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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 356/24 R.G. promossa d a
, rappresentato e difeso dall'avv. SCAGLIA Parte_1
OGGETTO: GUALTIERO, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N.40 25124
Altre ipotesi di BRESCIA presso il difensore avv. SCAGLIA GUALTIERO, come da procura responsabilità allegata all'atto di citazione d'appello Extracontrattuale non
ricomprese nelle altre
APPELLANTE materie c o n t r o pagina 1 di 5 rappresentata e difesa dall'avv. GOFFI Controparte_1
DANIELE elettivamente domiciliata in VIA ROMANINO 1 25122 BRESCIA
presso il difensore avv. GOFFI DANIELE, come da procura speciale Notaio
rep. n. 6746/ racc. n. 4738 Persona_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Sezione Prima Civile) n.
640/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata,
disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite del primo grado;
con vittoria di spese e compensi di lite”
Dell'appellata
“ In via principale, rigettare integralmente le domande svolte nei confronti di
in quanto inammissibili e/o manifestamente infondate per Controparte_1
i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del
tribunale di Brescia, in ogni caso con vittoria di spese e competenze
professionali per l'assistenza e difesa dell'appellata anche di questo grado di
giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 5 Con sentenza n. 604/24 il tribunale di Brescia rigettava la domanda di
[...]
di condanna di al risarcimento dei danni Parte_1 Controparte_1
per illegittima iscrizione ipotecaria e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta.
La sentenza è stata gravata dal soccombente limitatamente alla statuizione relativa alla sua condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 febbraio 2025 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante censura la statuizione relativa alla sua condanna al pagamento delle spese di lite.
Assume che il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, ma aveva altresì respinto le eccezioni sollevate dalla convenuta sicchè le spese di lite dovevano essere, integralmente, compensate.
Rileva che la aveva negato non solo l'illegittimità dell'ipoteca, ma altresì CP_2
la nullità della stessa e la conseguente improduttività dei suoi effetti ai fini del trasferimento dell'immobile e che il rigetto di tali eccezioni riconvenzionali determinava un'ipotesi di soccombenza reciproca.
L'assunto di parte appellante oltre ad essere infondato non è pertinente al caso deciso.
pagina 3 di 5 In materia di spese di giudizio il criterio della soccombenza deve, infatti, essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di rito o di merito sollevate da detta parte ( cfr. Cass.
18503/2014).
Nel caso concreto, nell'atto introduttivo del giudizio l'attore/appellante deduceva che l'ipoteca giudiziale iscritta dalla Banca sull'immobile sito in
Comune di Brescia – Villaggio Prealpino, Via Terza, 1 – di cui era nudo proprietario, era illegittima non avendo egli alcuna posizione debitoria nei confronti della Banca.
La convenuta, costituitasi in giudizio, non contestava che l'ipoteca fosse ab
origine invalida, ma deduceva che per ciò stesso essa era inidonea a produrre effetti pregiudizievoli in capo al sig. Pt_1
Di tale circostanza incontestata dava atto il primo giudice laddove, nella parte motiva della sentenza gravata, così si esprimeva: “ Nulla questio in ordine alla
natura illegittima dell'ipoteca iscritta da ( circostanza non Controparte_1
contestata dalla stessa convenuta)” e, di conseguenza, nessuna statuizione veniva adottata al riguardo.
L'appello va, pertanto, respinto.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore pagina 4 di 5 dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 1.923 ( di cui euro 536 per la fase di studio, euro 536 per la fase introduttiva e euro 851
per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 5 di 5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 356/24 R.G. promossa d a
, rappresentato e difeso dall'avv. SCAGLIA Parte_1
OGGETTO: GUALTIERO, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N.40 25124
Altre ipotesi di BRESCIA presso il difensore avv. SCAGLIA GUALTIERO, come da procura responsabilità allegata all'atto di citazione d'appello Extracontrattuale non
ricomprese nelle altre
APPELLANTE materie c o n t r o pagina 1 di 5 rappresentata e difesa dall'avv. GOFFI Controparte_1
DANIELE elettivamente domiciliata in VIA ROMANINO 1 25122 BRESCIA
presso il difensore avv. GOFFI DANIELE, come da procura speciale Notaio
rep. n. 6746/ racc. n. 4738 Persona_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Sezione Prima Civile) n.
640/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata,
disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite del primo grado;
con vittoria di spese e compensi di lite”
Dell'appellata
“ In via principale, rigettare integralmente le domande svolte nei confronti di
in quanto inammissibili e/o manifestamente infondate per Controparte_1
i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del
tribunale di Brescia, in ogni caso con vittoria di spese e competenze
professionali per l'assistenza e difesa dell'appellata anche di questo grado di
giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 5 Con sentenza n. 604/24 il tribunale di Brescia rigettava la domanda di
[...]
di condanna di al risarcimento dei danni Parte_1 Controparte_1
per illegittima iscrizione ipotecaria e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta.
La sentenza è stata gravata dal soccombente limitatamente alla statuizione relativa alla sua condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 febbraio 2025 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo l'appellante censura la statuizione relativa alla sua condanna al pagamento delle spese di lite.
Assume che il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, ma aveva altresì respinto le eccezioni sollevate dalla convenuta sicchè le spese di lite dovevano essere, integralmente, compensate.
Rileva che la aveva negato non solo l'illegittimità dell'ipoteca, ma altresì CP_2
la nullità della stessa e la conseguente improduttività dei suoi effetti ai fini del trasferimento dell'immobile e che il rigetto di tali eccezioni riconvenzionali determinava un'ipotesi di soccombenza reciproca.
L'assunto di parte appellante oltre ad essere infondato non è pertinente al caso deciso.
pagina 3 di 5 In materia di spese di giudizio il criterio della soccombenza deve, infatti, essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di rito o di merito sollevate da detta parte ( cfr. Cass.
18503/2014).
Nel caso concreto, nell'atto introduttivo del giudizio l'attore/appellante deduceva che l'ipoteca giudiziale iscritta dalla Banca sull'immobile sito in
Comune di Brescia – Villaggio Prealpino, Via Terza, 1 – di cui era nudo proprietario, era illegittima non avendo egli alcuna posizione debitoria nei confronti della Banca.
La convenuta, costituitasi in giudizio, non contestava che l'ipoteca fosse ab
origine invalida, ma deduceva che per ciò stesso essa era inidonea a produrre effetti pregiudizievoli in capo al sig. Pt_1
Di tale circostanza incontestata dava atto il primo giudice laddove, nella parte motiva della sentenza gravata, così si esprimeva: “ Nulla questio in ordine alla
natura illegittima dell'ipoteca iscritta da ( circostanza non Controparte_1
contestata dalla stessa convenuta)” e, di conseguenza, nessuna statuizione veniva adottata al riguardo.
L'appello va, pertanto, respinto.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore pagina 4 di 5 dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 1.923 ( di cui euro 536 per la fase di studio, euro 536 per la fase introduttiva e euro 851
per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 5 di 5