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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Collegio in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 297/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. PUTZU GRAZIELLA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
e , con l'avv. MEAZZA Controparte_1 CP_2
GIANFRANCO
CONVENUTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO DI SASSARI Causa in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale e del diritto di visita, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: insiste nelle conclusioni congiunte e in subordine in quelle di cui all'atto introduttivo.
Per parte convenuta: insiste nelle conclusioni congiunte.
Per il Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale voglia accogliere le richieste del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.2.2025 quale genitore superstite delle Parte_1
minori ed esponeva che fin dalle ultime fasi della malattia della moglie Per_1 Per_2
si era stabilito con le figlie in Mores presso l'abitazione dei suoceri che si erano resi disponibili a sostenere la coppia nell'accudimento delle minori sia durante la terapia del coniuge che dopo il suo decesso, in maniera da consentirgli di riprendere la sua attività stagionale di chef e così procacciarsi le risorse necessarie per far fronte a tutte le spese familiari. Deduceva di essersi trasferito durante i mesi estivi ad Arzachena per rientrare nei giorni liberi a Mores e qui ritrovare le figlie che sentiva telefonicamente tutti i giorni e con cui si ricongiungeva a stagione estiva terminata. Si doleva di come, tuttavia, con il trascorrere degli anni i nonni materni lo avessero sempre più escluso dalla vita delle figlie, per la cui serenità egli aveva cercato di evitare ogni tipo di scontro. Affermava che la situazione era peggiorata quando nel 2020 aveva intrapreso una nuova relazione dalla quale era nato nel 2021 il terzo figlio, perché gli ex suoceri avevano iniziato a sostituirsi completamente a lui e a screditare la sua figura di padre.
Evidenziava anche di avere introdotto gradualmente la sua nuova compagna, tanto che le figlie avevano inizialmente accettato la sua condizione sentimentale e proseguito nella sua frequentazione sia a Mores che a Porto Cervo, dove si era trasferito. Sosteneva che la figlia più piccola aveva espresso il desiderio di rimanere a vivere con lui, Per_2 salvo incontrare l'opposizione della nonna materna, la cui volontà alla fine aveva prevalso. Deduceva come i rapporti si fossero decisamente incrinati nel luglio del 2023, periodo dal quale soprattutto la nonna aveva iniziato ad ingerirsi nella sua relazione con le figlie, specie con che, anche se restava volentieri e serenamente presso di Per_2
lui, subiva le pressioni della nonna, come era emerso in varie occasioni. Esponeva anche che per la serenità delle figlie e la quiete familiare, provando anche un forte senso di riconoscenza per l'aiuto ricevuto dai convenuti, aveva cercato di accordarsi con loro affinché, riconosciuto il suo ruolo di unico genitore, fossero regolamentati i rapporti familiari. Esponeva anche che, naufragata questa possibilità, essendo divenuta sempre più condizionante la presenza dei nonni (da loro dipendeva la possibilità di vedere le figlie ed essi avevano assunto in autonomia decisioni importanti, come il consenso a una gita scolastica all'estero per figlia maggiore, rilasciato falsificando la sua firma;
lamentava, inoltre, di non essere stato informato dei problemi di salute delle figlie), non avendo da tempo avuto anche solo la possibilità di un contatto telefonico con la figlia più piccola, richiamava gli artt. 317 bis e 315 bis c.c. e quindi il diritto alla salvaguardia della relazione tra ascendenti e nipoti, ma anche la necessità che il loro diritto di visita fosse esercitato in armonia con l'interesse delle minori e modulato in maniera che gli stessi potessero sì partecipare al loro corretto sviluppo psicofisico, ma affiancandosi e non sostituendosi a lui, genitore del tutto capace di esercitare la responsabilità genitoriale. Essendo ormai compromessa la relazione con gli ex suoceri e visto il sopravvenuto disagio delle figlie, ingaggiate in un vero e proprio conflitto di lealtà con lui, chiedeva che il Tribunale collocasse le minori presso il suo domicilio di
Porto Cervo, disciplinasse come indicato l'esercizio del diritto di visita dei nonni sia durante il periodo scolastico che nel periodo di vacanza ed imponesse determinati accorgimenti per lasciare le figlie libere di esprimere le loro relazioni parentali.
Si costituivano i convenuti che, affermando di essersi occupati dalla morte della figlia del benessere e della crescita delle nipoti che avevano vissuto sempre con loro, senza che il padre si fosse realmente occupato delle loro esigenze educative e affettive (tanto che col passare del tempo soprattutto la figlia maggiore aveva sviluppato un certo distacco emotivo nei suoi confronti), sostenevano di aver sempre favorito il riavvicinamento delle minori al che non era stato assiduamente presente nella Pt_1
loro vita neppure nel periodo in cui era tornato a vivere a Mores. Deducevano anche come avesse inciso pesantemente su detta relazione il nuovo legame sentimentale del padre che aveva anche problematiche richiedente l'interessamento del Servizio per le
Dipendenze di Sassari. Affermavano di aver supportato il ricorrente anche quando questo aveva intrapreso la sua ultima relazione, per aiutarlo a gestire il rapporto con le figlie e a comunicare nei dovuti modi la notizia che avrebbero avuto un fratellino, notizia che in realtà avevano accolto con gioia. Affermavano, tuttavia, come la frequentazione delle figlie si era via via sempre più diradata e riportavano vari episodi indicativi dello scarso interesse del padre per loro, divenuto più evidente con la nascita del suo nuovo figlio, evento che non aveva affatto contribuito al riavvicinamento delle ragazze, nonostante il loro iniziale entusiasmo. Esponevano anche che per effetto del giudizio promosso per far valere la responsabilità sanitaria per il decesso della figlia, conclusosi nel 2024, le nipoti avevano beneficiato di un indennizzo e che solo dal 2024 il ricorrente aveva manifestato l'interesse a recuperare la relazione con loro.
Deducevano come l'accordo richiamato il ricorso non fosse stato possibile a causa dell'atteggiamento del ed offrivano la loro versione di taluni degli episodi da Pt_1
quello citati, contestando fermamente di aver mai ostacolato o limitato il suo diritto di visita, avendolo invece più volte sollecitato ad essere più presente nella vita delle figlie.
Negavano anche di volersi sostituire al padre nelle decisioni che riguardavano le minori, avendo sempre condiviso con lui ogni scelta come pure ogni informazione sulla loro salute. Sostenevano, però, che, data la qualità dei rapporti con le giovani, il loro collocamento presso il padre potesse essere pregiudizievole a livello sia affettivo che psicologico, essendo stati sempre loro i fondamentali riferimenti delle minori ed essendo stato il ricorrente a scegliere di defilarsi dalla loro vita e formare una nuova famiglia per di più lontano dalla loro residenza, così riducendo sempre di più gli incontri. Chiarivano che aveva espresso la volontà di non avere rapporti con Per_1
il padre, mentre la più piccola aveva comunque espresso il volere di continuare a vivere con loro, sentendo e vivendo gli incontri con il padre più come un dovere che come un'esigenza affettiva. Si opponevano a qualsiasi eventuale divisione delle sorelle, di cui rappresentavano il fortissimo legame che si era sviluppato nel corso degli anni.
Chiedevano, pertanto, di rigettare il ricorso, di confermare il collocamento delle minori presso di loro, di stabilire che le decisioni in materia di istruzione, educazione e salute avrebbero dovuto essere assunte di concerto col padre, di disporre un percorso di riavvicinamento tra padre e figlie e di stabilire congrue modalità di esercizio del diritto di visita;
in subordine, chiedevano di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio per accertare le dinamiche familiari, l'idoneità del padre ad assumere il ruolo genitoriale e l'impatto emotivo di un eventuale trasferimento delle minori dal nucleo in cui erano cresciute;
insistevano anche per l'imposizione al ricorrente di un contributo di mantenimento per le figlie di Euro 350,00 per ciascuna, oltre a rivalutazione Istat e alla partecipazione nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario.
Nel corso del procedimento le parti affermavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano che il Tribunale decidesse in conformità.
Sentite le parti all'udienza del 18/06/2025, il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur comprendendo la particolare delicatezza della situazione descritta dalle parti nei rispettivi atti e l'esigenza che sia recuperata la relazione affettiva ed educativa tra il ricorrente e le figlie e che queste possano instaurare un legame significativo con il fratellino (tutte necessità più che legittime che hanno condotto le parti all'iniziativa giudiziaria che occupa), il Tribunale ordinario deve rilevare come la sua competenza possa avere ad oggetto solo la responsabilità genitoriale e il diritto di visita del genitore non affidatario o coaffidatario.
Tanto chiarito, va osservato come giuridicamente a seguito del decesso del coniuge sia l'esclusivo titolare della responsabilità genitoriale (della quale Parte_1
certamente non può disporre per accordo: tanto sarebbe possibile solo con l'altro genitore) e quindi il depositario di tutti i diritti e doveri che fanno un capo a tale qualità.
Non può esservi in tal senso alcun conflitto tra il ricorrente, genitore superstite, e i nonni che neppure con l'accordo con il primo (come sarebbe stato con la scrittura privata del 6.5.2025 con cui sono stati previsti il collocamento delle ragazze presso i nonni e il loro potere di assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione e con il consenso del padre le altre;
è stato poi dettagliatamente disciplinato il diritto di visita del genitore) potrebbero assumere un ruolo sostitutivo del padre;
essi potrebbero essere solo affidatari e collocatari delle minori (o, meglio, di perché nel momento in cui viene pronunciata questa sentenza ha Per_2 Per_1
raggiunto la maggiore età), ma temporaneamente e provvisoriamente secondo le previsioni di cui alla Legge 184 del 1983 che condiziona tale soluzione alla presenza di difficoltà o inadeguatezza nello svolgere i compiti di genitore affidatario del genitore: dette condizioni, tuttavia, dovrebbero comportare la sospensione o la revoca della sua responsabilità genitoriale, delle quali non si ravvisano i necessari presupposti, perché la competenza del Tribunale ordinario in punto di affidamento a soggetti diversi dal o dai genitori (che appartengano alla cerchia familiare allargata o siano estranei ad essa non importa) si giustifica in quanto detto provvedimento integra una misura limitativa della responsabilità genitoriale (Cass. ord. n. 29814 del 27 ottobre 2023); come detto poi, l'affidamento opererebbe sempre in maniera provvisoria, essendo l'istituto assolutamente diretto a recuperare attraverso i consueti percorsi di sostegno alla genitorialità la pienezza del ruolo del padre e/o della madre e/o di entrambi.
Il Tribunale, dunque, non può essere investito né della decisione sulle istanze congiunte delle parti né di quella sulle domande iniziali né in particolare sulle modalità del diritto di visita dei nonni, su cui va affermata la competenza del Tribunale per i minorenni.
La natura e l'esito del giudizio determinano la decisione di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - dichiara la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale per i minorenni di Sassari;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Sassari, 2.7.2025
Il Giudice relatore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Collegio in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 297/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. PUTZU GRAZIELLA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
e , con l'avv. MEAZZA Controparte_1 CP_2
GIANFRANCO
CONVENUTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO DI SASSARI Causa in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale e del diritto di visita, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: insiste nelle conclusioni congiunte e in subordine in quelle di cui all'atto introduttivo.
Per parte convenuta: insiste nelle conclusioni congiunte.
Per il Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale voglia accogliere le richieste del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.2.2025 quale genitore superstite delle Parte_1
minori ed esponeva che fin dalle ultime fasi della malattia della moglie Per_1 Per_2
si era stabilito con le figlie in Mores presso l'abitazione dei suoceri che si erano resi disponibili a sostenere la coppia nell'accudimento delle minori sia durante la terapia del coniuge che dopo il suo decesso, in maniera da consentirgli di riprendere la sua attività stagionale di chef e così procacciarsi le risorse necessarie per far fronte a tutte le spese familiari. Deduceva di essersi trasferito durante i mesi estivi ad Arzachena per rientrare nei giorni liberi a Mores e qui ritrovare le figlie che sentiva telefonicamente tutti i giorni e con cui si ricongiungeva a stagione estiva terminata. Si doleva di come, tuttavia, con il trascorrere degli anni i nonni materni lo avessero sempre più escluso dalla vita delle figlie, per la cui serenità egli aveva cercato di evitare ogni tipo di scontro. Affermava che la situazione era peggiorata quando nel 2020 aveva intrapreso una nuova relazione dalla quale era nato nel 2021 il terzo figlio, perché gli ex suoceri avevano iniziato a sostituirsi completamente a lui e a screditare la sua figura di padre.
Evidenziava anche di avere introdotto gradualmente la sua nuova compagna, tanto che le figlie avevano inizialmente accettato la sua condizione sentimentale e proseguito nella sua frequentazione sia a Mores che a Porto Cervo, dove si era trasferito. Sosteneva che la figlia più piccola aveva espresso il desiderio di rimanere a vivere con lui, Per_2 salvo incontrare l'opposizione della nonna materna, la cui volontà alla fine aveva prevalso. Deduceva come i rapporti si fossero decisamente incrinati nel luglio del 2023, periodo dal quale soprattutto la nonna aveva iniziato ad ingerirsi nella sua relazione con le figlie, specie con che, anche se restava volentieri e serenamente presso di Per_2
lui, subiva le pressioni della nonna, come era emerso in varie occasioni. Esponeva anche che per la serenità delle figlie e la quiete familiare, provando anche un forte senso di riconoscenza per l'aiuto ricevuto dai convenuti, aveva cercato di accordarsi con loro affinché, riconosciuto il suo ruolo di unico genitore, fossero regolamentati i rapporti familiari. Esponeva anche che, naufragata questa possibilità, essendo divenuta sempre più condizionante la presenza dei nonni (da loro dipendeva la possibilità di vedere le figlie ed essi avevano assunto in autonomia decisioni importanti, come il consenso a una gita scolastica all'estero per figlia maggiore, rilasciato falsificando la sua firma;
lamentava, inoltre, di non essere stato informato dei problemi di salute delle figlie), non avendo da tempo avuto anche solo la possibilità di un contatto telefonico con la figlia più piccola, richiamava gli artt. 317 bis e 315 bis c.c. e quindi il diritto alla salvaguardia della relazione tra ascendenti e nipoti, ma anche la necessità che il loro diritto di visita fosse esercitato in armonia con l'interesse delle minori e modulato in maniera che gli stessi potessero sì partecipare al loro corretto sviluppo psicofisico, ma affiancandosi e non sostituendosi a lui, genitore del tutto capace di esercitare la responsabilità genitoriale. Essendo ormai compromessa la relazione con gli ex suoceri e visto il sopravvenuto disagio delle figlie, ingaggiate in un vero e proprio conflitto di lealtà con lui, chiedeva che il Tribunale collocasse le minori presso il suo domicilio di
Porto Cervo, disciplinasse come indicato l'esercizio del diritto di visita dei nonni sia durante il periodo scolastico che nel periodo di vacanza ed imponesse determinati accorgimenti per lasciare le figlie libere di esprimere le loro relazioni parentali.
Si costituivano i convenuti che, affermando di essersi occupati dalla morte della figlia del benessere e della crescita delle nipoti che avevano vissuto sempre con loro, senza che il padre si fosse realmente occupato delle loro esigenze educative e affettive (tanto che col passare del tempo soprattutto la figlia maggiore aveva sviluppato un certo distacco emotivo nei suoi confronti), sostenevano di aver sempre favorito il riavvicinamento delle minori al che non era stato assiduamente presente nella Pt_1
loro vita neppure nel periodo in cui era tornato a vivere a Mores. Deducevano anche come avesse inciso pesantemente su detta relazione il nuovo legame sentimentale del padre che aveva anche problematiche richiedente l'interessamento del Servizio per le
Dipendenze di Sassari. Affermavano di aver supportato il ricorrente anche quando questo aveva intrapreso la sua ultima relazione, per aiutarlo a gestire il rapporto con le figlie e a comunicare nei dovuti modi la notizia che avrebbero avuto un fratellino, notizia che in realtà avevano accolto con gioia. Affermavano, tuttavia, come la frequentazione delle figlie si era via via sempre più diradata e riportavano vari episodi indicativi dello scarso interesse del padre per loro, divenuto più evidente con la nascita del suo nuovo figlio, evento che non aveva affatto contribuito al riavvicinamento delle ragazze, nonostante il loro iniziale entusiasmo. Esponevano anche che per effetto del giudizio promosso per far valere la responsabilità sanitaria per il decesso della figlia, conclusosi nel 2024, le nipoti avevano beneficiato di un indennizzo e che solo dal 2024 il ricorrente aveva manifestato l'interesse a recuperare la relazione con loro.
Deducevano come l'accordo richiamato il ricorso non fosse stato possibile a causa dell'atteggiamento del ed offrivano la loro versione di taluni degli episodi da Pt_1
quello citati, contestando fermamente di aver mai ostacolato o limitato il suo diritto di visita, avendolo invece più volte sollecitato ad essere più presente nella vita delle figlie.
Negavano anche di volersi sostituire al padre nelle decisioni che riguardavano le minori, avendo sempre condiviso con lui ogni scelta come pure ogni informazione sulla loro salute. Sostenevano, però, che, data la qualità dei rapporti con le giovani, il loro collocamento presso il padre potesse essere pregiudizievole a livello sia affettivo che psicologico, essendo stati sempre loro i fondamentali riferimenti delle minori ed essendo stato il ricorrente a scegliere di defilarsi dalla loro vita e formare una nuova famiglia per di più lontano dalla loro residenza, così riducendo sempre di più gli incontri. Chiarivano che aveva espresso la volontà di non avere rapporti con Per_1
il padre, mentre la più piccola aveva comunque espresso il volere di continuare a vivere con loro, sentendo e vivendo gli incontri con il padre più come un dovere che come un'esigenza affettiva. Si opponevano a qualsiasi eventuale divisione delle sorelle, di cui rappresentavano il fortissimo legame che si era sviluppato nel corso degli anni.
Chiedevano, pertanto, di rigettare il ricorso, di confermare il collocamento delle minori presso di loro, di stabilire che le decisioni in materia di istruzione, educazione e salute avrebbero dovuto essere assunte di concerto col padre, di disporre un percorso di riavvicinamento tra padre e figlie e di stabilire congrue modalità di esercizio del diritto di visita;
in subordine, chiedevano di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio per accertare le dinamiche familiari, l'idoneità del padre ad assumere il ruolo genitoriale e l'impatto emotivo di un eventuale trasferimento delle minori dal nucleo in cui erano cresciute;
insistevano anche per l'imposizione al ricorrente di un contributo di mantenimento per le figlie di Euro 350,00 per ciascuna, oltre a rivalutazione Istat e alla partecipazione nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario.
Nel corso del procedimento le parti affermavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano che il Tribunale decidesse in conformità.
Sentite le parti all'udienza del 18/06/2025, il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur comprendendo la particolare delicatezza della situazione descritta dalle parti nei rispettivi atti e l'esigenza che sia recuperata la relazione affettiva ed educativa tra il ricorrente e le figlie e che queste possano instaurare un legame significativo con il fratellino (tutte necessità più che legittime che hanno condotto le parti all'iniziativa giudiziaria che occupa), il Tribunale ordinario deve rilevare come la sua competenza possa avere ad oggetto solo la responsabilità genitoriale e il diritto di visita del genitore non affidatario o coaffidatario.
Tanto chiarito, va osservato come giuridicamente a seguito del decesso del coniuge sia l'esclusivo titolare della responsabilità genitoriale (della quale Parte_1
certamente non può disporre per accordo: tanto sarebbe possibile solo con l'altro genitore) e quindi il depositario di tutti i diritti e doveri che fanno un capo a tale qualità.
Non può esservi in tal senso alcun conflitto tra il ricorrente, genitore superstite, e i nonni che neppure con l'accordo con il primo (come sarebbe stato con la scrittura privata del 6.5.2025 con cui sono stati previsti il collocamento delle ragazze presso i nonni e il loro potere di assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione e con il consenso del padre le altre;
è stato poi dettagliatamente disciplinato il diritto di visita del genitore) potrebbero assumere un ruolo sostitutivo del padre;
essi potrebbero essere solo affidatari e collocatari delle minori (o, meglio, di perché nel momento in cui viene pronunciata questa sentenza ha Per_2 Per_1
raggiunto la maggiore età), ma temporaneamente e provvisoriamente secondo le previsioni di cui alla Legge 184 del 1983 che condiziona tale soluzione alla presenza di difficoltà o inadeguatezza nello svolgere i compiti di genitore affidatario del genitore: dette condizioni, tuttavia, dovrebbero comportare la sospensione o la revoca della sua responsabilità genitoriale, delle quali non si ravvisano i necessari presupposti, perché la competenza del Tribunale ordinario in punto di affidamento a soggetti diversi dal o dai genitori (che appartengano alla cerchia familiare allargata o siano estranei ad essa non importa) si giustifica in quanto detto provvedimento integra una misura limitativa della responsabilità genitoriale (Cass. ord. n. 29814 del 27 ottobre 2023); come detto poi, l'affidamento opererebbe sempre in maniera provvisoria, essendo l'istituto assolutamente diretto a recuperare attraverso i consueti percorsi di sostegno alla genitorialità la pienezza del ruolo del padre e/o della madre e/o di entrambi.
Il Tribunale, dunque, non può essere investito né della decisione sulle istanze congiunte delle parti né di quella sulle domande iniziali né in particolare sulle modalità del diritto di visita dei nonni, su cui va affermata la competenza del Tribunale per i minorenni.
La natura e l'esito del giudizio determinano la decisione di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - dichiara la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale per i minorenni di Sassari;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Sassari, 2.7.2025
Il Giudice relatore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana