_3
pagina 4 di 14 (doc. 6 convenuta), tra cui il credito nei confronti di Il Navisego S.r.l. garantito dalla fideiussione del 04/11/2010 rilasciata da (doc.3 attore). Parte_1
La banca convenuta ha altresì dedotto di aver ottenuto in data 19/07/2013 l'emissione da parte del Tribunale di Treviso del decreto ingiuntivo n. 962/2013 nei confronti della società debitrice principale Il Navisego S.r.l. e del fideiussore e che, in Parte_1
mancanza di opposizione, il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo (doc.11 convenuta). Per tale posizione la banca convenuta ha eccepito quindi il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, azionato nei confronti del garante
[...] sulla base della fideiussione rilasciata in data 04/11/2010 nell'interesse della Parte_1
società debitrice principale Il Navisego S.r.l. di cui il medesimo era socio e amministratore (doc. 10 e 20 convenuta).
Con specifico riguardo alla fideiussione rilasciata in data 25/09/2002 (doc.1 attore) dai fratelli e nell'interesse della società Pt_1 Controparte_6 Controparte_2
di cui gli stessi erano soci e amministratori (doc.1 e 9 convenuta), la convenuta
[...]
ha dichiarato di non aver mai azionato tale fideiussione e che la banca CP_1 stessa, “ferme le eccezioni di carenza di legittimazione passiva più sopra dette, nulla oppone in ordine alla declaratoria di nullità delle clausole nel rispetto di quanto statuito dalle sezioni unite del dicembre 2021” (p. 7 comparsa di costituzione), chiedendo, tuttavia, con la memoria ex art. 183 primo comma c.p.c. e con le note conclusive, il rigetto della domanda anche in relazione a tale fideiussione.
3. All'udienza di prima comparizione del 28/03/2023 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. e ha fissato l'udienza del 28/06/2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
3.1. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha contestato le eccezioni Parte_1
sollevate dalla convenuta, affermando, per un verso, la propria legittimazione attiva per aver sottoscritto il contratto di garanzia del 09/12/2009 sia in proprio che come socio e amministratore della società e, per altro verso, affermando la Controparte_2 legittimazione passiva della banca convenuta, in quanto i contratti di garanzia con clausola di pagamento a prima richiesta, come quelli dal medesimo sottoscritti, non si pagina 5 di 14 trasferiscono automaticamente con il credito ceduto, in quanto non vengono considerati accessori al credito. L'attore ha inoltre contestato l'eccezione di giudicato proposta dalla banca, invocando la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.9479/2023, che consente al consumatore di eccepire la nullità della clausole contenute nella fideiussione sia nella fase di esecuzione che nei giudizi di cognizione.
Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha eccepito, per la prima volta, la decadenza ex art.1957 c.c., con riguardo a tutte e tre le fideiussioni per cui è causa.
In via istruttoria, l'attore ha chiesto ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta copia del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato nei mesi di febbraio 2002, dicembre 2008, dicembre 2009 e novembre 2010, e ordinare ex art 210 c.p.c. ad un campione significativo di istituti bancari la produzione del modulo di fideiussione omnibus utilizzato negli stessi mesi.
3.2. La banca convenuta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha reiterato le eccezioni di carenza di legittimazione attiva dell'attore con riferimento alla Parte_1
fideiussione del 09/12/2009 rilasciata dalla società e di Controparte_2 carenza di legittimazione passiva della banca per aver ceduto a Nepal S.r.l. ed a Pt_3 le posizioni creditorie garantite da rispettivamente, con le
[...] Parte_1
fideiussioni del 25/02/2002 e del 04/11/2010 e l'eccezione di giudicato, in relazione alla fideiussione del 04/11/2010 rilasciata nell'interesse di Il Navisego S.r.l.
Inoltre, la convenuta, qualificate le garanzie in oggetto come fideiussioni, e non già come contratti autonomi di garanzia, ha evidenziato che l'attore non aveva sottoscritto le garanzie come consumatore, in quanto era socio (titolare del 50% delle quote) ed amministratore della società garantita Il Navisego S.r.l. fin dalla sua costituzione e sino al
16/11/2011 (doc.20, 21 e 22 convenuta). Pertanto, l'attore non poteva invocare nel presente giudizio la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9479/2023 sulla tutela del consumatore al fine di superare l'eccezione di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto.
pagina 6 di 14 In via istruttoria, la convenuta ha formulato istanza di prova per interpello sulla circostanza che alla data del 04/11/2010 l'attore era amministratore e socio della società garantita Controparte_7
All'udienza di ammissione prove del 28/06/2023, i procuratori delle parti hanno
[...] reiterato le istanze istruttorie ed il Giudice si è riservato. A scioglimento della riserva,
l'allora giudice istruttore, con ordinanza del 16/01/2024, ha disposto l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. da parte degli istituti di credito ivi indicati dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati nei mesi di febbraio 2002, dicembre 2008, dicembre
2009 e novembre 2010.
All'udienza del 17/04/2024, il nuovo Giudice assegnatario della causa, autorizzato il deposito di sintetiche note in relazione alla riproduzione delle clausole dello schema ABI, ha fissato l'udienza del 19/06/2024 per l'esame della documentazione pervenuta all'esito dell'ordine di esibizione. All'udienza del 19/06/2024 il Giudice ha tentato la conciliazione e fissato l'udienza del 25/09/2024, poi differita su richiesta dei difensori, al 27/11/2024 per verificare l'esito del tentativo di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 27/11/2024, la causa è stata rimessa in decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. La legittimazione attiva dell'attore
Con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore relativa alla fideiussione omnibus rilasciata in data 09/12/2009 a favore della Controparte_8
e nell'interesse del debitore principale -
[...] Parte_2 contratto di fideiussione di cui peraltro l'attore ha prodotto in giudizio una copia munita solo del timbro della banca - si rileva che il documento di sintesi della fideiussione acquisito è intestato al sig. ed inoltre reca in calce il nominativo, oltre Parte_1
che della società, anche del sig. . Parte_1
L'eccezione quindi non è fondata.
5. La legittimazione passiva della convenuta quale banca cedente
pagina 7 di 14 La banca convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per aver nel frattempo ceduto a terzi - nell'ambito di operazioni di cessione di crediti in blocco ai sensi della legge n.130/1999 sulla cartolarizzazione - rispettivamente, alla cessionaria Nepal S.r.l. il credito nei confronti di (doc.2 convenuta), assistito dalla Controparte_9 fideiussione omnibus del 25/09/2002 (di importo poi ridotto con lettera integrativa del
12/12/2008, doc.1 attore), ed alla cessionaria il credito nei confronti di Il Parte_3
Navisego S.r.l. (doc.6 convenuta) assistito dalla fideiussione omnibus del 04/11/2010
(doc.3 attore).
L'eccezione non è fondata. La cartolarizzazione dà luogo ad un fenomeno di cessione del credito e non anche del contratto da cui il credito deriva (Cass. 30/08/2019 n.21843). Al riguardo si rileva che la legge n.130 del 1999, in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ha previsto, avuto riguardo alle società appositamente costituite (c.d. società veicolo o “special purpose vehicle”), per espressa disposizione di legge (art.3, comma 2), che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Accedere ad una ricostruzione diversa significherebbe “annullare – quasi per “sublimazione” – la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo a quella prevista della legge n.130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art 1411 cod. civ. Un esito, questo, che non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di
“cartolarizzazione” disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato normativo da essa recato” (Cass. 30/08/2019 n.21843).
Ne consegue che sussiste la legittimazione passiva della convenuta Banca Prealpi San
Biagio Credito Cooperativo - Società Cooperativa, quale banca cedente.
6. Le tre fideiussioni omnibus in oggetto
L'oggetto del presente giudizio riguarda le seguenti fideiussioni:
a) fideiussione omnibus del 25/09/2002 rilasciata da e da Parte_1 CP_6
a favore della a
[...] Controparte_10
pagina 8 di 14 garanzia di fino a concorrenza dell'importo di Controparte_2
€.650.000,00, ridotto ad €.250.000,00 in data 12/12/2008 (doc.1 attore);
b) fideiussione omnibus del 09/12/2009 rilasciata da a Controparte_2
favore della sino alla Controparte_10 concorrenza dell'importo di €. 300.000,00 nell'interesse del Parte_2
(doc.2 attore);
c) fideiussione omnibus del 04/11/2010 stipulata da a favore della Parte_1
a garanzia della società Il Controparte_10
Navisego S.r.l. fino alla concorrenza dell'importo di €.30.000,00 (doc.3 attore).
6.1. Il tenore della fideiussione del 25/09/2002, rilasciata da e Parte_1 CP_6
nell'interesse di “per l'adempimento di qualsiasi
[...] Controparte_2 obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”, palesa la natura di fideiussione omnibus della garanzia;
negli articoli 2, 6 e 8 la fideiussione riproduce, anche se con formulazione in parte diversa, le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI. Si tratta di una fideiussione a prima richiesta in cui la clausola relativa al pagamento “a semplice richiesta scritta” (art.7 fideiussione) non è accompagnata dall'espressione “senza eccezioni” o “anche in caso di opposizione del debitore”, indicativi della volontà di stipulare un contratto autonomo di garanzia.
6.2. Dal tenore della fideiussione del 09/12/2009 rilasciata da Controparte_2 nell'interesse del “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione Parte_2
verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo” emerge che la fideiussione è omnibus. Rileva evidenziare, che l'articolo 1, commi 2 e 3 delle condizioni generali riproduce, pur con formulazione diversa, rispettivamente le clausole 8 e 2 dello schema ABI, mentre manca del tutto la clausola di deroga all'art.1957 c.c. (art.6 schema
ABI).
pagina 9 di 14 La fideiussione a prima richiesta reca la clausola relativa al pagamento “a semplice richiesta scritta” (art.5 fideiussione) senza le espressioni “senza eccezioni” o “anche in caso di opposizione del debitore”, indicative di un contratto autonomo di garanzia.
6.3. Il tenore della fideiussione del 4/11/2010, rilasciata da Parte_1 nell'interesse di Il Navisego S.r.l. “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”, è manifestazione anch'essa di una fideiussione omnibus, con clausola relativa al pagamento “a semplice richiesta scritta” (art.5 fideiussione) non accompagnata dalle espressioni “senza eccezioni” o
“anche in caso di opposizione del debitore”, di guisa da non potere essere qualificata contratto autonomo di garanzia.
Rileva evidenziare che anche in tale fideiussione manca la clausola di deroga all'art.1957
c.c. (art.6 dello schema ABI), essendovi riprodotte, peraltro con formulazioni diverse - nell'articolo 1, commi 2 e 3 delle condizioni generali- solo le clausole 8 e 2 dello schema
ABI.
6.4. La mancanza del carattere dell'uniformità delle garanzie fideiussorie
E'decisivo osservare che, dall'esame delle tre fideiussioni oggetto di causa, emerge, con rilievo di per sé dirimente per la decisione della causa, che in ben due fideiussioni
(fideiussione del 9/12/2009 e fideiussione del 4/11/2010) non vi è coincidenza delle clausole contenute nelle fideiussioni de quibus con quelle ritenute dalla Banca d'Italia, in veste di autorità della concorrenza, in violazione delle norme antitrust. Ciò assume carattere decisivo, ai fini del rigetto della domanda di nullità, anche senza considerare che: 1) le due fideiussioni, stipulate, rispettivamente nel 2009 e nel 2010 esulano dal periodo oggetto dell'accertamento dell'ABI, di guisa che nessuna prova privilegiata può essere riconosciuta al provvedimento dell'Autorità n 55/2005; 2) l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. che, per giurisprudenza costante, è da ritenersi eccezione propria, non è stata sollevata tempestivamente, essendo stata proposta, per la prima volta, solo con la memoria ex art. 183 sesto comma n 2 c.p.c.; 3) l'eccezione di giudicato è fondata, come di seguito si approfondirà (cfr. § 7).
pagina 10 di 14 7. L'eccezione di giudicato
Con riguardo alla fideiussione del 04/11/2010, rilasciata dall'attore Parte_1
nell'interesse della società Il Navisego S.r.l. di cui lo stesso era socio e amministratore, si osserva che l'eccezione di giudicato formulata dalla banca convenuta è fondata. Infatti, il decreto ingiuntivo n. 962/2013, emesso dal Tribunale di Treviso in data 19/07/2013 nei confronti della società debitrice Il Navisego S.r.l. e del fideiussore non Parte_1
è stato opposto - circostanza allegata dalla convenuta e non contestata dall'attore - ed è divenuto definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., come risulta dalla dichiarazione di definitività del 26/11/2013 (doc. 11 convenuta).
Per costante giurisprudenza di legittimità, “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione, o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. 24/09/2018 n.22465). In tema di effetti del giudicato, si
è affermato che “il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di causa di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente) ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (Cass. 04/11/2021 n.31636; Cass. 14/02/2022 n.4717).
Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo in assenza di opposizione è divenuto definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. ed il giudicato implicito si estende alla validità della fideiussione del 04/11/2010 azionata in sede monitoria, poiché la definitività del decreto ingiuntivo non opposto implica, di per sé, anche la validità ed efficacia del titolo pagina 11 di 14 di garanzia su cui si fonda l'estensione al fideiussore dell'obbligo di pagamento azionato in sede monitoria.
Considerato che nel presente giudizio è provato che il fideiussore era Parte_1
socio ed amministratore della società debitrice principale Il Navisego S.r.l., l'attore non può essere considerato alla stregua di un “consumatore” e, quindi, non può invocare a proprio favore, al fine di superare l'eccezione di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, i principii sanciti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n.
9479/2023, che tutelano esclusivamente il consumatore.
8. La fideiussione omnibus del 25/09/2002
La fideiussione omnibus del 24-25/09/2002, successivamente limitata, quanto all'importo garantito, con lettera del 12/12/2008 che ha confermato la fideiussione a suo tempo prestata (doc.1 attore), si colloca in prossimità dell'arco di tempo (ottobre 2002 – maggio
2005) dell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia sulle fideiussioni omnibus, sfociata nel provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, che ha censurato le clausole 2, 6 e 8 dello schema
ABI del 2003 per potenziale contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) L.n.287/1990, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme dagli istituti di credito (v. provvedimento, doc.6 attore). Ne segue l'applicabilità nella fattispecie di tale provvedimento quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa tra banche restrittiva della concorrenza in epoca coeva alla fideiussione del 24-25/09/2002. Le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI sono riprodotte nella fideiussione del 24-25/09/2002, a differenza delle altre due fideiussioni al vaglio del Tribunale. L'applicazione uniforme delle menzionate tre clausole è documentata anche dai modelli standard di fideiussione omnibus esibiti in giudizio, utilizzati nei mesi di febbraio 2002 da vari istituti di crediti confluiti nell'attuale
Banco BPM e da altre banche di rilevanza nazionale (v. fideiussioni prodotte dall'attore con nota del 28/03/2024).
L'attore non ha, però, allegato quale sia l'interesse ad agire.
Per giurisprudenza pacifica è condizione di proponibilità di un'azione giudiziaria la sussistenza dell'interesse ad agire, che “si risolve nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
pagina 12 di 14 l'intervento del giudice. Tale idoneità deve essere valutata ex ante e prescindere da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (così Cass. 13/06/2024
n. 16457; Cass. S.U. 34388/2022; Cass. 13485/2014).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a eccepire con la seconda memoria ex art 183
c.p.c. e, quindi, non tempestivamente, la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. Pertanto,
l'azione proposta dall'attore è priva di interesse ad agire, condizione che non è stata neppure allegata.
9. La fideiussione omnibus del 9/12/2009
Con riferimento alla fideiussione omnibus del 09/12/2009, si rileva che la stessa si colloca al di fuori dell'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia
e sfociata nel provvedimento n.55/2005, il cui effetto di prova privilegiata di una intesa anticoncorrenziale si affievolisce con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto dell'accertamento (Trib. Milano, 7/3/2023 n.1759).
La presente causa va pertanto inquadrata tra le causa c.d. “stand alone”, relative a fideiussioni omnibus successive al provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio
2005, che non possono giovarsi del provvedimento stesso ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, essendo nella fattispecie l'attore onerato dell'allegazione e prova della persistenza e attualità, all'epoca della fideiussione in questione (2009) dell'intesa anticoncorrenziale inerente all'applicazione uniforme e generalizzata e, quindi anticoncorrenziale, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, accertata nel provvedimento amministrativo del 2005, il cui valore di prova privilegiata di una intesa antitrust (Cass.
22/02/2019 n.13846) peraltro si affievolisce, sino ad esaurirsi, con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella dell'accertamento risalente al 2005 (Trib.
Milano 07/03/2023 n.1759).
Nel caso della fideiussione in esame, come già anticipato, non sussiste la conformità delle clausole ritenute anticoncorrenziali con lo schema predisposto dall'ABI, dal momento che, nella garanzia rilasciata, manca la clausola corrispondente all'art.6 dello schema ABI di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. Come noto, l'applicazione uniforme e, quindi, anticoncorrenziale, delle tre clausole (2, 6 e 8) dello schema ABI, rappresenta il pagina 13 di 14 presupposto dell'eventuale accertamento della nullità parziale per contrasto con la normativa antitrust per esistenza di una intesa restrittiva fra banche.
10. In conclusione, le domande proposte dall'attore vanno rigettate per carenza della condizione dell'interesse ad agire, per proposizione tardiva dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., per carenza di uniformità delle tre clausole (2, 6 e 8) con lo schema ABI
(fideiussioni del 9/12/2009 e del 4/11/2010) e, quanto alla fideiussione rilasciata il
4/11/2010, anche per accertamento di ne bis in idem.
11. Spese. In base al principio della soccombenza, l'attore è condannato alla rifusione integrale delle spese che, vengono liquidate, in favore della convenuta, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e modifiche successive, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della mancanza di attività istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa “A”, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande proposte dall'attore Parte_1
2) condanna l'attore alla rifusione integrale, in favore della convenuta Parte_1
Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo - Società Cooperativa, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessive € 9.875,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A, e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, in data 20 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Silvia Giani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Relatore
Idamaria Chieffo Giudice
Mariachiara Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49164/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANNONI LAURA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI, 6 20052
MONZA presso il difensore avv. ANNONI LAURA, giusta procura in atti attrice contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ARRIGO STEFANO e dell'avv. DE PELLEGRINI CLAUDIA
( VIA NANNETTI - C. AGRIBELLA 31029 VITTORIO C.F._2
VENETO, elettivamente domiciliata in via NANNETTI 31029 VITTORIO VENETO presso il difensore avv. ARRIGO STEFANO, giusta procura in atti convenuta
pagina 1 di 14 OGGETTO: nullità parziale fideiussioni per violazione normativa antitrust
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Il Signor ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per Parte_1
l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- Rigettate, perché infondate in fatto e in diritto, le domande tutte svolte sia in via preliminare che in via principale dalla convenuta CP_1 Controparte_1 [...]
; CP_1
Nel merito: con riferimento alle tre fideiussioni omnibus in esame: accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione in relazione alle clausole che riproducono il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI censurate con provvedimento n. 55/2005 da Banca d'Italia e contrastanti l'art. 2 comma 2 lettera a) della
Legge n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust).
In ogni caso: con condanna di spese e compensi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa e iva in favore del sottoscritto procuratore che si reputa antistatario.
In via istruttoria:
- si chiede che il Tribunale ordini ex art. 210 c.p.c. l'esibizione a Banca Prealpi San
Biagio Credito Cooperativo Società Cooperativa di copia del modulo standard utilizzato per le fideiussioni omnibus nei mesi di febbraio 2002, dicembre 2008, dicembre 2009 e novembre 2010 e nei mesi successivi.
*
Per Controparte_1
[...]
pagina 2 di 14 “Nel merito: per tutte le ragioni dedotte in narrativa nella comparsa di costituzione rigettarsi la domanda di parte attrice.
Con vittoria di spese oltre Iva e CPA e spese generali come per legge.
In via istruttoria: come da memoria ex art. 183, VI° comma nr.2 c.p.c.”
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 07/12/2022, ha citato in Parte_1
giudizio la Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo - Società Cooperativa (di seguito, avanti al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di CP_1
impresa, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità parziale delle tre fideiussioni sottoscritte, rispettivamente, in data 25/09/2002 (con rimodulazione dell'importo garantito il 12/12/2008), in data 09/12/2009 e in data 04/11/2010, relativamente alle clausole che riproducono il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003, censurati dalla Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per contrasto con l'art.2, comma 2, lett. a) della
L. n.287/1990.
L'attore ha allegato di aver sottoscritto le seguenti fideiussioni:
• fideiussione omnibus del 25/09/2002, stipulata a favore della a CP_1
garanzia di fino alla concorrenza di €.650.000,00, Controparte_2 importo successivamente ridotto ad €.250.000,00 in data 12/12/2008; l'attore ha precisato di rispondere come garante sino al limite di €.250.000,00 anche se, a seguito della trasformazione della società da a Controparte_2 CP_2 CP_3
la banca, nel confermare la garanzie, aveva richiamato l'importo iniziale di
€.650.000,00, dimenticandosi della riduzione sino all'importo €.250.000,00 prevista dalla lettera integrativa del 12/12/2008;
• fideiussione del 09/12/2009, stipulata a favore della a garanzia della CP_1
società fino alla concorrenza dell'importo di €. 300.000,00; Parte_2
• fideiussione del 04/11/2010 stipulata a favore della a garanzia della CP_1
società Il Navisego S.r.l. fino alla concorrenza dell'importo di €.30.000,00.
pagina 3 di 14 Richiamati i principi della nullità derivata (Cass., ordinanza n.29810 del 12/12/2017) e del valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 in ordine all'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale (Cass. 22/05/2019 n.13846),
l'attore ha affermato che le tre fideiussioni del 25/09/2002 (confermata con riduzione di importo dalla lettera integrativa del 12/12/2008), del 09/12/2009 e del 04/11/2010 richiamano le clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di reviviscenza, clausola di deroga all'art.1957 c.c. e clausola di sopravvivenza della garanzia) dello schema ABI del
2003 censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 per contrasto con l'art.2 della L. 287/1990, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme.
L'attore, richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.41994 del 30/12/2021, afferma la nullità parziale, per violazione della disciplina antitrust, delle tre fideiussioni per cui è causa, limitatamente alle clausole censurate dalla Banca d'Italia.
2. La convenuta si è costituita Controparte_4 in giudizio con comparsa depositata il 03/03/2023, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccependo:
a) la carenza di legittimazione attiva dell'attore con riferimento alla fideiussione del
09/12/2009 rilasciata, a garanzia della società dalla garante Parte_2
(doc.2 attore), e non già dal signor Controparte_2 Parte_1 personalmente, socio e amministratore di (poi doc.1 Controparte_2 Pt_2
convenuta);
b) la carenza di legittimazione passiva della in quanto banca cedente, per CP_1 avere ceduto in blocco i propri crediti in sofferenza ai sensi dell'art.4 della L. 130/1999, rispettivamente, a Nepal S.r.l. con atto di cessione crediti del 07/03/2019 (doc. 2 convenuta), tra cui il credito nei confronti di (già Controparte_5 CP_2
garantito dalla fideiussione del 25/09/2002 rilasciata dai soci e Parte_1 CP_6
(doc.1 attore), ed a con atto di cessione crediti del 05/07/2018
[...] Parte_3
pagina 4 di 14 (doc. 6 convenuta), tra cui il credito nei confronti di Il Navisego S.r.l. garantito dalla fideiussione del 04/11/2010 rilasciata da (doc.3 attore). Parte_1
La banca convenuta ha altresì dedotto di aver ottenuto in data 19/07/2013 l'emissione da parte del Tribunale di Treviso del decreto ingiuntivo n. 962/2013 nei confronti della società debitrice principale Il Navisego S.r.l. e del fideiussore e che, in Parte_1
mancanza di opposizione, il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo (doc.11 convenuta). Per tale posizione la banca convenuta ha eccepito quindi il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, azionato nei confronti del garante
[...] sulla base della fideiussione rilasciata in data 04/11/2010 nell'interesse della Parte_1
società debitrice principale Il Navisego S.r.l. di cui il medesimo era socio e amministratore (doc. 10 e 20 convenuta).
Con specifico riguardo alla fideiussione rilasciata in data 25/09/2002 (doc.1 attore) dai fratelli e nell'interesse della società Pt_1 Controparte_6 Controparte_2
di cui gli stessi erano soci e amministratori (doc.1 e 9 convenuta), la convenuta
[...]
ha dichiarato di non aver mai azionato tale fideiussione e che la banca CP_1 stessa, “ferme le eccezioni di carenza di legittimazione passiva più sopra dette, nulla oppone in ordine alla declaratoria di nullità delle clausole nel rispetto di quanto statuito dalle sezioni unite del dicembre 2021” (p. 7 comparsa di costituzione), chiedendo, tuttavia, con la memoria ex art. 183 primo comma c.p.c. e con le note conclusive, il rigetto della domanda anche in relazione a tale fideiussione.
3. All'udienza di prima comparizione del 28/03/2023 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. e ha fissato l'udienza del 28/06/2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
3.1. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha contestato le eccezioni Parte_1
sollevate dalla convenuta, affermando, per un verso, la propria legittimazione attiva per aver sottoscritto il contratto di garanzia del 09/12/2009 sia in proprio che come socio e amministratore della società e, per altro verso, affermando la Controparte_2 legittimazione passiva della banca convenuta, in quanto i contratti di garanzia con clausola di pagamento a prima richiesta, come quelli dal medesimo sottoscritti, non si pagina 5 di 14 trasferiscono automaticamente con il credito ceduto, in quanto non vengono considerati accessori al credito. L'attore ha inoltre contestato l'eccezione di giudicato proposta dalla banca, invocando la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.9479/2023, che consente al consumatore di eccepire la nullità della clausole contenute nella fideiussione sia nella fase di esecuzione che nei giudizi di cognizione.
Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha eccepito, per la prima volta, la decadenza ex art.1957 c.c., con riguardo a tutte e tre le fideiussioni per cui è causa.
In via istruttoria, l'attore ha chiesto ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta copia del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato nei mesi di febbraio 2002, dicembre 2008, dicembre 2009 e novembre 2010, e ordinare ex art 210 c.p.c. ad un campione significativo di istituti bancari la produzione del modulo di fideiussione omnibus utilizzato negli stessi mesi.
3.2. La banca convenuta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha reiterato le eccezioni di carenza di legittimazione attiva dell'attore con riferimento alla Parte_1
fideiussione del 09/12/2009 rilasciata dalla società e di Controparte_2 carenza di legittimazione passiva della banca per aver ceduto a Nepal S.r.l. ed a Pt_3 le posizioni creditorie garantite da rispettivamente, con le
[...] Parte_1
fideiussioni del 25/02/2002 e del 04/11/2010 e l'eccezione di giudicato, in relazione alla fideiussione del 04/11/2010 rilasciata nell'interesse di Il Navisego S.r.l.
Inoltre, la convenuta, qualificate le garanzie in oggetto come fideiussioni, e non già come contratti autonomi di garanzia, ha evidenziato che l'attore non aveva sottoscritto le garanzie come consumatore, in quanto era socio (titolare del 50% delle quote) ed amministratore della società garantita Il Navisego S.r.l. fin dalla sua costituzione e sino al
16/11/2011 (doc.20, 21 e 22 convenuta). Pertanto, l'attore non poteva invocare nel presente giudizio la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9479/2023 sulla tutela del consumatore al fine di superare l'eccezione di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto.
pagina 6 di 14 In via istruttoria, la convenuta ha formulato istanza di prova per interpello sulla circostanza che alla data del 04/11/2010 l'attore era amministratore e socio della società garantita Controparte_7
All'udienza di ammissione prove del 28/06/2023, i procuratori delle parti hanno
[...] reiterato le istanze istruttorie ed il Giudice si è riservato. A scioglimento della riserva,
l'allora giudice istruttore, con ordinanza del 16/01/2024, ha disposto l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. da parte degli istituti di credito ivi indicati dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati nei mesi di febbraio 2002, dicembre 2008, dicembre
2009 e novembre 2010.
All'udienza del 17/04/2024, il nuovo Giudice assegnatario della causa, autorizzato il deposito di sintetiche note in relazione alla riproduzione delle clausole dello schema ABI, ha fissato l'udienza del 19/06/2024 per l'esame della documentazione pervenuta all'esito dell'ordine di esibizione. All'udienza del 19/06/2024 il Giudice ha tentato la conciliazione e fissato l'udienza del 25/09/2024, poi differita su richiesta dei difensori, al 27/11/2024 per verificare l'esito del tentativo di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 27/11/2024, la causa è stata rimessa in decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. La legittimazione attiva dell'attore
Con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore relativa alla fideiussione omnibus rilasciata in data 09/12/2009 a favore della Controparte_8
e nell'interesse del debitore principale -
[...] Parte_2 contratto di fideiussione di cui peraltro l'attore ha prodotto in giudizio una copia munita solo del timbro della banca - si rileva che il documento di sintesi della fideiussione acquisito è intestato al sig. ed inoltre reca in calce il nominativo, oltre Parte_1
che della società, anche del sig. . Parte_1
L'eccezione quindi non è fondata.
5. La legittimazione passiva della convenuta quale banca cedente
pagina 7 di 14 La banca convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per aver nel frattempo ceduto a terzi - nell'ambito di operazioni di cessione di crediti in blocco ai sensi della legge n.130/1999 sulla cartolarizzazione - rispettivamente, alla cessionaria Nepal S.r.l. il credito nei confronti di (doc.2 convenuta), assistito dalla Controparte_9 fideiussione omnibus del 25/09/2002 (di importo poi ridotto con lettera integrativa del
12/12/2008, doc.1 attore), ed alla cessionaria il credito nei confronti di Il Parte_3
Navisego S.r.l. (doc.6 convenuta) assistito dalla fideiussione omnibus del 04/11/2010
(doc.3 attore).
L'eccezione non è fondata. La cartolarizzazione dà luogo ad un fenomeno di cessione del credito e non anche del contratto da cui il credito deriva (Cass. 30/08/2019 n.21843). Al riguardo si rileva che la legge n.130 del 1999, in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ha previsto, avuto riguardo alle società appositamente costituite (c.d. società veicolo o “special purpose vehicle”), per espressa disposizione di legge (art.3, comma 2), che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Accedere ad una ricostruzione diversa significherebbe “annullare – quasi per “sublimazione” – la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo a quella prevista della legge n.130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art 1411 cod. civ. Un esito, questo, che non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di
“cartolarizzazione” disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato normativo da essa recato” (Cass. 30/08/2019 n.21843).
Ne consegue che sussiste la legittimazione passiva della convenuta Banca Prealpi San
Biagio Credito Cooperativo - Società Cooperativa, quale banca cedente.
6. Le tre fideiussioni omnibus in oggetto
L'oggetto del presente giudizio riguarda le seguenti fideiussioni:
a) fideiussione omnibus del 25/09/2002 rilasciata da e da Parte_1 CP_6
a favore della a
[...] Controparte_10
pagina 8 di 14 garanzia di fino a concorrenza dell'importo di Controparte_2
€.650.000,00, ridotto ad €.250.000,00 in data 12/12/2008 (doc.1 attore);
b) fideiussione omnibus del 09/12/2009 rilasciata da a Controparte_2
favore della sino alla Controparte_10 concorrenza dell'importo di €. 300.000,00 nell'interesse del Parte_2
(doc.2 attore);
c) fideiussione omnibus del 04/11/2010 stipulata da a favore della Parte_1
a garanzia della società Il Controparte_10
Navisego S.r.l. fino alla concorrenza dell'importo di €.30.000,00 (doc.3 attore).
6.1. Il tenore della fideiussione del 25/09/2002, rilasciata da e Parte_1 CP_6
nell'interesse di “per l'adempimento di qualsiasi
[...] Controparte_2 obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”, palesa la natura di fideiussione omnibus della garanzia;
negli articoli 2, 6 e 8 la fideiussione riproduce, anche se con formulazione in parte diversa, le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI. Si tratta di una fideiussione a prima richiesta in cui la clausola relativa al pagamento “a semplice richiesta scritta” (art.7 fideiussione) non è accompagnata dall'espressione “senza eccezioni” o “anche in caso di opposizione del debitore”, indicativi della volontà di stipulare un contratto autonomo di garanzia.
6.2. Dal tenore della fideiussione del 09/12/2009 rilasciata da Controparte_2 nell'interesse del “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione Parte_2
verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo” emerge che la fideiussione è omnibus. Rileva evidenziare, che l'articolo 1, commi 2 e 3 delle condizioni generali riproduce, pur con formulazione diversa, rispettivamente le clausole 8 e 2 dello schema ABI, mentre manca del tutto la clausola di deroga all'art.1957 c.c. (art.6 schema
ABI).
pagina 9 di 14 La fideiussione a prima richiesta reca la clausola relativa al pagamento “a semplice richiesta scritta” (art.5 fideiussione) senza le espressioni “senza eccezioni” o “anche in caso di opposizione del debitore”, indicative di un contratto autonomo di garanzia.
6.3. Il tenore della fideiussione del 4/11/2010, rilasciata da Parte_1 nell'interesse di Il Navisego S.r.l. “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”, è manifestazione anch'essa di una fideiussione omnibus, con clausola relativa al pagamento “a semplice richiesta scritta” (art.5 fideiussione) non accompagnata dalle espressioni “senza eccezioni” o
“anche in caso di opposizione del debitore”, di guisa da non potere essere qualificata contratto autonomo di garanzia.
Rileva evidenziare che anche in tale fideiussione manca la clausola di deroga all'art.1957
c.c. (art.6 dello schema ABI), essendovi riprodotte, peraltro con formulazioni diverse - nell'articolo 1, commi 2 e 3 delle condizioni generali- solo le clausole 8 e 2 dello schema
ABI.
6.4. La mancanza del carattere dell'uniformità delle garanzie fideiussorie
E'decisivo osservare che, dall'esame delle tre fideiussioni oggetto di causa, emerge, con rilievo di per sé dirimente per la decisione della causa, che in ben due fideiussioni
(fideiussione del 9/12/2009 e fideiussione del 4/11/2010) non vi è coincidenza delle clausole contenute nelle fideiussioni de quibus con quelle ritenute dalla Banca d'Italia, in veste di autorità della concorrenza, in violazione delle norme antitrust. Ciò assume carattere decisivo, ai fini del rigetto della domanda di nullità, anche senza considerare che: 1) le due fideiussioni, stipulate, rispettivamente nel 2009 e nel 2010 esulano dal periodo oggetto dell'accertamento dell'ABI, di guisa che nessuna prova privilegiata può essere riconosciuta al provvedimento dell'Autorità n 55/2005; 2) l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. che, per giurisprudenza costante, è da ritenersi eccezione propria, non è stata sollevata tempestivamente, essendo stata proposta, per la prima volta, solo con la memoria ex art. 183 sesto comma n 2 c.p.c.; 3) l'eccezione di giudicato è fondata, come di seguito si approfondirà (cfr. § 7).
pagina 10 di 14 7. L'eccezione di giudicato
Con riguardo alla fideiussione del 04/11/2010, rilasciata dall'attore Parte_1
nell'interesse della società Il Navisego S.r.l. di cui lo stesso era socio e amministratore, si osserva che l'eccezione di giudicato formulata dalla banca convenuta è fondata. Infatti, il decreto ingiuntivo n. 962/2013, emesso dal Tribunale di Treviso in data 19/07/2013 nei confronti della società debitrice Il Navisego S.r.l. e del fideiussore non Parte_1
è stato opposto - circostanza allegata dalla convenuta e non contestata dall'attore - ed è divenuto definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., come risulta dalla dichiarazione di definitività del 26/11/2013 (doc. 11 convenuta).
Per costante giurisprudenza di legittimità, “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione, o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. 24/09/2018 n.22465). In tema di effetti del giudicato, si
è affermato che “il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di causa di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente) ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (Cass. 04/11/2021 n.31636; Cass. 14/02/2022 n.4717).
Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo in assenza di opposizione è divenuto definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. ed il giudicato implicito si estende alla validità della fideiussione del 04/11/2010 azionata in sede monitoria, poiché la definitività del decreto ingiuntivo non opposto implica, di per sé, anche la validità ed efficacia del titolo pagina 11 di 14 di garanzia su cui si fonda l'estensione al fideiussore dell'obbligo di pagamento azionato in sede monitoria.
Considerato che nel presente giudizio è provato che il fideiussore era Parte_1
socio ed amministratore della società debitrice principale Il Navisego S.r.l., l'attore non può essere considerato alla stregua di un “consumatore” e, quindi, non può invocare a proprio favore, al fine di superare l'eccezione di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, i principii sanciti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n.
9479/2023, che tutelano esclusivamente il consumatore.
8. La fideiussione omnibus del 25/09/2002
La fideiussione omnibus del 24-25/09/2002, successivamente limitata, quanto all'importo garantito, con lettera del 12/12/2008 che ha confermato la fideiussione a suo tempo prestata (doc.1 attore), si colloca in prossimità dell'arco di tempo (ottobre 2002 – maggio
2005) dell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia sulle fideiussioni omnibus, sfociata nel provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, che ha censurato le clausole 2, 6 e 8 dello schema
ABI del 2003 per potenziale contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) L.n.287/1990, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme dagli istituti di credito (v. provvedimento, doc.6 attore). Ne segue l'applicabilità nella fattispecie di tale provvedimento quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa tra banche restrittiva della concorrenza in epoca coeva alla fideiussione del 24-25/09/2002. Le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI sono riprodotte nella fideiussione del 24-25/09/2002, a differenza delle altre due fideiussioni al vaglio del Tribunale. L'applicazione uniforme delle menzionate tre clausole è documentata anche dai modelli standard di fideiussione omnibus esibiti in giudizio, utilizzati nei mesi di febbraio 2002 da vari istituti di crediti confluiti nell'attuale
Banco BPM e da altre banche di rilevanza nazionale (v. fideiussioni prodotte dall'attore con nota del 28/03/2024).
L'attore non ha, però, allegato quale sia l'interesse ad agire.
Per giurisprudenza pacifica è condizione di proponibilità di un'azione giudiziaria la sussistenza dell'interesse ad agire, che “si risolve nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
pagina 12 di 14 l'intervento del giudice. Tale idoneità deve essere valutata ex ante e prescindere da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (così Cass. 13/06/2024
n. 16457; Cass. S.U. 34388/2022; Cass. 13485/2014).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a eccepire con la seconda memoria ex art 183
c.p.c. e, quindi, non tempestivamente, la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. Pertanto,
l'azione proposta dall'attore è priva di interesse ad agire, condizione che non è stata neppure allegata.
9. La fideiussione omnibus del 9/12/2009
Con riferimento alla fideiussione omnibus del 09/12/2009, si rileva che la stessa si colloca al di fuori dell'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia
e sfociata nel provvedimento n.55/2005, il cui effetto di prova privilegiata di una intesa anticoncorrenziale si affievolisce con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto dell'accertamento (Trib. Milano, 7/3/2023 n.1759).
La presente causa va pertanto inquadrata tra le causa c.d. “stand alone”, relative a fideiussioni omnibus successive al provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio
2005, che non possono giovarsi del provvedimento stesso ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, essendo nella fattispecie l'attore onerato dell'allegazione e prova della persistenza e attualità, all'epoca della fideiussione in questione (2009) dell'intesa anticoncorrenziale inerente all'applicazione uniforme e generalizzata e, quindi anticoncorrenziale, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, accertata nel provvedimento amministrativo del 2005, il cui valore di prova privilegiata di una intesa antitrust (Cass.
22/02/2019 n.13846) peraltro si affievolisce, sino ad esaurirsi, con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella dell'accertamento risalente al 2005 (Trib.
Milano 07/03/2023 n.1759).
Nel caso della fideiussione in esame, come già anticipato, non sussiste la conformità delle clausole ritenute anticoncorrenziali con lo schema predisposto dall'ABI, dal momento che, nella garanzia rilasciata, manca la clausola corrispondente all'art.6 dello schema ABI di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. Come noto, l'applicazione uniforme e, quindi, anticoncorrenziale, delle tre clausole (2, 6 e 8) dello schema ABI, rappresenta il pagina 13 di 14 presupposto dell'eventuale accertamento della nullità parziale per contrasto con la normativa antitrust per esistenza di una intesa restrittiva fra banche.
10. In conclusione, le domande proposte dall'attore vanno rigettate per carenza della condizione dell'interesse ad agire, per proposizione tardiva dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., per carenza di uniformità delle tre clausole (2, 6 e 8) con lo schema ABI
(fideiussioni del 9/12/2009 e del 4/11/2010) e, quanto alla fideiussione rilasciata il
4/11/2010, anche per accertamento di ne bis in idem.
11. Spese. In base al principio della soccombenza, l'attore è condannato alla rifusione integrale delle spese che, vengono liquidate, in favore della convenuta, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e modifiche successive, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della mancanza di attività istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa “A”, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande proposte dall'attore Parte_1
2) condanna l'attore alla rifusione integrale, in favore della convenuta Parte_1
Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo - Società Cooperativa, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessive € 9.875,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A, e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, in data 20 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Silvia Giani
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