Sentenza breve 26 settembre 2022
Improcedibile
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02178/2025REG.PROV.COLL.
N. 09975/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9975 del 2022, proposto dalla Parrocchia San Giovanni Battista, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato e Emiddio Siani, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione seconda, n. 2462 del 26 settembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe è stata impugnata dalla Parrocchia San Giovanni Battista la sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Salerno, sezione seconda, n. 2462 del 26 settembre 2022 che ha respinto il ricorso proposto dall’appellante in primo grado e ha compensato le spese del giudizio.
2. Il Comune appellato si è costituito nel presente grado di giudizio.
3. Con memoria depositata il 18 ottobre 2024 il Comune di Nocera Inferiore ha rappresentato che, con atto di cessione volontaria n. 5163 del 17 ottobre 2024 (depositato agli atti), le parti hanno definito la controversia, “convenendo, nel contempo, di rinunciare a tutti i giudizi pendenti e di compensare le spese di giudizio” e ha chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso “per cessata materia del contendere”, con compensazione delle spese di giudizio.
4. Con memoria depositata il 23 dicembre 2024 l’appellante ha depositato istanza di declaratoria della improcedibilità del giudizio con compensazione delle spese di giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
Pertanto, nel caso all’esame, avuto riguardo alla natura della sopravvenienza sopra indicata, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
6. 4. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione dell’esito in rito e come da richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO