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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/09/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1396 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
opponente
Contro
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e CP_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Valentina Cappello
opposto
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 243 / 2019 (PROC N. Pt_1
977 / 19 RG), emesso dal Giudice del lavoro su istanza di per il CP_1
Pagina 1 pagamento della complessiva somma di € 722,48 oltre accessori, a titolo di saldo ultime tre mensilità.
rileva: preliminarmente l'avvenuta decadenza;
nel merito la non debenza di voci di Pt_1
retribuzione non dovute dal Fondo di Garanzia.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di e la CP_1 Pt_1
conferma del DI opposto.
Nelle more parte opposta dichiarava di avere ricevuto da parte del fallimento della società datrice di lavoro la somma di cui in D.I fatta eccezione per le spese legali;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla sorte capitale di cui al D.I, la revoca dello stesso e la condanna di al pagamento delle Pt_1
spese di lite.
Preso atto dell'avvenuto pagamento della sorte di cui al decreto ingiuntivo opposto, tale circostanza costituisce evento sopravvenuto idoneo a rendere vana la chiesta pronuncia giudiziale;
va però provveduto sulle spese legali atteso che esse non sono state pagate.
L'opposizione si palesa infondata, sia per quanto riguarda l'eccezione di decadenza atteso che il ricorso per DI è stato depositato entro l'anno dal pagamento parziale, sia nel merito.
Invero il decreto ingiuntivo opposto è basato sulle buste paga dei mesi richiesti, e pertanto le somme ingiunte rientrano negli ultimi tre mesi di retribuzione che giustificano l'intervento del fondo di garanzia.
Non appare che parte opposta abbia richiesto ulteriori voci di retribuzione (come ferie o permessi non goduti) che esulano dalle buste paga dei mesi richiesti
Le spettanze di cui al DI opposto hanno tutte natura retributiva e pertanto sono dovute.
A ciò si aggiunga che il credito vantato dal ricorrente è stato accertato in sede fallimentare con l'ammissione al passivo.
Pagina 2 Sul punto la Corte di cassazione ha statuito: “ L'esecutività dello stato passivo che
abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito per TFR in
favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 l.
n. 297/1982, il subentro dell' nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che Pt_1
l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla
procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il
profilo dell'an e del quantum debeatur.” (v Cassazione n. 2423/14).
Per i motivi va condannato al pagamento delle spese di lite Pt_1
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 243 / 19 di questo Tribunale lavoro
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che Pt_1
liquida in € 200,00, oltre iva e cpa se dovute per la fase monitoria, ed € 500,00 oltre iva e cpa se dovute per la presente opposizione, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 9.9.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1396 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
opponente
Contro
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e CP_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Valentina Cappello
opposto
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 243 / 2019 (PROC N. Pt_1
977 / 19 RG), emesso dal Giudice del lavoro su istanza di per il CP_1
Pagina 1 pagamento della complessiva somma di € 722,48 oltre accessori, a titolo di saldo ultime tre mensilità.
rileva: preliminarmente l'avvenuta decadenza;
nel merito la non debenza di voci di Pt_1
retribuzione non dovute dal Fondo di Garanzia.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di e la CP_1 Pt_1
conferma del DI opposto.
Nelle more parte opposta dichiarava di avere ricevuto da parte del fallimento della società datrice di lavoro la somma di cui in D.I fatta eccezione per le spese legali;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla sorte capitale di cui al D.I, la revoca dello stesso e la condanna di al pagamento delle Pt_1
spese di lite.
Preso atto dell'avvenuto pagamento della sorte di cui al decreto ingiuntivo opposto, tale circostanza costituisce evento sopravvenuto idoneo a rendere vana la chiesta pronuncia giudiziale;
va però provveduto sulle spese legali atteso che esse non sono state pagate.
L'opposizione si palesa infondata, sia per quanto riguarda l'eccezione di decadenza atteso che il ricorso per DI è stato depositato entro l'anno dal pagamento parziale, sia nel merito.
Invero il decreto ingiuntivo opposto è basato sulle buste paga dei mesi richiesti, e pertanto le somme ingiunte rientrano negli ultimi tre mesi di retribuzione che giustificano l'intervento del fondo di garanzia.
Non appare che parte opposta abbia richiesto ulteriori voci di retribuzione (come ferie o permessi non goduti) che esulano dalle buste paga dei mesi richiesti
Le spettanze di cui al DI opposto hanno tutte natura retributiva e pertanto sono dovute.
A ciò si aggiunga che il credito vantato dal ricorrente è stato accertato in sede fallimentare con l'ammissione al passivo.
Pagina 2 Sul punto la Corte di cassazione ha statuito: “ L'esecutività dello stato passivo che
abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito per TFR in
favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 l.
n. 297/1982, il subentro dell' nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che Pt_1
l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla
procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il
profilo dell'an e del quantum debeatur.” (v Cassazione n. 2423/14).
Per i motivi va condannato al pagamento delle spese di lite Pt_1
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 243 / 19 di questo Tribunale lavoro
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che Pt_1
liquida in € 200,00, oltre iva e cpa se dovute per la fase monitoria, ed € 500,00 oltre iva e cpa se dovute per la presente opposizione, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 9.9.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3