Versione
16 novembre 1976
16 novembre 1976
Art. 2.
Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 1 e' di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e di trenta per la moglie.
Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati nel seguente ordine:
a) l'ammontare netto dei singoli redditi posseduti dal dichiarante e dai figli minori;
b) l'ammontare dei singoli oneri deducibili sostenuti dal dichiarante e dai figli minori;
c) il reddito complessivo netto del dichiarante determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 1;
d) le detrazioni d'imposta di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1;
e) gli altri elementi, dati e notizie di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relativi al dichiarante ed ai figli minori;
f) le generalita' e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge del dichiarante.
Gli elementi di cui alle lettere a), b) e d) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975. Tuttavia la moglie che non abbia sottoscritto tale dichiarazione puo' indicare i redditi netti e gli oneri deducibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.
Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 1 e' di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e di trenta per la moglie.
Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati nel seguente ordine:
a) l'ammontare netto dei singoli redditi posseduti dal dichiarante e dai figli minori;
b) l'ammontare dei singoli oneri deducibili sostenuti dal dichiarante e dai figli minori;
c) il reddito complessivo netto del dichiarante determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 1;
d) le detrazioni d'imposta di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1;
e) gli altri elementi, dati e notizie di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relativi al dichiarante ed ai figli minori;
f) le generalita' e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge del dichiarante.
Gli elementi di cui alle lettere a), b) e d) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975. Tuttavia la moglie che non abbia sottoscritto tale dichiarazione puo' indicare i redditi netti e gli oneri deducibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/1981, n. 3091Provvedimento: […] In tale ipotesi, pertanto, al contribuente debbono essere applicati gli effetti della richiamata sentenza senza che lo stesso sia obbligato a presentare la dichiarazione di cui agli artt 2 e 4 della legge n 751 del 1976.*Leggi di più...
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