TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33947/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 33947/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Il 24/6/2025, alle ore 11.10, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. MARTA LUCIANI in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta l'Avv. EVA BILLO' in sostituzione degli Avv.ti FRANCESCA FABBRI e LUCA
PETRETTO.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 33947/2024 promossa da:
P. IVA , elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 P.IVA_1 Larga n. 9, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI ATTORE contro
(C. F. , elettivamente domiciliata in Roma, piazza Alessandria n. 17, con CP_1 P.IVA_2 gli Avv.ti FRANCESCA FABBRI e LUCA PETRETTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Condannare il resistente al pagamento dell'importo complessivo di € CP_1
68.964, 88 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre IVA sulle fatture per canoni insoluti (e quindi € 70.411, 68 IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti) oltre interessi (moratori ex D. Lgs.
231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 v. 4 c. c., sugli importi dovuti a titolo di penale e indennizzo, oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
Condannare il resistente alla restituzione del materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di inviando Pt_1 una email a In ogni caso: Con vittoria delle spese di lite e compensi Email_1 professionali”
Parte convenuta: “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista per la materia. Nel merito: rigettare la richiesta di indennizzo per i motivi sopra indicati. In subordine: ridefinire l'importo dovuto a titolo di indennizzo alla ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 1°/10/2024, parte ricorrente chiedeva di condannare pagina 2 di 4 la società resistente al pagamento di € 70.411, 68, oltre interessi di mora e legali, a titolo CP_1 di canoni di locazione, penale per inadempimento contrattuale ed indennizzo per illegittima detenzione del materiale ed alla restituzione del materiale, rappresentando:
- di aver stipulato con L. due contratti di locazione operativa (n. 25906583 e n. 25905571) CP_1 aventi ad oggetto i beni mobili meglio dettagliati nel ricorso e di avere consegnato il materiale alla società conduttrice il 23/5/2019 (contratto A) es il 19/11/2018 (contratto B);
- che parte convenuta, dopo aver corrisposto solamente quattro canoni di locazione trimestrali pari ad € 6.577, 207 per il contratto A e dieci canoni trimestrali pari ad € 15.523, 20 per il contratto B, aveva omesso il pagamento degli importi dovuti;
- che in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettere trasmesse il Pt_1
20/4/2021, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 delle condizioni generali del contratto) aveva comunicato l'intervenuta risoluzione dei contratti, intimando alla società conduttrice il pagamento delle somme dovute in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione del materiale;
- che le parti avevano successivamente stipulato due piani di rientro per ciascuno dei due contratti: il piano di rientro inerente al contratto A prevedeva il pagamento dell'importo di € 11.361, 60 (ed è stato adempito limitatamente ad € 382, 74) ed il piano di rientro inerente al contratto B prevedeva il pagamento dell'importo di €38.548, 12 (ed è stato adempiuto solo per € 21.307, 74);
- che con lettera di messa in mora del 30/7/2024, aveva intimato inutilmente il pagamento Pt_1 delle somme residue dovute a seguito della risoluzione contrattuale, oltre alla restituzione del materiale.
La società convenuta si sé costituita ed ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della causa per mancato esperimento del procedimento di mediazione ed ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione delle somme dovute a titolo di interessi e penale.
Il ricorso merita accoglimento.
Infondata è l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione, atteso che il leasing e la locazione operativa non rientrano tra le materie per le quali l'art. 5
d. lgs. 28/2010 prevede la condizione di procedibilità della mediazione.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo i contratti di locazione operativa, le fatture di acquisto del materiale, i documenti di trasporto ed i verbali di consegna dei beni e le lettere di risoluzione dei contratti, mentre la società convenuta non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
La risoluzione dei contratti per inadempimento della società conduttrice ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da essi, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una pagina 3 di 4 delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 13 cpv.), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare la maggior somma tra un terzo dell'importo dei canoni ancora dovuti e la somma di tre canoni periodici, salvo il maggior danno (per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe Pt_1 incassato se il contratto fosse giunto a naturale scadenza e tutte le somme che ha già incassato o Pt_1 ha diritto ad incassare ad altro titolo).
Corretta appare anche la quantificazione dell'indennizzo per mancata restituzione del materiale (art. 14 delle condizioni generali) pari al canone trimestrale moltiplicato per i trimestri intercorrenti tra la risoluzione dei contratti e la redazione del ricorso (salvo l'aggiornamento dell'indennizzo sino alla restituzione del materiale).
La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 70.411, 68 (oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c.), a titolo di canoni di locazione (€ 6.194, 46), penale contrattuale (€ 4.932, 90) ed indennizzo per la protratta detenzione del materiale (€ 57.774, 92), oltre alla restituzione del materiale a propria cura e spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 786 per spese esenti ed in € 7.051 per onorari, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 33947/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
70.411, 68 (euro settantamila quattrocento undici/68), oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.
c. titolo di canoni di locazione, penale ed indennizzo per mancata restituzione del materiale;
2) condanna a restituire a a proprie cure e spese, il CP_1 Parte_1 materiale oggetto dei due contratti di locazione operativa (meglio dettagliato nel ricorso);
3) condanna a rimborsare al e spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 786 (euro settecento ottantasei/00) per spese esenti ed in € 7.051 (euro settemila cinquantuno/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 33947/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Il 24/6/2025, alle ore 11.10, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. MARTA LUCIANI in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta l'Avv. EVA BILLO' in sostituzione degli Avv.ti FRANCESCA FABBRI e LUCA
PETRETTO.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 33947/2024 promossa da:
P. IVA , elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 P.IVA_1 Larga n. 9, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI ATTORE contro
(C. F. , elettivamente domiciliata in Roma, piazza Alessandria n. 17, con CP_1 P.IVA_2 gli Avv.ti FRANCESCA FABBRI e LUCA PETRETTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Condannare il resistente al pagamento dell'importo complessivo di € CP_1
68.964, 88 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre IVA sulle fatture per canoni insoluti (e quindi € 70.411, 68 IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti) oltre interessi (moratori ex D. Lgs.
231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 v. 4 c. c., sugli importi dovuti a titolo di penale e indennizzo, oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
Condannare il resistente alla restituzione del materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di inviando Pt_1 una email a In ogni caso: Con vittoria delle spese di lite e compensi Email_1 professionali”
Parte convenuta: “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista per la materia. Nel merito: rigettare la richiesta di indennizzo per i motivi sopra indicati. In subordine: ridefinire l'importo dovuto a titolo di indennizzo alla ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 1°/10/2024, parte ricorrente chiedeva di condannare pagina 2 di 4 la società resistente al pagamento di € 70.411, 68, oltre interessi di mora e legali, a titolo CP_1 di canoni di locazione, penale per inadempimento contrattuale ed indennizzo per illegittima detenzione del materiale ed alla restituzione del materiale, rappresentando:
- di aver stipulato con L. due contratti di locazione operativa (n. 25906583 e n. 25905571) CP_1 aventi ad oggetto i beni mobili meglio dettagliati nel ricorso e di avere consegnato il materiale alla società conduttrice il 23/5/2019 (contratto A) es il 19/11/2018 (contratto B);
- che parte convenuta, dopo aver corrisposto solamente quattro canoni di locazione trimestrali pari ad € 6.577, 207 per il contratto A e dieci canoni trimestrali pari ad € 15.523, 20 per il contratto B, aveva omesso il pagamento degli importi dovuti;
- che in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettere trasmesse il Pt_1
20/4/2021, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 delle condizioni generali del contratto) aveva comunicato l'intervenuta risoluzione dei contratti, intimando alla società conduttrice il pagamento delle somme dovute in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione del materiale;
- che le parti avevano successivamente stipulato due piani di rientro per ciascuno dei due contratti: il piano di rientro inerente al contratto A prevedeva il pagamento dell'importo di € 11.361, 60 (ed è stato adempito limitatamente ad € 382, 74) ed il piano di rientro inerente al contratto B prevedeva il pagamento dell'importo di €38.548, 12 (ed è stato adempiuto solo per € 21.307, 74);
- che con lettera di messa in mora del 30/7/2024, aveva intimato inutilmente il pagamento Pt_1 delle somme residue dovute a seguito della risoluzione contrattuale, oltre alla restituzione del materiale.
La società convenuta si sé costituita ed ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della causa per mancato esperimento del procedimento di mediazione ed ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione delle somme dovute a titolo di interessi e penale.
Il ricorso merita accoglimento.
Infondata è l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione, atteso che il leasing e la locazione operativa non rientrano tra le materie per le quali l'art. 5
d. lgs. 28/2010 prevede la condizione di procedibilità della mediazione.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo i contratti di locazione operativa, le fatture di acquisto del materiale, i documenti di trasporto ed i verbali di consegna dei beni e le lettere di risoluzione dei contratti, mentre la società convenuta non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
La risoluzione dei contratti per inadempimento della società conduttrice ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da essi, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una pagina 3 di 4 delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 13 cpv.), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare la maggior somma tra un terzo dell'importo dei canoni ancora dovuti e la somma di tre canoni periodici, salvo il maggior danno (per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe Pt_1 incassato se il contratto fosse giunto a naturale scadenza e tutte le somme che ha già incassato o Pt_1 ha diritto ad incassare ad altro titolo).
Corretta appare anche la quantificazione dell'indennizzo per mancata restituzione del materiale (art. 14 delle condizioni generali) pari al canone trimestrale moltiplicato per i trimestri intercorrenti tra la risoluzione dei contratti e la redazione del ricorso (salvo l'aggiornamento dell'indennizzo sino alla restituzione del materiale).
La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 70.411, 68 (oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c.), a titolo di canoni di locazione (€ 6.194, 46), penale contrattuale (€ 4.932, 90) ed indennizzo per la protratta detenzione del materiale (€ 57.774, 92), oltre alla restituzione del materiale a propria cura e spese.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 786 per spese esenti ed in € 7.051 per onorari, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 33947/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
70.411, 68 (euro settantamila quattrocento undici/68), oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.
c. titolo di canoni di locazione, penale ed indennizzo per mancata restituzione del materiale;
2) condanna a restituire a a proprie cure e spese, il CP_1 Parte_1 materiale oggetto dei due contratti di locazione operativa (meglio dettagliato nel ricorso);
3) condanna a rimborsare al e spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 786 (euro settecento ottantasei/00) per spese esenti ed in € 7.051 (euro settemila cinquantuno/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4