Art. 11.
Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro 30 giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.
Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro 30 giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.