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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2087 R.G. per l'anno 2023, riservata in decisione in data 28 ottobre
2024 a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Furcolo, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria CP_1 C.F._2
D'Aranno, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
Con l'intervento del P.M.
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2024.
Il P.M. ha concluso in data 29 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 giugno 2023, proponeva domanda di cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, in Fontanarosa (AV) in data 30
1 agosto 2002 con dal quale erano nati i due figli ( nato il [...]) e CP_1 Per_1
( nata il [...]). Per_2
Il ricorrente deduceva che, venuta meno la comunione spirituale e materiale, i coniugi si erano separati consensualmente in data 20.8.2013 e la separazione era stata omologata dal Tribunale di
Ariano Irpino con decreto depositato il 22.8.2013.
Il ricorrente evidenziava che, con le condizioni della separazione consensuale, i figli minori erano stati affidati ai genitori in modo condiviso, con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale, la casa familiare era stata assegnata alla in quanto collocataria dei due figli, era CP_1 stato posto a suo carico un assegno rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 800,00 mensili quale contributo al mantenimento della prole, ed inoltre era stato stabilito che la madre avrebbe beneficiato degli assegni familiari “rimanendo inteso tra le parti che l'assegno di mantenimento” era “stato come sopra quantificato in considerazione del beneficio di cui trattasi”; inoltre era stato concordata la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
Il sosteneva di avere sempre corrisposto quanto dovuto per il mantenimento dei figli, anche Pt_2
attingendo a risparmi personali e a prestiti dei genitori, nonché di altri parenti ed amici, nonostante nell'anno 2016 il proprio reddito avesse subito una significativa riduzione per cui, allo stato, le entrate mensili si attestavano ad € 1000,00.
Il , quindi, evidenziava di percepire uno stipendio mensile di € 1000,00 con cui doveva Pt_2 provvedere al pagamento dell'assegno mensile di mantenimento per i due figli di € 800,00, oltre alle spese straordinarie che per il figlio (studente universitario fuori sede) erano Per_1
particolarmente gravose.
Tanto premesso, atteso che dalla separazione erano trascorsi quasi dieci anni e che la convivenza tra i coniugi non era più ripresa, il chiedeva: Pt_2
-di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-confermare l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
Per_2
-stabilire a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, una minore e l'altro maggiorenne non economicamente autosufficiente, un assegno di € 400,00 ( € 200,00 per ognuno), con la previsione dell'aumento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Fontanarosa a favore della fino al CP_1
compimento della maggiore età della figlia , con onere per l'assegnataria di provvedere alla Per_2
voltura delle utenze.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale non si opponeva alla cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio.
2 In merito all'assegno fissato a carico del per il mantenimento dei due figli, la resistente Pt_2
sosteneva che il reddito del ricorrente non aveva subito alcuna diminuzione, anzi vi era stato un cospicuo aumento, come dimostrato dalla circostanza che il marito aveva acquistato un immobile dove attualmente viveva.
Evidenziava, inoltre, che il percepiva dalla GU GU s.r.l. una retribuzione oscillante Pt_2 tra € 1000,00 ed € 1300,00, ma era anche socio al 50% e amministratore della predetta società, la quale era pienamente attiva e molto redditizia, e che il compenso annuo percepito da ciascun amministratore ammontava a circa € 15.000 annui.
Tanto premesso la chiedeva che l'assegno mensile di mantenimento per i due figli fosse CP_1 aumentato ad € 1200,00, considerate le maggiori esigenze di vita dei due ragazzi atteso che il figlio era uno studente universitario e la figlia , prossima alla maggiore età, aveva Per_1 Per_2 intenzione si frequentare l'università.
La evidenziava che, attualmente, era in cassa integrazione e che dal gennaio 2024 avrebbe CP_1 percepito l'indennità NASPI.
La resistente, inoltre, proponeva nei confronti del ricorrente le seguenti domande riconvenzionali di condanna al pagamento di:
€ 50.000,00 quale importo che ella aveva devoluto a favore della famiglia per la ristrutturazione della casa familiare ( di proprietà del ); Pt_2
€ 115.000,00 pari al 50% del denaro che era stato accantonato durante la vita matrimoniale da entrambi i coniugi;
€ 5.000,00 a titolo di restituzione di somme da ella versate per le utenze dell'intero stabile in cui era collocata la casa familiare;
€ 48.421,00 a titolo di risarcimento del danno per la perdita economica conseguente al passaggio del suo rapporto lavorativo da full-time a part-time, in considerazione della scelta, assunta di comune accordo con l'ex-coniuge, di ridurre il proprio orario di lavoro per dedicarsi alle esigenze familiari.
All'udienza del 25 ottobre 2023 il Giudice designato procedeva a sentire i coniugi e all'esito, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali erano confermate le condizioni della separazione in punto di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e alla sua collocazione presso la madre, di assegnazione della casa Per_2
familiare in favore di e di assegno mensile dovuto dal in favore di CP_1 Pt_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e , oltre alla ripartizione CP_1 Per_2 Per_1
delle spese straordinarie al 50% tra i due genitori.
3 Le richieste istruttorie delle parti non erano ammesse e la causa era rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 28.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis
28 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data del 20 agosto 2013 di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Ariano Irpino nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa depositato il 22.8.2013 ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stata ininterrotta in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Procedendo all'esame delle altre domande, in primo luogo, deve rilevarsi che non possono trovare ingresso nel presente giudizio le domande riconvenzionali di natura patrimoniale avanzate della resistente.
La resistente ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento di somme di denaro che ella aveva devoluto a favore della famiglia per la ristrutturazione della casa familiare ( di proprietà del
), del 50% del denaro che era stato accantonato durante la vita matrimoniale da entrambi i Pt_2
coniugi, a titolo di restituzione di somme da ella versate per le utenze dell'intero stabile in cui era collocata la casa familiare, nonché a titolo di risarcimento del danno per la perdita economica conseguente al passaggio del suo rapporto lavorativo da full-time a part-time.
Si tratta di domande inammissibili in difetto di vincolo di connesse forte con le domande proprie del giudizio di separazione e di divorzio, per cui, secondo l'orientamento consolidato della Suprema
Corte, è esclusa la possibilità del simultaneus processus (cfr. tra le altre Cass. n. 18870/14; Cass. n.
27386/14; Cass. n. 2155/10).
Ed invero tali domande non hanno un rapporto di connessione forte con la domanda di divorzio, non trattandosi di cause collegate ai sensi degli art. 31 e ss c.p.c., ma soltanto di connessione soggettiva.
Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito speciale di cui all'art. 473 bis e ess. c.p.c., con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e di divorzio.
4 Procedendo all'esame del merito del giudizio di divorzio, va rilevato che nelle more del presente giudizio anche la figlia è divenuta maggiorenne ( 23.10.2024), ragione per cui nulla deve Per_2
disporsi in merito al suo affido e alla sua collocazione.
Devono, quindi, essere decise le domande inerenti il mantenimento dei figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, e e l'assegnazione della casa familiare. Per_1 Per_2
Orbene il Collegio osserva che le parti hanno dedotto una circostanza sopravvenuta all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
, con le note di precisazione delle conclusioni, ha dedotto che dal Parte_2 CP_1
dicembre 2023, si è trasferita in Inghilterra e attualmente egli vive, unitamente ai due figli, nella casa familiare, di sua esclusiva proprietà, dalla quale la moglie si è allontanata volontariamente.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto di non disporre a suo carico alcun assegno per il mantenimento dei figli atteso che questi sono con lui conviventi. Ha chiesto di disporre che versi per il CP_1 mantenimento dei figli l'importo di € 400,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente con la comparsa conclusionale ha dedotto che tra le parti è stata sottoscritta una scrittura privata ( allegata in atti) con la quale, in ragione del trasferimento di in CP_1
Inghilterra per motivi di lavoro, si era impegnato a rientrare nella casa coniugale Parte_2
dalla data 8.12.2023 al 8 febbraio 2024 (termine poi prorogato), previa consegna delle chiavi da parte di e a rilasciare tale abitazione a semplice richiesta della mediante CP_1 CP_1
riconsegna delle chiavi al suo arrivo.
Con tale scrittura i coniugi hanno convenuto che per il periodo di allontanamento dalla casa coniugale di il non avrebbe versato il contributo per il mantenimento dei CP_1 Pt_2
figli e che la avrebbe contribuito alle spese straordinarie solo nella misura del 30%. CP_1
con le note di precisazione delle conclusioni, ha insistito per l'accoglimento delle CP_1
domande e delle richieste già rassegnate nella comparsa di costituzione.
La resistente nella comparsa conclusionale, in merito al suo trasferimento a Londra, ha dedotto che, non avendo ancora trovato un'occupazione in Inghilterra, prossimamente sarebbe rientrata in Italia tornando a vivere nella casa coniugale, come convenuto nell'accordo intercorso con il . Pt_2
ha sostenuto che non vi era un mutamento della situazione di fatto, se non per il CP_1 periodo indicato nell'accordo, nel corso del quale ella aveva contribuito economicamente ai bisogni dei figli, per cui ha chiesto l'accoglimento di tutte le domande avanzate con la comparsa di costituzione e quindi:
-la conferma dell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
-di porre a carico del un assegno di € 1200,00 per il mantenimento dei figli;
Pt_2
5 -l'accoglimento delle domande patrimoniali avanzate in riconvenzionale.
Con le memorie di replica entrambe le parti si sono riportate alle rispettive richieste.
Tanto premesso va rilevato che è pacifico che entrambi i figli, pur maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti.
Riguardo alla domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da si osserva CP_1 che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli conviventi, anche se maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. L'assegnazione della casa coniugale è, quindi, subordinata alla presenza in quell'immobile di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione.
Tale presupposto, allo stato, non sussiste atteso che è pacifico che si è allontanata CP_1
volontariamente da tale abitazione, per trasferirsi in Inghilterra, e attualmente i due figli vivono nella casa familiare con il padre il quale ne è il proprietario esclusivo.
E', quindi, venuta meno la convivenza della con i figli per cui non sussiste il presupposto CP_1 prescritto dalla norma per l'assegnazione del godimento della casa familiare in favore della resistente. Il Tribunale non può tenere conto di accordi di natura obbligatoria che sono stati stipulati tra le parti riguardo alla riconsegna dell'immobile alla al suo rientro in Italia. Il godimento CP_1 dell'immobile di proprietà esclusiva del rimane, quindi, disciplinato dalle norme di diritto Pt_2
comune.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, va evidenziato che deve essere revocato l'assegno dovuto da in favore di Parte_2 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, atteso che la madre non convive più con i CP_1
due ragazzi.
e , come dedotto da entrambe le parti, attualmente abitano nella casa Per_1 Persona_3
familiare con il padre il quale provvedere direttamente al loro mantenimento e alle spese per le utenze di tale abitazione.
Conseguentemente, merita accoglimento la domanda avanzata da di porre a Parte_2
carico della madre un assegno per il mantenimento dei due figli atteso che, ai sensi dell'art. 316 c.c., entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce, inoltre, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
6 convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tanto premesso si osserva che non vi sono risultanze documentali riguardanti l'attuale attività lavorativa e la posizione reddituale di la quale, comunque, nella comparsa CP_1
conclusionale ha dedotto di percepire ancora la cassa-integrazione e di avere versato al , da Pt_2
quando si è trasferita in Inghilterra, l'importo di € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli, conviventi con il padre, e di avere contribuito nella misura del 40% alle spese straordinarie.
Dagli estratti conto depositati emerge che la resistente percepisce l'assegno unico universale erogato dall'INPS per i due figli che, nell'anno 2024, è stato pari ad € 283,84 mensili.
Alla luce di tali elementi, della capacità lavorativa, anche solo potenziale, di nonché CP_1
delle attuali esigenze dei due figli, entrambi studenti, il Collegio ritiene congruo fissare in € 400,00
l'assegno mensile dovuto dalla resistente in favore del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni.
L'assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondi gli indici ISTAT, deve essere versato con decorrenza dalla mensilità successiva alla presente pronuncia, entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità indicate dal beneficiario . Parte_2
Riguardo alle spese straordinarie per le esigenze dei figli si ritiene congruo fissare una ripartizione tra i genitori nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre, tenendo conto dell'accordo raggiunto tra le parti di cui alla scrittura privata del novembre 2023 e della circostanza che il percepisce un reddito fisso e dispone di maggiori risorse economiche, essendo socio Pt_2
al 50% e amministratore della GU GU s.r.l..
Per la disciplina di tali spese, al fine di evitare incertezze, i genitori faranno riferimento al protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso questo Tribunale.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_2
confronti di e sulle domande riconvenzionali avanzate dalla resistente, con CP_1
l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Fontanarosa, in data 30 agosto 2002, tra (nato in [...] il [...]) e (nata Parte_2 CP_1
7 in Fontanarosa il 10.11.1974), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
(atto n. 13, parte II , serie A- anno 2002);
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di concorso per il mantenimento CP_1
dei figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, un assegno di Per_1 Per_2
Euro 400,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare a Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità successiva alla presente
[...]
pronuncia;
-pone le spese straordinarie per i due figli a carico di nella misura del 70% e a Parte_2
carico di nella misura del 30%; CP_1
-dichiara inammissibili le domande riconvenzionali avanzate da;
CP_1
-compensa le spese processuali;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Fontanarosa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 10 L 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.2015 n. 55.
Benevento 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
8 9