CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 5097/2023 R.G. avverso la sentenza n. 2694/2023 pubblicata il 18/10/2023 del Tribunale di Nola avente ad oggetto: “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, (c.f. ) nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa come da procura in atti, dall'Avv. Cira Concetta Schiano (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio pec della predetta - C.F._2
PEC: Email_1
appellante
E
, (c. f. ) nato a Napoli (NA), in [...] 3 novembre Controparte_1 CodiceFiscale_3
1976, , rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Francesco MARESCALCO
(c. f. ) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio pec del CodiceFiscale_4
predetto -PEC : Email_2
appellato
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte interventore ex lege
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti allegate riportandosi ai rispettivi atti di costituzione.
La parte appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per
i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della SENTENZA N° 2694/2023 accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1.disporre che il sig. versi alla IG.ra , entro il giorno cinque Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, per il mantenimento dei figli minori l'importo pari ad €.800,00 (€ 400,00 per ogni figlio) mensili rivalutabili annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
2.in subordine disporre il mantenimento per la prole nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
3. disporre che le spese per le rette scolastiche private per la frequentazione dei figli alla scuola primaria siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, previa idonea documentazione giustificativa;
4. disporre che il resistente contribuisca al pagamento delle spese straordinarie della prole individuate secondo le linee guida protocollo Tribunale di Nola del 20/05/2021da intendersi quivi richiamate e trascritte nella misura del 50%. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Nola per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. • Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio al procuratore anticipatario. • Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello compensare le spese di lite tenuto conto della natura Salvis juribus”
La parte appellata ha concluso chiedendo “rigettare l'appello (poiché inammissibile ed infondato) e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2694/2023 (resa in data 18 ottobre 2023) del Tribunale di Nola;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite – da liquidare secondo i parametri contemplati nel D.M. 13 agosto 2022, n. 147 – oltre alle spese generali (nella misura del 15%), C.P.A. ed IVA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
2 -1. Con ricorso depositato al Tribunale di Nola il 25/2/2018 aveva proposto Parte_1
ricorso per separazione giudiziale nei confronti del coniuge, , con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio concordatario in data 31/5/2012 e dal quale erano nati due figli:
in data 15.4.2013 e n. 9.5.2016. Per_1 Per_2
La ricorrente aveva dedotto che l'unione coniugale era fallita in quanto il resistente, fin dall'inizio della vita matrimoniale, aveva avuto una condotta di totale disinteresse alle esigenze morali e familiari del proprio nucleo familiare dimostrandosi incurante dei doveri familiari, disinteressato completamente della consorte e dei figli.
La ricorrente chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito e con emanazione dei provvedimenti conseguenziali e specificamente: affido condiviso deli figli con collocazione presso la madre alla quale assegnare la casa familiare , determinazione di contributo a carico del resistente al mantenimento dei figli nella misura di euro 1.000,00 mensili;
la non formulava richieste economiche in proprio favore dichiarando di Pt_1
essere economicamente autonoma
Si era costituito il quale, pur non opponendosi alla separazione, aveva Controparte_1 contrastato l'avverso dedotto assumendo che la crisi del rapporto coniugale erano state determinate dalla condotta autoritaria e predominante della ricorrente.
Quanto alle richieste economiche formulate dalla ricorrente il resistente aveva contrastato le avverse allegazioni chiedendo che il contributo paterno al mantenimento dei figli fosse determinato nella somma mensile di€.400,00.
All'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, celebrata il 17/1/2020 il
Presidente aveva statuito: l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli con collocazione prevalente dei predetti presso la madre alla quale assegnava al casa familiare regolamentando un ampio diritto di visita per il padre ed aveva posto a carico dell' l'obbligo di versare CP_1 alla la somma di €. 500,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli Pt_1 nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli.
Proposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale dalla , la Corte di Appello aveva Pt_1 rideterminato il contributo paterno al mantenimento dei figli in €.700,00 mensili.
Esaurita l'istruttoria con l'escussione della prova testimoniale e l'acquisizione della documentazione depositata, in assenza di ulteriori richieste istruttorie, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 1.2 Con la sentenza n. 5097/2023 pubblicata il 18/10/2023, il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi rigettando le rispettive domande di addebito essendo emersa- dalle dichiarazioni rese dai esti escussi - la sussistenza, tra le parti, di una situazione di grave ed insanabile conflittualità sorta sin dall'inizio dell'unione coniugale;
i testi, invero, avevano riferito di frequenti alterchi e scontri tra i coniugi dovute a divergenze di vedute, di mentalità nonché all'incapacità di trovare con condiviso indirizzo familiare;
situazione che aveva condotto ad una crisi irreversibile del rapporto coniugale.
Il Tribunale aveva quindi ritenuto che alcun elemento di prova fosse stato fornito a supporto della domanda di addebito tale da permettere di sancire la colpa dell'uno o dell'altro coniuge nella cessazione del rapporto coniugale e quindi sulla scorta di tali considerazioni aveva rigettato entrambe le domande di addebito domanda di addebito della separazione formulata dalla . Parte_2
In ordine poi al mantenimento dei minori, il Tribunale aveva rilevato che la svolgeva Pt_1
attività di impiegata con un reddito mensile netto di €.1800,00 ed era titolare di immobili dai quali traeva una rendita con la quale faceva fronte alle spese del mutuo mentre il resistente – ingegnere-svolgeva attività di consulenza con un reddito mensile netto di €.2200,00 ed era onerato dalle spese di locazione per la somma di €.350,00.
Il Tribunale sulla scorta di tali elementi aveva aggiornato, all'attualità, la somma determinata all'udienza presidenziale ( €.500,00 ) e determinato in €.580,00 il contributo paterno al mantenimento dei figli ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50%.
-2. Avverso la sentenza ha proposto appello, in data 23/11/2023, chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado solo nella parte relativa alle statuizioni economiche e precisamente con riferimento alla quantificazione in melius del contributo paterno al mantenimento dei figli.
Si è costituito il quale ha contestato l'appello proposto e le censure Controparte_1 formulate dall'appellante ed ha chiesto ritenersi infondate le questioni poste con riferimento al contributo paterno al mantenimento dei figli con conseguente conferma della sentenza di primo grado e con condanna della gentile al pagamento delle spese e competenze di lite
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta e depositate le note dalle parti, all'esito della udienza del 27.11.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la Corte si è riservata la decisione.
4 -3. Tanto premesso, si deve esaminare l'unico e articolato motivo di gravame formulato dalla avente ad oggetto la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli Pt_1
quale operato dal giudice di primo grado.
L'appellante ha in primo luogo evidenziato giudice abbia errato nella lettura di alcuni dati di fatto fondamentali, quali la riforma del provvedimento presidenziale (che aveva determinato il contributo paterno in €.500,00) da parte della Corte di Appello che- adita in sede di reclamo
- aveva rideterminato in €.700,00 mensili detto contributo.
La ha censurato la valutazione della rispettive situazioni patrimoniali e reddituali dei Pt_1
coniugi quale operata dal primo giudice sottolineando al riguardo di essere solo nuda proprietaria di un immobile nei quali risiedevano i suoi genitori usufruttuari e di aver alienato l'altro immobile di sua proprietà, in data 21/12/2021 dopo l'emissione del decreto della corte di Appello.
L'appellante ha inoltre precisato che il padre, peraltro residente a [...], non contribuisce alle spese straordinarie dei minori quali le spese per la baby sitter e per la scuola privata - necessarie in quanto la predetta svolge attività di impiegata full time e non essendo presente il padre in quanto residente in altro e distante comune- o alle spese mediche e che per ottenere la quota spettante all'ex coniuge è costretta ad esperire azioni esecutive.
Tanto premesso, rileva la Corte che il motivo di gravame sia fondato.
Reputa la Corte che occorra muovere dalla premessa che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, "l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza" ( v. tra le tante, Cass. Ord. N. 16739 del 06/08/2020).
La funzione del contributo nel mantenimento dei figli minori consiste, alla stregua di quanto precisato, nell'assicurare loro uno sviluppo della personalità adeguato al contesto sociale in cui sono inseriti, oltre che uno standard di vita adeguato e goduto dagli stessi in costanza dell'unità familiare.
5 Sul solco di tale principio, la giurisprudenza di legittimità è solita affermare che "La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato, a differenza di quanto avviene delle determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, e pertanto le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore" (Cass. Sez. VI Ord n.
3926/2018; Cass. Sez. I, Sent. 18538/2013, Cass. Sez. I, Sent. 1607/2007).
Nella medesima ottica la Suprema Corte è ferma nel principio, anche di recente ribadito ( Cass.
n. 17222/2021) secondo cui " … il coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, il contributo per mantenere il figlio minorenne o maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento” (Cass. n. 11863 del
25/06/2004) e l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori - previsto dall'art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n.
74, art. 11), analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi – “è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare
e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze, principio confermato nelle nuove previsioni della L. 8 febbraio 2006, n. 54, in tema di affidamento condiviso (Cass. n. 26060 del
10/12/2014; Cass. n. 16376 del 29/7/2011; Cass. n. 18187 del 18/8/2006), posto che, in concreto, è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare (Cass. n. 24316 del 28/10/2013; Cass. n. 25300 del 11/11/2013).
Invero, "L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di
6 soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza." (Cass. n. 16739 del
06/08/2020).
-4. Posta tale necessaria premessa in diritto, attraverso il richiamo dei suesposti principi aventi diretta applicazione alla controversia in esame, ritiene la Corte- come anticipato- che l'appello sia fondato ravvisandosi nella specie i presupposti per l'aumento dell'assegno dovuto dall'Aprea a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Difatti, in considerazione della significativa sproporzione reddituale tra i genitori nonchè delle aumentate esigenze di crescita e relazionali dei figli rispetto all'epoca della separazione (
2018), dei tempi di permanenza dei predetti presso ciascun genitore, considerato il maggior tempo di permanenza dei figli presso la madre (al quale corrisponde un maggior impegno economico della stessa per far fronte al loro mantenimento diretto) la Corte reputa che la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli non sia corretta in quanto non congrua al necessario soddisfacimento delle esigenze dei predetti, considerata l'età degli aventi diritto e il livello sociale della famiglia e certamente nei limiti della capacità economica del genitore obbligato.
Tanto evidenziato, ritiene nondimeno la Corte come la valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti nonché la prioritaria ed essenziale ponderazione degli interessi dei figli (la quale va condotta - sulla scorta dei principi generali sopra indicati - alla luce della loro età, evidentemente progredita nel corso dello svolgimento delle procedure giudiziarie promosse dalle parti, delle crescenti esigenze di vita della stessa, ma anche in relazione ai tempi concreti di presenza dei figli con il padre ed al complessivo maggiore impegno della madre nell'accudimento della minore) impongano una riconsiderazione dell'entità dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre che deve equamente rideterminarsi nella somma di €.900,00 mensili
Per mera completezza si osserva, al riguardo che a prescindere dalla specifica richiesta formulata al riguardo dall'appellante, tale statuizione, mirando a tutelare il minore, può essere adottata anche d'ufficio dal giudice, secondo un orientamento consolidato in materia di separazione e divorzio, secondo cui i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo dovendo tali provvedimenti essere ancorati ad una "adeguata verifica delle
7 condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio"
(v. Cassazione civile sez. I, n. 4381/2022).
Alla stregua di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, la Corte ridetermina il contributo paterno al mantenimento dei figli nella somma di €.900,00 mensili da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT.
-5. L'accoglimento dell'appello principale impone la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali del grado che si liquidano dispositivo, secondo i parametri di cui al
DM n. 37\18, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria del valore della causa e delle questioni non particolarmente complesse trattate con attribuzione diretta alla procuratrice che si è dichiarata antistataria, avv. Cira Concetta Schiano.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 2694/2023 pubblicata il 18/10/2023 emessa dal Tribunale di Nola, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, ridetermina in €. 812,00 il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre,
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Controparte_1
b) condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in €.3.777,00 oltre
CPA e IVA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione diretta alla procuratrice antistataria.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.11.2024
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ida D'Onofrio
Il Presidente
dott. Antonio Di Marco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 5097/2023 R.G. avverso la sentenza n. 2694/2023 pubblicata il 18/10/2023 del Tribunale di Nola avente ad oggetto: “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, (c.f. ) nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa come da procura in atti, dall'Avv. Cira Concetta Schiano (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio pec della predetta - C.F._2
PEC: Email_1
appellante
E
, (c. f. ) nato a Napoli (NA), in [...] 3 novembre Controparte_1 CodiceFiscale_3
1976, , rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Francesco MARESCALCO
(c. f. ) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio pec del CodiceFiscale_4
predetto -PEC : Email_2
appellato
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte interventore ex lege
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti allegate riportandosi ai rispettivi atti di costituzione.
La parte appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per
i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della SENTENZA N° 2694/2023 accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1.disporre che il sig. versi alla IG.ra , entro il giorno cinque Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, per il mantenimento dei figli minori l'importo pari ad €.800,00 (€ 400,00 per ogni figlio) mensili rivalutabili annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
2.in subordine disporre il mantenimento per la prole nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
3. disporre che le spese per le rette scolastiche private per la frequentazione dei figli alla scuola primaria siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, previa idonea documentazione giustificativa;
4. disporre che il resistente contribuisca al pagamento delle spese straordinarie della prole individuate secondo le linee guida protocollo Tribunale di Nola del 20/05/2021da intendersi quivi richiamate e trascritte nella misura del 50%. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Nola per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. • Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio al procuratore anticipatario. • Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello compensare le spese di lite tenuto conto della natura Salvis juribus”
La parte appellata ha concluso chiedendo “rigettare l'appello (poiché inammissibile ed infondato) e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2694/2023 (resa in data 18 ottobre 2023) del Tribunale di Nola;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite – da liquidare secondo i parametri contemplati nel D.M. 13 agosto 2022, n. 147 – oltre alle spese generali (nella misura del 15%), C.P.A. ed IVA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
2 -1. Con ricorso depositato al Tribunale di Nola il 25/2/2018 aveva proposto Parte_1
ricorso per separazione giudiziale nei confronti del coniuge, , con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio concordatario in data 31/5/2012 e dal quale erano nati due figli:
in data 15.4.2013 e n. 9.5.2016. Per_1 Per_2
La ricorrente aveva dedotto che l'unione coniugale era fallita in quanto il resistente, fin dall'inizio della vita matrimoniale, aveva avuto una condotta di totale disinteresse alle esigenze morali e familiari del proprio nucleo familiare dimostrandosi incurante dei doveri familiari, disinteressato completamente della consorte e dei figli.
La ricorrente chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito e con emanazione dei provvedimenti conseguenziali e specificamente: affido condiviso deli figli con collocazione presso la madre alla quale assegnare la casa familiare , determinazione di contributo a carico del resistente al mantenimento dei figli nella misura di euro 1.000,00 mensili;
la non formulava richieste economiche in proprio favore dichiarando di Pt_1
essere economicamente autonoma
Si era costituito il quale, pur non opponendosi alla separazione, aveva Controparte_1 contrastato l'avverso dedotto assumendo che la crisi del rapporto coniugale erano state determinate dalla condotta autoritaria e predominante della ricorrente.
Quanto alle richieste economiche formulate dalla ricorrente il resistente aveva contrastato le avverse allegazioni chiedendo che il contributo paterno al mantenimento dei figli fosse determinato nella somma mensile di€.400,00.
All'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, celebrata il 17/1/2020 il
Presidente aveva statuito: l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli con collocazione prevalente dei predetti presso la madre alla quale assegnava al casa familiare regolamentando un ampio diritto di visita per il padre ed aveva posto a carico dell' l'obbligo di versare CP_1 alla la somma di €. 500,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli Pt_1 nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli.
Proposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale dalla , la Corte di Appello aveva Pt_1 rideterminato il contributo paterno al mantenimento dei figli in €.700,00 mensili.
Esaurita l'istruttoria con l'escussione della prova testimoniale e l'acquisizione della documentazione depositata, in assenza di ulteriori richieste istruttorie, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 1.2 Con la sentenza n. 5097/2023 pubblicata il 18/10/2023, il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi rigettando le rispettive domande di addebito essendo emersa- dalle dichiarazioni rese dai esti escussi - la sussistenza, tra le parti, di una situazione di grave ed insanabile conflittualità sorta sin dall'inizio dell'unione coniugale;
i testi, invero, avevano riferito di frequenti alterchi e scontri tra i coniugi dovute a divergenze di vedute, di mentalità nonché all'incapacità di trovare con condiviso indirizzo familiare;
situazione che aveva condotto ad una crisi irreversibile del rapporto coniugale.
Il Tribunale aveva quindi ritenuto che alcun elemento di prova fosse stato fornito a supporto della domanda di addebito tale da permettere di sancire la colpa dell'uno o dell'altro coniuge nella cessazione del rapporto coniugale e quindi sulla scorta di tali considerazioni aveva rigettato entrambe le domande di addebito domanda di addebito della separazione formulata dalla . Parte_2
In ordine poi al mantenimento dei minori, il Tribunale aveva rilevato che la svolgeva Pt_1
attività di impiegata con un reddito mensile netto di €.1800,00 ed era titolare di immobili dai quali traeva una rendita con la quale faceva fronte alle spese del mutuo mentre il resistente – ingegnere-svolgeva attività di consulenza con un reddito mensile netto di €.2200,00 ed era onerato dalle spese di locazione per la somma di €.350,00.
Il Tribunale sulla scorta di tali elementi aveva aggiornato, all'attualità, la somma determinata all'udienza presidenziale ( €.500,00 ) e determinato in €.580,00 il contributo paterno al mantenimento dei figli ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50%.
-2. Avverso la sentenza ha proposto appello, in data 23/11/2023, chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado solo nella parte relativa alle statuizioni economiche e precisamente con riferimento alla quantificazione in melius del contributo paterno al mantenimento dei figli.
Si è costituito il quale ha contestato l'appello proposto e le censure Controparte_1 formulate dall'appellante ed ha chiesto ritenersi infondate le questioni poste con riferimento al contributo paterno al mantenimento dei figli con conseguente conferma della sentenza di primo grado e con condanna della gentile al pagamento delle spese e competenze di lite
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta e depositate le note dalle parti, all'esito della udienza del 27.11.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la Corte si è riservata la decisione.
4 -3. Tanto premesso, si deve esaminare l'unico e articolato motivo di gravame formulato dalla avente ad oggetto la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli Pt_1
quale operato dal giudice di primo grado.
L'appellante ha in primo luogo evidenziato giudice abbia errato nella lettura di alcuni dati di fatto fondamentali, quali la riforma del provvedimento presidenziale (che aveva determinato il contributo paterno in €.500,00) da parte della Corte di Appello che- adita in sede di reclamo
- aveva rideterminato in €.700,00 mensili detto contributo.
La ha censurato la valutazione della rispettive situazioni patrimoniali e reddituali dei Pt_1
coniugi quale operata dal primo giudice sottolineando al riguardo di essere solo nuda proprietaria di un immobile nei quali risiedevano i suoi genitori usufruttuari e di aver alienato l'altro immobile di sua proprietà, in data 21/12/2021 dopo l'emissione del decreto della corte di Appello.
L'appellante ha inoltre precisato che il padre, peraltro residente a [...], non contribuisce alle spese straordinarie dei minori quali le spese per la baby sitter e per la scuola privata - necessarie in quanto la predetta svolge attività di impiegata full time e non essendo presente il padre in quanto residente in altro e distante comune- o alle spese mediche e che per ottenere la quota spettante all'ex coniuge è costretta ad esperire azioni esecutive.
Tanto premesso, rileva la Corte che il motivo di gravame sia fondato.
Reputa la Corte che occorra muovere dalla premessa che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, "l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza" ( v. tra le tante, Cass. Ord. N. 16739 del 06/08/2020).
La funzione del contributo nel mantenimento dei figli minori consiste, alla stregua di quanto precisato, nell'assicurare loro uno sviluppo della personalità adeguato al contesto sociale in cui sono inseriti, oltre che uno standard di vita adeguato e goduto dagli stessi in costanza dell'unità familiare.
5 Sul solco di tale principio, la giurisprudenza di legittimità è solita affermare che "La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato, a differenza di quanto avviene delle determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, e pertanto le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore" (Cass. Sez. VI Ord n.
3926/2018; Cass. Sez. I, Sent. 18538/2013, Cass. Sez. I, Sent. 1607/2007).
Nella medesima ottica la Suprema Corte è ferma nel principio, anche di recente ribadito ( Cass.
n. 17222/2021) secondo cui " … il coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, il contributo per mantenere il figlio minorenne o maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento” (Cass. n. 11863 del
25/06/2004) e l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori - previsto dall'art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n.
74, art. 11), analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi – “è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare
e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze, principio confermato nelle nuove previsioni della L. 8 febbraio 2006, n. 54, in tema di affidamento condiviso (Cass. n. 26060 del
10/12/2014; Cass. n. 16376 del 29/7/2011; Cass. n. 18187 del 18/8/2006), posto che, in concreto, è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare (Cass. n. 24316 del 28/10/2013; Cass. n. 25300 del 11/11/2013).
Invero, "L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di
6 soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza." (Cass. n. 16739 del
06/08/2020).
-4. Posta tale necessaria premessa in diritto, attraverso il richiamo dei suesposti principi aventi diretta applicazione alla controversia in esame, ritiene la Corte- come anticipato- che l'appello sia fondato ravvisandosi nella specie i presupposti per l'aumento dell'assegno dovuto dall'Aprea a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Difatti, in considerazione della significativa sproporzione reddituale tra i genitori nonchè delle aumentate esigenze di crescita e relazionali dei figli rispetto all'epoca della separazione (
2018), dei tempi di permanenza dei predetti presso ciascun genitore, considerato il maggior tempo di permanenza dei figli presso la madre (al quale corrisponde un maggior impegno economico della stessa per far fronte al loro mantenimento diretto) la Corte reputa che la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli non sia corretta in quanto non congrua al necessario soddisfacimento delle esigenze dei predetti, considerata l'età degli aventi diritto e il livello sociale della famiglia e certamente nei limiti della capacità economica del genitore obbligato.
Tanto evidenziato, ritiene nondimeno la Corte come la valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti nonché la prioritaria ed essenziale ponderazione degli interessi dei figli (la quale va condotta - sulla scorta dei principi generali sopra indicati - alla luce della loro età, evidentemente progredita nel corso dello svolgimento delle procedure giudiziarie promosse dalle parti, delle crescenti esigenze di vita della stessa, ma anche in relazione ai tempi concreti di presenza dei figli con il padre ed al complessivo maggiore impegno della madre nell'accudimento della minore) impongano una riconsiderazione dell'entità dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre che deve equamente rideterminarsi nella somma di €.900,00 mensili
Per mera completezza si osserva, al riguardo che a prescindere dalla specifica richiesta formulata al riguardo dall'appellante, tale statuizione, mirando a tutelare il minore, può essere adottata anche d'ufficio dal giudice, secondo un orientamento consolidato in materia di separazione e divorzio, secondo cui i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo dovendo tali provvedimenti essere ancorati ad una "adeguata verifica delle
7 condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio"
(v. Cassazione civile sez. I, n. 4381/2022).
Alla stregua di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, la Corte ridetermina il contributo paterno al mantenimento dei figli nella somma di €.900,00 mensili da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT.
-5. L'accoglimento dell'appello principale impone la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali del grado che si liquidano dispositivo, secondo i parametri di cui al
DM n. 37\18, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria del valore della causa e delle questioni non particolarmente complesse trattate con attribuzione diretta alla procuratrice che si è dichiarata antistataria, avv. Cira Concetta Schiano.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 2694/2023 pubblicata il 18/10/2023 emessa dal Tribunale di Nola, così provvede:
a) In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, ridetermina in €. 812,00 il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre,
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Controparte_1
b) condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in €.3.777,00 oltre
CPA e IVA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione diretta alla procuratrice antistataria.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.11.2024
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ida D'Onofrio
Il Presidente
dott. Antonio Di Marco
8