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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5789 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2227/2022 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra con sede legale in Roma, Via Antonio lo Surdo n.42, Parte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante PartitaIVA_1 protempore, domiciliata per la carica presso e nella sede legale in Roma, Via
Antonio lo Surdo, n.42 e di con sede legale in Roma, Controparte_1
Via Velletri, n. 10, (C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, dom.to per la carica presso e nella sede legale in Roma, Via
Antonio lo Surdo n.42 (All. 2), entrambe rappresentate, difese e domiciliate dagli Avvocati Cristiana Massaro, Giacomo Ciammaglichella;
-ATTORE - contro
, c. f. , in proprio e nella Controparte_2 C.F._1
qualità di legale rappresentante della ditta individuale “ CP_3 r.g. 2227/2022 Controparte_4
, c. f. rappresentata e difesa
[...] P.IVA_3
disgiuntamente dall'avv. Raffaele Guerritore e dal prof. avv. Fabrizio
Fezza
- CONVENUTA -
Oggetto: tutela proprietà industriale.
Conclusioni:
Per gli attori:
1. inibire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 c.p.i. e/o ex artt. 2598 e 2599
c.c., la (C.F. e Controparte_5 P.IVA_3 CP_2
l'utilizzo, in qualunque modo e con qualunque mezzo, ivi compreso
[...]
l'indirizzo di posta elettronica ed il dominio internet del marchio o di segni identici o simili ai rinomati marchi anteriori o simili CP_1
contenenti la parola;
CP_1
2. disporre il cambio della denominazione sociale “ Controparte_5
;
[...]
3. ordinare, alla e a per Controparte_5 Controparte_2 quanto di rispettiva competenza e onere:
3.a la cancellazione del dominio https://www.centrobenessereartemisia.com/
e https://www.shopartemisia.it/;
3.b la cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica con il dominio e shopartemisia.it; Email_1
3.c di non utilizzare in futuro, il marchio “ ”, segni identici o CP_1 simili ai rinomati marchi anteriori contenenti la parola “ ”; CP_1
3.d di non depositare in futuro segni a titolo di marchio e/o segno distintivo in genere denominazioni identiche o simili alla parola “ARTEMISIA”, in relazione a qualsivoglia prodotto o servizio;
3.e la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a cura della ricorrente ed a spese della resistente, sui quotidiani “Il Mattino”; “La Città”, “Il
Messaggero” e “La Repubblica”;
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 2 r.g. 2227/2022 Email_2
3.f la fissazione a titolo di astreintes, ex artt. 131 co. 2 c.p.i. e 614 bis c.p.c., di una somma pari ad € 1.000,00 dovuta per ogni violazione del diritto di proprietà industriale successiva al suddetto provvedimento, per ogni inosservanza constatata dopo l'emissione dello stesso, nonché per ogni ritardo nella sua esecuzione, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione e di ogni altra circostanza utile, compresa la capacità economica delle società attrici;
4. condannare e al Controparte_5 Controparte_2 risarcimento al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, nessuno escluso, anche se qui non espressamente richiamati, in favore di
[...]
e nella misura che sarà ritenuta di giustizia da Parte_1 Controparte_1 determinarsi in via equitativa, con l'aggiunta degli interessi a decorrere dal fatto al soddisfo e della rivalutazione monetaria;
5. condannare , in persona Controparte_6
del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese e degli onorari di giudizio, oltre al 15% per le spese generali, la CPA e l'IVA conseguenti, chiedendo, a tal riguardo, di voler procedere alla liquidazione delle competenze professionali ai sensi e per gli effetti del recente D.L.
10.03.2014, n. 55, recante il Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 47.
Per la convenuta:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento della nullità totale o parziale (in relazione all'attività di cura non medica dell'igiene e della bellezza) ovvero della decadenza totale (per illiceità sopravvenuta) o parziale (per non uso in relazione all'attività di cura non medica dell'igiene e della bellezza) dei marchi azionati da parte attrice, per i motivi esposti in narrativa;
previo comunque l'accertamento che l'utilizzo nel denominativo “ ” come ditta, insegna, e marchio da parte della sig.ra CP_5
non costituisce contraffazione dei diritti di privativa di Controparte_2
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 3 r.g. 2227/2022 Controparte_4
parte attrice, per le ragioni esposte in narrativa;
previo, in subordine, il riconoscimento del diritto di preuso del denominativo “ ” come CP_5
marchio (oltre che come ditta, insegna e nome a dominio) in favore di CP_2
per contrassegnare l'attività dei propri centri estetici nella provincia
[...] di Salerno, rigettare tutte le domande attoree. Vinte le spese, con attribuzione.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
A sostegno della domanda l'attore deduce:
- nasce a Roma nel 1970 come società di medicina CP_1
privata convenzionata. La scelta iniziale di puntare sul marchio
“ ” nasce da un'intuizione in modo originale e distintivo, CP_5
richiamandosi alla divinità della religione greca (in greco Per_1 antico: ΡΤ, , indentificata come dea della caccia, degli Per_2
animali selvatici, del tiro;
- Nel 1980 si unisce alla rete di centri anche la società Parte_1
e, nel corso degli anni '80 e '90, le strutture facenti capo ad
[...]
(d'ora in avanti per brevità anche “ ” o “Centri CP_1 CP_5
Artemisia”) diventano fra i primi centri ad offrire test diagnostici di biologia molecolare nel campo di infezioni e malattie genetiche, al tempo una novità assoluta;
- Nel 2011 si ristruttura: nasce la CP_5 Controparte_7
ad alta specializzazione che, nel marchio,
[...]
richiamano la tradizionale qualità e dedizione verso i pazienti. A seguito di tale ristrutturazione interna, la diviene società CP_8 controllata da e acquisisce la titolarità della Controparte_1
maggior parte delle registrazioni dei marchi (come di seguito elencati) contenenti la parola , concedendo l'utilizzo degli stessi alle CP_5
altre società della rete di centri clinici diagnostici che fanno sempre capo alla società Controparte_1
- e sono rispettivamente Parte_1 Controparte_1
titolari, contitolari e/o licenziatarie, come precedentemente accennato,
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 4 r.g. 2227/2022 Controparte_4
dei marchi contenenti la parola “ ”, come da certificati di CP_1 registrazione e visure che si producono (All. 3), i quali si riferiscono o contengono la parola “ ” e sono protetti a livello CP_1
nazionale. Tra i tanti si citano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:
- registrazione italiana n. 507097 del 13.03.1987, (rinnovo n.
301997900581333) per la classe n. 42 “ ”; CP_1
- registrazione italiana n. 301996900564278 del 18.12.1996 per le classi 05,
09, 10, 16, 41, 42 “ARTEMISIA FRANCHISING”;
- registrazione italiana n. 302012902106966 del 03.12.2012 per le classi 05,
09, 10, 35, 41, 42, 44 e 45 “ ”; Parte_2
- registrazione italiana n. 302010901860469 del 23.07.2010, (rinnovo n.
362020000195950) per le classi n. 5, 10, 41,42 e 44 “ ”; CP_1
- registrazione italiana n. 302006901465397 del 10.11.2006, (rinnovo nr.
362016000111654) per le classi n. 41, 42 e 44 “Gruppo Artemisia”;
- registrazione italiana n. 302021000036074 del 26.02.2021 per le classi n.
05, 10, 41, 42, 44 “ARTEMISIA ALLESSANDRIA” ;
- registrazione italiana n. 302010901857651 del 15.07.2010 (rinnovo n.
362020000117679) per le classi n. 05, 10, 41, 42, 44 “ Parte_3
” ;
[...]
- registrazione italiana n. 302021000036014 del 26.02.2021 per le classi n.
05, 10, 41, 42, 44 “ARTEMISIA STUDIO;
Per_3
- registrazione italiana n. 30202100036041 del 26.02.2021 per le classi n. 05,
10, 41, 42 e 44 “ARTEMISIA ANALISYS 1980”;
- registrazione italiana n. 302010901860471 del 23.07.2010 (rinnovo n.
362020000195986), per le classi n. 05, 10, 41, 42, 44 “Gruppo
ARTEMISIA”;
- registrazione italiana n. 302010901863216 del 02.08.2010 (rinnovo n.
362020000196010) per la classe n. 44 “ARTEMISIA”;
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 5 r.g. 2227/2022 Controparte_4
- registrazione comunitaria n. 015117567 del 06.06.2016 per le classi n. 05,
10, 41, 42, 44 “Percorsi certificati 1DAY Artemisia Lab Rete di Centri
Clinici Diagnostici”;
- registrazione italiana n. 302017000022661 del 09.03.2018 per le classi 05,
10, 41, 42 e 44 “ARTEMISIA LAB FISIO”;
- registrazione italiana n. 302015000066899 del 09.11.2015 per le classi 05,
10, 41, 42 e 44 “ARTEMISIA FISIO”;
- registrazione italiana n. 302017000021924 del 9.03.2018 per la classe 05
“ARTEMISA LAB MEDICAL BEAUTY”;
- registrazione italiana n. 302015000019873 del 3.06.2015 per la classe 05
“ARTEMISA MEDICAL BEAUTY”;
- registrazione italiana 302012902075680 del 06.08.2012 per le classi n. 05,
41, 42, 44 “ ”; CP_1
- registrazione italiana 302012902075681 del 06.08.2012 per le classi n. 05,
41, 42, 44 “ ”; CP_1
- registrazione italiana n. 302021000016232 del 01.02.2021 per le classi n. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45
“ ”; CP_1
- registrazione italiana n. 302021000127781 del 13.07.2021 per le classi n.
09, 35, 38, 41, 42,44 e 45, “ ”; Parte_4
- registrazione italiana n. 302021000076694 del 27.04.2021 per le classi n.
01, 05, 09, 10, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 44 e 45 “ARTEMISIA LAB
YOUNG”;
- registrazione italiana n. 302021000016265 del 01.02.2021 per le classi n.
01, 09, 10, 11, 35, 38, 41, 42, 43, 44 e 45 “ARTEMISIA LAB YOUNG”;
- registrazione comunitaria n. 016409187 del 22.06.2017 per le classi n. 05,
10, 41, 42, 44 “ARTEMISIA LAB DND-DENTAL LIFE TESTING”;
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 6 r.g. 2227/2022 Controparte_4
- - registrazione comunitaria n. 016413098 del 22.06.2017 per le classi n. 05,
10, 41, 42, 44 “ Parte_5
”;
[...]
- registrazione comunitaria n. 016513061 del 17.07.2017 per le classi n. 05,
30, 41, 43 “ARTEMISIA LAB De-Light IL PIACERE DI MANGIARE
SANO”;
- registrazione comunitaria n. 017984822 del 14.01.2018 per le classi n. 05,
10, 41, 42 e 44 “ ” Parte_6
è altresì titolare di numerosi nomi a dominio, tra i quali: CP_1
- www.artemisialab.it
- www.associazioneartemisia.it
- Come si vede, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio italiano dei centri diagnostici di , i marchi contenenti la parola CP_1
“ ” possono indubbiamente essere giudicati quali “marchi CP_1
notori”, se non rinomati, con conseguente ampia tutela estesa ai settori non direttamente connessi a quello di principale attività delle attrici.
- è altresì titolare di numerosi nomi a dominio, tra i quali: CP_1
www.artemisialab.it e www.associazioneartemisia.it;
-Nell'ambito della consueta e periodica attività di sorveglianza per la tutela dei propri marchi, le attrici venivano a conoscenza dell'esistenza della
“ ”, ditta individuale erogante servizi in ambito Controparte_5
estetico, ambito certamente sovrapponibile ai settori in cui sono impegnate le parti attrici che fanno riferimento al benessere e alla salute della persona. conseguenza di tanto, con comunicazione pec del 14 maggio 2020 (All. 4), dato atto della titolarità da parte di e di Parte_1 CP_1 di svariati marchi consistenti o, comunque, includenti la parola
[...]
, invitava l'odierna convenuta non utilizzare commercialmente CP_1
o pubblicizzare il marchio “ ”. CP_1
-Tale invito, veniva, non solo disatteso da parte della convenuta
[...]
che ancora oggi, sui propri siti internet, continua a porre in Controparte_5
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 7 r.g. 2227/2022 Controparte_4
essere la condotta violativa dei diritti delle odierne parti attrici
(https://www.centrobenessereartemisia.com/ e https://www.shopartemisia.it/).
-Nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, le odierne attrici concentravano le proprie forze di investimento in un'attività di espansione innanzitutto locale, nella area della Regione Lazio, rinviando solo momentaneamente la volontà di espandersi sull'intero territorio nazionale;
- Raggiunta la massima espansione possibile a livello locale, e consolidata la propria posizione nel Lazio, le odierne attrici, al fine di vedere realizzato l'obiettivo di diffusione a livello nazionale, hanno ripreso il progetto di espansione avviando svariate trattative con potenziali soci.
Proprio in tale ambito, concentrandosi in primis sulle regioni dove le trattative erano diventate più concrete, nella specie in Veneto, Campania e
Molise, si avvedevano che in Campania vi sono numerosi soggetti giuridici che continuano ad utilizzare illecitamente il nome . CP_5
-Che sussisteva evidente confondibilità tra i due marchi per l'identità degli stessi, da cui derivava l'applicazione dell'art. 20 CPI con il diritto ad ottenere i conseguenti provvedimenti richiesti in conclusioni, oltre che l'applicazione dell'art. 22 CPI, nella misura in cui il marchio attoreo era utilizzato come sego distintivo.
Si costituiva la convenuta spiegando le conclusioni riportate e deducendo a fondamento che:
Che “ ” ha origini nella mitologia greca (da dea della CP_5 Per_1 caccia e della luna) e da un'erba medicinale impiegata nei trattamenti di bellezza e durante la gestazione, da cui deriva la sua associazione al genere femminile;
Che tale associazione è stata amplificata per la presenza di personaggi storici femminili di chiara fama, quali , unica donna a Persona_4
comandare la flotta di Serse nel V secolo a.c., e artista Persona_5
del XVI° secolo;
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 8 r.g. 2227/2022 Controparte_4
Che le caratteristiche oggettive e soggettive abbinate al nome “ ” CP_5 fanno sì che dalla consultazione del registro delle imprese risultino bene 40 imprese operanti nel settore dei centri estetici in tutta Italia, arrivando fino a
70 se si ricomprendono anche farmacie e centri medici, all. 2;
Che tra queste vi è anche la “ costituita nel 1994, esercente Controparte_9
un centro medico, “ ”, titolare di Controparte_10 omonimo marchio nella classe 44 (centri medici e saloni di bellezza) registrato il 11.06.2009, con domanda del 4.06.2006, n. 302006901410971, all. 4;
Che in maniera più ampia, sempre dal registro delle imprese, risultano ben
287 aziende che utilizzano il denominativo “ ” quale segno CP_5 distintivo, mentre a livello mondiale vi sono 600 marchi registrati identici, di cui 120 sempre solo nella classe 44, all. 7; che la convenuta, , opera nel settore quale estetista dal 2007, Controparte_2
sempre con la denominazione , utilizzata anche come marchio di CP_5 fatto per contrassegnare i locali, gli strumenti dell'attività, le divise di lavoro,
i gadget pubblicitari, all. 9, fattura di magliette e gadget a marchio;
CP_5
che dal 2011 vi fu anche l'apertura di partita IVA, con l'iscrizione nel registro delle imprese nel 2012, all. 11, data dalla quale era di pubblico dominio l'esercizio dell'attività di estetista nell'agro nocerino-sarnese, anche con l'apertura di profili tramite social - network;
Che il marchio della convenuta era anche registrato con domanda del
4.04.2019, come marchio figurativo Artemisia – Il tuo corpo in buone mani, per le classi 5 e 44;
Che la registrazione per la classe 44 da parte dell'attore risaliva al 2.08.2010 ed era relativa al marchio figurativo “Gruppo Artemisia” caratterizzato da
“immagine di un volto femminile di colore bianco e le cui ombre sono di colore blu da un lato del volto inizia una zona interamente di colore blu che finisce con la scritta gruppo di colore celeste e la scritta artemisia di colore bianco marchio figurativo;
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 9 r.g. 2227/2022 Controparte_4
Che i marchi non erano mai stati utilizzati dall'istante per l'esercizio di centri estetici, ma solo per centri medici;
Che solo dal 10.06.2019 il marchio Artemisia Lab Medical Beauty era utilizzato per contrassegnare un centro di medicina estetica riferibile all'attore, all. 16, utilizzato tuttavia solo in due punti, tutti nella città di Roma
e in provincia;
Che il marchio denominativo “ ” sarebbe pertanto nullo per CP_5
mancanza di capacità distintiva;
Che anche se validi i marchi, le attrici sarebbero comunque decadute per non uso quinquennale, poiché la prima registrazione per la classe 44 risale al
2006, ed in particolare al 10.11.2006, dove come attività svolta sono indicati i soli servizi medici e non estetici che sono iniziati nel 2019;
Che tanto vale anche per la domanda di registrazione del 23 luglio 2010, dove, nell'ambito della classe 44 sono ricompresi anche la cura di igiene e di bellezza per l'uomo;
Che ciò a maggior ragione è provato dal fatto che le prime attività a tutela del marchio riferite dall'attore risale al 2016, nei confronti di altri studi medici, senza che mai in dieci anni le attrici abbiano tutelato il marchio con riguardo ai numerosi saloni di bellezza presenti in Italia;
Che in ogni caso non vi è alcun rischio di contraffazione perché il marchio di parte attrice è misto, anche figurativo, mentre quello della convenuta è solo denominativo, considerando anche la natura debole del marchio;
Che in ogni caso ricorreva il preuso da parte della convenuta che è estetista fin dal 2007, utilizzando fin dall'epoca la denominazione “ ”; CP_5
Che, infatti, la prima registrazione nella classe 44 per i servizi afferenti ai centri di bellezza, per l'attore, è del 23 luglio 2010;
Che la prima registrazione effettiva per l'attività di centro estetico concretamente svolta, per l'attore è solo nel 2019 con “Artemisia Lab
Beauty” e che quindi sarebbe sorto in ogni caso un diritto al preuso in capo alla convenuta.
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 10 r.g. 2227/2022 Controparte_4
*****
La trattazione e l'istruttoria
Con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. l'attore contestava specificamente l'eccezione di nullità e di esistenza del preuso, senza, tuttavia, prendere posizione sui fatti dedotti dal convenuto a sostegno dell'eccezione di decadenza, come allegata sopra dalla convenuta.
A tal fine, ne consegue che i fatti dedotti dal convenuto a sostegno dell'eccezione di decadenza debbano considerarsi non contestati ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c., quindi già utilizzabili ai fini della decisione in diritto.
Ancora, il g.i. formulava proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. con la quale si chiedeva all'attore di riconoscere il diritto al preuso della convenuta, proposta che era accettata dalla convenuta, all'udienza del 5 novembre 2024, ma rifiutata dall'attrice chiedeva quale corrispettivo del riconoscimento una royalty di diverse migliaia di euro annue.
Il giudizio proseguiva, così, con l'assunzione di prova testimoniale sulle circostanze di fatto dedotte dalla convenuta per provare l'esistenza del preuso a partire dal 2007, all'udienza del 23 gennaio 2025.
Ebbene, i testi introdotti hanno riferito, in maniera attendibile e circostanziata che fin dal 2007 la convenuta, con la denominazione , aveva CP_5 intrapreso la carriera di estetista, special modo per il make-up, all'inizio, tanto che un teste si era servito dei servizi per la propria festa di fidanzamento del 2007.
I testi hanno confermato anche che la signora esercita nell'agro CP_2
nocerino-sarnese, anche a domicilio e che sulla “i” di è impressa CP_5 una candela sui gadget professionali.
Il teste di parte attrice, consulenze della stessa, ha confermato che la società nasce per erogare servizi di tipo medico, per poi arrivare anche all'erogazione di servizi estetici basici.
*****
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 11 r.g. 2227/2022 Controparte_4
La decisione
Le società attrici chiedono l'accertamento dei loro diritti di privativa ex artt.
20-22 CPI, nei limiti dell'oggetto delle classi di registrazione per la sola denominazione “ ”, avverso la ditta individuale convenuta e CP_5
l'utilizzo che la stessa ne fa per contraddistinguere la propria attività aziendale di estetista, anche a domicilio.
La domanda è infondata come di seguito spiegato.
Preliminarmente, è infondata la domanda di nullità del marchio come proposta dalla sig. ra per difetto di specificità, a prescindere dal CP_2
merito delle ragioni dedotte, la mancanza di capacità distintiva rilevante ex art. 13 CPI.
Infatti, l'attrice deduce a sostegno della propria domanda una moltitudine di marchi oggetto di registrazione, peraltro tutti misti, figurativi e denominativi,
e diversi, per cui non è dato di comprendere le eccezioni proposte a quale di questi si riferiscono.
Non solo, la mancanza di capacità distintiva, che potrebbe astrattamente valere per la sola denominazione , non vale per il combinato della CP_5
parte nominale con la parte figurativa che contribuisce a caratterizzare le diverse articolazioni del marchio registrato, secondo i diversi ambiti funzionali.
Proseguendo, è opportuno muovere dall'eccezione di decadenza parziale proposta dalla convenuta.
Si è detto che i fatti dedotti dalla sig.ra non sono stati contestati CP_2 dall'attore e pertanto sono direttamente valutabili ex art. 115 c.p.c. in diritto, essendo peraltro in parte anche fondati su documenti.
I fatti allegati, sinteticamente, sono: 1) che la prima registrazione per la classe
44, sebbene solo per i servizi medici, risale al 2006, ed in particolare al
10.11.2006, mentre i servizi nel settore dei centri c.d. di bellezza sono iniziati nel 2019, quindi ampiamente oltre il quinquennio ex art. 24 CPI;
2) che, anche a voler prendere in considerazione la seconda domanda di registrazione r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 12 r.g. 2227/2022 Controparte_4
per la classe 44, del 23 luglio 2010, dove, sono ricompresi anche la cura di igiene e di bellezza per l'uomo, parimenti sarebbe decorso il quinquennio ex art. 24 CPI entro cui iniziare l'uso effettivo per i servizi oggetto di registrazione, attività, come detto, iniziata nel 2019.
Ebbene, alla mera lettura dei fatti, incontestati, per le circostanze meramente assertive, e provati, per i profili documentali delle date di registrazione e dell'ambito dei servizi oggetto di registrazione, già si osserva che effettivamente l'inizio dell'attività nei centri estetici, in Roma, è iniziata nel
2019, mentre la registrazione del marchio nella classe 44 è avvenuta prima nel 2006 e poi nel 2010.
Quindi, in entrambi i casi l'attività in concorrenza con quella della parte convenuta è iniziata 13 anni, in un caso, e 9 anni, nell'altro dopo la registrazione, ampiamente superando i cinque anni di inattività previsti per la decadenza parziale dall'art. 24 CPI, nel settore delle cure di bellezza.
A nulla rileva che l'attività con i segni distintivi oggetto di richiesta privativa era svolta in altri ambiti, ma anche con altri marchi registrati, perché come insegna il Giudice di legittimità la decadenza parziale di un marchio per non uso va accertata con riferimento ai beni o servizi contrassegnati funzionalmente omogenei, quanto alle esigenze soddisfatte, indipendentemente dalle singole categorie merceologiche o di servizi per le quali vi sia stata la registrazione (la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la decadenza parziale per non uso dei marchi e limitatamente alla stampa di informazione e CP_11 CP_11 ai giornali quotidiani, marchi invece in uso per stampati, strutturalmente diversi dai primi, degli opuscoli pubblicitari commerciali), Cass. civ., Sez. I,
24/06/2016, n. 13170 in Foro It., 2016, 1, 9, 2722.
Ne consegue che effettivamente parte attrice è incorsa nella decadenza parziale dal diritto di privativa, per inattività quinquennale, nell'utilizzo del marchio denominativo ” associato ai servizi di bellezza e centro CP_5
estetico ai sensi dell'art. 24, 1° comma, CPI.
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 13 r.g. 2227/2022 Controparte_4
Le spese seguono la soccombenza e si regolano in dispositivo secondo i criteri di legge, per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 2227/2022, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese:
1) Dichiara la decadenza parziale ex art. 24 CPI comma 1°, limitatamente alla classe 44 per i servizi relativi ai centri di bellezza ed estetici, delle parti attrici per i marchi azionati, con riguardo alla parte denominativa
“ ” CP_5
2) Rigetta, conseguentemente ed integralmente, le domande attoree;
3) Condanna le attrici al pagamento in solido dei compensi di causa in favore della convenuta per euro 10860,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 14 maggio 2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2227/2022 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra con sede legale in Roma, Via Antonio lo Surdo n.42, Parte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante PartitaIVA_1 protempore, domiciliata per la carica presso e nella sede legale in Roma, Via
Antonio lo Surdo, n.42 e di con sede legale in Roma, Controparte_1
Via Velletri, n. 10, (C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, dom.to per la carica presso e nella sede legale in Roma, Via
Antonio lo Surdo n.42 (All. 2), entrambe rappresentate, difese e domiciliate dagli Avvocati Cristiana Massaro, Giacomo Ciammaglichella;
-ATTORE - contro
, c. f. , in proprio e nella Controparte_2 C.F._1
qualità di legale rappresentante della ditta individuale “ CP_3 r.g. 2227/2022 Controparte_4
, c. f. rappresentata e difesa
[...] P.IVA_3
disgiuntamente dall'avv. Raffaele Guerritore e dal prof. avv. Fabrizio
Fezza
- CONVENUTA -
Oggetto: tutela proprietà industriale.
Conclusioni:
Per gli attori:
1. inibire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 c.p.i. e/o ex artt. 2598 e 2599
c.c., la (C.F. e Controparte_5 P.IVA_3 CP_2
l'utilizzo, in qualunque modo e con qualunque mezzo, ivi compreso
[...]
l'indirizzo di posta elettronica ed il dominio internet del marchio o di segni identici o simili ai rinomati marchi anteriori o simili CP_1
contenenti la parola;
CP_1
2. disporre il cambio della denominazione sociale “ Controparte_5
;
[...]
3. ordinare, alla e a per Controparte_5 Controparte_2 quanto di rispettiva competenza e onere:
3.a la cancellazione del dominio https://www.centrobenessereartemisia.com/
e https://www.shopartemisia.it/;
3.b la cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica con il dominio e shopartemisia.it; Email_1
3.c di non utilizzare in futuro, il marchio “ ”, segni identici o CP_1 simili ai rinomati marchi anteriori contenenti la parola “ ”; CP_1
3.d di non depositare in futuro segni a titolo di marchio e/o segno distintivo in genere denominazioni identiche o simili alla parola “ARTEMISIA”, in relazione a qualsivoglia prodotto o servizio;
3.e la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a cura della ricorrente ed a spese della resistente, sui quotidiani “Il Mattino”; “La Città”, “Il
Messaggero” e “La Repubblica”;
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 2 r.g. 2227/2022 Email_2
3.f la fissazione a titolo di astreintes, ex artt. 131 co. 2 c.p.i. e 614 bis c.p.c., di una somma pari ad € 1.000,00 dovuta per ogni violazione del diritto di proprietà industriale successiva al suddetto provvedimento, per ogni inosservanza constatata dopo l'emissione dello stesso, nonché per ogni ritardo nella sua esecuzione, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione e di ogni altra circostanza utile, compresa la capacità economica delle società attrici;
4. condannare e al Controparte_5 Controparte_2 risarcimento al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, nessuno escluso, anche se qui non espressamente richiamati, in favore di
[...]
e nella misura che sarà ritenuta di giustizia da Parte_1 Controparte_1 determinarsi in via equitativa, con l'aggiunta degli interessi a decorrere dal fatto al soddisfo e della rivalutazione monetaria;
5. condannare , in persona Controparte_6
del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese e degli onorari di giudizio, oltre al 15% per le spese generali, la CPA e l'IVA conseguenti, chiedendo, a tal riguardo, di voler procedere alla liquidazione delle competenze professionali ai sensi e per gli effetti del recente D.L.
10.03.2014, n. 55, recante il Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 47.
Per la convenuta:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento della nullità totale o parziale (in relazione all'attività di cura non medica dell'igiene e della bellezza) ovvero della decadenza totale (per illiceità sopravvenuta) o parziale (per non uso in relazione all'attività di cura non medica dell'igiene e della bellezza) dei marchi azionati da parte attrice, per i motivi esposti in narrativa;
previo comunque l'accertamento che l'utilizzo nel denominativo “ ” come ditta, insegna, e marchio da parte della sig.ra CP_5
non costituisce contraffazione dei diritti di privativa di Controparte_2
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 3 r.g. 2227/2022 Controparte_4
parte attrice, per le ragioni esposte in narrativa;
previo, in subordine, il riconoscimento del diritto di preuso del denominativo “ ” come CP_5
marchio (oltre che come ditta, insegna e nome a dominio) in favore di CP_2
per contrassegnare l'attività dei propri centri estetici nella provincia
[...] di Salerno, rigettare tutte le domande attoree. Vinte le spese, con attribuzione.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
A sostegno della domanda l'attore deduce:
- nasce a Roma nel 1970 come società di medicina CP_1
privata convenzionata. La scelta iniziale di puntare sul marchio
“ ” nasce da un'intuizione in modo originale e distintivo, CP_5
richiamandosi alla divinità della religione greca (in greco Per_1 antico: ΡΤ, , indentificata come dea della caccia, degli Per_2
animali selvatici, del tiro;
- Nel 1980 si unisce alla rete di centri anche la società Parte_1
e, nel corso degli anni '80 e '90, le strutture facenti capo ad
[...]
(d'ora in avanti per brevità anche “ ” o “Centri CP_1 CP_5
Artemisia”) diventano fra i primi centri ad offrire test diagnostici di biologia molecolare nel campo di infezioni e malattie genetiche, al tempo una novità assoluta;
- Nel 2011 si ristruttura: nasce la CP_5 Controparte_7
ad alta specializzazione che, nel marchio,
[...]
richiamano la tradizionale qualità e dedizione verso i pazienti. A seguito di tale ristrutturazione interna, la diviene società CP_8 controllata da e acquisisce la titolarità della Controparte_1
maggior parte delle registrazioni dei marchi (come di seguito elencati) contenenti la parola , concedendo l'utilizzo degli stessi alle CP_5
altre società della rete di centri clinici diagnostici che fanno sempre capo alla società Controparte_1
- e sono rispettivamente Parte_1 Controparte_1
titolari, contitolari e/o licenziatarie, come precedentemente accennato,
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 4 r.g. 2227/2022 Controparte_4
dei marchi contenenti la parola “ ”, come da certificati di CP_1 registrazione e visure che si producono (All. 3), i quali si riferiscono o contengono la parola “ ” e sono protetti a livello CP_1
nazionale. Tra i tanti si citano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:
- registrazione italiana n. 507097 del 13.03.1987, (rinnovo n.
301997900581333) per la classe n. 42 “ ”; CP_1
- registrazione italiana n. 301996900564278 del 18.12.1996 per le classi 05,
09, 10, 16, 41, 42 “ARTEMISIA FRANCHISING”;
- registrazione italiana n. 302012902106966 del 03.12.2012 per le classi 05,
09, 10, 35, 41, 42, 44 e 45 “ ”; Parte_2
- registrazione italiana n. 302010901860469 del 23.07.2010, (rinnovo n.
362020000195950) per le classi n. 5, 10, 41,42 e 44 “ ”; CP_1
- registrazione italiana n. 302006901465397 del 10.11.2006, (rinnovo nr.
362016000111654) per le classi n. 41, 42 e 44 “Gruppo Artemisia”;
- registrazione italiana n. 302021000036074 del 26.02.2021 per le classi n.
05, 10, 41, 42, 44 “ARTEMISIA ALLESSANDRIA” ;
- registrazione italiana n. 302010901857651 del 15.07.2010 (rinnovo n.
362020000117679) per le classi n. 05, 10, 41, 42, 44 “ Parte_3
” ;
[...]
- registrazione italiana n. 302021000036014 del 26.02.2021 per le classi n.
05, 10, 41, 42, 44 “ARTEMISIA STUDIO;
Per_3
- registrazione italiana n. 30202100036041 del 26.02.2021 per le classi n. 05,
10, 41, 42 e 44 “ARTEMISIA ANALISYS 1980”;
- registrazione italiana n. 302010901860471 del 23.07.2010 (rinnovo n.
362020000195986), per le classi n. 05, 10, 41, 42, 44 “Gruppo
ARTEMISIA”;
- registrazione italiana n. 302010901863216 del 02.08.2010 (rinnovo n.
362020000196010) per la classe n. 44 “ARTEMISIA”;
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 5 r.g. 2227/2022 Controparte_4
- registrazione comunitaria n. 015117567 del 06.06.2016 per le classi n. 05,
10, 41, 42, 44 “Percorsi certificati 1DAY Artemisia Lab Rete di Centri
Clinici Diagnostici”;
- registrazione italiana n. 302017000022661 del 09.03.2018 per le classi 05,
10, 41, 42 e 44 “ARTEMISIA LAB FISIO”;
- registrazione italiana n. 302015000066899 del 09.11.2015 per le classi 05,
10, 41, 42 e 44 “ARTEMISIA FISIO”;
- registrazione italiana n. 302017000021924 del 9.03.2018 per la classe 05
“ARTEMISA LAB MEDICAL BEAUTY”;
- registrazione italiana n. 302015000019873 del 3.06.2015 per la classe 05
“ARTEMISA MEDICAL BEAUTY”;
- registrazione italiana 302012902075680 del 06.08.2012 per le classi n. 05,
41, 42, 44 “ ”; CP_1
- registrazione italiana 302012902075681 del 06.08.2012 per le classi n. 05,
41, 42, 44 “ ”; CP_1
- registrazione italiana n. 302021000016232 del 01.02.2021 per le classi n. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45
“ ”; CP_1
- registrazione italiana n. 302021000127781 del 13.07.2021 per le classi n.
09, 35, 38, 41, 42,44 e 45, “ ”; Parte_4
- registrazione italiana n. 302021000076694 del 27.04.2021 per le classi n.
01, 05, 09, 10, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 44 e 45 “ARTEMISIA LAB
YOUNG”;
- registrazione italiana n. 302021000016265 del 01.02.2021 per le classi n.
01, 09, 10, 11, 35, 38, 41, 42, 43, 44 e 45 “ARTEMISIA LAB YOUNG”;
- registrazione comunitaria n. 016409187 del 22.06.2017 per le classi n. 05,
10, 41, 42, 44 “ARTEMISIA LAB DND-DENTAL LIFE TESTING”;
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 6 r.g. 2227/2022 Controparte_4
- - registrazione comunitaria n. 016413098 del 22.06.2017 per le classi n. 05,
10, 41, 42, 44 “ Parte_5
”;
[...]
- registrazione comunitaria n. 016513061 del 17.07.2017 per le classi n. 05,
30, 41, 43 “ARTEMISIA LAB De-Light IL PIACERE DI MANGIARE
SANO”;
- registrazione comunitaria n. 017984822 del 14.01.2018 per le classi n. 05,
10, 41, 42 e 44 “ ” Parte_6
è altresì titolare di numerosi nomi a dominio, tra i quali: CP_1
- www.artemisialab.it
- www.associazioneartemisia.it
- Come si vede, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio italiano dei centri diagnostici di , i marchi contenenti la parola CP_1
“ ” possono indubbiamente essere giudicati quali “marchi CP_1
notori”, se non rinomati, con conseguente ampia tutela estesa ai settori non direttamente connessi a quello di principale attività delle attrici.
- è altresì titolare di numerosi nomi a dominio, tra i quali: CP_1
www.artemisialab.it e www.associazioneartemisia.it;
-Nell'ambito della consueta e periodica attività di sorveglianza per la tutela dei propri marchi, le attrici venivano a conoscenza dell'esistenza della
“ ”, ditta individuale erogante servizi in ambito Controparte_5
estetico, ambito certamente sovrapponibile ai settori in cui sono impegnate le parti attrici che fanno riferimento al benessere e alla salute della persona. conseguenza di tanto, con comunicazione pec del 14 maggio 2020 (All. 4), dato atto della titolarità da parte di e di Parte_1 CP_1 di svariati marchi consistenti o, comunque, includenti la parola
[...]
, invitava l'odierna convenuta non utilizzare commercialmente CP_1
o pubblicizzare il marchio “ ”. CP_1
-Tale invito, veniva, non solo disatteso da parte della convenuta
[...]
che ancora oggi, sui propri siti internet, continua a porre in Controparte_5
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 7 r.g. 2227/2022 Controparte_4
essere la condotta violativa dei diritti delle odierne parti attrici
(https://www.centrobenessereartemisia.com/ e https://www.shopartemisia.it/).
-Nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, le odierne attrici concentravano le proprie forze di investimento in un'attività di espansione innanzitutto locale, nella area della Regione Lazio, rinviando solo momentaneamente la volontà di espandersi sull'intero territorio nazionale;
- Raggiunta la massima espansione possibile a livello locale, e consolidata la propria posizione nel Lazio, le odierne attrici, al fine di vedere realizzato l'obiettivo di diffusione a livello nazionale, hanno ripreso il progetto di espansione avviando svariate trattative con potenziali soci.
Proprio in tale ambito, concentrandosi in primis sulle regioni dove le trattative erano diventate più concrete, nella specie in Veneto, Campania e
Molise, si avvedevano che in Campania vi sono numerosi soggetti giuridici che continuano ad utilizzare illecitamente il nome . CP_5
-Che sussisteva evidente confondibilità tra i due marchi per l'identità degli stessi, da cui derivava l'applicazione dell'art. 20 CPI con il diritto ad ottenere i conseguenti provvedimenti richiesti in conclusioni, oltre che l'applicazione dell'art. 22 CPI, nella misura in cui il marchio attoreo era utilizzato come sego distintivo.
Si costituiva la convenuta spiegando le conclusioni riportate e deducendo a fondamento che:
Che “ ” ha origini nella mitologia greca (da dea della CP_5 Per_1 caccia e della luna) e da un'erba medicinale impiegata nei trattamenti di bellezza e durante la gestazione, da cui deriva la sua associazione al genere femminile;
Che tale associazione è stata amplificata per la presenza di personaggi storici femminili di chiara fama, quali , unica donna a Persona_4
comandare la flotta di Serse nel V secolo a.c., e artista Persona_5
del XVI° secolo;
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 8 r.g. 2227/2022 Controparte_4
Che le caratteristiche oggettive e soggettive abbinate al nome “ ” CP_5 fanno sì che dalla consultazione del registro delle imprese risultino bene 40 imprese operanti nel settore dei centri estetici in tutta Italia, arrivando fino a
70 se si ricomprendono anche farmacie e centri medici, all. 2;
Che tra queste vi è anche la “ costituita nel 1994, esercente Controparte_9
un centro medico, “ ”, titolare di Controparte_10 omonimo marchio nella classe 44 (centri medici e saloni di bellezza) registrato il 11.06.2009, con domanda del 4.06.2006, n. 302006901410971, all. 4;
Che in maniera più ampia, sempre dal registro delle imprese, risultano ben
287 aziende che utilizzano il denominativo “ ” quale segno CP_5 distintivo, mentre a livello mondiale vi sono 600 marchi registrati identici, di cui 120 sempre solo nella classe 44, all. 7; che la convenuta, , opera nel settore quale estetista dal 2007, Controparte_2
sempre con la denominazione , utilizzata anche come marchio di CP_5 fatto per contrassegnare i locali, gli strumenti dell'attività, le divise di lavoro,
i gadget pubblicitari, all. 9, fattura di magliette e gadget a marchio;
CP_5
che dal 2011 vi fu anche l'apertura di partita IVA, con l'iscrizione nel registro delle imprese nel 2012, all. 11, data dalla quale era di pubblico dominio l'esercizio dell'attività di estetista nell'agro nocerino-sarnese, anche con l'apertura di profili tramite social - network;
Che il marchio della convenuta era anche registrato con domanda del
4.04.2019, come marchio figurativo Artemisia – Il tuo corpo in buone mani, per le classi 5 e 44;
Che la registrazione per la classe 44 da parte dell'attore risaliva al 2.08.2010 ed era relativa al marchio figurativo “Gruppo Artemisia” caratterizzato da
“immagine di un volto femminile di colore bianco e le cui ombre sono di colore blu da un lato del volto inizia una zona interamente di colore blu che finisce con la scritta gruppo di colore celeste e la scritta artemisia di colore bianco marchio figurativo;
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 9 r.g. 2227/2022 Controparte_4
Che i marchi non erano mai stati utilizzati dall'istante per l'esercizio di centri estetici, ma solo per centri medici;
Che solo dal 10.06.2019 il marchio Artemisia Lab Medical Beauty era utilizzato per contrassegnare un centro di medicina estetica riferibile all'attore, all. 16, utilizzato tuttavia solo in due punti, tutti nella città di Roma
e in provincia;
Che il marchio denominativo “ ” sarebbe pertanto nullo per CP_5
mancanza di capacità distintiva;
Che anche se validi i marchi, le attrici sarebbero comunque decadute per non uso quinquennale, poiché la prima registrazione per la classe 44 risale al
2006, ed in particolare al 10.11.2006, dove come attività svolta sono indicati i soli servizi medici e non estetici che sono iniziati nel 2019;
Che tanto vale anche per la domanda di registrazione del 23 luglio 2010, dove, nell'ambito della classe 44 sono ricompresi anche la cura di igiene e di bellezza per l'uomo;
Che ciò a maggior ragione è provato dal fatto che le prime attività a tutela del marchio riferite dall'attore risale al 2016, nei confronti di altri studi medici, senza che mai in dieci anni le attrici abbiano tutelato il marchio con riguardo ai numerosi saloni di bellezza presenti in Italia;
Che in ogni caso non vi è alcun rischio di contraffazione perché il marchio di parte attrice è misto, anche figurativo, mentre quello della convenuta è solo denominativo, considerando anche la natura debole del marchio;
Che in ogni caso ricorreva il preuso da parte della convenuta che è estetista fin dal 2007, utilizzando fin dall'epoca la denominazione “ ”; CP_5
Che, infatti, la prima registrazione nella classe 44 per i servizi afferenti ai centri di bellezza, per l'attore, è del 23 luglio 2010;
Che la prima registrazione effettiva per l'attività di centro estetico concretamente svolta, per l'attore è solo nel 2019 con “Artemisia Lab
Beauty” e che quindi sarebbe sorto in ogni caso un diritto al preuso in capo alla convenuta.
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*****
La trattazione e l'istruttoria
Con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. l'attore contestava specificamente l'eccezione di nullità e di esistenza del preuso, senza, tuttavia, prendere posizione sui fatti dedotti dal convenuto a sostegno dell'eccezione di decadenza, come allegata sopra dalla convenuta.
A tal fine, ne consegue che i fatti dedotti dal convenuto a sostegno dell'eccezione di decadenza debbano considerarsi non contestati ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c., quindi già utilizzabili ai fini della decisione in diritto.
Ancora, il g.i. formulava proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. con la quale si chiedeva all'attore di riconoscere il diritto al preuso della convenuta, proposta che era accettata dalla convenuta, all'udienza del 5 novembre 2024, ma rifiutata dall'attrice chiedeva quale corrispettivo del riconoscimento una royalty di diverse migliaia di euro annue.
Il giudizio proseguiva, così, con l'assunzione di prova testimoniale sulle circostanze di fatto dedotte dalla convenuta per provare l'esistenza del preuso a partire dal 2007, all'udienza del 23 gennaio 2025.
Ebbene, i testi introdotti hanno riferito, in maniera attendibile e circostanziata che fin dal 2007 la convenuta, con la denominazione , aveva CP_5 intrapreso la carriera di estetista, special modo per il make-up, all'inizio, tanto che un teste si era servito dei servizi per la propria festa di fidanzamento del 2007.
I testi hanno confermato anche che la signora esercita nell'agro CP_2
nocerino-sarnese, anche a domicilio e che sulla “i” di è impressa CP_5 una candela sui gadget professionali.
Il teste di parte attrice, consulenze della stessa, ha confermato che la società nasce per erogare servizi di tipo medico, per poi arrivare anche all'erogazione di servizi estetici basici.
*****
r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 11 r.g. 2227/2022 Controparte_4
La decisione
Le società attrici chiedono l'accertamento dei loro diritti di privativa ex artt.
20-22 CPI, nei limiti dell'oggetto delle classi di registrazione per la sola denominazione “ ”, avverso la ditta individuale convenuta e CP_5
l'utilizzo che la stessa ne fa per contraddistinguere la propria attività aziendale di estetista, anche a domicilio.
La domanda è infondata come di seguito spiegato.
Preliminarmente, è infondata la domanda di nullità del marchio come proposta dalla sig. ra per difetto di specificità, a prescindere dal CP_2
merito delle ragioni dedotte, la mancanza di capacità distintiva rilevante ex art. 13 CPI.
Infatti, l'attrice deduce a sostegno della propria domanda una moltitudine di marchi oggetto di registrazione, peraltro tutti misti, figurativi e denominativi,
e diversi, per cui non è dato di comprendere le eccezioni proposte a quale di questi si riferiscono.
Non solo, la mancanza di capacità distintiva, che potrebbe astrattamente valere per la sola denominazione , non vale per il combinato della CP_5
parte nominale con la parte figurativa che contribuisce a caratterizzare le diverse articolazioni del marchio registrato, secondo i diversi ambiti funzionali.
Proseguendo, è opportuno muovere dall'eccezione di decadenza parziale proposta dalla convenuta.
Si è detto che i fatti dedotti dalla sig.ra non sono stati contestati CP_2 dall'attore e pertanto sono direttamente valutabili ex art. 115 c.p.c. in diritto, essendo peraltro in parte anche fondati su documenti.
I fatti allegati, sinteticamente, sono: 1) che la prima registrazione per la classe
44, sebbene solo per i servizi medici, risale al 2006, ed in particolare al
10.11.2006, mentre i servizi nel settore dei centri c.d. di bellezza sono iniziati nel 2019, quindi ampiamente oltre il quinquennio ex art. 24 CPI;
2) che, anche a voler prendere in considerazione la seconda domanda di registrazione r.g.a.c. 2227/2022 Pag. 12 r.g. 2227/2022 Controparte_4
per la classe 44, del 23 luglio 2010, dove, sono ricompresi anche la cura di igiene e di bellezza per l'uomo, parimenti sarebbe decorso il quinquennio ex art. 24 CPI entro cui iniziare l'uso effettivo per i servizi oggetto di registrazione, attività, come detto, iniziata nel 2019.
Ebbene, alla mera lettura dei fatti, incontestati, per le circostanze meramente assertive, e provati, per i profili documentali delle date di registrazione e dell'ambito dei servizi oggetto di registrazione, già si osserva che effettivamente l'inizio dell'attività nei centri estetici, in Roma, è iniziata nel
2019, mentre la registrazione del marchio nella classe 44 è avvenuta prima nel 2006 e poi nel 2010.
Quindi, in entrambi i casi l'attività in concorrenza con quella della parte convenuta è iniziata 13 anni, in un caso, e 9 anni, nell'altro dopo la registrazione, ampiamente superando i cinque anni di inattività previsti per la decadenza parziale dall'art. 24 CPI, nel settore delle cure di bellezza.
A nulla rileva che l'attività con i segni distintivi oggetto di richiesta privativa era svolta in altri ambiti, ma anche con altri marchi registrati, perché come insegna il Giudice di legittimità la decadenza parziale di un marchio per non uso va accertata con riferimento ai beni o servizi contrassegnati funzionalmente omogenei, quanto alle esigenze soddisfatte, indipendentemente dalle singole categorie merceologiche o di servizi per le quali vi sia stata la registrazione (la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la decadenza parziale per non uso dei marchi e limitatamente alla stampa di informazione e CP_11 CP_11 ai giornali quotidiani, marchi invece in uso per stampati, strutturalmente diversi dai primi, degli opuscoli pubblicitari commerciali), Cass. civ., Sez. I,
24/06/2016, n. 13170 in Foro It., 2016, 1, 9, 2722.
Ne consegue che effettivamente parte attrice è incorsa nella decadenza parziale dal diritto di privativa, per inattività quinquennale, nell'utilizzo del marchio denominativo ” associato ai servizi di bellezza e centro CP_5
estetico ai sensi dell'art. 24, 1° comma, CPI.
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Le spese seguono la soccombenza e si regolano in dispositivo secondo i criteri di legge, per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 2227/2022, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese:
1) Dichiara la decadenza parziale ex art. 24 CPI comma 1°, limitatamente alla classe 44 per i servizi relativi ai centri di bellezza ed estetici, delle parti attrici per i marchi azionati, con riguardo alla parte denominativa
“ ” CP_5
2) Rigetta, conseguentemente ed integralmente, le domande attoree;
3) Condanna le attrici al pagamento in solido dei compensi di causa in favore della convenuta per euro 10860,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 14 maggio 2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
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