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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 32068/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Giani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 32068/2024 R.G. promossa da
- Tribunale di Milano R.G. n. 68/2022, Parte_1 dichiarata con sentenza n. 558/2022, (C.F. , con sede legale in Milano, via Vincenzo P.IVA_1
Viviani n. 2, in persona del curatore dott. nato a [...], il 9 Parte_2 dicembre 1983 (C.F. ), giusta autorizzazione resa dal Giudice delegato dott.ssa C.F._1 Vincenza Agnese del 6 giugno 2024 ed ammesso al gratuito patrocinio stante l'attestazione del G.D. di incapienza di fondi ex art. 144 TUSG in pari data, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Emma
Casotto Colnaghi (C.F. ) del Foro di Milano - fax: 02.76.11.00.67 e/o p.e.c.: C.F._2
e con domicilio eletto presso lo studio del Email_1 predetto difensore in Milano, via Giulio Ceradini n. 16
ATTORE contro
(C.F. , residente in [...] C.F._3
Emilio Morosini n. 36
CONVENUTA (CONTUMACE)
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025, nella contumacia di parte convenuta, la difesa di parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
conclusioni nell'interesse della parte attrice Parte_1
:
[...]
“NEL MERITO Accertare e dichiarare esistenti le condizioni per l'applicazione della disciplina della postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci e per l'effetto dichiarare inefficaci i pagamenti effettuati dalla pagina 1 di 6 dal 24.10.2021 al 24.10.2022 per il complessivo importo di Euro 37.500,00 a favore Parte_1 della convenuta e per l'effetto condannare l'avv. a rendere alla massa dei Controparte_1 creditori della il complessivo importo di Euro 37.500,00, oltre interessi ex art. 1294, Parte_1 quarto comma, c.c. Stante la mancata adesione della convenuta all' invito a stipulare convenzione di CP_1 negoziazione assistita in materia per cui il procedimento è obbligatorio si chiede che la convenuta venga condannata a corrispondere, a titolo di sanzione per la mancata adesione allo strumento deflattivo del giudizio di cognizione, l'ulteriore somma di Euro 5.000,00, ovvero altra somma ritenuta adeguata dal Giudice adito.
Con rifusione di diritti e spese del giudizio, oltre I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa
Avvocati (pari al 4%)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione la Procedura attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1
(di seguito, per brevità, o anche semplicemente la convenuta) svolgendo azione ex
[...] CP_1 art. 164 co. 2 CCII e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Su istanza di parte attrice, considerato che la prima notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. si era perfezionata oltre il termine di 120 giorni prescritto ex art. 163 bis c.p.c., veniva disposto il rinnovo con fissazione di nuova prima udienza al 27.05.2025 e con assegnazione di nuovo termine a ritroso ex art. 166 c.p.c. e rinnovo delle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.; seguiva il perfezionamento della nuova notifica ex art. 140 c.p.c. con avviso spedito in data 02.01.2025
e consegnato in data 10.01.2025.
Dato atto della contumacia della parte convenuta, il giudice in sede di verifiche preliminari confermava l'udienza del 27.05.2025 e assegnava termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Seguiva il deposito della sola memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. da parte della Procedura attrice.
All'udienza del 27.05.2025 la parte attrice domandava trattenersi la causa in decisione, dichiarando essere superfluo l'esperimento di ctu che era stata articolata nella predetta seconda memoria.
Lo scrivente alla predetta udienza, invitata parte attrice alla discussione, ha direttamente trattenuto in decisione la causa per provvedere al deposito della presente decisione nel successivo termine ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c..
OSSERVA
Nel merito
In ordine ai pagamenti effettuati quale rimborso dei finanziamenti socio oggetto dalla richiesta di inefficacia ex art. 162 co. 2 CCII
La Procedura attrice ha domandato dichiararsi l'inefficacia del rimborso finanziamenti soci per un importo complessivo di euro 37.500,00 con riferimento a pagamenti effettuati dal 24.10.2021 al
24.10.2022.
pagina 2 di 6 L'azione promossa ex art. 164 co. 2 CCII è meritevole di accoglimento, sussistendone nella specie i presupposti.
Ed in particolare giova rammentare che a mente della predetta norma sono inefficaci i rimborsi dei finanziamenti dei soci se eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore.
L'anno anteriore, nella specie, alla domanda ex art. 44 C.C.I.I. deve essere individuato nell'arco temporale 24.10.2021 al 24.10.2022.
La Procedura attrice ha fornito la prova dei pagamenti per i quali è causa che si collocano nella predetta cornice temporale di riferimento: trattasi infatti dei bonifici di euro 37.500,00 effettuati in quella frazione di tempo ed eseguiti dalla società (ora in LG) in favore della convenuta e con causale
CTO soci” e CTO finaz soci” (Cfr. doc.ti 8, 9, 11 e 12, fasc. parte CP_1 CP_1 attrice).
Come si evince, infatti, dalla documentazione versata in atti ha fatto sistematicamente Parte_1 ricorso al finanziamento infruttifero della socia fin dal 2015. CP_1
La Procedura attrice ha documentato la circostanza producendo tutti i verbali di assemblea nei quali veniva chiesto ai soci il versamento in conto finanziamento infruttifero con previsione di restituzione allorquando “la situazione economico-finanziaria dello società lo permetta” (Cfr. doc.ti 4-7, fasc. parte attrice).
Il dettaglio dei versamenti effettuati dalla convenuta a tale titolo e le restituzioni effettuate della società sempre a mezzo bonifico alla convenuta, come risultanti dalla documentazione sopra menzionata, sono stati riepilogati nell'atto di citazione, mediante tabelle, che qui si riportano per comodità di esposizione.
Con la precisazione, ut supra, che l'odierna azione e di conseguenza il thema decidendum è limitato all'importo di euro 37.500,00, quale somma che è stata resa alla socia nell'arco temporale CP_1 decorrente dal 24.10.2021 al 24.10.2022, mediante plurimi bonifici con i quali sono stati restituiti i finanziamenti rilevanti ex art. 164 co. 2 CCII.
La norma in commento muove dalla natura postergata del finanziamento soci da considerarsi, infatti, ai fini concorsuali come pagamento anticipato di un credito non ancora esigibile alla data della procedura pagina 3 di 6 e, quindi, soggetto ad inefficacia automatica e tanto a fronte di una condizione di squilibrio ex art. 2467
c.c. protrattasi sino all'epoca di presentazione della domanda ex art. 44 CCII.
Come da consolidato indirizzo di legittimità qui condiviso “in tema di finanziamento dei soci (o proveniente da altra società sottoposta a comune direzione), la postergazione disposta dall'articolo
2467 (e dall'articolo 2597-quinquies) codice civile opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio (o dell'altro soggetto finanziatore) alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio (o all'altro soggetto finanziatore) il rimborso del finanziamento, in presenza dell'indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la crisi;
e che la violazione della regola (pur escludendosi, sia l'azione della società eterodiretta e la corrispondente legittimazione sostitutiva del curatore, sia la ripetizione della restituzione del finanziamento se avvenuta oltre un anno prima del fallimento della società finanziata) può dar luogo a plurime forma di tutela, tra le quali, senz'altro, la responsabilità, nei confronti dei creditori, degli amministratori di una società che abbiano restituito somme in violazione della norma predetta” (Cfr. tra le altre: Cassazione civile sez. I, 30/05/2024, n.15196).
E ancora: “L'azione di ripetizione spettante al curatore ai sensi del previgente art. 2467, comma 1, seconda parte, c.c. (e ora dell'art. 164, comma 2, c.c.i.i.) è riconducibile ad una fattispecie di revocatoria speciale trattandosi di un'inefficacia ex lege del rimborso, supportata da una presunzione assoluta della scientia decoctionis ed essendo l'obbligo di restituzione limitato al solo rimborso percepito nel periodo sospetto di un anno anteriore al fallimento (ora liquidazione giudiziale)” (Cfr. Cassazione civile sez. I, 30/05/2024, n.15196).
Ebbene, nella specie l'approfondita analisi offerta dalla Curatela, corredata dalla documentazione prodotta con l'atto introduttivo, consente di giungere fondatamente a sostenere che i finanziamenti così come i rimborsi, per i quali è causa, sono stati posti in essere in un'epoca in cui era evidente lo stato di insolvenza a mente della previsione del co. 2 seconda parte dell'art. 2467 c.c. che stabiliva e continua a stabilire che tali misure colpiscono non già indistintamente tutti i finanziamenti erogati dai soci, ma solo quelli eseguiti in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento.
E tanto muovendo dalle seguenti ragioni:
-l'amministratore unico dall'anno 2017 della società oggi in LG e, peraltro, cognato della convenuta (Cfr. doc. 14, fasc. parte attrice), ha dichiarato in sede di audizione al Curatore che l'incapacità di far fronte ai debiti risalerebbe al 2020 “a seguito della pandemia da Covid la società non è riuscita ad onorare gli impegni assunti con i fornitori, il proprietario dei locali e con il fisco. Pertanto, a far data dal 2020 la società ha iniziato ad accumulare debiti che non è riuscita più ad onorare” (Cfr. doc. 13, fasc. parte attrice);
- dalla riclassificazione dei bilanci operata dal Curatore secondo i principi esposti nell'atto di citazione e da considerarsi qui condivisibili in quanto scevri da vizi logico-giuridici, è emerso, invece, che la situazione di aggravamento del dissesto fosse da collocarsi già nell'anno 2018, ove ha osservato che:
“Le rettifiche operate con criteri di liquidazione apportate ai bilanci riclassificati hanno evidenziato un aggravio del dissesto pari ad Euro 1.124.060,00, quale differenziale tra il patrimonio netto negativo al 31.12.2018 (Euro 245.456,00) e quello al 01.12.2022 (Euro 1.369.516,00)”.
pagina 4 di 6 Il quadro ricostruito dal Curatore viene peraltro confermato dalle dichiarazioni al medesimo rese in sede di audizione dal consulente “storico” della società oggi in LG (rag. , ove nel predetto Per_1 verbale sub doc. 19, fasc. ricorrente, si legge che “ha dichiarato di aver assunto l'incarico di consulente della dal 2014/2015 alla messa in liquidazione giudiziale ed a seguito di Parte_1 richiesta della convenuta , che aveva chiesto al rag. ““la disponibilità a seguire CP_1 Per_1 questa nuova attività imprenditoriale del marito (l.r. dal 14.10.2015 al 12.11.2015, Parte_3 n.d.r.)”, ha precisato che a suo avviso “il dissesto è stato causato sia da prelievi non giustificati sia perché la gestione è stata pessima in quanto fin dall'inizio l'incidenza del costo della materia prima è del 60-65%, assolutamente fuori da ogni parametro di gestione dato che posso confermare seguendo io la contabilità di diversi ristoranti a Milano. Quindi tale attività era destinata a generare continue perdite”. Nonostante, quindi, il predetto A.U. avesse dichiarato che la società dal 2020 non è stata più in grado di far fronte ai propri debiti, dalla lettura dei libri verbali assemblee risulta invece inequivocabilmente che la ha dovuto far ricorso al finanziamento soci per far tempestivamente fronte alle Parte_1 ordinarie scadenze di gestione fin dal 2016 e che, pertanto, la società necessitasse di far ricorso al finanziamento soci per l'ordinaria attività gestoria già sette anni prima la messa in liquidazione giudiziale;
-la perdita del patrimonio è databile al 2018, come si evince altresì dalle domande di ammissione al passivo e dai relativi allegati (come poi recepite nei verbali di stato passivo esecutivi) a fronte della datazione risalente al 2018 dei debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione;
dall'esame dei ricorsi di ammissione al passivo risulta poi che la Società, per far fronte ai debiti portati da fatture non pagate nei termini, fece ricorso ad un anomalo mezzo di pagamento, ossia all'emissione di cambiali che poi non pagò;
-l'approfondita analisi esposto dal Curatore e la riclassificazione operata bilanci 2018-2020, anche in ragione del fatto che la società debitrice non ha depositato presso il RI i bilanci successivi, porta a concludere che le voci disponibilità liquide e crediti entro i 12 mesi fossero delle mere appostazioni contabili non rappresentative dell'effettiva situazione societaria, tanto che alla dichiarazione intervenuta a pochissimi anni di distanza (anno 2022) nessuna liquidità di cassa è stata consegnata al
Curatore e nessun credito è stato incassato.
Né la parte convenuta, disinteressandosi della presente causa, ha inteso fornire evidenze di segno contrario volte a confutare quanto emerso dalla documentazione sin qui richiamata e dall'analisi operata dal Curatore, che risulta condivisibile in quanto supportata da applicazione dei principi contabili in materia e ritenuta superfluo l'espletamento di una ctu stante le riferite conclamate risultanze.
La domanda ex art. 164 co. 2 CCII viene pertanto accolta, con riconoscimento degli interessi come da domanda.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. della parte convenuta.
Essendo parte attrice ammessa al patrocinio a carico dell'Erario viene liquidato, come da separato decreto in pari data, il compenso (3.082,00 oltre Cassa e Iva) del difensore della parte attrice vittoriosa e la convenuta soccombente viene condannata alla refusione di tale importo all'Erario.
pagina 5 di 6 Non si ravvisano invece i presupposti per l'invocato art. 96 c.p.c. stante la genericità delle allegazioni e considerato che l'azione di inefficacia - revocatoria non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo mediazione obbligatoria, come ha statuito la Suprema Corte di Cassazione (sent. 23 settembre 2021, n. 25855) non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore;
si reputa che tale principio possa operare anche per la negoziazione assistita, in quanto lo scopo della revocatoria non è ottenere il pagamento di una somma ma ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito oggi in liquidazione giudiziale, che si realizza attraverso la restituzione del corrispondente importo;
conseguentemente non rileva nella presente sede il mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento delle domande svolte da - Parte_1
Tribunale di Milano R.G. n. 68/2022, dichiarata con sentenza n. 558/2022, DICHIARA inefficaci ex art. 164 co. 2 CCII i pagamenti effettuati dalla dal 24.10.2021 al 24.10.2022 per il Parte_1 complessivo importo di euro 37.500,00, CONDANNANDO la convenuta alla relativa refusione in favore della Procedura attrice, oltre interessi legali da quantificarsi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale (come da rinnovata notifica dell'atto di citazione in data 02.01.2025) fino all'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA la convenuta (C.F. , Controparte_1 C.F._3 alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario per euro 3.082,00 oltre accessori (Cassa e Iva), come liquidate con separato decreto emesso in pari data in ragione del regime di ammissione del patrocinio a carico dell'Erario di cui beneficia la Procedura vittoriosa.
Sentenza per legge esecutiva
Milano, così deciso in data 13.06.2025.
Il Giudice
dott. Luca Giani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Giani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 32068/2024 R.G. promossa da
- Tribunale di Milano R.G. n. 68/2022, Parte_1 dichiarata con sentenza n. 558/2022, (C.F. , con sede legale in Milano, via Vincenzo P.IVA_1
Viviani n. 2, in persona del curatore dott. nato a [...], il 9 Parte_2 dicembre 1983 (C.F. ), giusta autorizzazione resa dal Giudice delegato dott.ssa C.F._1 Vincenza Agnese del 6 giugno 2024 ed ammesso al gratuito patrocinio stante l'attestazione del G.D. di incapienza di fondi ex art. 144 TUSG in pari data, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Emma
Casotto Colnaghi (C.F. ) del Foro di Milano - fax: 02.76.11.00.67 e/o p.e.c.: C.F._2
e con domicilio eletto presso lo studio del Email_1 predetto difensore in Milano, via Giulio Ceradini n. 16
ATTORE contro
(C.F. , residente in [...] C.F._3
Emilio Morosini n. 36
CONVENUTA (CONTUMACE)
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025, nella contumacia di parte convenuta, la difesa di parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
conclusioni nell'interesse della parte attrice Parte_1
:
[...]
“NEL MERITO Accertare e dichiarare esistenti le condizioni per l'applicazione della disciplina della postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci e per l'effetto dichiarare inefficaci i pagamenti effettuati dalla pagina 1 di 6 dal 24.10.2021 al 24.10.2022 per il complessivo importo di Euro 37.500,00 a favore Parte_1 della convenuta e per l'effetto condannare l'avv. a rendere alla massa dei Controparte_1 creditori della il complessivo importo di Euro 37.500,00, oltre interessi ex art. 1294, Parte_1 quarto comma, c.c. Stante la mancata adesione della convenuta all' invito a stipulare convenzione di CP_1 negoziazione assistita in materia per cui il procedimento è obbligatorio si chiede che la convenuta venga condannata a corrispondere, a titolo di sanzione per la mancata adesione allo strumento deflattivo del giudizio di cognizione, l'ulteriore somma di Euro 5.000,00, ovvero altra somma ritenuta adeguata dal Giudice adito.
Con rifusione di diritti e spese del giudizio, oltre I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa
Avvocati (pari al 4%)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione la Procedura attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1
(di seguito, per brevità, o anche semplicemente la convenuta) svolgendo azione ex
[...] CP_1 art. 164 co. 2 CCII e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Su istanza di parte attrice, considerato che la prima notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. si era perfezionata oltre il termine di 120 giorni prescritto ex art. 163 bis c.p.c., veniva disposto il rinnovo con fissazione di nuova prima udienza al 27.05.2025 e con assegnazione di nuovo termine a ritroso ex art. 166 c.p.c. e rinnovo delle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.; seguiva il perfezionamento della nuova notifica ex art. 140 c.p.c. con avviso spedito in data 02.01.2025
e consegnato in data 10.01.2025.
Dato atto della contumacia della parte convenuta, il giudice in sede di verifiche preliminari confermava l'udienza del 27.05.2025 e assegnava termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Seguiva il deposito della sola memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. da parte della Procedura attrice.
All'udienza del 27.05.2025 la parte attrice domandava trattenersi la causa in decisione, dichiarando essere superfluo l'esperimento di ctu che era stata articolata nella predetta seconda memoria.
Lo scrivente alla predetta udienza, invitata parte attrice alla discussione, ha direttamente trattenuto in decisione la causa per provvedere al deposito della presente decisione nel successivo termine ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c..
OSSERVA
Nel merito
In ordine ai pagamenti effettuati quale rimborso dei finanziamenti socio oggetto dalla richiesta di inefficacia ex art. 162 co. 2 CCII
La Procedura attrice ha domandato dichiararsi l'inefficacia del rimborso finanziamenti soci per un importo complessivo di euro 37.500,00 con riferimento a pagamenti effettuati dal 24.10.2021 al
24.10.2022.
pagina 2 di 6 L'azione promossa ex art. 164 co. 2 CCII è meritevole di accoglimento, sussistendone nella specie i presupposti.
Ed in particolare giova rammentare che a mente della predetta norma sono inefficaci i rimborsi dei finanziamenti dei soci se eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore.
L'anno anteriore, nella specie, alla domanda ex art. 44 C.C.I.I. deve essere individuato nell'arco temporale 24.10.2021 al 24.10.2022.
La Procedura attrice ha fornito la prova dei pagamenti per i quali è causa che si collocano nella predetta cornice temporale di riferimento: trattasi infatti dei bonifici di euro 37.500,00 effettuati in quella frazione di tempo ed eseguiti dalla società (ora in LG) in favore della convenuta e con causale
CTO soci” e CTO finaz soci” (Cfr. doc.ti 8, 9, 11 e 12, fasc. parte CP_1 CP_1 attrice).
Come si evince, infatti, dalla documentazione versata in atti ha fatto sistematicamente Parte_1 ricorso al finanziamento infruttifero della socia fin dal 2015. CP_1
La Procedura attrice ha documentato la circostanza producendo tutti i verbali di assemblea nei quali veniva chiesto ai soci il versamento in conto finanziamento infruttifero con previsione di restituzione allorquando “la situazione economico-finanziaria dello società lo permetta” (Cfr. doc.ti 4-7, fasc. parte attrice).
Il dettaglio dei versamenti effettuati dalla convenuta a tale titolo e le restituzioni effettuate della società sempre a mezzo bonifico alla convenuta, come risultanti dalla documentazione sopra menzionata, sono stati riepilogati nell'atto di citazione, mediante tabelle, che qui si riportano per comodità di esposizione.
Con la precisazione, ut supra, che l'odierna azione e di conseguenza il thema decidendum è limitato all'importo di euro 37.500,00, quale somma che è stata resa alla socia nell'arco temporale CP_1 decorrente dal 24.10.2021 al 24.10.2022, mediante plurimi bonifici con i quali sono stati restituiti i finanziamenti rilevanti ex art. 164 co. 2 CCII.
La norma in commento muove dalla natura postergata del finanziamento soci da considerarsi, infatti, ai fini concorsuali come pagamento anticipato di un credito non ancora esigibile alla data della procedura pagina 3 di 6 e, quindi, soggetto ad inefficacia automatica e tanto a fronte di una condizione di squilibrio ex art. 2467
c.c. protrattasi sino all'epoca di presentazione della domanda ex art. 44 CCII.
Come da consolidato indirizzo di legittimità qui condiviso “in tema di finanziamento dei soci (o proveniente da altra società sottoposta a comune direzione), la postergazione disposta dall'articolo
2467 (e dall'articolo 2597-quinquies) codice civile opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio (o dell'altro soggetto finanziatore) alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio (o all'altro soggetto finanziatore) il rimborso del finanziamento, in presenza dell'indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la crisi;
e che la violazione della regola (pur escludendosi, sia l'azione della società eterodiretta e la corrispondente legittimazione sostitutiva del curatore, sia la ripetizione della restituzione del finanziamento se avvenuta oltre un anno prima del fallimento della società finanziata) può dar luogo a plurime forma di tutela, tra le quali, senz'altro, la responsabilità, nei confronti dei creditori, degli amministratori di una società che abbiano restituito somme in violazione della norma predetta” (Cfr. tra le altre: Cassazione civile sez. I, 30/05/2024, n.15196).
E ancora: “L'azione di ripetizione spettante al curatore ai sensi del previgente art. 2467, comma 1, seconda parte, c.c. (e ora dell'art. 164, comma 2, c.c.i.i.) è riconducibile ad una fattispecie di revocatoria speciale trattandosi di un'inefficacia ex lege del rimborso, supportata da una presunzione assoluta della scientia decoctionis ed essendo l'obbligo di restituzione limitato al solo rimborso percepito nel periodo sospetto di un anno anteriore al fallimento (ora liquidazione giudiziale)” (Cfr. Cassazione civile sez. I, 30/05/2024, n.15196).
Ebbene, nella specie l'approfondita analisi offerta dalla Curatela, corredata dalla documentazione prodotta con l'atto introduttivo, consente di giungere fondatamente a sostenere che i finanziamenti così come i rimborsi, per i quali è causa, sono stati posti in essere in un'epoca in cui era evidente lo stato di insolvenza a mente della previsione del co. 2 seconda parte dell'art. 2467 c.c. che stabiliva e continua a stabilire che tali misure colpiscono non già indistintamente tutti i finanziamenti erogati dai soci, ma solo quelli eseguiti in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento.
E tanto muovendo dalle seguenti ragioni:
-l'amministratore unico dall'anno 2017 della società oggi in LG e, peraltro, cognato della convenuta (Cfr. doc. 14, fasc. parte attrice), ha dichiarato in sede di audizione al Curatore che l'incapacità di far fronte ai debiti risalerebbe al 2020 “a seguito della pandemia da Covid la società non è riuscita ad onorare gli impegni assunti con i fornitori, il proprietario dei locali e con il fisco. Pertanto, a far data dal 2020 la società ha iniziato ad accumulare debiti che non è riuscita più ad onorare” (Cfr. doc. 13, fasc. parte attrice);
- dalla riclassificazione dei bilanci operata dal Curatore secondo i principi esposti nell'atto di citazione e da considerarsi qui condivisibili in quanto scevri da vizi logico-giuridici, è emerso, invece, che la situazione di aggravamento del dissesto fosse da collocarsi già nell'anno 2018, ove ha osservato che:
“Le rettifiche operate con criteri di liquidazione apportate ai bilanci riclassificati hanno evidenziato un aggravio del dissesto pari ad Euro 1.124.060,00, quale differenziale tra il patrimonio netto negativo al 31.12.2018 (Euro 245.456,00) e quello al 01.12.2022 (Euro 1.369.516,00)”.
pagina 4 di 6 Il quadro ricostruito dal Curatore viene peraltro confermato dalle dichiarazioni al medesimo rese in sede di audizione dal consulente “storico” della società oggi in LG (rag. , ove nel predetto Per_1 verbale sub doc. 19, fasc. ricorrente, si legge che “ha dichiarato di aver assunto l'incarico di consulente della dal 2014/2015 alla messa in liquidazione giudiziale ed a seguito di Parte_1 richiesta della convenuta , che aveva chiesto al rag. ““la disponibilità a seguire CP_1 Per_1 questa nuova attività imprenditoriale del marito (l.r. dal 14.10.2015 al 12.11.2015, Parte_3 n.d.r.)”, ha precisato che a suo avviso “il dissesto è stato causato sia da prelievi non giustificati sia perché la gestione è stata pessima in quanto fin dall'inizio l'incidenza del costo della materia prima è del 60-65%, assolutamente fuori da ogni parametro di gestione dato che posso confermare seguendo io la contabilità di diversi ristoranti a Milano. Quindi tale attività era destinata a generare continue perdite”. Nonostante, quindi, il predetto A.U. avesse dichiarato che la società dal 2020 non è stata più in grado di far fronte ai propri debiti, dalla lettura dei libri verbali assemblee risulta invece inequivocabilmente che la ha dovuto far ricorso al finanziamento soci per far tempestivamente fronte alle Parte_1 ordinarie scadenze di gestione fin dal 2016 e che, pertanto, la società necessitasse di far ricorso al finanziamento soci per l'ordinaria attività gestoria già sette anni prima la messa in liquidazione giudiziale;
-la perdita del patrimonio è databile al 2018, come si evince altresì dalle domande di ammissione al passivo e dai relativi allegati (come poi recepite nei verbali di stato passivo esecutivi) a fronte della datazione risalente al 2018 dei debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione;
dall'esame dei ricorsi di ammissione al passivo risulta poi che la Società, per far fronte ai debiti portati da fatture non pagate nei termini, fece ricorso ad un anomalo mezzo di pagamento, ossia all'emissione di cambiali che poi non pagò;
-l'approfondita analisi esposto dal Curatore e la riclassificazione operata bilanci 2018-2020, anche in ragione del fatto che la società debitrice non ha depositato presso il RI i bilanci successivi, porta a concludere che le voci disponibilità liquide e crediti entro i 12 mesi fossero delle mere appostazioni contabili non rappresentative dell'effettiva situazione societaria, tanto che alla dichiarazione intervenuta a pochissimi anni di distanza (anno 2022) nessuna liquidità di cassa è stata consegnata al
Curatore e nessun credito è stato incassato.
Né la parte convenuta, disinteressandosi della presente causa, ha inteso fornire evidenze di segno contrario volte a confutare quanto emerso dalla documentazione sin qui richiamata e dall'analisi operata dal Curatore, che risulta condivisibile in quanto supportata da applicazione dei principi contabili in materia e ritenuta superfluo l'espletamento di una ctu stante le riferite conclamate risultanze.
La domanda ex art. 164 co. 2 CCII viene pertanto accolta, con riconoscimento degli interessi come da domanda.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. della parte convenuta.
Essendo parte attrice ammessa al patrocinio a carico dell'Erario viene liquidato, come da separato decreto in pari data, il compenso (3.082,00 oltre Cassa e Iva) del difensore della parte attrice vittoriosa e la convenuta soccombente viene condannata alla refusione di tale importo all'Erario.
pagina 5 di 6 Non si ravvisano invece i presupposti per l'invocato art. 96 c.p.c. stante la genericità delle allegazioni e considerato che l'azione di inefficacia - revocatoria non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo mediazione obbligatoria, come ha statuito la Suprema Corte di Cassazione (sent. 23 settembre 2021, n. 25855) non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore;
si reputa che tale principio possa operare anche per la negoziazione assistita, in quanto lo scopo della revocatoria non è ottenere il pagamento di una somma ma ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito oggi in liquidazione giudiziale, che si realizza attraverso la restituzione del corrispondente importo;
conseguentemente non rileva nella presente sede il mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento delle domande svolte da - Parte_1
Tribunale di Milano R.G. n. 68/2022, dichiarata con sentenza n. 558/2022, DICHIARA inefficaci ex art. 164 co. 2 CCII i pagamenti effettuati dalla dal 24.10.2021 al 24.10.2022 per il Parte_1 complessivo importo di euro 37.500,00, CONDANNANDO la convenuta alla relativa refusione in favore della Procedura attrice, oltre interessi legali da quantificarsi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale (come da rinnovata notifica dell'atto di citazione in data 02.01.2025) fino all'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA la convenuta (C.F. , Controparte_1 C.F._3 alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario per euro 3.082,00 oltre accessori (Cassa e Iva), come liquidate con separato decreto emesso in pari data in ragione del regime di ammissione del patrocinio a carico dell'Erario di cui beneficia la Procedura vittoriosa.
Sentenza per legge esecutiva
Milano, così deciso in data 13.06.2025.
Il Giudice
dott. Luca Giani
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