Rigetto
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/06/2025, n. 5320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5320 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05320/2025REG.PROV.COLL.
N. 05758/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2023, proposto dal Comune di IC, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Bonacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CDP Real Asset Società di gestione del risparmio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione I) n. 280 del 16 marzo 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CDP Real Asset Società di gestione del risparmio s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal Piano operativo comunale di IC, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 10 aprile 2019, pubblicata sul B.U.R.T. n. 19 del 8 maggio 2019, nella parte in cui, nella Scheda contenuta nell'Allegato A alle Norme tecniche di attuazione, per l' “Area di riqualificazione RQ 07b – via del Parlamento Europeo”, prevede: i) l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione comunale, in caso di vendita a privati del complesso immobiliare o di parte di esso, una somma corrispondente al 15% del prezzo di vendita dell'immobile; ii) l'obbligo della previa approvazione di un piano attuativo in ipotesi di totale demolizione/ricostruzione del complesso immobiliare e di creazione di nuovi corpi di fabbrica, anche se in assenza di incrementi della superficie edificata; iii) l'obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione e il contributo per costo di costruzione “dovuti per gli interventi di nuova edificazione” per ogni intervento comportante la modifica della destinazione d'uso “per attività a carattere privato”, a prescindere dalle categoria di intervento;
- dalla delibera del Consiglio comunale di IC n. 127 del 19 dicembre 2018, avente ad oggetto “Piano operativo. Controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi pervenuti”;
- da tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Toscana dalla CDP Investimenti Società di Gestione del risparmio s.p.a., in base ai seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 15 della legge n. 241/1990, 1372 e 2944 c.c., erronea interpretazione del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Comune di IC il 5 agosto 2003, eccesso di potere per difetto dei presupposti;
b) violazione o falsa applicazione degli artt. 121 della l. reg. Toscana n. 65 del 10 novembre 2014, 19 del Piano operativo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 10 aprile 2019, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, difetto dei presupposti e disparità di trattamento.
c) violazione o falsa applicazione degli artt. 183 e 184 legge reg. n. 65/2014, eccesso di potere per difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta.
3. Con la sentenza n. 280 del 16 marzo 2023 il T.a.r. per la Toscana ha in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso (in rapporto alle censure di cui al secondo e al terzo motivo) e, per il resto, lo ha accolto, in relazione alla previsione nella scheda allegata al POC dell’obbligo per la società proprietaria di corrispondere all’Amministrazione comunale una somma pari al 15% del prezzo di vendita di eventuali immobili alienati ai privati.
4. Il Comune di IC ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:
I - violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e ss. della legge regionale toscana n. 65/2014, violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e ss. della legge regionale toscana n.1/2005, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 15° comma, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351 (conv. in legge 23 novembre 2001, n. 410), violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1-bis, del d.l. 30/9/2003, n. 269 (aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326), violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214), violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 431° comma, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, difetto e comunque erroneità della motivazione;
II - violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e ss. della legge regionale toscana n. 65/2014, violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e ss. della legge regionale toscana n.1/2005, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 15° comma, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351 (conv. in legge 23 novembre 2001, n. 410), violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1-bis, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326), violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214), violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 431° comma, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. difetto e comunque e erroneità della motivazione.
5. Si è costituita in giudizio CDP Real Asset Società di Gestione del risparmio s.p.a., già CDP Investimenti Società di Gestione del risparmio s.p.a., eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello e riproponendo i motivi di censura svolti in primo grado e assorbiti nella sentenza gravata.
6. Con memorie del 14 febbraio 2025 e repliche del 26 e 27 febbraio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo il Comune di IC ha lamentato che il T.a.r. non avesse adeguatamente considerato che “la previsione urbanistica contestata (era)…l’approdo di un lungo processo normativo, che, attraverso la progressiva, ma massiccia, dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, (aveva)… inteso assicurare, insieme al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio medesimo, riconoscendo, in tale processo, il ruolo fondamentale degli enti territoriali, primo fra tutti quello dei Comuni nell’ambito dell’esercizio della loro, discrezionale, potestà pianificatoria”.
9. L’appellante ha, in particolare, dedotto di aver inteso introdurre con la clausola in esame “la previsione di un (doveroso) contributo per quel processo di valorizzazione…che era stato avviato…attraverso il R.U prima e il Piano operativo poi, di cui (sarebbe andata)…a beneficiare la proprietà”, compiendo un’operazione del tutto in linea con quanto previsto dalla normativa statale di cui al d.l. n. 351/2001 (art. 3 c. 15) nonché al d.l. n. 201/2011 (art. 27 c. 7)
10. Il Comune ha, inoltre, evidenziato che, indipendentemente dall’esecuzione del Protocollo d’intesa, già il Regolamento urbanistico approvato nel 2013 conteneva la clausola del 15% e che tale previsione non era stata mai impugnata dalla società allora proprietaria, Fintecna, finendo per confluire nel POC con una portata del tutto autonoma in quest’ultimo e nelle NTA del Progetto unitario (art. 8), costituendo legittimo esercizio da parte sua del potere pianificatorio.
11. Con il secondo motivo il Comune di IC ha insistito sulla circostanza per la quale la clausola del 15% avrebbe trovato la sua giustificazione anche nella normativa statale sulla valorizzazione del patrimonio pubblico che faceva, tra l’altro, salve “le intese nel frattempo intervenute tra l’Amministrazione finanziaria e gli enti territoriali in ordine al riconoscimento… di quote del ricavato attribuito alla rivendita degli immobili…”
12. Tali doglianze non sono fondate e devono essere respinte.
13. In via preliminare occorre precisare come l’unico punto ancora controverso della vicenda in esame – relativa al complesso immobiliare denominato “ex Centro servizi del Ministero delle finanze”, sito nel Comune di IC – sia rappresentato dalla legittimità della clausola del 15% di cui alla scheda contenuta nell'Allegato A alle Norme tecniche di attuazione, per l' “Area di riqualificazione RQ 07b – via del Parlamento Europeo”, secondo la quale il proprietario dell’area avrebbe dovuto corrispondere all’Amministrazione comunale in caso di alienazione a privati del complesso immobiliare o di parte di esso una somma corrispondente al 15%, appunto, del prezzo di vendita.
14. A differenza di quanto sostenuto dall’appellante nel primo motivo, la suddetta previsione è stata correttamente ricollegata dal T.a.r. al Protocollo d’intesa siglato dal Ministero delle finanze (originario proprietario del complesso) e dal Comune di IC il 5 agosto 2003, che, destinato ad avviare una procedura di valorizzazione del compendio avrebbe dovuto però concretizzarsi in più precisi accordi di programma vincolanti per le parti e in realtà mai stipulati.
15. Da qui l’impossibilità di conferire una valenza autonoma alla clausola in questione che, riproposta negli strumenti urbanistici successivi, appare comunque sempre direttamente connessa al citato Protocollo d’intesa (a quanto consta mai trascritto) ed inficiata dalla mancata attuazione di tale atto tramite ulteriori accordi, suscettibili di precisarne il contenuto e di vincolare eventualmente anche gli altri proprietari del complesso immobiliare o di porzioni di esso.
16. Parimenti non condivisibili sono le argomentazioni sviluppate dal Comune appellante con il secondo motivo, in rapporto alla asserita coerenza della clausola in questione con la disciplina prevista a livello nazionale dall’art. 3 comma 15 del d.l. n. 351/2001 disciplinante, in realtà, una diversa procedura caratterizzata dallo svolgimento di conferenze di servizi o dalla conclusione di accordi di programma non sussistenti nella fattispecie in questione.
17. L’inserimento della predetta clausola non può, infine, dirsi legittimato neppure in base all’art. 1 comma 431 della legge n. 145/2018 che fa riferimento alle “intese nel frattempo intervenute tra l’Amministrazione finanziaria e gli enti territoriali in ordine al riconoscimento… di quote del ricavato attribuito alla rivendita degli immobili…” e dunque ad atti che, anche in questo caso, avrebbero dovuto avere un contenuto specifico e soprattutto vincolante per le parti.
18. In conclusione l’appello deve essere perciò, come anticipato, integralmente respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata e superfluità dell’esame delle ulteriori doglianze riproposte in via prudenziale dalla originaria ricorrente.
19. Per la particolarità delle questioni le spese del grado di appello possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO