Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Mazzone, Giorgio Fraccastoro e Francesco D’Amelio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bolzano – Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento
- del Decreto ex art. 100 TULPS prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al Sig. -OMISSIS- in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Bolzano ha decretato la sospensione per giorni 15 (quindici), con decorrenza immediata e contestuale chiusura, dell’autorizzazione alla conduzione del punto raccolta di gioco con apparecchi VLT – videoterminali -OMISSIS- sito in -OMISSIS- in -OMISSIS-;
- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale, anche non noto e comunque connesso a quelli impugnati;
nonché per la condanna della Questura di Bolzano al risarcimento per equivalente del danno subito dall’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il consigliere AN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 20 ottobre 2025, notificato in pari data, -OMISSIS- impugnava il provvedimento con il quale il Questore di Bolzano in data -OMISSIS- disponeva, ai sensi dell’art. 100 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (di seguito anche “T.U.L.P.S.”), la sospensione per giorni 15 (quindici), con decorrenza immediata e contestuale chiusura, dell’autorizzazione alla conduzione del punto raccolta di gioco con apparecchi VLT – videoterminali -OMISSIS- sito in -OMISSIS- in -OMISSIS-.
Il ricorrente premetteva di essere titolare di licenza autorizzativa ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata per l’installazione, l’esercizio e l’uso di sistemi di gioco (c.d. “VLT”) dal Questore della Provincia di Bolzano (anche: “Questura” o “Amministrazione”), in data -OMISSIS-, per il locale attinto dal provvedimento gravato.
In particolare, la disposta sospensione traeva fondamento da un controllo di Polizia effettuato all’interno dell’anzidetta sala da gioco nella nottata del -OMISSIS-, nell’ambito del quale veniva notata la presenza di ragazzi di giovane età tra cui una minore cittadina -OMISSIS- di anni 14, risultata peraltro scomparsa, intenta a fumare e bere alcolici nonché attivamente impegnata nell’utilizzo delle slot machine ivi presenti in aperta violazione della normativa vigente in materia di tutela dei minori nei luoghi di gioco. Il Questore di Bolzano riteneva quindi la sala da gioco quale fonte di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, attesa la frequente presenza, riscontrata nell’ambito di ben otto controlli, di un significativo numero di avventori con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia.
L’Amministrazione ometteva di comunicare l’avvio del procedimento in considerazione dell’urgenza di impedire pericolose reiterazioni di fatti suscettibili di compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica, ravvisando in relazione a tale specifico profilo la sussistenza di una situazione insostenibile.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del TULPS in ragione dell’assenza dei presupposti di legge per disporre il provvedimento sospensivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità. Eccesso di potere per difetto di motivazione ”.
Ad avviso del ricorrente il provvedimento gravato difettava di adeguata istruttoria, non potendosi ravvisare i presupposti per qualificare la sala di via -OMISSIS- come “ritrovo abituale di persone pregiudicate e/o pericolose”.
Da una disamina dell’apparato motivazionale dell’impugnata sospensione emergeva come l’asserita presenza di soggetti pericolosi rappresentasse la causa dell’episodio riguardante il rinvenimento della minore identificata dalla Polizia, da ritenersi dunque quale conseguenza di tali frequentazioni.
L’evento concernente la persona minore, tuttavia, generava un autonomo procedimento amministrativo da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche: “A.D.M.”), che in data -OMISSIS- ammoniva il ricorrente in ordine alla possibile applicazione di una delle sanzioni contemplate dall’art. 24, comma 21, del D.L. n. 98/2011. Il ricorrente evidenziava quindi come tra le varie sanzioni prospettate dall’A.D.M. rientrasse anche la sospensione dell’esercizio commerciale, del tutto sovrapponibile a quella comminata dall’art. 100 T.U.L.P.S., dovendosi pertanto ritenere, al fine di evitare una inammissibile ipotesi di bis in idem , che l’unico fondamento del provvedimento impugnato potessero essere le dubbie frequentazioni asseritamente accertate dalla Forze di Polizia.
I controlli svolti dalla Questura, tuttavia, riguardavano un lasso temporale eccessivamente risalente, in quanto iniziati in data -OMISSIS- e conclusi con un controllo effettuato in data -OMISSIS-, ossia oltre quattro mesi prima la notifica del decreto gravato nella presente sede, dovendo pertanto essere classificati come normali e fisiologici avvenimenti, del tutto inidonei ad assurgere a minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.
L’eccessiva ampiezza del lasso temporale caratterizzante tali controlli induceva a escludere che la sala in questione costituisse un abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, potendo al più essere qualificati come normali eventi di routine , strumentalizzati al solo scopo di elevare semplici frequentazioni occasionali a indimostrati avvenimenti abitudinari.
I soggetti pregiudicati risultavano inoltre sempre diversi tra di loro, dovendosi pertanto ritenere che il loro rinvenimento rappresentasse la fisiologica conseguenza derivante dalla frequentazione del locale da parte di un pubblico indistinto appartenente a ogni categoria di membri della società.
La presenza di soggetti pregiudicati nelle pertinenze della sala da gioco non rappresentava del resto elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un collegamento stabile tra l’attività di pubblico esercizio e la reiterata frequentazione da parte di tali persone.
L’Amministrazione ometteva altresì di indicare, nell’ambito del provvedimento impugnato, i luoghi di effettuazione dei controlli, essendo riportati esclusivamente il locale e le sue pertinenze, senza alcuna ulteriore specificazione.
La genericità dei riferimenti contenuti nel provvedimento ne inficiava pertanto la motivazione, del tutto carente e, per ciò stesso, inidonea a consentire una piena comprensione della ratio del provvedimento.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990. Sull’illegittimità dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento ”.
Il ricorrente censurava inoltre la sussistenza di una situazione di urgenza di portata tale da consentire di omettere la comunicazione di avvio del procedimento.
La distanza nel tempo dell’ultimo controllo, risalente a più di quattro mesi dalla notificazione dell’impugnato decreto, così come la sporadicità dei controlli richiamati dalla Questura consentivano infatti di escludere la paventata urgenza nel procedere.
Né tale urgenza poteva essere desunta dall’episodio coinvolgente la minore verificatosi in data -OMISSIS-, non essendosi mai in precedenza verificati avvenimenti simili, ben potendosi inoltre ravvisare la compatibilità tra avvio del procedimento e adozione di misure meno pregiudizievoli rispetto a quella implicante la temporanea chiusura dell’esercizio.
2.3. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 TULPS in ragione della natura illogica e sproporzionata di un Decreto di sospensione disposto per eventi del tutto indipendenti dalla volontà del titolare della licenza d’esercizio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 27 e 41 della Costituzione. Disparità di trattamento Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ”.
Ad avviso del ricorrente la Questura, travalicando i limiti della propria discrezionalità, procedeva al suo sanzionamento per fatti e/o eventi del tutto indipendenti dalla sua volontà.
Il provvedimento impugnato risultava fondato sulla mera frequentazione, peraltro nel corso di un lungo lasso temporale, di soggetti nei confronti dei quali non era possibile inibire l’ingresso nel locale ovvero nelle relative pertinenze, non essendo il gestore abilitato a verificare il casellario giudiziale degli avventori. L’esercente, inoltre, risultava impossibilitato a negare, senza un legittimo motivo, le prestazioni offerte dalla propria attività, con conseguente assenza di un qualsivoglia potere di allontanamento della clientela dalla sala.
La mera frequentazione, pertanto, non poteva assumere la valenza di circostanza di per sé idonea a giustificare la chiusura del locale, richiedendosi la ricorrenza di fatti effettivamente incidenti sulla sicurezza pubblica, configurandosi altrimenti un’inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva pura.
3. Il ricorrente, oltre all’annullamento del decreto impugnato, chiedeva in ogni caso l’accertamento e la declaratoria del diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, che si riservava di quantificare in corso di causa.
4. In data 8 novembre 2025 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, depositando in data 18 novembre 2025 memoria difensiva attraverso la quale contestava la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, di cui chiedeva la reiezione.
5. All’udienza del 25 febbraio 2026, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è destituito di fondamento e deve essere conseguentemente rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
2. Il Collegio ritiene preliminarmente necessario inquadrare la portata e la ratio sottese alla misura della sospensione della licenza di un esercizio contemplata dall’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
Come rammentato dalla giurisprudenza amministrativa (recentemente, Consiglio di Stato, sez. III, 16 luglio 2025, n. 6249), la norma sopra riportata introduce misure a formazione progressivamente più limitative dell’attività imprenditoriale del privato e con una funzione sostanzialmente preventiva, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore dei locali dove i fenomeni contestati si sono verificati.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza costante, dalla quale il Collegio non vede ragione di discostarsi, ha stabilito:
- che “ la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività: ne consegue che tale misura non è correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale, ma risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico ” (Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1932);
- in ordine agli accertamenti svolti dall’Autorità di pubblica sicurezza, che “ essi costituiscono piena prova dei fatti svoltisi nei pressi del locale e che l’adozione del provvedimento a finalità preventiva ben può prescindere dalla concreta riferibilità delle contestazioni a specifiche responsabilità del titolare della licenza, purché sussista un chiaro collegamento tra l’attività del pubblico esercizio e la reiterata presenza, all’interno e in prossimità di esso, di soggetti pericolosi o dediti ad attività contrarie alla sicurezza e all’ordine pubblico ” (Consiglio di Stato, sez. III, 30 gennaio 2024, n. 910);
- che, quanto alla condizione normativa della presenza di “ persone pregiudicate o pericolose ”, tale qualificazione “ può fondarsi ragionevolmente sugli accertamenti di polizia compiuti in seguito ai controlli eseguiti in loco, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad approfondire l’indagine delle vicende penali e amministrative (condanne, sanzioni, ecc.) che hanno interessato tali persone. Neppure è rilevante che i soggetti gravati da precedenti penali e di polizia nei vari controlli non siamo sempre gli stessi, in quanto l’abituale frequentazione del locale si riferisce alla generica categoria dei soggetti socialmente pericolosi e non all’identità degli avventori riscontrata nei vari controlli ” (Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1932);
- che la ratio dell’istituto della sospensione in esame è quella di “ produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752; id., sez. I, 20 dicembre 2016, n. 2644) ” (Consiglio di Stato, sez. III, 14 aprile 2024, n. 3422).
Proprio in quanto misura di prevenzione volta a impedire l’accadimento di fatti capaci di turbare o anche solo di esporre a pericolo la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico e non di provvedimento repressivo di specifiche violazioni o sanzionatorio di dirette responsabilità del soggetto, il citato art. 100 non richiede necessariamente, ai fini della sospensione della licenza, che siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che vi sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ma ne consente l’adozione ogniqualvolta, secondo l’apprezzamento discrezionale dell’autorità preposta, l’esercizio, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422).
L’adozione della misura consegue a un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza e deve ritenersi sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire.
3. Ciò posto, il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta l’assenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento impugnato, è destituito di fondamento.
Invero, dall’esame della documentazione versata in atti emerge come l’adozione del gravato decreto sia stata determinata da una situazione di particolare gravità. A prescindere dall’episodio afferente il rinvenimento di una ragazza di anni 14, risultata peraltro scomparsa, intenta a fumare e bere alcolici e attivamente impegnata nell’utilizzo delle slot machine presenti nel locale, gli accertamenti espletati hanno fatto emergere una frequente e costante presenza, riscontrata nell’ambito di ben otto controlli, di un significativo numero di avventori con a proprio carico precedenti penali e/o di polizia.
Contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, dunque, la presenza della minore all’interno del locale rappresenta solo l’ultima di una più ampia serie di episodi in cui gli organi preposti agli accertamenti hanno ravvisato una situazione di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. I numerosi controlli espletati all’interno dell’esercizio hanno fatto emergere un’assidua presenza di numerose persone gravate da precedenti di polizia e/o penali, segnatamente di soggetti italiani ed extracomunitari segnalati e in molteplici casi condannati per reati di vario genere caratterizzati da una particolare gravità (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rapina, lesioni personali, furto aggravato, rissa, danneggiamento), inequivocabilmente sintomatici di una turbativa per la sicurezza estremamente significativa.
Tale situazione non può essere assolutamente obliterata sulla scorta della ritenuta eccessiva ampiezza del lasso temporale caratterizzante i controlli, tenuto conto della costante presenza, nell’ambito di ciascuno di essi, di soggetti gravati da precedenti pregiudizievoli. Sotto questo profilo, assume carattere dirimente il rinvenimento anche nell’ambito dell’ultimo controllo effettuato nella notte del -OMISSIS-, che il ricorrente intenderebbe in realtà edulcorare relegandolo a una situazione di bis in idem a seguito della notifica di ammonimento ad opera dell’A.D.M., di un soggetto “ pregiudicato, con precedenti di Polizia per violenza o minaccia a P.U., resistenza a P.U., oltraggio a P.U., rifiuto di indicazioni sulla propria identità e segnalato più volte per l’uso di sostanze stupefacenti ”.
La pervicace e sistematica presenza di soggetti gravati da precedenti penali e/o di polizia nell’ambito di tutti i controlli espletati dal personale delle Forze dell’Ordine, non da ultimo quello effettuato in data -OMISSIS-, consente pertanto di superare agevolmente le censure prospettate in merito alla natura eccessivamente ellittica degli accertamenti.
La situazione riscontrata nell’ambito degli accertamenti disposti dall’Amministrazione consente peraltro di superare l’obiezione di parte ricorrente secondo cui la presenza della minore, in quanto già sanzionata da altra Autorità, segnatamente l’A.D.M., sarebbe idonea a generare una preclusione riconducibile al principio del cd. “ ne bis in idem ”, in ossequio alla recente pronuncia resa da T.A.R. Veneto, sez. I, 22 agosto 2025, n. 1444. Ciò in quanto anche escludendo l’episodio afferente la minore, in ogni caso il rinvenimento nell’ambito di tale controllo di un soggetto gravato dai numerosi precedenti di polizia, così come sopra più specificatamente descritti, consente di avallare ulteriormente la natura di luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose propria dell’esercizio.
Del tutto irrilevante si profila inoltre la considerazione secondo cui i soggetti pregiudicati rinvenuti nel locale fossero sempre diversi, considerato che, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale richiamato al § 2 ( id est : Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1932), l’abituale frequentazione del locale si riferisce alla generica categoria dei soggetti socialmente pericolosi e non all’identità degli avventori riscontrata nei vari controlli.
Né a diverse conclusioni può indurre l’asserita omessa specificazione, nell’ambito del provvedimento impugnato, dei luoghi di effettuazione dei controlli, essendo per contro agevolmente desumibile come i soggetti identificati, descritti come “ avventori ”, fossero proprio nel locale: “ …la sala in argomento è ritenuta fonte di pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, anche in virtù di n. 8 precedenti controlli nei quali è stata rilevata la frequente presenza di un significativo numero di avventori con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia ” (cfr. pag. 1, ultimo capoverso, dell’impugnato decreto)..
La distinzione invocata da parte ricorrente tra lo spazio interno al locale e pertinenze dello stesso, in ogni caso, è insufficiente a far venir meno i presupposti di applicazione della norma, atteso che: “ l’ampia formulazione normativa va interpretata nel senso che il provvedimento di sospensione può essere legittimamente disposto ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell'attività economica oggetto di licenza commerciale e, quindi, non soltanto nel caso di incidenti e disordini realizzatisi materialmente all'interno dei locali utilizzati ” (T.A.R. Campania, sez. V, 29 gennaio 2025, n. 784; TAR Liguria, sez. II, 21 ottobre 2019, n. 795).
La specificità dei riferimenti contenuti nel provvedimento, desumibile dall’analitica elencazione dei molteplici precedenti caratterizzanti i curricula degli avventori dell’esercizio, consente pertanto di superare agevolmente le censure concernenti le non meglio precisate criticità asseritamente inficianti la motivazione posta a fondamento dell’impugnata misura.
4. Non meritevole di accoglimento si profila altresì il secondo motivo di impugnazione, attraverso il quale il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione della ritenuta assenza di una situazione di urgenza.
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ le finalità perseguite attraverso l’adozione delle misure di cui all'art. 100, t.u.l.p.s. risultano <ex se> assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omessa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento; il provvedimento impugnato si inquadra nella categoria dei provvedimenti cautelari per i quali è escluso l'obbligo di comunicare l’avvio del procedimento (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 23-1-2023, n. 26; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 4-4-2024, n. 54) ”(in tal senso, da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 9 febbraio 2026, n. 371; T.A.R. Veneto, sez. I, 19 marzo 2025, n. 374).
Il Collegio non può in ogni caso esimersi dall’evidenziare come l’asserita sporadicità dei controlli si ponga in insanabile contrasto con il sistematico rinvenimento di soggetti pregiudicati all’interno dell’esercizio gestito dal ricorrente, situazione ravvisata anche in relazione all’episodio concernente la minore verificatosi in data -OMISSIS-.
L’ennesima identificazione di un soggetto gravato da numerosi precedenti di polizia, segnatamente “ per violenza o minaccia a P.U., resistenza a P.U., oltraggio a P.U., rifiuto di indicazioni sulla propria identità e segnalato più volte per l’uso di sostanze stupefacenti ”, integra pertanto una situazione di estrema urgenza, tale da consentire di prescindere comunque dalla comunicazione di avvio del procedimento invocata dal ricorrente.
5. Deve essere parimenti disatteso il terzo motivo di gravame, con il quale il ricorrente lamenta l’applicazione della misura impugnata a fronte dell’impossibilità, per l’esercente, di verificare il casellario giudiziale dei singoli avventori.
La natura e funzione sostanzialmente preventiva della misura oggetto di impugnazione, come affermato dall’orientamento giurisprudenziale ampiamente riportato al § 2), consente invero di superare le obiezioni formulate dall’esercente, non vertendosi nell’ambito di provvedimento repressivo di specifiche violazioni o sanzionatorio di dirette responsabilità del soggetto titolare dell’esercizio commerciale.
La particolare natura della misura impugnata consente altresì di superare le ulteriori obiezioni tese a ravvisare, in relazione alla sua applicazione, un’ipotesi di responsabilità oggettiva del tutto disancorata dal coefficiente psicologico del soggetto attinto. Sotto questo profilo, il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 368/1988 si dimostra del tutto inconferente, trattandosi di statuizione contenente un principio esclusivamente riferito alle fattispecie incriminatrici contemplate dall’ordinamento penale, la cui natura punitiva e, per ciò stesso, sanzionatoria le colloca su di un piano ontologicamente distinto dalle misure di prevenzione, quale deve essere considerato il provvedimento impugnato nella presente sede processuale.
Per le suesposte ragioni l’impugnato provvedimento resiste alle censure prospettate dai ricorrenti.
6. All’infondatezza della domanda caducatoria si accompagna altresì la reiezione della domanda risarcitoria, spiegata in sede di ricorso introduttivo attraverso una mera riserva di quantificazione, in corso di causa, di “ tutti i danni subiti e subendi ”.
Nelle more del procedimento il ricorrente ha infatti radicalmente omesso di allegare un qualsivoglia elemento idoneo a considerare, anche solo in via presuntiva, la prova dell’ an e del quantum del danno asseritamente sofferto, che in considerazione della piena legittimità del provvedimento impugnato non potrebbe in ogni caso essere liquidato.
7. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA HE, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
AN CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CC | HA HE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.