TRIB
Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Piacenza
Sezione civile
Tribunale Fallimentare
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Stefano Brusati Presidente
Dott. Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti Giudice Relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
EX ARTT. 98 SEGG. R.D. 267/1942
nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data
01/07/2024, rubricato al n. 1165/2024 R.G.;
DA
(c.f. e P. Iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore e, per essa, il Dott. (doc. 14), con Parte_2 sede in Roma, Via G. Grezar, 14,
- ricorrente -
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo
Dall'Asta del Foro di Brescia
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
], in persona del suo Curatore Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Antonella del Prete ( , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore C.F._1
Caltabiano del Foro di Piacenza
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DI
numero di Controparte_2 iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale partita IVA di P.IVA_3
Gruppo , con sede legale in Roma, Viale America n. 351, mandataria e gestore, P.IVA_4 in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del dott. , nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_3 difesa dall'Avv. Marco Petitto
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. Controparte_3
proponeva opposizione allo stato passivo del dinanzi
[...] Controparte_1
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Decreto ex art. 99 L.F.
al Tribunale di Piacenza, al fine di chiedere la modifica dello stato passivo e l'ammissione al passivo privilegiato del fallimento dell'importo di euro 244.564,20 nonché dell'importo di euro 625,64 per spese esecutive e diritti di notifica in via chirografaria, con estensione del diritto di prelazione agli interessi compresi quelli di mora.
La ricorrente assumeva l'illegittima esclusione dallo stato passivo del fallimento CP_1 del credito derivante dal ruolo formato da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito
[...]
Centrale S.p.A. (oggi Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A.) quale ente titolare del credito derivante dalla garanzia prestata per conto del Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della L.
23/12/1996 n. 662 in relazione all'operazione MCC n. 2895457 deliberata in data 25.03.2021, di seguito riassunta:
• il Comitato di gestione del Fondo, dietro specifica domanda della soc. CP_4
soggetto finanziatore della soc. oltre che di quest'ultima,
[...] Controparte_1 beneficiario finale (doc. 2b - pag. 1 a 19 e pag. 20 a 42), aveva concesso garanzia per euro 244.564,20, pari al 90% delle somme erogate (queste per euro 271.728,00) alla soc. dalla stessa soc. (collegata alla soc. MO.NET S.p.a.), in CP_1 CP_4 base al contratto di finanziamento n. 2256 in data 26.3.2021;
• Il credito derivante dal contratto di finanziamento originario era stato, poi, ceduto da alla soc. CP_4 CP_5
• Dato l'intervenuto fallimento della soc. con il conseguente Controparte_1 inadempimento contrattuale di restituzione degli importi finanziati, la soc. CP_5
cessionaria del credito della soc. , ha proceduto alla conseguente
[...] CP_4 escussione della garanzia prestata da , attuata con la richiesta di Pt_4 attivazione del Fondo di Garanzia in data 30.5.2022,
• è poi seguita la delibera di di liquidazione della perdita in data 28.10.2022 Pt_4
(doc. 2b - pag. 44), il cui avvenuto pagamento, con valuta del 9.11.2022, veniva comunicato alla stessa soc. , con successiva dichiarazione di surroga in data CP_5
13.2.2023, inviata alla Curatela della soc. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il eccependo in primo luogo Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione presentata non potendosi ritenere operante il meccanismo surrogatorio previsto dall'art. 1203 cod. civ. in ragione della mancata soddisfazione integrale delle ragioni creditorie da parte del Fondo di Garanzia, in secondo luogo l'insussistenza del privilegio invocato dalla ricorrente essendo la liquidazione della perdita intervenuta in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento della ed infine l'inesistenza tout court CP_1 del credito invocato dall' attese le nullità sia del rapporto di Controparte_6 finanziamento principale al quale la garanzia del accedeva sia del Controparte_2 rapporto di garanzia in sé considerato.
Si è altresì costituito in giudizio il Controparte_7 sostenendo la legittimità della sua pretesa di pagamento in forza della regolarità sia del rilascio della garanzia che della sua escussione ed insistendo per il riconoscimento del privilegio, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione presentata dall'
[...]
. Controparte_6
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Decreto ex art. 99 L.F.
l credito vantato da parte opponente è stato escluso dallo stato passivo del Fallimento da
I parte del G.D. con questa motivazione:
Il Curatore osserva: "La cartella esattoriale e il credito nella stessa portato sono contestati e sono stati impugnati con atto di citazione in opposizione - che si richiama integralmente - notificato dal fallimento a
MCC e ad il 27.9.2023 (causa Tribunale Piacenza R.G. 1908/2023, CP_8
G.I. dott. Iaquinti, chiamata all'udienza del 12 novembre 2024 per consentire la costituzione del terzo chiamato da MCC). Il credito è contestato per nullità del rapporto di finanziamento principale e conseguente nullità del rapporto di garanzia, nonché per nullità propria del rapporto di garanzia. Né la società erogatrice Monet S.p.A. né MCC hanno operato secondo la (dovuta) particolare diligenza richiesta nella concessione e altresì nella escussione (pagamento) di erogazioni pubbliche, e segnatamente secondo le disposizioni che regolano l'operato del Fondo di Garanzia. Nessuna delle due ha svolto adeguata istruttoria sul merito creditizio, ha esaminato la delibera di riduzione del capitale per perdite pubblicata al Registro Imprese il 7 gennaio 2021 e il bilancio
30/11/2020 alla stessa allegato, ha correttamente elaborato dai bilanci disponibili gli indici ROE ROI e ROS. Da tali indici risulta che, quantomeno dal 2016, la era incapace di generare ritorno CP_1 sugli investimenti e sull'attività tipica, mentre produceva un sempre maggiore aggravio del proprio stato di indebitamento. Il credito della garantita MONET S.p.A. è già stato escluso dallo stato passivo, in quanto il finanziamento è stato erogato in colpevole assenza di esame del merito creditizio. Non operano pertanto i meccanismi del regresso e della surrogazione, di cui agli artt. 1950 e 1949 cod. civ., non potendo il fideiussore neppure ripetere ex art. 2035 c.c., quantomeno nei confronti del debitore principale, un pagamento da considerarsi contrario al buon costume per violazione delle norme poste a tutela della corretta concessione del credito." La dott.ssa contesta e insiste come in CP_9 atti. Il Giudice delegato, richiamate le osservazioni del Curatore;
ritenuto che le stesse, pur dovendosi compiutamente valutare nella diversa sede processuale competente, ad un vaglio di cognizione sommaria - tipico della presente sede - non appaiono manifestamente infondate;
ritenuto non sussistano i presupposti e le condizioni per una eventuale ammissione con riserva, non essendovi eventi dedotti come condizione, e che l'eventuale rigetto non precluda la riproposizione della domanda in caso di esito favorevole del giudizio summenzionato;
PQM
dispone la non ammissione del credito.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Decreto ex art. 99 L.F.
C iò premesso, osserva il tribunale che l'opposizione è fondata e va accolta.
Poiché i fatti di causa sono pacifici tra le parti, risulta decisiva ai fini della decisione l'inquadramento della natura del credito da rivalsa in capo a MCC.
Sul punto, il Collegio rileva come in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo1, con la precisazione che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica;
a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della
"causa" del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica- alla disponibilità del
Fondo pubblico ex L. 662/19962.
Conseguentemente, l'autonomia causale del credito che sorge in capo a MCC fa sì che il credito pubblico sorto risulta insensibile alle vicende invalidanti del rapporto privatistico sorto tra ente finanziatore e impresa beneficiaria, avendo una fonte squisitamente legale e natura differente rispetto all'originario debito privatistico garantito, sicché si viene a spezzare quel nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia, sulla cui base la Curatela muove le proprie censure.
In aggiunta, irrilevanti, al fine di stabilire la esistenza o meno del credito insinuato, risultano gli eventuali addebiti di negligenza mossi a carico del per la fase di concessione CP_2 della relativa garanzia;
si tratta, infatti, di censure all'operato dell'Ente che non hanno effetto diretto sulla fonte del credito pubblico, che sorge ex lege per effetto del solo intervenuto pagamento del creditore-finanziatore originario.
La circostanza che la domanda di insinuazione sia volta a recuperare risorse pubbliche in favore del Fondo di Garanzia impedisce che la stessa sia da considerare irripetibile ex art. 2035 c.c.; diversamente opinando, l'effetto paradossale sarebbe quello di precludere all'ente pubblico la possibilità di recuperare le risorse impiegate per il sostegno del settore produttivo, addossando alla la perdita dovuta a condotte immeritevoli di terzi finanziatori. Parte_5
In conclusione, il ricorso deve essere accolto ed il credito ammesso al passivo, con il privilegio di legge previsto, il quale è pienamene opponibile alla intervenuta procedura concorsuale.
La particolarità delle questioni e la complessità del caso di specie giustificano la compensazione integrale delle spese;
P.Q.M.
1) a modifica dello stato passivo comunicato, DICHIARA AMMESSO allo stato passivo del
, il seguente credito di Controparte_1 Controparte_2
(azionato da ): CP_6 Parte_1
€ 244.564,20, al privilegio ex art. 9 comma 5 D.lgs. 123/98 e art.
8-bis L. 24.3.2015 n.
33; TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Decreto ex art. 99 L.F.
€ 625,64, al chirografo;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio;
3) manda il Curatore per l'inserimento del presente decreto nel fascicolo fallimentare e la conseguente modificazione dello stato passivo.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Stefano Aldo Tiberti Dott. Stefano Brusati
Pagina nr. 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr Cass. n. 9657/2024, confermata da Cass. n. 32148/2024. 2 Cfr in parte motiva Cassazione civile sez. III, 04/03/2025, n.5786.
Pagina nr. 4
Sezione civile
Tribunale Fallimentare
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Stefano Brusati Presidente
Dott. Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti Giudice Relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
EX ARTT. 98 SEGG. R.D. 267/1942
nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data
01/07/2024, rubricato al n. 1165/2024 R.G.;
DA
(c.f. e P. Iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore e, per essa, il Dott. (doc. 14), con Parte_2 sede in Roma, Via G. Grezar, 14,
- ricorrente -
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo
Dall'Asta del Foro di Brescia
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
], in persona del suo Curatore Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Antonella del Prete ( , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore C.F._1
Caltabiano del Foro di Piacenza
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DI
numero di Controparte_2 iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale partita IVA di P.IVA_3
Gruppo , con sede legale in Roma, Viale America n. 351, mandataria e gestore, P.IVA_4 in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del dott. , nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_3 difesa dall'Avv. Marco Petitto
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. Controparte_3
proponeva opposizione allo stato passivo del dinanzi
[...] Controparte_1
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Decreto ex art. 99 L.F.
al Tribunale di Piacenza, al fine di chiedere la modifica dello stato passivo e l'ammissione al passivo privilegiato del fallimento dell'importo di euro 244.564,20 nonché dell'importo di euro 625,64 per spese esecutive e diritti di notifica in via chirografaria, con estensione del diritto di prelazione agli interessi compresi quelli di mora.
La ricorrente assumeva l'illegittima esclusione dallo stato passivo del fallimento CP_1 del credito derivante dal ruolo formato da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito
[...]
Centrale S.p.A. (oggi Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A.) quale ente titolare del credito derivante dalla garanzia prestata per conto del Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della L.
23/12/1996 n. 662 in relazione all'operazione MCC n. 2895457 deliberata in data 25.03.2021, di seguito riassunta:
• il Comitato di gestione del Fondo, dietro specifica domanda della soc. CP_4
soggetto finanziatore della soc. oltre che di quest'ultima,
[...] Controparte_1 beneficiario finale (doc. 2b - pag. 1 a 19 e pag. 20 a 42), aveva concesso garanzia per euro 244.564,20, pari al 90% delle somme erogate (queste per euro 271.728,00) alla soc. dalla stessa soc. (collegata alla soc. MO.NET S.p.a.), in CP_1 CP_4 base al contratto di finanziamento n. 2256 in data 26.3.2021;
• Il credito derivante dal contratto di finanziamento originario era stato, poi, ceduto da alla soc. CP_4 CP_5
• Dato l'intervenuto fallimento della soc. con il conseguente Controparte_1 inadempimento contrattuale di restituzione degli importi finanziati, la soc. CP_5
cessionaria del credito della soc. , ha proceduto alla conseguente
[...] CP_4 escussione della garanzia prestata da , attuata con la richiesta di Pt_4 attivazione del Fondo di Garanzia in data 30.5.2022,
• è poi seguita la delibera di di liquidazione della perdita in data 28.10.2022 Pt_4
(doc. 2b - pag. 44), il cui avvenuto pagamento, con valuta del 9.11.2022, veniva comunicato alla stessa soc. , con successiva dichiarazione di surroga in data CP_5
13.2.2023, inviata alla Curatela della soc. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il eccependo in primo luogo Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione presentata non potendosi ritenere operante il meccanismo surrogatorio previsto dall'art. 1203 cod. civ. in ragione della mancata soddisfazione integrale delle ragioni creditorie da parte del Fondo di Garanzia, in secondo luogo l'insussistenza del privilegio invocato dalla ricorrente essendo la liquidazione della perdita intervenuta in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento della ed infine l'inesistenza tout court CP_1 del credito invocato dall' attese le nullità sia del rapporto di Controparte_6 finanziamento principale al quale la garanzia del accedeva sia del Controparte_2 rapporto di garanzia in sé considerato.
Si è altresì costituito in giudizio il Controparte_7 sostenendo la legittimità della sua pretesa di pagamento in forza della regolarità sia del rilascio della garanzia che della sua escussione ed insistendo per il riconoscimento del privilegio, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione presentata dall'
[...]
. Controparte_6
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Decreto ex art. 99 L.F.
l credito vantato da parte opponente è stato escluso dallo stato passivo del Fallimento da
I parte del G.D. con questa motivazione:
Il Curatore osserva: "La cartella esattoriale e il credito nella stessa portato sono contestati e sono stati impugnati con atto di citazione in opposizione - che si richiama integralmente - notificato dal fallimento a
MCC e ad il 27.9.2023 (causa Tribunale Piacenza R.G. 1908/2023, CP_8
G.I. dott. Iaquinti, chiamata all'udienza del 12 novembre 2024 per consentire la costituzione del terzo chiamato da MCC). Il credito è contestato per nullità del rapporto di finanziamento principale e conseguente nullità del rapporto di garanzia, nonché per nullità propria del rapporto di garanzia. Né la società erogatrice Monet S.p.A. né MCC hanno operato secondo la (dovuta) particolare diligenza richiesta nella concessione e altresì nella escussione (pagamento) di erogazioni pubbliche, e segnatamente secondo le disposizioni che regolano l'operato del Fondo di Garanzia. Nessuna delle due ha svolto adeguata istruttoria sul merito creditizio, ha esaminato la delibera di riduzione del capitale per perdite pubblicata al Registro Imprese il 7 gennaio 2021 e il bilancio
30/11/2020 alla stessa allegato, ha correttamente elaborato dai bilanci disponibili gli indici ROE ROI e ROS. Da tali indici risulta che, quantomeno dal 2016, la era incapace di generare ritorno CP_1 sugli investimenti e sull'attività tipica, mentre produceva un sempre maggiore aggravio del proprio stato di indebitamento. Il credito della garantita MONET S.p.A. è già stato escluso dallo stato passivo, in quanto il finanziamento è stato erogato in colpevole assenza di esame del merito creditizio. Non operano pertanto i meccanismi del regresso e della surrogazione, di cui agli artt. 1950 e 1949 cod. civ., non potendo il fideiussore neppure ripetere ex art. 2035 c.c., quantomeno nei confronti del debitore principale, un pagamento da considerarsi contrario al buon costume per violazione delle norme poste a tutela della corretta concessione del credito." La dott.ssa contesta e insiste come in CP_9 atti. Il Giudice delegato, richiamate le osservazioni del Curatore;
ritenuto che le stesse, pur dovendosi compiutamente valutare nella diversa sede processuale competente, ad un vaglio di cognizione sommaria - tipico della presente sede - non appaiono manifestamente infondate;
ritenuto non sussistano i presupposti e le condizioni per una eventuale ammissione con riserva, non essendovi eventi dedotti come condizione, e che l'eventuale rigetto non precluda la riproposizione della domanda in caso di esito favorevole del giudizio summenzionato;
PQM
dispone la non ammissione del credito.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Decreto ex art. 99 L.F.
C iò premesso, osserva il tribunale che l'opposizione è fondata e va accolta.
Poiché i fatti di causa sono pacifici tra le parti, risulta decisiva ai fini della decisione l'inquadramento della natura del credito da rivalsa in capo a MCC.
Sul punto, il Collegio rileva come in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo1, con la precisazione che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica;
a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della
"causa" del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica- alla disponibilità del
Fondo pubblico ex L. 662/19962.
Conseguentemente, l'autonomia causale del credito che sorge in capo a MCC fa sì che il credito pubblico sorto risulta insensibile alle vicende invalidanti del rapporto privatistico sorto tra ente finanziatore e impresa beneficiaria, avendo una fonte squisitamente legale e natura differente rispetto all'originario debito privatistico garantito, sicché si viene a spezzare quel nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia, sulla cui base la Curatela muove le proprie censure.
In aggiunta, irrilevanti, al fine di stabilire la esistenza o meno del credito insinuato, risultano gli eventuali addebiti di negligenza mossi a carico del per la fase di concessione CP_2 della relativa garanzia;
si tratta, infatti, di censure all'operato dell'Ente che non hanno effetto diretto sulla fonte del credito pubblico, che sorge ex lege per effetto del solo intervenuto pagamento del creditore-finanziatore originario.
La circostanza che la domanda di insinuazione sia volta a recuperare risorse pubbliche in favore del Fondo di Garanzia impedisce che la stessa sia da considerare irripetibile ex art. 2035 c.c.; diversamente opinando, l'effetto paradossale sarebbe quello di precludere all'ente pubblico la possibilità di recuperare le risorse impiegate per il sostegno del settore produttivo, addossando alla la perdita dovuta a condotte immeritevoli di terzi finanziatori. Parte_5
In conclusione, il ricorso deve essere accolto ed il credito ammesso al passivo, con il privilegio di legge previsto, il quale è pienamene opponibile alla intervenuta procedura concorsuale.
La particolarità delle questioni e la complessità del caso di specie giustificano la compensazione integrale delle spese;
P.Q.M.
1) a modifica dello stato passivo comunicato, DICHIARA AMMESSO allo stato passivo del
, il seguente credito di Controparte_1 Controparte_2
(azionato da ): CP_6 Parte_1
€ 244.564,20, al privilegio ex art. 9 comma 5 D.lgs. 123/98 e art.
8-bis L. 24.3.2015 n.
33; TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Decreto ex art. 99 L.F.
€ 625,64, al chirografo;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio;
3) manda il Curatore per l'inserimento del presente decreto nel fascicolo fallimentare e la conseguente modificazione dello stato passivo.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Stefano Aldo Tiberti Dott. Stefano Brusati
Pagina nr. 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr Cass. n. 9657/2024, confermata da Cass. n. 32148/2024. 2 Cfr in parte motiva Cassazione civile sez. III, 04/03/2025, n.5786.
Pagina nr. 4