Art. 43.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere disposta la sospensione delle facolta' concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 13 e 24, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere disposta la sospensione delle facolta' concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 13 e 24, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.