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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa N 807/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti W Miceli, N. Zampieri, F.Ganci e Parte_1
G Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in Biella come da mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE In via principale: previa eventuale disapplicazione
dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della
carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella
parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione
delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre
disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire
della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni
scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con
le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e
funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con
accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla 24 Così
ex multis: Tribunale di Venezia 15/03/2023, n. 173. In via subordinata, previo accertamento e
declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla
fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di
cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25,
Cont condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via
equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra
rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed
IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore
dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4,
comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.201
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.3.2025 la ricorrente ha dedotto di aver Parte_1
lavorato quale insegnante non di ruolo per il con vari contratti a tempo determinato, in CP_3
particolare, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 evidenziando di aver svolto mansioni di docente del tutto equiparabili a quelle di un docente di ruolo.
La ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto, in quanto dal riservata ai soli docenti di CP_1
ruolo, con riferimento ai predetti anni scolastici, la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui) istituita dall'art 1
comma 121 della L 107/2015 a far data dall'a.s. 2015/2016, carta, come noto che conferisce ai docenti un bonus di 500 euro annui da utilizzare per l'acquisto di strumenti culturali e per la partecipazioni a corsi ed eventi o comunque con riferimento alla formazione o alla capacità di accesso alla formazione ed ottenibile mediante accesso ad una pagine web sul sito del , con possibilità di cumulo, CP_1
nell'anno successivo, di quanto non speso l'anno precedente.
Contestando l'impossibilità dell'accesso alla Carta, la ricorrente ha richiamato, oltre ai principi costituzionali rilevanti nella materia per cui è causa, giurisprudenza a sostegno della propria tesi, nel senso del suo pieno diritto ad ottenerla, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea, nella quale si sono richiamate le esigenze di non discriminazione del trattamento dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli di ruolo, con riferimento al contrasto che si verrebbe a creare con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla
Direttiva n° 1999/70/CE, riportandone le argomentazioni principali.
Richiamando anche giurisprudenza di merito a favore i ricorrenti hanno quindi concluso come in epigrafe. La controversia è stata brevemente trattate nella contumacia del resistente e all'udienza del CP_1
28.5.2025 definita con lettura del dispositivo
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto è risultato fondato e merita quindi accoglimento, in ciò aderendo integralmente all'orientamento già espresso, in particolare, da questo Tribunale in più pronunce, le cui argomentazioni, ritenute pienamente condivisibili, devono ritenersi integralmente richiamate.
Ciò premesso, su un piano generale, in ordine alla carta elettronica del docente (prevista dall'art. 1,
c 121, L. 107/2015: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.) la limitazione nel caso applicata dal resistente trova fonte nel d.p.c.m. 23.9.2015 che ha stabilito che la stessa spetti CP_1
ai docenti di ruolo a tempo indeterminato anche se nel periodo di formazione e prova, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con qualche specificazione successiva comunque non espressamente estensiva al caso dei docenti a tempo determinato. Le finalità formative e di aggiornamento che la Carta persegue, trovano poi fonte normativa nel TU
297/94 e costanti riferimenti nella contrattazione collettiva vigente. Il dpcm sopra richiamato è stato poi annullato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n 1842/2022, proprio nella parte in cui lo stesso escludeva dalla erogazione della Carta i docenti non di ruolo, ravvisando un aperto contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3, 35 e 97 della Carta Fondamentale. Ciò per la ritenuta inammissibile sussistenza di un sistema di formazione “ a doppia trazione” che privilegerebbe la formazione dei soli docenti di ruolo, negando chances agli altri, in violazione anche dei principi di buona amministrazione scolastica, che non potrebbe che riguardare l'intero sistema di insegnamento,
portato avanti da tutto il personale a tale funzione addetto e che deve essere ispirato alla qualità del servizio reso a chi vi accede ( finalità perseguita infatti dalla normativa anche con riferimento agli insegnanti part time e in prova, o non impegnati per vari motivi in attività didattica, in questo caso,
senza operare distinzioni)
Suggerendo quindi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente e ribadendo i principi fondamentali in materia di gerarchia delle fonti del diritto e dei loro rapporti, il
Consiglio di Stato ha quindi concluso come premesso, creando un primo presupposto per l'estensione della erogazione della Carta oggetto del procedimento anche a docenti nella situazione dell'odierna parte ricorrente. Su tali aspetti si è poi espressa anche la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n 450/2022, pronuncia che si colloca nel più ampio ambito del diritto interpretativo eurounitario diretto ad evitare un contrasto con le fonti comunitarie e, in particolare con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 punto 1
dell'accordo quadro allegato alla direttiva con riferimento, nel caso, specifico, proprio alla Carta di cui si discute, ritenendo la relativa questione rientrante tra le “ condizioni di impiego” contemplate dalla predetta clausola, anche in ragione della generalizzata obbligatorietà della formazione continua da parte dei docenti. La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti,
richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla
Corte di Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente.
A riguardo, la presente pronuncia si conforma, in particolare, anche ai principi, più specifici, espressi nell' intervento della Suprema Corte e di cui alla sentenza n. 29961/2023, nel contesto del quale si è
chiaramente ribadita l'attinenza del diritto al rilascio della carta oggetto di causa alla formazione e all'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle dotazioni lavorative del singolo docente,
intese in senso stretto. Ciò, nell'ambito di un riconosciuto sostegno alla didattica sul piano di durata almeno annuale, da intendersi però esteso, atteso il riferimento, nella disciplina della carta, all' “anno scolastico” e proprio alla luce del diritto eurocomunitario, anche ai docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, in quanto rendono “una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”.
Così argomentando la Corte ha quindi ribadito, precisandola, l'assenza di qualsiasi ragione per una valida discriminazione non solo con riferimento ai precari che abbiano prestato servizio su vacanze dell'organico di diritto al 31 agosto, ma anche, su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art 4 commi 1 e 2 della L 124/99 , spettando la carta a quest'ultimi in misura piena, come agli altri, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo
quadro. Con ciò deve intendersi altresì e in tal modo superato ogni possibile dubbio interpretativo derivante dal limite posto dalla letterale previsione del dl 69/2023 (e successiva legge di conversione)
per tale anno, solo alle supplenze fino al 31 agosto, risultando altresì ed infine irrilevante, per la Corte,
l'eventuale precedente assegnazione ai docenti interessati, in corso di anno, di supplenze brevi, dal momento in cui ai medesimi sia stata in ogni caso poi assegnata una supplenza da considerarsi, per quanto detto “annuale” al 31 agosto ma anche al 30 giugno
Nel caso di specie, la ricorrente risulta aver prestato servizio per tutti gli anni richiesti,
complessivamente, fino al 31 agosto di ogni anno o quanto meno fino al 30 giugno, rientrando così
nei parametri indicati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia ora richiamata. Tutto quanto sopra premesso e ritenuto deve concludersi per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente all'assegnazione della carta richiesta con l'accredito annuale previsto di € 500,00 per tutti gli anni richiesti
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e pertanto, il resistente va condannato CP_1
al loro rimborso in favore dei ricorrenti, liquidate come da dispositivo tenendo conto della breve trattazione nel caso richiesta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a usufruire della prestazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e formazione del docente richiesta e oggetto di causa, per l'importo di € 500,00
annui, corrispondente al valore previsto per ogni anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 e, conseguentemente,
dichiara tenuto e condanna il resistente ad assegnare alla ricorrente la predetta Carta per gli CP_1
anni scolastici indicati e per gli importi risultanti, oltre accessori di legge;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del processo che liquida in CP_1
€1.030 per compensi, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 28/05/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito