CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1969/2022 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Caprio con cui elett.te domicilia in Frattamaggiore (NA) alla Via Vittorio Emanuele III n. 14 presso il suo studio giusta procura in atti -appellante-
E
Controparte_1
-appellato n.c.-
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2021 davanti al Tribunale di Napoli Nord, il ricorrente in epigrafe - premesso di essere stato licenziato dalla società datrice di lavoro e che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, aveva presentato domanda per la Naspi in data 23.2.2020; che l' rigettava la domanda e, CP_1 nonostante l'integrazione documentale richiesta dall' , quest'ultimo dichiarava il CP_1 ricorrente decaduto dalla domanda ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 639/1970 – chiedeva accertarsi il diritto a percepire la suddetta prestazione con condanna dell' al CP_1
pagamento dei relativi ratei, vinte le spese di lite.
L' rimaneva contumace. CP_1
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 29.7.2022, ha proposto appello
, dolendosi dell'errata individuazione del thema decidendum, non Parte_1 avendo l' rigettato la domanda della Naspi per insussistenza dei requisiti previsti CP_1 dalla legge, ma per l'intervenuta decadenza dalla domanda ex art. 47 del citato d.p.r.
Ha altresì contestato quanto statuito dal primo giudice riguardo alla impossibilità di verificare il mancato decorso della decadenza di cui all'art. 129 u.c. R.D.L. n.
1827/1935, dedotto dalla parte ricorrente, per via dell'omessa indicazione nell'atto introduttivo della data di licenziamento.
Non si è costituito l' , che resta pertanto contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione a seguito di deposito telematico di note scritte ex art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (conv.
L. n. 27 del 24.4.2020).
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte appellante che l' ha dapprima richiesto l'integrazione della CP_1 documentazione a supporto della domanda per l'indennità Naspi, salvo poi rigettare l'istanza in ragione dell'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 639/1970.
Sostiene quindi il ricorrente che nulla avrebbe dovuto provare in ordine ai requisiti per l'ottenimento della prestazione, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, in ossequio al principio di non contestazione.
La doglianza è infondata.
È opportuno premettere che l'ammortizzatore sociale Naspi spetta - a fronte di apposita domanda amministrativa - in presenza dei seguenti requisiti:
1. stato di disoccupazione involontaria (ivi comprese le dimissioni per giusta causa, e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L., per le ipotesi in cui il datore di lavoro, avente il requisito dimensionale di cui all'art. 18, comma 8, della L. n. 300/1970, intenda procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento della stessa, ex art. 7, L. n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012);
2. requisito contributivo (13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione);
3. requisito lavorativo (almeno 30 giornate di effettivo lavoro, a prescindere dalla durata oraria delle giornate e quindi dal minimale contributivo, negli ultimi 12 mesi).
Ebbene, come già rilevato nell'impugnata sentenza, la domanda è infondata non soltanto per la mancanza di prova circa su richiamati requisiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, ma ancor prima sotto il profilo delle allegazioni.
Il infatti, nel ricorso introduttivo, nulla allega riguardo al requisito imprescindibile Pt_1
dello stato di disoccupazione involontaria.
Non produce la lettera di licenziamento né allega la data in cui è stato licenziato.
Non indica, altresì, il nome del datore di lavoro.
La stessa documentazione depositata mostra evidenti profili di contraddittorietà, poiché, sempre con riferimento allo stato di disoccupazione, l'appellante produce un estratto contributivo da cui si evince che lo stesso ha lavorato continuativamente prima alle dipendenze della (dal 10.3.2017 al 24.6.2019) e poi per la Controparte_2
(dal 26.6.2019 al 30.8.2020) e che, pertanto, alla data di Controparte_3
presentazione della domanda amministrativa (23.3.2020) il rapporto di lavoro era ancora in essere.
Ne consegue che, in assenza del requisito dello stato di disoccupazione all'atto della presentazione della domanda il non era quindi in possesso del primo requisito Pt_1
necessario ai fini del riconoscimento della prestazione, in quanto ancora impiegato alle dipendenze delle predette società.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, il gravame appare infondato, restando assorbita la questione della decadenza.
Nulla per le spese, in ragione della contumacia dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- nulla per le spese;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, 10.2.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente