TRIB
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2024, n. 4593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4593 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
R.g. n. 3995/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3995 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Pasquale Lista e Salvatore Lista ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in S. Maria C.V. al Viale del Consiglio d'Europa n.6.
RICORRENTE
E
(c.f. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. , nato a [...] il [...], e ( CP_2 C.F._3 CP_3
C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._4 atti, dall'avv. Marco Giordano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla via
A. Vespucci n. 9;
RESISTENTI
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 03.04.2023, parte ricorrente, premettendo che con sentenza n.
3116/2018 emessa dal Tribunale di Napoli Nord a definizione del giudizio iscritto al R.g. n.
1 R.g. n. 3995/2023
9052/2014 era stata pronunciata la sua separazione giudiziale da e che con la detta CP_1
sentenza era stato altresì stabilito l'obbligo in capo all'odierno ricorrente di corrispondere per il mantenimento dei figli, ed all'epoca minorenni, la somma di euro 600,00 Per_1 CP_2
mensili e per il mantenimento della moglie la somma di euro 100,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie inerenti i figli, nel rappresentare la mancata successiva riconciliazione dei coniugi, sulla scorta di tutto quanto dedotto in ricorso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “ Voglia, l'Ill. Tribunale di Napoli Nord, contrariis rejectis, così giudicare: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Parte_1 CP_1
di Castel Volturno, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. - Revocare, per le causali spiegate in premessa e per non ricorrerne
i presupposti di fatto e di diritto, l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Napoli Nord in favore del primogenito figlio con Sentenza n.3116/2018; - in via subordinata, Controparte_2
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Napoli Nord dovesse rigettare la domanda di revoca dell'assegno disposto in favore del figlio o, alternativamente solo ridurre lo stesso, CP_2
condannare la alla corresponsione della somma che sarà statuita a titolo di CP_1
mantenimento in favore del figlio - Revocare, per le causali spiegate in premessa, Per_2
l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Napoli Nord in favore del figlio , per CP_3
aver raggiunto la propria indipendenza economica;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Napoli Nord dovesse rigettare la domanda di revoca dell'assegno disposto in favore del figlio o, alternativamente solo ridurre lo stesso, condannare la CP_3 CP_1
alla corresponsione della somma che sarà statuita a titolo di mantenimento in favore del figlio
; - in ogni caso, stante la maggiore età di entrambi i figli, nulla provvedere circa l'affido o le CP_3
modalità di incontro. - Con vittoria di spese e compensi “.
Si costituivano in giudizio, con comparsa depositata in data 5.10.2023, ed entrambi CP_1
i figli delle parti in causa, ( nato a [...] il [...]) e ( nato a CP_2 CP_3
Napoli il 24.10.2003), che, nel contestare la prospettazione di parte ricorrente in ordine alle rispettive condizioni economiche, chiedevano all'intestato Tribunale di: “ 1) Dichiarare
l'estromissione dal presente giudizio dei sigg.ri e per i motivi in Controparte_2 CP_3 atti e per l'effetto: 2) Condannare il sig. al pagamento dell'importo di euro 3.000,00 Parte_1
totali a titolo di risarcimento in favore dei comparenti sigg.ri e e, Controparte_2 CP_3
ove non ammessi entro i termini al gratuito patrocinio, alla refusione delle spese di lite in favore di questa difesa. 3) Accertare lo stato patrimoniale ed economico del ricorrente per l'effetto, a
2 R.g. n. 3995/2023
conferma del provvedimento di separazione dei coniugi: 4) Fissare a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di versamento dell'importo di euro 300,00 mensili in favore del sig. Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria e aggiornamento istat come per legge o il diverso importo ritenuto di giustizia dal Tribunale adito;
5) Fissare a carico del sig. l'obbligo di versamento Parte_1 dell'importo di euro 300,00 mensili in favore del sig. oltre rivalutazione monetaria e CP_3
aggiornamento istat come per legge o il diverso importo ritenuto di giustizia dal Tribunale adito;
6)
Fissare a carico del sig. l'obbligo di versamento dell'importo di euro 100,00 mensili Parte_1
in favore della sig.ra oltre rivalutazione monetaria e aggiornamento istat come per CP_1
legge o il diverso importo ritenuto di giustizia dal Tribunale adito;
7) In subordine, condannare il ricorrente al versamento di un importo una tantum in favore della ex coniuge non inferiore ad euro
10.0000,00 e, comunque, secondo parametri individuati dal Tribunale adito e comunque non sostitutivi e compensativi delle somme sino ad oggi dovute e non versate per la medesima causale;
8) Confermare l'obbligo in capo al sig. di versare il 50% delle spese straordinarie Parte_1
per i figli Sigg.ri e;
9) Rigettare ogni avversa richiesta e, in particolare, CP_2 CP_3
di condanna della sig.ra a qualsivoglia titolo o causale poiché infondata in fatto e CP_1 in diritto”.
All'udienza del giorno 01.03.2024, entrambi i coniugi comparivano personalmente dinanzi al
Giudice delegato per rendere il libero interrogatorio;
il Giudice esperito negativamente il tentativo di conciliazione si riservava.
In data 20.03.2024 Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, emanava in via provvisoria ed urgente i seguenti provvedimenti: “.. conferma le condizioni economiche vigenti tra le parti stabilite con la sentenza di separazione e nulla dispone in merito all'affido dei figli delle parti in causa, entrambi ormai maggiorenni, ed alle frequentazioni figli-genitori”. Con la medesima ordinanza veniva fissata udienza di discussione sullo status ex art 473bis 22 ultimo comma c.p.c.. per il giorno 8.10.2024
In data 26.03.2024 il PM apponeva il visto.
Pertanto, all'udienza del 08.10.2024 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status; parte resistente evidenziava il deposito in atti dell'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di rigetto del reclamo proposto avverso l'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c. ed in merito alla pronuncia sullo status concludeva come da atti;
il Giudice delegato pertanto rimetteva la causa in decisione al
Collegio per la pronuncia sullo status.
*** ****
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
3 R.g. n. 3995/2023
Presidente del Tribunale di Tribunale di Napoli Nord ( avvenuta in data 19.05.2015) nel procedimento di separazione, iscritto al R.g. n. 9052/2014 e conclusosi con sentenza n. 3116 del
2018 pubblicata il 7.12.2018, passata in giudicato, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Dovendo la causa continuare per le statuizioni accessorie, va emessa sentenza non definitiva.
Necessitando la causa di opportuna istruttoria in ordine agli ulteriori provvedimenti rispettivamente richiesti dalle parti, ne va disposta la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali, si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 22.06.1998 tra ( nato Castel Volturno il 06.03.1966) e ( nata a [...] Parte_1 CP_1
(NA) il 12.03.1973)
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898 (atto n. 83
P.II S. A, anno1998 );
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 12.11.2024
Il Giudice estensore
Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3995 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Pasquale Lista e Salvatore Lista ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in S. Maria C.V. al Viale del Consiglio d'Europa n.6.
RICORRENTE
E
(c.f. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. , nato a [...] il [...], e ( CP_2 C.F._3 CP_3
C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._4 atti, dall'avv. Marco Giordano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla via
A. Vespucci n. 9;
RESISTENTI
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 03.04.2023, parte ricorrente, premettendo che con sentenza n.
3116/2018 emessa dal Tribunale di Napoli Nord a definizione del giudizio iscritto al R.g. n.
1 R.g. n. 3995/2023
9052/2014 era stata pronunciata la sua separazione giudiziale da e che con la detta CP_1
sentenza era stato altresì stabilito l'obbligo in capo all'odierno ricorrente di corrispondere per il mantenimento dei figli, ed all'epoca minorenni, la somma di euro 600,00 Per_1 CP_2
mensili e per il mantenimento della moglie la somma di euro 100,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie inerenti i figli, nel rappresentare la mancata successiva riconciliazione dei coniugi, sulla scorta di tutto quanto dedotto in ricorso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “ Voglia, l'Ill. Tribunale di Napoli Nord, contrariis rejectis, così giudicare: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Parte_1 CP_1
di Castel Volturno, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. - Revocare, per le causali spiegate in premessa e per non ricorrerne
i presupposti di fatto e di diritto, l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Napoli Nord in favore del primogenito figlio con Sentenza n.3116/2018; - in via subordinata, Controparte_2
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Napoli Nord dovesse rigettare la domanda di revoca dell'assegno disposto in favore del figlio o, alternativamente solo ridurre lo stesso, CP_2
condannare la alla corresponsione della somma che sarà statuita a titolo di CP_1
mantenimento in favore del figlio - Revocare, per le causali spiegate in premessa, Per_2
l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Napoli Nord in favore del figlio , per CP_3
aver raggiunto la propria indipendenza economica;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Napoli Nord dovesse rigettare la domanda di revoca dell'assegno disposto in favore del figlio o, alternativamente solo ridurre lo stesso, condannare la CP_3 CP_1
alla corresponsione della somma che sarà statuita a titolo di mantenimento in favore del figlio
; - in ogni caso, stante la maggiore età di entrambi i figli, nulla provvedere circa l'affido o le CP_3
modalità di incontro. - Con vittoria di spese e compensi “.
Si costituivano in giudizio, con comparsa depositata in data 5.10.2023, ed entrambi CP_1
i figli delle parti in causa, ( nato a [...] il [...]) e ( nato a CP_2 CP_3
Napoli il 24.10.2003), che, nel contestare la prospettazione di parte ricorrente in ordine alle rispettive condizioni economiche, chiedevano all'intestato Tribunale di: “ 1) Dichiarare
l'estromissione dal presente giudizio dei sigg.ri e per i motivi in Controparte_2 CP_3 atti e per l'effetto: 2) Condannare il sig. al pagamento dell'importo di euro 3.000,00 Parte_1
totali a titolo di risarcimento in favore dei comparenti sigg.ri e e, Controparte_2 CP_3
ove non ammessi entro i termini al gratuito patrocinio, alla refusione delle spese di lite in favore di questa difesa. 3) Accertare lo stato patrimoniale ed economico del ricorrente per l'effetto, a
2 R.g. n. 3995/2023
conferma del provvedimento di separazione dei coniugi: 4) Fissare a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di versamento dell'importo di euro 300,00 mensili in favore del sig. Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria e aggiornamento istat come per legge o il diverso importo ritenuto di giustizia dal Tribunale adito;
5) Fissare a carico del sig. l'obbligo di versamento Parte_1 dell'importo di euro 300,00 mensili in favore del sig. oltre rivalutazione monetaria e CP_3
aggiornamento istat come per legge o il diverso importo ritenuto di giustizia dal Tribunale adito;
6)
Fissare a carico del sig. l'obbligo di versamento dell'importo di euro 100,00 mensili Parte_1
in favore della sig.ra oltre rivalutazione monetaria e aggiornamento istat come per CP_1
legge o il diverso importo ritenuto di giustizia dal Tribunale adito;
7) In subordine, condannare il ricorrente al versamento di un importo una tantum in favore della ex coniuge non inferiore ad euro
10.0000,00 e, comunque, secondo parametri individuati dal Tribunale adito e comunque non sostitutivi e compensativi delle somme sino ad oggi dovute e non versate per la medesima causale;
8) Confermare l'obbligo in capo al sig. di versare il 50% delle spese straordinarie Parte_1
per i figli Sigg.ri e;
9) Rigettare ogni avversa richiesta e, in particolare, CP_2 CP_3
di condanna della sig.ra a qualsivoglia titolo o causale poiché infondata in fatto e CP_1 in diritto”.
All'udienza del giorno 01.03.2024, entrambi i coniugi comparivano personalmente dinanzi al
Giudice delegato per rendere il libero interrogatorio;
il Giudice esperito negativamente il tentativo di conciliazione si riservava.
In data 20.03.2024 Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, emanava in via provvisoria ed urgente i seguenti provvedimenti: “.. conferma le condizioni economiche vigenti tra le parti stabilite con la sentenza di separazione e nulla dispone in merito all'affido dei figli delle parti in causa, entrambi ormai maggiorenni, ed alle frequentazioni figli-genitori”. Con la medesima ordinanza veniva fissata udienza di discussione sullo status ex art 473bis 22 ultimo comma c.p.c.. per il giorno 8.10.2024
In data 26.03.2024 il PM apponeva il visto.
Pertanto, all'udienza del 08.10.2024 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status; parte resistente evidenziava il deposito in atti dell'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di rigetto del reclamo proposto avverso l'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c. ed in merito alla pronuncia sullo status concludeva come da atti;
il Giudice delegato pertanto rimetteva la causa in decisione al
Collegio per la pronuncia sullo status.
*** ****
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
3 R.g. n. 3995/2023
Presidente del Tribunale di Tribunale di Napoli Nord ( avvenuta in data 19.05.2015) nel procedimento di separazione, iscritto al R.g. n. 9052/2014 e conclusosi con sentenza n. 3116 del
2018 pubblicata il 7.12.2018, passata in giudicato, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Dovendo la causa continuare per le statuizioni accessorie, va emessa sentenza non definitiva.
Necessitando la causa di opportuna istruttoria in ordine agli ulteriori provvedimenti rispettivamente richiesti dalle parti, ne va disposta la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali, si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 22.06.1998 tra ( nato Castel Volturno il 06.03.1966) e ( nata a [...] Parte_1 CP_1
(NA) il 12.03.1973)
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898 (atto n. 83
P.II S. A, anno1998 );
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 12.11.2024
Il Giudice estensore
Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Alessandra Tabarro
4