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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 614/2024 V.G., vertente
TRA
n. in Kirghizistan il 15.8.1981, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Rocco Giancristofaro C.F._1
E
n. ad Atessa il 2.11.1974, CF , CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Rocco Giancristofaro
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 27.11.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 10.3.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
27.11.2024, del seguente preciso tenore: pagina 1 di 4 la figlia minore, , venga affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente della stessa al padre e presso CP_1
l'abitazione coniugale in Atessa alla via Panoramica n. 108 che verrà lasciata al Sig. ; CP_1
il diritto/dovere della madre di vedere e tenere con sé la figlia nelle seguenti modalità:
- gli incontri da calendarizzare durante la settimana saranno gestiti autonomamente tra madre e figlia;
- durante il fine settimana, invece la madre potrà vedere la figlia a settimane alterne, dalle ore 19:00 del venerdì, quando l'andrà a prendere presso la casa della minore, fino alle ore 19:30 della domenica, quando l'accompagnerà a casa in Atessa, con possibilità di modificare il calendario per le esigenze della minore e della madre in base ai suoi impegni lavorativi;
- durante le festività natalizie alternandosi di anno in anno con il padre, il periodo che dal 24 dicembre fino al 30 dicembre;
e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio, cominciando il padre nell'anno 2024,
- durante le festività pasquali, alternando di anno in anno con il padre, il periodo intercorrente tra il giovedì santo e il giorno di Pasqua, oppure il lunedì dell'Angelo, cominciando il padre dall'anno 2025;
- durante il periodo estivo, per gg.15 anche non consecutivi (alternando con il padre annualmente il giorno di ferragosto) con orari ed indicazioni di periodi da concordare almeno 15 gg. prima;
in ogni caso compatibilmente con gli impegni di studio ricreativi e ludici della figlia;
durante le altre festività (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno 1° novembre, 8 dicembre ed i rispettivi eventuali ponti), ed i compleanni della ragazza, gli incontri saranno ad alternanza annuale con ciascun genitore, con inizio dalle ore 19:00 del giorno precedente la festività suddetta e possibilità di pernotto fino alle ore 20:00 del giorno successivo, eccetto eventuale prolungamento per l'esistenza di ulteriori giornate di ponte collegate alle festività suddette;
iniziando dal 25 aprile 2025 con il padre;
pagina 2 di 4 contestualmente alla pronuncia dell'omologa della separazione, la Sig.ra lascerà la casa coniugale (di proprietà della nonna paterna) per Parte_1 trasferirsi altrove comunicando l'indirizzo.
I mobili contenuti nella casa coniugale saranno lasciati nella stessa onde evitare traumi alle ragazze.
La Sig.ra avrà l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento delle figlie e , in favore della Sig. Per_2 Per_1 CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00;
il Sig. avrà diritto a percepire, nella misura del 100% per le figlie, tutte CP_1 le somme dovute a titolo di assegno unico;
i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse delle figlie, secondo i criteri individuati nelle linee guida in vigore presso Codesto Tribunale di Chieti (CH);
Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento a favore della CP_1
Sig.ra la somma mensile da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di Parte_1
€. 400,00;
i coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Atessa (Anno 2004 n.
5 - Parte I).
pagina 3 di 4 Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 11.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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