CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2481 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 8.4.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281
sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3
dagli avv.ti Paola Di Nunzio e Andrea Di Nunzio.
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Controparte_1 P.IVA_1
Branchetti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1696/2024 pubbl. il 30/01/2024, RG n. 14893/2019 emessa dal Tribunale di Roma, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale delle Imprese adito, contrariis reiectis in via principale e nel merito:
1) Accertata la sproporzione genetica della fideiussione in oggetto, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione n° 5139800, – reviviscenza della fideiussione, dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cc, eventuale invalidità, artt. 2,6,8 del contratto - sottoscritto dai signori a garanzia del debito assunto Parte_3 Parte_1 Parte_2 dalla oggi e, per l'effetto dichiarare l'estromissione dei Controparte_2 Controparte_3 ricorrenti, dalla posizione debitoria della in quanto da ritenersi Controparte_4 non obbligati in alcuna forma e solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi esposti in diritto;
2) accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato poiché tutte le clausole di cui sopra, (in particolare quella riferita all'art. 1957 c.c.) di tale contratto erano e sono nulle per palese violazione dell'art. 2, comma 2, della I. n. 287/90, data
l'istruttoria della Banca d'Italia e il relativo provvedimento del 02.05.2005;
3) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni a causa della condotta anticoncorrenziale nella misura di euro 500.000,00, o in quella somma maggiore o minore che l'adito Collegio riterrà di giustizia, con ordine di cancellazione immediata dei nominativi dei ricorrenti dalla Centrale-Rischi della Banca d'Italia, visto anche il grave pregiudizio che i ricorrenti medesimi stanno ancora subendo, con la messa all'asta della loro abitazione;
4) Condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 250.000,00 – oltre interessi e rivalutazione - indebitamente e vessatoriamente fatti versare dai convenuti a fronte del contratto sottoscritto, affetto dalla nullità delle sue clausole;
5) in subordine, dichiarare altresì, la totale nullità della clausola “pagamento a semplice richiesta”, ove il fideiussore è tenuto a pagare gli interessi moratori “nella stessa misura del debitore” senza conoscerne l'ammontare e senza che lo stesso sia determinato ab origine;
6) Condannare la convenuta al risarcimento del danno morale sofferto dai convenuti, in particolare dai coniugi a causa del procedimento esecutivo iscritto sulla loro abitazione, che il Parte_4
Tribunale adito vorrà liquidare in via equitativa, anche in relazione alla delicata età dei predetti (alla data del presente atto, il Sig. ha 83 anni e la Sig. 92); Parte_1 Parte_2
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente giudizio, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler compensare le spese del presente giudizio, poiché i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 sono due insegnanti in pensione, notevolmente avanti con l'età, che vivono esclusivamente
[...] con i proventi della loro pensione da statali;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria delle spese di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
-rigettare l'istanza avanzata ai sensi degli artt. 351, comma 2 e 283 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
-rigettare il proposto gravame siccome infondato in fatto e in diritto per le motivazioni tutte illustrate in prime cure nonché con il presente grado, e per l'effetto dichiarare le domande assorbite dalla cosa giudicata, per le ragioni tutte innanzi esposte, e comunque rigettarle tutte perché infondate in fatto e in diritto, e, in ordine alla domanda risarcitoria dichiararla comunque prescritta ex art.
2947 cod. civ..
Con vittoria del compenso professionale e delle spese, oltre IVA, CA e il 15% per rimborso forfettario”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellanti agivano, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti dell'odierna appellata, rappresentando che in data 28.10.2009 la oggi Controparte_5 Controparte_1
aveva concesso alla società un'apertura di credito in conto corrente Controparte_2
di € 700.000,00.
Essi riferivano che erano inizialmente soci della e che poi avevano Controparte_2
venduto la società e che avevano rilasciato in favore della e nell'interesse della CP_5
specifica fideiussione omnibus solidale fino alla concorrenza Controparte_2
dell'importo di € 1.050.000,00.
Stante l'inadempimento della società garantita, il Tribunale di Sulmona, su richiesta della
, aveva emesso decreto ingiuntivo n. 122/2012 nei confronti della CP_5 Controparte_2
e dei tre fideiussori per il pagamento in solido tra loro della somma di € 713.480,88.
Nel presente giudizio gli attori lamentavano la sproporzione genetica tra debito garantito e fideiussione.
Inoltre eccepivano la nullità della fideiussione della stessa per violazione della normativa
antitrust, stante la riproduzione delle clausole nn. 2,6, e 8 dello schema ABI adottato nell'anno 2003, dichiarate in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90 da parte della Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
In via subordinata gli attori deducevano che la clausola “pagamento a prima richiesta”
prevedeva espressamente che “il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi
moratori nella stessa misura e nelle stesse condizioni previste a carico del debitore”. La suddetta clausola era contestata in quanto potenzialmente vessatoria, in virtù dell'art. 33 del Decreto
Legislativo n. 206/2005, c.d. Codice del Consumo.
Gli attori chiedevano anche il risarcimento dei danni subiti e la restituzione delle somme già in parte versate.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1965/2024, dichiarava inammissibili le domande attoree, in quanto l'eccezione preliminare di giudicato sollevata dalla banca convenuta, con riferimento al giudizio definito presso il Tribunale di Sulmona. era fondata. Il Tribunale faceva riferimento al decreto ingiuntivo emesso da quel Tribunale e al giudizio di opposizione instaurato dai fideiussori e cancellato dal ruolo ex art. 309 c.p.c. in data 27.11. 2013, successivamente quindi al provvedimento del 2.5.2005 della Banca d'Italia.
Il giudicato formatosi in qual giudizio copriva il dedotto e il deducibile e quindi anche la validità della fideiussione.
Il Tribunale riteneva che non fosse applicabile la giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto, allorquando si verta su clausole abusive, non dispiega effetto di giudicato ai danni del consumatore.
Rilevava al riguardo la mancanza di una specifica allegazione della qualità di consumatori in capo ai fideiussori e che la tutela predisposta dalla normativa anticoncorrenziale non appariva di stretta pertinenza consumeristica.
Il giudice di primo grado osservava che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo era stato opposto con facoltà degli opponenti di sollevare ogni eccezione relativa al rapporto e lo stesso si era consolidato in forza della consapevole scelta da parte dei fideiussori di non coltivare le ragioni di opposizione.
3. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno lamentato che il Tribunale non aveva loro attribuito la qualifica di consumatori, anche se i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica dovevano essere valutati con riferimento alla posizione dei garanti e non alla qualifica del soggetto garantito o alla natura del contratto principale.
Essi quindi riferivano che la signora era una professoressa di storia dell'arte in Pt_2
pensione, era laureato in giurisprudenza e, all'epoca dei fatti, insegnava Parte_3
presso l'Università de L'Aquila e era un docente di disegno e progettazione Parte_1
in pensione.
La loro qualifica di consumatori non poteva essere in alcun modo messa in discussione,
con particolare riferimento anche all'età – al momento della sottoscrizione della fideiussione – sia di (all'epoca dei fatti 69 anni) che di (all'epoca dei fatti, Parte_1 Parte_2
77 anni).
Si era in presenza di una impresa familiare, in cui la madre ( e il padre Parte_2
( si erano prestati, bonariamente ed in forza esclusivamente del legame di Parte_1
parentela, alla formale assunzione di cariche e intestazione di quote.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione della sentenza n. 9479 del 6.4. 2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, dato che i medesimi principi secondo cui il giudicato non poteva considerarsi intangibile a scapito della tutela del consumatore, dovevano applicarsi non solo al caso di decreto ingiuntivo non opposto,
ma anche al caso di opposizione nel cui relativo giudizio non fossero stati esplicitamente valutati i profili di nullità.
4. Il primo motivo di appello è infondato.
Gli appellanti lamentano, al fine di superare le preclusioni del giudicato formatosi nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Sulmona, di non essere stati considerati quali consumatori.
Appare utile riportare il seguente passo della recente sentenza n. 5868/2023 della Corte
di Cassazione che richiama i principi affermati in materia dalla Corte di Giustizia UE:
“La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della
direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica
del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore
principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia
garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice
nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla
base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima
o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura
privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2,
lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può
essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona
fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto
nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per
scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale
con la suddetta società» (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre
2016, C-534/15, . Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di Per_1
riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa Corte ha dunque in
varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia europea (v. Cass. n. 742 del
2020; Cass. n. 32225 del 2018).”.
Nel caso in esame gli stessi appellanti che sono genitori e figlio, avevano ammesso di essere soci della società e di averla poi venduta.
Essi non hanno allegato nel primo grado di giudizio elementi per consentire di ritenere che tutti e tre o qualcuno di essi fossero in realtà estranei all'attività imprenditoriale, ma hanno solo dedotto la loro ignoranza in materia bancaria e d'impresa che non aveva loro consentito di comprendere il contenuto della fideiussione.
Nell'atto di appello viene fatto particolare riferimento alla professione degli appellanti (i genitori professori in pensione e il figlio docente universitario laureato in giurisprudenza)
e all'età avanzata dei genitori per negare ogni coinvolgimento nella società, anche se essi stessi riferiscono che i genitori si erano prestati in virtù del legame di parentela alla formale assunzione di cariche e intestazione di quote e difatti dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sulmona risultava essere Parte_1
l'amministratore unico e legale rappresentante.
Alcuna specificazione poi in appello è fatta sui singoli ruoli e sull'entità delle singole partecipazioni nella società che quindi all'apparenza emerge come una società a conduzione familiare in cui i tre soci avevano deciso per una strategia comune di prestare una garanzia personale di ingente valore al fine di ottenere un'apertura di credito funzionale alla società.
5. Rimane quindi assorbito il secondo motivo d'appello con cui si nega che si sia formato un giudicato sulla validità della fideiussione sul presupposto della qualifica di consumatori in capo agli appellanti.
Per le stesse ragioni non vi sono i presupposti per la sospensione del giudizio.
6. L'appello deve essere pertanto integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014,
in relazione al valore indeterminato e alla non particolare complessità della controversia della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.720,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 8.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella