Articolo 11 della Legge 2 dicembre 1975, n. 614
Articolo 10Articolo 12
Versione
26 dicembre 1975
Art. 11.
Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro 30 giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1975