CASS
Sentenza 30 giugno 2021
Sentenza 30 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2021, n. 18495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18495 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 11333-2018 proposto da: ET SS, elettivamente domiciliato in ROMA, ZA ER ARDIGO' 42, presso lo studio dell'avvocato ER BRAGAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO NARDI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Civile Sent. Sez. 2 Num. 18495 Anno 2021 Presidente: BELLINI UBALDO Relatore: COSENTINO ANTONELLO Data pubblicazione: 30/06/2021 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
A i--7-'13 ' 1- - controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per la cassazione della sentenza ai fini della quantificazione e, accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l'Avvocato ER BRAGAGLIA, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti difensivi depositati, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. SI TI ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione da lui avanzata avverso il decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 99980 del 5/11/2012; tale decreto aveva irrogato nei confronti del medesimo TI la sanzione amministrativa pecuniaria di C 1.150.000 per avere costui effettuato - in violazione dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 197/1991, e successive modificazioni - transazioni finanziarie in denaro contante, senza il tramite degli intermediari abilitati, per un importo complessivo di C 4.600.000. La corte d'appello, nell'accogliere l'impugnazione del Ministero, ha, in primo luogo, criticato l'assunto del tribunale capitolino alla cui stregua, essendo i trasferimenti di denaro intervenuti nell'ambito di due operazioni "unitarie" - precisamente, un trasferimento di C 300.000 dalla sig.ra RI VA al sig. TI e, successivamente, da quest'ultimo al sig. IA GL, nonché un trasferimento di C 2.000.000 dalla sig.ra RI VA al medesimo sig. TI e, successivamente, da quest'ultimo al sig. AN OR - detti trasferimenti dovrebbero essere considerati soltanto due e non quattro, per un valore complessivo sanzionabile, quindi, di C 2.300.000. Secondo la corte di appello, al contrario, il Ministero aveva correttamente quantificato in C 4.600.000 il valore complessivo delle transazioni effettuate in contanti, essendosi verificati quattro trasferimenti di denaro, due di C 300.000 ciascuno e due di C 2.000.000 ciascuno. L'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 143/1991, argomentano infatti i giudici di secondo grado, sanziona i trasferimenti intervenuti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, indipendentemente dal fatto che le sequenze dell'azione siano avvenute o meno nel medesimo contesto temporale e a prescindere dalla titolarità giuridica delle somme trasferite, rilevando soltanto, ai fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo, la diversità soggettiva di chi versa e di chi riceve, il passaggio di denaro contante sopra la soglia di C 12.500 e la circostanza del mancato intervento di intermediari abilitati, a prescindere dalle finalità perseguite e dalla natura lecita o illecita dell'operazione cui è preordinato il trasferimento di denaro. Allo stesso modo, in riforma della statuizione del primo giudice che aveva considerevolmente ridotto la sanzione irrogata (da C 1.150.000 ad C 115.000), la corte d'appello ha giudicato congrua e proporzionata, con riferimento ai criteri dell'art. 11 della I. n. 689/1981, la misura della sanzione irrogata dal Ministero (C 1.150.000, pari al 25% dell'importo della violazione), avuto riguardo alla gravità della violazione, alla natura reiterata della condotta e alla personalità dell' TI che, essendo un promotore finanziario, deve ritenersi ben edotto della normativa antiriciclaggio. Dall'altro lato, la corte d'appello, nel rigettare il gravame che anche il medesimo TI aveva a propria volta proposto avverso la sentenza di primo grado, ha osservato, in primo luogo, che costui era consapevole dell'entità delle somme ricevute e successivamente consegnate, come emergente dal verbale delle sue stesse dichiarazioni;
in secondo luogo, che esso TI doveva ritenersi direttamente responsabile dell'illecito contestatogli per il solo fatto della traditio di denaro oltre i limiti di legge tra soggetti diversi;
in terzo luogo che nessuna efficacia di giudicato poteva attribuirsi alla sentenza del Tribunale di Roma n. 6322/2010, emessa tra le medesime parti, avendo la stessa ad oggetto un fatto storico diverso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha presentato controricorso. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 20 ottobre 2020, per la quale il ricorrente ha depositato memoria - ivi sollecitando, in linea di ipotesi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio introdotto dal d. Igs. n. 90 del 25.5.2017 - e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 197/1991 «sotto il profilo della condotta in essa sussumibile», articolando due distinte doglianze. La prima doglianza concerne la nozione di nozione di "trasferimento" di denaro ex art. 1 I. 197/91; tale nozione, secondo il ricorrente, andrebbe intesa in senso giuridico (passaggio dal patrimonio del tradens a quello dell'accípiens) e non, come ha fatto la corte capitolina, in senso materiale o naturalistico (passaggio dalle mani del tradens a quelle dell'accipiens). La censura è infondata, perché, come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, ai fini della sussistenza dell'illecito di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, e successive modificazioni, è sufficiente che si realizzi la semplice "traditio" del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante (cfr. Cass. 1645/17, Cass. 9881/18). La seconda doglianza riguarda l'elemento soggettivo dell'illecito; nel mezzo di ricorso si argomenta che la corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare la buona 2_ fede del sig. TI. La censura è inammissibile perché non indica una regola di diritto enunciata o applicata nell'impugnata sentenza in contrasto con la disposizione di cui lamenta la violazione, ma attinge il giudizio di fatto sulla sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito, evocando la buona fede del ricorrente in termini del tutto generici («convinzione di agire in un quadro di legalità», pag. 9, ultimo cpv, del ricorso). Con il secondo motivo di ricorso, il sig. SI TI deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 197/1991 «sotto il profilo della quantificazione della sanzione»; anche il secondo motivo si articola in due doglianze. Con la prima doglianza il ricorrente critica nuovamente l'assunto della corte capitolina che ha ritenuto che la violazione della normativa antiriciclaggio fosse avvenuta per quattro volte, considerando la ricezione brevi manu e la successiva consegna del contante come due distinte fattispecie che darebbero luogo ad altrettante violazioni della legge n. 197/1991. Al contrario il ricorrente - sull'assunto che la norma vieterebbe il trasferimento in senso giuridico, non già il mero trasporto materiale - sostiene che la circostanza che la somma sia passata di mano più volte non comporterebbe una duplicazione dell'importo sanzionabile, quantificabile, quindi, in C 2.300.000 e non in 4.600.000. La censura si risolve in una reiterazione della prima delle due doglianze prospettate nel primo motivo di ricorso e di quella segue la sorte. Con la seconda doglianza del secondo motivo di ricorso il sig. TI sostiene che la misura della sanzione applicata dalla corte, ossia il 25% (invece del 5% applicato dal primo giudice) sarebbe eccessiva, in ragione del ruolo marginale svolto dall'TI nei trasferimenti di denaro contante intercorsi tra la sigg.ra VA e i sigg. GL e OR. Al riguardo il Collegio osserva che il potere del giudice di merito di quantificare l'entità della sanzione amministrativa, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, non è censurabile in sede di legittimità, ove dalla motivazione emerga - come nella specie - che esso abbia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981 (cfr. in tema di sanzioni previste dal decreto legislativo n. 58 del 1998 - T.U.F. - Cass. 9126/17). La doglianza in esame, tuttavia, va accolta per ragioni diverse da quelle indicate nel ricorso (ma, comunque, prospettate dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.); sul potere della Corte di cassazione di 3 accogliere il ricorso per una ragione giuridica individuata d'ufficio e diversa da quella specificamente indicata dal ricorrente, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, si veda, comunque: Cass. 19132/05, Cass. 6935/07, Cass. 3437/14, Cass. 18775/17). Il d.l. 3 maggio 1991 n. 143/91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, in larga parte abrogato dal d.lgs. 231/97 ma applicabile nella specie, in quanto vigente all'epoca del fatto (art. 1 I. 689/81), vietava, all'art. 1, i trasferimenti in contanti superiori a C 12.500 (importo rideterminato, rispetto agli originari 20 milioni di lire, dal D.M. 17.10.2002) e, per la violazione del divieto, comminava, all'articolo 5, nel testo vigente fino al 13 marzo 2004, la sanzione "fino al 40 per cento". Dopo tale data, per effetto della modifica recata dall'articolo 6, comma 6, del d.l. 20/02/2004, n. 56, la sanzione è diventata "dall'i per cento al 40 per cento". La corte di appello ha dunque applicato la sanzione del 25% dell' importo trasferito a fronte di un massimo edittale del 40%. Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 (entrato in vigore il 4.7.17, nelle more del giudizio di ff"Cf: appello) ha però novellato il testo del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (che attualmente regola la materia, avendo, appunto, abrogato il decreto legge n. 143/91). A seguito di tale novellazione la norma sanzionatoria si rinviene nell'articolo 63 del decreto legislativo n. 231/2007, il quale, nel comma 1, prevede - per il trasferimento di denaro contante in misura eccedente la soglia massima consentita (ora di C 2.000, ai sensi dei commi 1 e 3 bis dell'art. 49, nel testo attualmente vigente, del medesimo decreto legislativo n. 231/2007) una sanzione da C 3.000 a C 50.000; lo stesso articolo 63 dispone poi, nel comma 6, che detta sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali per i trasferimenti di denaro contante di importi superiori a 250.000 euro. L'articolo 69 del ripetuto decreto legislativo n. 231/2007 (introdotto dal decreto legislativo n. 90/2017), prevede infine, nel primo comma, che «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta». Tale ultima disposizione - nel prevedere che la legge vigente all'epoca della violazione si applica alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017 solo se più favorevole (il che equivale a dire che per tali violazioni deve invece applicarsi la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 90/2017 quando sia quest'ultima quella più favorevole) - introduce, nella specifica materia delle sanzioni volte alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la retroattività della legge successiva più favorevole. Poiché, per i trasferimenti in contanti di importi superiori ad C 250.000, la sanzione massima edittale prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, è pari ad C 250.000 (ossia il massimo di C 50.000 di cui al primo comma, quintuplicato ai sensi del sesto comma), il trattamento sanzionatorio applicabile nella fattispecie alla stregua dal decreto legislativo n. 90/2017 è certamente più favorevole di quello applicabile alla stregua della legge previgente;
la sanzione concretamente irrogata al ricorrente con la sentenza impugnata (C 1.150.000) è infatti superiore al massimo edittale concretamente irrogabile dopo la novella dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 231/2007 (C 250.000). Il secondo mezzo di ricorso va quindi accolto, in relazione alla seconda delle due doglianze ivi prospettate. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la «violazione del principio del giudicato formale e sostanziale»; la sentenza impugnata, infatti, si porrebbe in contrasto con un'altra sentenza, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Roma (sent. n. 12746/2010), in occasione di un precedente ricorso presentato dal medesimo sig. TI, per una vicenda sovrapponibile a quella qui in esame. Nel mezzo di ricorso si argomenta come la suddetta sentenza n. 12746/2010 avesse annullato l'ordinanza ingiunzione del Ministero sul rilievo della insussistenza dell'illecito amministrativo. Il motivo è infondato. Lo stesso ricorrente riferisce che l'oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 12746/2010 consisteva in una operazione di trasferimento di denaro diversa e distinta da quella oggetto del presente giudizio. La diversità del fatto storico - e quindi dell'illecito amministrativo oggetto dei due giudizi - preclude alla sentenza n. 12746/2010 la possibilità di spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio. Il ricorso va quindi in definitiva accolto con esclusivo riferimento alla seconda censura formulata nel secondo motivo, disattesa ogni altra doglianza. L'impugnata sentenza va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che rideterminerà l'entità della sanzione amministrativa alla stregua del regime sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo n. 90/2017 e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta gli altri motivi e cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2020. Il Cons. estensore PP ,94(ú, C5,.) 5,,exib bei- Il Presidente BA IN Ilf D€POSTATO IN CANCELLERIA Roma, 3 0 GW. 21)91
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Civile Sent. Sez. 2 Num. 18495 Anno 2021 Presidente: BELLINI UBALDO Relatore: COSENTINO ANTONELLO Data pubblicazione: 30/06/2021 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
A i--7-'13 ' 1- - controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per la cassazione della sentenza ai fini della quantificazione e, accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l'Avvocato ER BRAGAGLIA, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti difensivi depositati, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. SI TI ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione da lui avanzata avverso il decreto dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 99980 del 5/11/2012; tale decreto aveva irrogato nei confronti del medesimo TI la sanzione amministrativa pecuniaria di C 1.150.000 per avere costui effettuato - in violazione dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 197/1991, e successive modificazioni - transazioni finanziarie in denaro contante, senza il tramite degli intermediari abilitati, per un importo complessivo di C 4.600.000. La corte d'appello, nell'accogliere l'impugnazione del Ministero, ha, in primo luogo, criticato l'assunto del tribunale capitolino alla cui stregua, essendo i trasferimenti di denaro intervenuti nell'ambito di due operazioni "unitarie" - precisamente, un trasferimento di C 300.000 dalla sig.ra RI VA al sig. TI e, successivamente, da quest'ultimo al sig. IA GL, nonché un trasferimento di C 2.000.000 dalla sig.ra RI VA al medesimo sig. TI e, successivamente, da quest'ultimo al sig. AN OR - detti trasferimenti dovrebbero essere considerati soltanto due e non quattro, per un valore complessivo sanzionabile, quindi, di C 2.300.000. Secondo la corte di appello, al contrario, il Ministero aveva correttamente quantificato in C 4.600.000 il valore complessivo delle transazioni effettuate in contanti, essendosi verificati quattro trasferimenti di denaro, due di C 300.000 ciascuno e due di C 2.000.000 ciascuno. L'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 143/1991, argomentano infatti i giudici di secondo grado, sanziona i trasferimenti intervenuti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, indipendentemente dal fatto che le sequenze dell'azione siano avvenute o meno nel medesimo contesto temporale e a prescindere dalla titolarità giuridica delle somme trasferite, rilevando soltanto, ai fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo, la diversità soggettiva di chi versa e di chi riceve, il passaggio di denaro contante sopra la soglia di C 12.500 e la circostanza del mancato intervento di intermediari abilitati, a prescindere dalle finalità perseguite e dalla natura lecita o illecita dell'operazione cui è preordinato il trasferimento di denaro. Allo stesso modo, in riforma della statuizione del primo giudice che aveva considerevolmente ridotto la sanzione irrogata (da C 1.150.000 ad C 115.000), la corte d'appello ha giudicato congrua e proporzionata, con riferimento ai criteri dell'art. 11 della I. n. 689/1981, la misura della sanzione irrogata dal Ministero (C 1.150.000, pari al 25% dell'importo della violazione), avuto riguardo alla gravità della violazione, alla natura reiterata della condotta e alla personalità dell' TI che, essendo un promotore finanziario, deve ritenersi ben edotto della normativa antiriciclaggio. Dall'altro lato, la corte d'appello, nel rigettare il gravame che anche il medesimo TI aveva a propria volta proposto avverso la sentenza di primo grado, ha osservato, in primo luogo, che costui era consapevole dell'entità delle somme ricevute e successivamente consegnate, come emergente dal verbale delle sue stesse dichiarazioni;
in secondo luogo, che esso TI doveva ritenersi direttamente responsabile dell'illecito contestatogli per il solo fatto della traditio di denaro oltre i limiti di legge tra soggetti diversi;
in terzo luogo che nessuna efficacia di giudicato poteva attribuirsi alla sentenza del Tribunale di Roma n. 6322/2010, emessa tra le medesime parti, avendo la stessa ad oggetto un fatto storico diverso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha presentato controricorso. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 20 ottobre 2020, per la quale il ricorrente ha depositato memoria - ivi sollecitando, in linea di ipotesi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio introdotto dal d. Igs. n. 90 del 25.5.2017 - e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 197/1991 «sotto il profilo della condotta in essa sussumibile», articolando due distinte doglianze. La prima doglianza concerne la nozione di nozione di "trasferimento" di denaro ex art. 1 I. 197/91; tale nozione, secondo il ricorrente, andrebbe intesa in senso giuridico (passaggio dal patrimonio del tradens a quello dell'accípiens) e non, come ha fatto la corte capitolina, in senso materiale o naturalistico (passaggio dalle mani del tradens a quelle dell'accipiens). La censura è infondata, perché, come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, ai fini della sussistenza dell'illecito di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, e successive modificazioni, è sufficiente che si realizzi la semplice "traditio" del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante (cfr. Cass. 1645/17, Cass. 9881/18). La seconda doglianza riguarda l'elemento soggettivo dell'illecito; nel mezzo di ricorso si argomenta che la corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare la buona 2_ fede del sig. TI. La censura è inammissibile perché non indica una regola di diritto enunciata o applicata nell'impugnata sentenza in contrasto con la disposizione di cui lamenta la violazione, ma attinge il giudizio di fatto sulla sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito, evocando la buona fede del ricorrente in termini del tutto generici («convinzione di agire in un quadro di legalità», pag. 9, ultimo cpv, del ricorso). Con il secondo motivo di ricorso, il sig. SI TI deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 197/1991 «sotto il profilo della quantificazione della sanzione»; anche il secondo motivo si articola in due doglianze. Con la prima doglianza il ricorrente critica nuovamente l'assunto della corte capitolina che ha ritenuto che la violazione della normativa antiriciclaggio fosse avvenuta per quattro volte, considerando la ricezione brevi manu e la successiva consegna del contante come due distinte fattispecie che darebbero luogo ad altrettante violazioni della legge n. 197/1991. Al contrario il ricorrente - sull'assunto che la norma vieterebbe il trasferimento in senso giuridico, non già il mero trasporto materiale - sostiene che la circostanza che la somma sia passata di mano più volte non comporterebbe una duplicazione dell'importo sanzionabile, quantificabile, quindi, in C 2.300.000 e non in 4.600.000. La censura si risolve in una reiterazione della prima delle due doglianze prospettate nel primo motivo di ricorso e di quella segue la sorte. Con la seconda doglianza del secondo motivo di ricorso il sig. TI sostiene che la misura della sanzione applicata dalla corte, ossia il 25% (invece del 5% applicato dal primo giudice) sarebbe eccessiva, in ragione del ruolo marginale svolto dall'TI nei trasferimenti di denaro contante intercorsi tra la sigg.ra VA e i sigg. GL e OR. Al riguardo il Collegio osserva che il potere del giudice di merito di quantificare l'entità della sanzione amministrativa, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, non è censurabile in sede di legittimità, ove dalla motivazione emerga - come nella specie - che esso abbia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981 (cfr. in tema di sanzioni previste dal decreto legislativo n. 58 del 1998 - T.U.F. - Cass. 9126/17). La doglianza in esame, tuttavia, va accolta per ragioni diverse da quelle indicate nel ricorso (ma, comunque, prospettate dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.); sul potere della Corte di cassazione di 3 accogliere il ricorso per una ragione giuridica individuata d'ufficio e diversa da quella specificamente indicata dal ricorrente, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, si veda, comunque: Cass. 19132/05, Cass. 6935/07, Cass. 3437/14, Cass. 18775/17). Il d.l. 3 maggio 1991 n. 143/91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, in larga parte abrogato dal d.lgs. 231/97 ma applicabile nella specie, in quanto vigente all'epoca del fatto (art. 1 I. 689/81), vietava, all'art. 1, i trasferimenti in contanti superiori a C 12.500 (importo rideterminato, rispetto agli originari 20 milioni di lire, dal D.M. 17.10.2002) e, per la violazione del divieto, comminava, all'articolo 5, nel testo vigente fino al 13 marzo 2004, la sanzione "fino al 40 per cento". Dopo tale data, per effetto della modifica recata dall'articolo 6, comma 6, del d.l. 20/02/2004, n. 56, la sanzione è diventata "dall'i per cento al 40 per cento". La corte di appello ha dunque applicato la sanzione del 25% dell' importo trasferito a fronte di un massimo edittale del 40%. Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 (entrato in vigore il 4.7.17, nelle more del giudizio di ff"Cf: appello) ha però novellato il testo del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (che attualmente regola la materia, avendo, appunto, abrogato il decreto legge n. 143/91). A seguito di tale novellazione la norma sanzionatoria si rinviene nell'articolo 63 del decreto legislativo n. 231/2007, il quale, nel comma 1, prevede - per il trasferimento di denaro contante in misura eccedente la soglia massima consentita (ora di C 2.000, ai sensi dei commi 1 e 3 bis dell'art. 49, nel testo attualmente vigente, del medesimo decreto legislativo n. 231/2007) una sanzione da C 3.000 a C 50.000; lo stesso articolo 63 dispone poi, nel comma 6, che detta sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali per i trasferimenti di denaro contante di importi superiori a 250.000 euro. L'articolo 69 del ripetuto decreto legislativo n. 231/2007 (introdotto dal decreto legislativo n. 90/2017), prevede infine, nel primo comma, che «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta». Tale ultima disposizione - nel prevedere che la legge vigente all'epoca della violazione si applica alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017 solo se più favorevole (il che equivale a dire che per tali violazioni deve invece applicarsi la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 90/2017 quando sia quest'ultima quella più favorevole) - introduce, nella specifica materia delle sanzioni volte alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la retroattività della legge successiva più favorevole. Poiché, per i trasferimenti in contanti di importi superiori ad C 250.000, la sanzione massima edittale prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, è pari ad C 250.000 (ossia il massimo di C 50.000 di cui al primo comma, quintuplicato ai sensi del sesto comma), il trattamento sanzionatorio applicabile nella fattispecie alla stregua dal decreto legislativo n. 90/2017 è certamente più favorevole di quello applicabile alla stregua della legge previgente;
la sanzione concretamente irrogata al ricorrente con la sentenza impugnata (C 1.150.000) è infatti superiore al massimo edittale concretamente irrogabile dopo la novella dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 231/2007 (C 250.000). Il secondo mezzo di ricorso va quindi accolto, in relazione alla seconda delle due doglianze ivi prospettate. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la «violazione del principio del giudicato formale e sostanziale»; la sentenza impugnata, infatti, si porrebbe in contrasto con un'altra sentenza, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Roma (sent. n. 12746/2010), in occasione di un precedente ricorso presentato dal medesimo sig. TI, per una vicenda sovrapponibile a quella qui in esame. Nel mezzo di ricorso si argomenta come la suddetta sentenza n. 12746/2010 avesse annullato l'ordinanza ingiunzione del Ministero sul rilievo della insussistenza dell'illecito amministrativo. Il motivo è infondato. Lo stesso ricorrente riferisce che l'oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 12746/2010 consisteva in una operazione di trasferimento di denaro diversa e distinta da quella oggetto del presente giudizio. La diversità del fatto storico - e quindi dell'illecito amministrativo oggetto dei due giudizi - preclude alla sentenza n. 12746/2010 la possibilità di spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio. Il ricorso va quindi in definitiva accolto con esclusivo riferimento alla seconda censura formulata nel secondo motivo, disattesa ogni altra doglianza. L'impugnata sentenza va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che rideterminerà l'entità della sanzione amministrativa alla stregua del regime sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo n. 90/2017 e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta gli altri motivi e cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2020. Il Cons. estensore PP ,94(ú, C5,.) 5,,exib bei- Il Presidente BA IN Ilf D€POSTATO IN CANCELLERIA Roma, 3 0 GW. 21)91