Articolo 30 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 29Articolo 31
Versione
16 aprile 1958
Art. 30.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvedera' con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: "Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia".
L'importo sara' fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958