Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2004, n. 2308
CASS
Sentenza 6 febbraio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza merito che, in tema di rapporto di lavoro dei dipendenti delle FF.SS., aveva ritenuto non dovuta l'indennità di posizione istituita in tre misure con il contratto collettivo del 1990, avendo ritenuto, in contrasto con il diritto all'irriducibilità della retribuzione e senza tener conto dell'accordo sindacale del 30 gennaio 1995, e della circolare aziendale del 3 marzo 1995 che la prestazione lavorativa della nuova figura del D.C.T., benché almeno equivalente a quella preesistente del Dirigente Centrali Coordinatore Trazione (D.C.C.T.), non fosse idonea a giustificare l'attribuzione dell'indennità precedentemente riconosciuta)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2004, n. 2308
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2308
    Data del deposito : 6 febbraio 2004

    Testo completo