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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr.ssa Annarita PASCA - Presidente
2) Dr. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 364 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Sabrina T. Conte;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato in primo grado CP_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Anna Maria Caracciolo;
-APPELLATO CONTUMACE-
1 La causa è stata decisa ex art. 350-bis c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: con atto di citazione ha proposto opposizione al precetto notificato in data 23.09.2022 CP_1
di euro 34.799,62, di cui euro 34.340,00 per sorte capitale, intimato da a titolo di Parte_1
omesso versamento di assegni di mantenimento per i figli e dal mese di febbraio Per_1 Persona_2
2017 al mese di agosto 2022, detratto qualche acconto versato dall'attore nei mesi di febbraio 2017, settembre 2019, settembre 2020 e luglio 2021 pari a complessivi euro 4.660,00. Il ritiene non CP_1
dovuta la somma precettata rappresentando che dopo il pronunciamento del decreto di omologa della separazione consensuale si allontanava dalla moglie soltanto per un breve periodo di tempo, Pt_1
dopodiché si riconciliava ritornando a vivere con la stessa facendosi carico di tutte le spese di famiglia, cosicché sarebbero venuti meno gli effetti obbligatori del provvedimento di separazione. Ha inoltre rilevato che a seguito di licenziamento subito dal datore di lavoro e dopo aver incassato per tale titolo la somma di euro 30.000,00 disponeva un versamento con bonifico di euro 26.500,00 in favore del figlio ma Per_1
di fatto utilizzato personalmente dalla per fronteggiare le spese familiari arretrate compresi i Pt_1
ratei mensili di mantenimento. Concludeva rilevando che alcuna somma doveva alla moglie per il mantenimento della prole nell'arco temporale indicato in precetto la cui efficacia chiedeva sospendersi con decreto inaudita altera parte. si è costituita in giudizio con rituale comparsa di risposta Parte_1
contestando l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, rilevando che il si era arretrato di numerose CP_1
mensilità per il mantenimento della prole, circostanza che indusse l'opposta ad iscrivere ipoteca giudiziale sulle proprietà immobiliari del convenuto, negando che la donazione effettuata dal padre potesse assurgere
a soddisfazione del debito per il mantenimento dei figli. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione, gradatamente per la rideterminazione del debito a carico del . Precisate le conclusioni, autorizzato il CP_1
deposito di note conclusive, la causa è stata trattata e decisa sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti.”
Con sentenza n. 1250/2024, pubblicata in data 08.04.2024, il Tribunale di Lecce, rilevato che l'opposta aveva dato atto del versamento di euro 26.500,00 da parte del sul CP_1
conto del figlio, e che non aveva negato di aver utilizzato personalmente tali somme, come sostenuto dal nell'atto di opposizione, e che, comunque, la convenuta non aveva CP_1
2 offerto alcuna spiegazione circa un diverso impiego del denaro, ha ritenuto che il bonifico di euro 26.500,00 fosse stato effettivamente utilizzato dalla a tacitazione del Pt_1
maggior importo degli assegni arretrati di mantenimento. Il Tribunale ha, pertanto, ricalcolato la sorte capitale in precetto, pari ad euro 34.340,00 in euro 7.840,00, detraendo dunque la somma di euro 26.500,00, e, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, ha dichiarato il precetto parzialmente inefficace, compensando interamente le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato al in data 18.04.2024, CP_1 Parte_1
ha interposto appello avverso la citata pronuncia, affidandolo a un unico motivo di gravame, e ha chiesto alla Corte, in accoglimento dello stesso, di riformare la sentenza di primo grado, con il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta;
in subordine, nel caso di parziale accoglimento dell'opposizione, di rideterminare gli importi attualmente dovuti da parte del debitore;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
All'udienza del 17.10.2024, il consigliere istruttore, verificata la rituale notifica dell'atto di impugnazione, ha dichiarato la contumacia di e, rilevato che la causa può CP_1
essere decisa ex art. 350 – bis c.p.c. a seguito di discussione orale, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del 27.02.2025, assegnando termine per il deposito di note conclusionali. L'udienza è stata poi rinviata al 13.03.2925.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, rubricato “
1. Sull'erronea valutazione delle somme versate dal al figlio quale contributo per il suo mantenimento 2. Sull'impossibilita di portare in CP_1
compensazione le somme versate direttamente alla prole con quanto dovuto al genitore convivente a titolo di mantenimento”, la difesa appellante impugna la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la non soltanto non ha mai contestato – Pt_1
avendone, anzi, dato atto - il versamento di euro 26.500,00 da parte del sul conto CP_1
del figlio, ma non ha neanche mai negato di aver utilizzato personalmente dette somme
(senza darne conto al e senza offrire la prova di alcun “diverso impiego alternativo delle CP_1
somme”, da ciò deducendo che il bonifico di euro 26.500,00 sia stato effettivamente versato dal ed utilizzato dalla tacitazione del maggior importo dovuto dal CP_1 Pt_1 CP_1
3 a titolo di assegni di mantenimento arretrati, osservando che: “… non risponde ad alcun criterio logico ancor prima che giuridico escludere dal novero degli adempimenti a carico del CP_1
quell'importo così cospicuo in assenza di una diversa e specifica imputazione di versamento.”
1.2. Secondo l'appellante, la sentenza sarebbe erronea in quanto l'opposta – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - avrebbe negato tempestivamente l'asserito utilizzo personale dell'importo versato dal in favore del figlio, di cui non avrebbe mai avuto CP_1
la disponibilità – non essendo, comunque, tenuta a fornire la dimostrazione di un "diverso impiego alternativo delle somme" - sicchè il versamento di tali somme non avrebbe potuto essere imputato a pagamento del contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli e scomputato dalla complessiva debitoria gravante sul stesso a tale titolo. CP_1
1.3. Il motivo è fondato.
L'assunto del primo giudice circa la mancata contestazione da parte della Pt_1
dell'utilizzo da parte sua delle somme corrisposte dal al figlio maggiore non trova CP_1
riscontro negli atti di causa.
Ed infatti, nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'opposta ha a più riprese controdedotto sul punto, affermando che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, “quegli importi sono stati percepiti dai figlioli e da loro custoditi ed utilizzati, non dalla madre che da sempre si è occupata di tasca propria del loro sostentamento” (pag. 5 del citato atto di comparsa). Se è vero, infatti, che la non ha mai contestato l'avvenuto Pt_1
versamento delle somme in questione sul conto del figlio, è altrettanto vero che quest'ultima ha sempre negato – sin dalla sua costituzione in giudizio - di aver avuto la disponibilità delle stesse, sostenendo trattarsi di importi corrisposti dal padre ai figli a titolo di mera liberalità e rimasti nella disponibilità dei figli.
Deve, pertanto, ritenersi la fondatezza delle censure di parte appellante avverso il decisum del primo giudice, dovendo escludersi, in particolare, che il tribunale abbia correttamente applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., emergendo senza ambiguità dalle difese di parte opposta che quest'ultima ha sempre negato l'asserito utilizzo, da parte sua, delle somme versate al figlio.
1.3.1. E' poi appena il caso di rilevare che l'osservazione del primo giudice, condivisibilmente censurata dall'appellante - secondo cui non potrebbe ritenersi
4 rispondente ad alcun criterio logico ancor prima che giuridico la possibilità di escludere - in difetto di una diversa e specifica imputazione di versamento - la corresponsione di un importo così cospicuo dal novero degli adempimenti a carico del appare destituita CP_1
di qualsivoglia fondamento giuridico, del resto neanche esplicitato o sviluppato con idonea motivazione, risolvendosi, in definitiva, in un mero paralogismo.
1.4. Condivisibile ed anzi decisivo appare poi l'argomento dell'appellante secondo cui deve senz'altro escludersi che il versamento di somme da parte del in favore del CP_1
figlio maggiore, quand'anche fosse stato effettuato quale versamento diretto “a fronteggiare le spese della famiglia” (così, l'opponente a p. 2 dell'atto di citazione in opposizione nel primo grado), possa considerarsi satisfattivo dell'obbligazione di contributo al mantenimento dei due figli disposta dal giudice della separazione a carico del ed in favore della CP_1 Pt_1
E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto SOLO da un provvedimento del giudice" (cfr., ex plurimis, Cass., n. 9700 del
13.04.2021) e, in assenza di un pregresso provvedimento del Giudice che autorizzi il padre al versamento diretto alla prole (ai sensi dell'art. 337 septies c.pc.), certamente non libera lo stesso dall'obbligo di corrispondere la somma al genitore passivamente legittimato, ossia al soggetto che di fatto (e di diritto) ha provveduto da solo al sostentamento della prole medesima. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde.
2. Sulla base di quanto fin qui detto, il presente appello va pertanto accolto, conseguendone la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022, con distrazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1250/2024 emessa dal Tribunale di Lecce in data 08.08.2024, così provvede:
5 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a precetto proposta in primo grado da CP_1
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1
processuali del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto a quelle del primo grado, in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge e, quanto a quelle del presente grado, in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, da distrarsi, in entrambi i gradi, in favore dell'Avv. Sabrina Conte, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lecce, il 13.03.2025
Il Cons. est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr.ssa Annarita Pasca
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