Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1658/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nata a Parte_1 C.F._1
BARLETTA (BT), il 07/01/1974, residente in [...]19/12
16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BALDELLI SONIA (C.F. , che C.F._2 la rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 27/05/1969, residente in [...]19/12 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BALDELLI SONIA (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMOGLI il 25/08/2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 DIMONTE e Pt_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Genova Via Vesuvio 19/12 condotta in locazione con contratto intestato alla sola Sig.ra e con canone mensile di € 550,00 Pt_1 continuerà ad essere abitata dalla stessa e dai figli e unitamente Per_1 Per_2 ai di lei genitori Sig.ri e il sig. CP_1 Controparte_2 Pt_2 lascerà la casa coniugale trasferendo altrove la propria residenza entro mesi 6 dall'omologa portando con sé solamente gli effetti personali;
3) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 collocata preferenzialmente presso la casa della madre;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente previo Per_2 accordo con la madre ed in base agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e comunque almeno un fine settimana alternato con la madre dal sabato mattina alla domenica sera. Per le principali festività verrà applicato dai genitori il criterio dell'alternanza. Il padre potrà tenere con sé almeno due Per_2 settimane durante l'estate, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio e una settimana nel periodo invernale;
5) il sig. verserà alla Sig.ra entro il 15 di ogni mese, per il Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli maggiorenne e non autosufficiente in quanto Per_1 studente e per la figlia minore a mezzo bonifico bancario, un contributo Per_2 al mantenimento di € 650,00 rivalutabile automaticamente secondo gli indici istat a far data dal corrente mese di novembre 2024. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli da concordarsi e documentarsi come da documento di orientamento unanime della Sezione Famiglia del Tribunale in materia di spese straordinarie per i figli verranno suddivise tra i genitori in
3 ragione del 50 % ciascuno e dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario entro il mese successivo alla consegna della relativa documentazione di spesa.
Le parti, inoltre, concordano espressamente che l'assegno unico relativo ai figli verrà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
6) l'autovettura IM UK targata CH036DE e il motoveicolo JE
Yamaha tg. BF85903 intestati alla Sig.ra restano nell'esclusiva Parte_1 proprietà disponibilità della stessa;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
8) i Sig.ri e si rilasciano reciproco consenso al rinnovo e al Pt_1 Pt_2 rilascio del passaporto per ciascuno di loro autorizzando sin d'ora anche il rilascio o il rinnovo del passaporto per la figlia minore . Per_2
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2002, Numero 92, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 30/05/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
4