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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11875/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11875/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. VENERANDO GAMBINO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. OTTAVIO MARTELLA giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale e da note di trattazione scritta pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le domande dell'attrice non sono fondate e non possono trovare accoglimento.
L'attrice ha innanzitutto chiesto, agendo in rivendicazione ex art. 948 c.c., Parte_1
accertarsi il proprio diritto di piena proprietà, nella quota di 1/3 indiviso, sul tratto di terreno in Santa
Venerina, ctr. con ingresso da Via Stabilimenti n. 242, riportato nel Catasto Terreni Parte_2
del Comune di Santa Venerina al foglio 11, partic. 49 e meglio descritto in atti.
La suddetta domanda ha rilievo preliminare, in quanto sull'accertamento del diritto di proprietà
si fondano le successive domande di reintegra nel possesso del bene, perché attualmente posseduto e/o detenuto in tesi sine titulo dal convenuto , condanna del alla Controparte_1 Controparte_1
riduzione in pristino, demolendo tutte le opere realizzate dallo stesso nel terreno in questione, e ripristino del cancello posto all'ingresso del terreno, ed esattamente del cancello che è stato rimosso dall'ingresso del numero civico 242 di via Stabilimenti di Santa Venerina.
Occorre d'altra parte considerare che il proprietario, il quale intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per occupazione abusiva), deve proprio esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (cfr. Cass. II, n. 14135/2005).
L'attore in rivendica deve però provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
In relazione all'onere della prova, in conformità all'art. 2697 c.c., chi agisce in rivendicazione ha pagina 2 di 6 l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà: peraltro, se l'acquisto della proprietà non è a titolo originario, il titolare deve dimostrare il proprio titolo d'acquisto (derivativo) ed il titolo dei suoi danti causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica), e ciò poiché l'acquisto a titolo derivativo rivela esclusivamente che è avvenuto un atto di trasferimento del diritto di cui era titolare il dante causa, sicché, posto il principio nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, la produzione del titolo derivativo da parte del rivendicante non dimostra l'effettiva titolarità del diritto di proprietà, bensì esclusivamente la legittimazione a possedere, vantata anche dal suo predecessore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto,
giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n.
991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009).
Si tratta di un onere fondamentale e assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. 28865/2021; ex pluris Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n.
14734/2018).
Nella fattispecie l'accordo in sede di mediazione in data 15-6-2021, riconfermato il 25-6-2021,
presso il Notaio da Aci Sant'Antonio, intercorso tra la e Persona_1 Parte_1 [...]
, non può quindi di per sé costituire sufficiente prova dell'acquisto della proprietà ex art. 948 CP_2
pagina 3 di 6 c.c., né a titolo derivativo né a titolo originario, anche perché l'usucapione non è stata riconosciuta dall'odierno convenuto, bensì da un soggetto terzo.
Ciò posto, consapevole di tale onore della prova, parte attrice ha chiesto, indipendentemente dal titolo, l'accertamento dell'avvenuta usucapione della quota sull'immobile meglio descritto in citazione,
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando, per Controparte_1
quanto rileva in questa sede, sia la validità e opponibilità del titolo invocato, ossia l'accordo di mediazione (con il quale soggetti terzi hanno sostanzialmente regolamentato la proprietà di un bene già
nella titolarità del in virtù di un decreto di trasferimento datato 05/01/2017), sia la sussistenza CP_1
dei presupposti dell'usucapione, con particolare riferimento al possesso.
A questo punto parte attrice avrebbe dunque dovuto, come già anticipato, innanzitutto specificamente allegare e poi provare i presupposti di fatto dell'avvenuta usucapione. Ciò tanto più
all'esito dei provvedimenti che hanno definito il procedimento possessorio descritto da parte convenuta, che, pur non potendo di per sé costituire giudicato ostativo al riconoscimento del diritto invocato da parte attrice, rappresentano comunque atti e prove raccolte in altro giudizio valutabili in questa sede e in contrasto con la tesi attorea, avendo escluso l'avvenuta dimostrazione del possesso per cui è causa.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve infatti allegare entro i termini di rito e provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
In particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., parte attrice avrebbe dovuto dimostrare di essere nella materiale disponibilità dell'immobile, ininterrottamente, da oltre venti anni, e la consapevole signoria di fatto sul bene da usucapire, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ed esercitata in modo continuato nell'inerzia del reale proprietario.
pagina 4 di 6 Per contro nel caso di specie risulta carente già l'allegazione, ancor prima della prova, del presupposto del corpus, ovvero dell'elemento oggettivo del possesso ultraventennale, consistente in un contegno del possessore idoneo ad assoggettare la cosa alla propria signoria.
Va infatti osservato che parte attrice, entro i termini di rito, non ha realmente precisato in che modo e quando è stata instaurata la relazione di fatto sul bene né, per quel che maggiormente rileva,
come la stessa si sia concretamente esplicata, riferendosi genericamente a un possesso ultraventennale e soffermandosi piuttosto sulla condotta della controparte, ritenuta senza titolo.
L'acquisto del diritto di proprietà per usucapione è subordinato all'esplicazione di un possesso esercitato con pienezza, esclusività e continuità, il che implica il puntuale compimento di atti idonei a manifestare esteriormente l'esercizio di una piena ed esclusiva signoria sullo stesso. Parte attrice avrebbe dunque innanzitutto dovuto indicare, entro i termini di rito, “specifiche” condotte poste in essere in relazione al fondo per cui è causa (delimitazione, miglioramenti, manutenzione, locazione a terzi, costruzione di manufatti di pertinenza del fabbricato, ecc..), non menzionare la categoria giuridica di riferimento (il possesso) senza precisare l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà che ne costituisce il contenuto e la caratterizzazione specifica.
Occorre inoltre aggiungere che, secondo il rito ratione temporis applicabile, nel caso in esame parte attrice avrebbe dovuto precisare i fatti principali posti a fondamento della domanda entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Il secondo termine dell'art. 183 c.p.c. era infatti previsto per le repliche e i mezzi di prova.
Alla luce di quanto osservato, la prova per testi dedotta da parte attrice è invero inammissibile.
Difatti le modalità di esplicazione dell'affermato potere di fatto sulla cosa non sono state precisate entro i termini di rito, ma risultano in parte specificate per la prima volta nei capitoli di prova (con rifermento al parcheggio dell'autovettura, al posizionamento di cassette per la raccolta della frutta, al passaggio,
pagina 5 di 6 alla pulizia del terreno e alla eliminazione di un grosso ramo di un albero).
Alla stregua delle superiori considerazioni e rilevato che la parte convenuta, non ha proposto autonome domande riconvenzionali, limitandosi piuttosto a eccezioni finalizzate al rigetto della domanda, ogni ulteriore questione resta assorbita e le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (valore come da domanda, parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per le restanti, considerando l'assenza di attività istruttoria in senso stretto e di questioni nuove in sede di decisione), seguono la soccombenza dell'attrice.
Considerati i motivi della decisione, l'assenza di istruttoria sul merito della pretesa e la corretta condotta processuale, non sussistono invece i presupposti per condannare parte attrice anche ex art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11875/2022 R.G.
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
convenuto , che liquida in complessivi € 1.702,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 18 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11875/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. VENERANDO GAMBINO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. OTTAVIO MARTELLA giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale e da note di trattazione scritta pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le domande dell'attrice non sono fondate e non possono trovare accoglimento.
L'attrice ha innanzitutto chiesto, agendo in rivendicazione ex art. 948 c.c., Parte_1
accertarsi il proprio diritto di piena proprietà, nella quota di 1/3 indiviso, sul tratto di terreno in Santa
Venerina, ctr. con ingresso da Via Stabilimenti n. 242, riportato nel Catasto Terreni Parte_2
del Comune di Santa Venerina al foglio 11, partic. 49 e meglio descritto in atti.
La suddetta domanda ha rilievo preliminare, in quanto sull'accertamento del diritto di proprietà
si fondano le successive domande di reintegra nel possesso del bene, perché attualmente posseduto e/o detenuto in tesi sine titulo dal convenuto , condanna del alla Controparte_1 Controparte_1
riduzione in pristino, demolendo tutte le opere realizzate dallo stesso nel terreno in questione, e ripristino del cancello posto all'ingresso del terreno, ed esattamente del cancello che è stato rimosso dall'ingresso del numero civico 242 di via Stabilimenti di Santa Venerina.
Occorre d'altra parte considerare che il proprietario, il quale intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per occupazione abusiva), deve proprio esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (cfr. Cass. II, n. 14135/2005).
L'attore in rivendica deve però provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
In relazione all'onere della prova, in conformità all'art. 2697 c.c., chi agisce in rivendicazione ha pagina 2 di 6 l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà: peraltro, se l'acquisto della proprietà non è a titolo originario, il titolare deve dimostrare il proprio titolo d'acquisto (derivativo) ed il titolo dei suoi danti causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica), e ciò poiché l'acquisto a titolo derivativo rivela esclusivamente che è avvenuto un atto di trasferimento del diritto di cui era titolare il dante causa, sicché, posto il principio nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, la produzione del titolo derivativo da parte del rivendicante non dimostra l'effettiva titolarità del diritto di proprietà, bensì esclusivamente la legittimazione a possedere, vantata anche dal suo predecessore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto,
giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n.
991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009).
Si tratta di un onere fondamentale e assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. 28865/2021; ex pluris Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n.
14734/2018).
Nella fattispecie l'accordo in sede di mediazione in data 15-6-2021, riconfermato il 25-6-2021,
presso il Notaio da Aci Sant'Antonio, intercorso tra la e Persona_1 Parte_1 [...]
, non può quindi di per sé costituire sufficiente prova dell'acquisto della proprietà ex art. 948 CP_2
pagina 3 di 6 c.c., né a titolo derivativo né a titolo originario, anche perché l'usucapione non è stata riconosciuta dall'odierno convenuto, bensì da un soggetto terzo.
Ciò posto, consapevole di tale onore della prova, parte attrice ha chiesto, indipendentemente dal titolo, l'accertamento dell'avvenuta usucapione della quota sull'immobile meglio descritto in citazione,
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando, per Controparte_1
quanto rileva in questa sede, sia la validità e opponibilità del titolo invocato, ossia l'accordo di mediazione (con il quale soggetti terzi hanno sostanzialmente regolamentato la proprietà di un bene già
nella titolarità del in virtù di un decreto di trasferimento datato 05/01/2017), sia la sussistenza CP_1
dei presupposti dell'usucapione, con particolare riferimento al possesso.
A questo punto parte attrice avrebbe dunque dovuto, come già anticipato, innanzitutto specificamente allegare e poi provare i presupposti di fatto dell'avvenuta usucapione. Ciò tanto più
all'esito dei provvedimenti che hanno definito il procedimento possessorio descritto da parte convenuta, che, pur non potendo di per sé costituire giudicato ostativo al riconoscimento del diritto invocato da parte attrice, rappresentano comunque atti e prove raccolte in altro giudizio valutabili in questa sede e in contrasto con la tesi attorea, avendo escluso l'avvenuta dimostrazione del possesso per cui è causa.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve infatti allegare entro i termini di rito e provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
In particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., parte attrice avrebbe dovuto dimostrare di essere nella materiale disponibilità dell'immobile, ininterrottamente, da oltre venti anni, e la consapevole signoria di fatto sul bene da usucapire, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ed esercitata in modo continuato nell'inerzia del reale proprietario.
pagina 4 di 6 Per contro nel caso di specie risulta carente già l'allegazione, ancor prima della prova, del presupposto del corpus, ovvero dell'elemento oggettivo del possesso ultraventennale, consistente in un contegno del possessore idoneo ad assoggettare la cosa alla propria signoria.
Va infatti osservato che parte attrice, entro i termini di rito, non ha realmente precisato in che modo e quando è stata instaurata la relazione di fatto sul bene né, per quel che maggiormente rileva,
come la stessa si sia concretamente esplicata, riferendosi genericamente a un possesso ultraventennale e soffermandosi piuttosto sulla condotta della controparte, ritenuta senza titolo.
L'acquisto del diritto di proprietà per usucapione è subordinato all'esplicazione di un possesso esercitato con pienezza, esclusività e continuità, il che implica il puntuale compimento di atti idonei a manifestare esteriormente l'esercizio di una piena ed esclusiva signoria sullo stesso. Parte attrice avrebbe dunque innanzitutto dovuto indicare, entro i termini di rito, “specifiche” condotte poste in essere in relazione al fondo per cui è causa (delimitazione, miglioramenti, manutenzione, locazione a terzi, costruzione di manufatti di pertinenza del fabbricato, ecc..), non menzionare la categoria giuridica di riferimento (il possesso) senza precisare l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà che ne costituisce il contenuto e la caratterizzazione specifica.
Occorre inoltre aggiungere che, secondo il rito ratione temporis applicabile, nel caso in esame parte attrice avrebbe dovuto precisare i fatti principali posti a fondamento della domanda entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Il secondo termine dell'art. 183 c.p.c. era infatti previsto per le repliche e i mezzi di prova.
Alla luce di quanto osservato, la prova per testi dedotta da parte attrice è invero inammissibile.
Difatti le modalità di esplicazione dell'affermato potere di fatto sulla cosa non sono state precisate entro i termini di rito, ma risultano in parte specificate per la prima volta nei capitoli di prova (con rifermento al parcheggio dell'autovettura, al posizionamento di cassette per la raccolta della frutta, al passaggio,
pagina 5 di 6 alla pulizia del terreno e alla eliminazione di un grosso ramo di un albero).
Alla stregua delle superiori considerazioni e rilevato che la parte convenuta, non ha proposto autonome domande riconvenzionali, limitandosi piuttosto a eccezioni finalizzate al rigetto della domanda, ogni ulteriore questione resta assorbita e le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (valore come da domanda, parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per le restanti, considerando l'assenza di attività istruttoria in senso stretto e di questioni nuove in sede di decisione), seguono la soccombenza dell'attrice.
Considerati i motivi della decisione, l'assenza di istruttoria sul merito della pretesa e la corretta condotta processuale, non sussistono invece i presupposti per condannare parte attrice anche ex art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11875/2022 R.G.
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
convenuto , che liquida in complessivi € 1.702,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 18 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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