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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/09/2024, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2945/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2945/2022 promossa da:
), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 presentato e difeso dall'avv. Giovanni Berzaga;
- parte attrice opponente- nei confronti di: già in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_1
.ti 'Avv. Matteo Giarratana
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice
“A] in via preliminare e pregiudiziale, accertato l'errore di notevole evidenza afferente alla liquidazione dei compensi professionali (€ 5.685,50 su importo capitale di €16.234,08), per nulla seguito da un'istanza di correzione materiale da parte di dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
B] sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art.50 del TUB per le ragioni esposte in narrativa, disporre la revoca del decreto ingiuntivo n.775/2022; C] sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertata l'insussistenza dei requisiti ex esposte in narrativa, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
D] nel merito, rigettare la richiesta di emissione di ordinanza ingiunzione formulata da controparte, per i motivi esposti in narrativa;
E] sempre nel merito, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n.775/2022 per l'insussistenza e infondatezza delle ragioni di credito dedotte da nei confronti del sig. osì come Controparte_1 Parte_1 rappresentate dalla ricorrente;
F] in ogni caso, sempre nel merito, accertare e dichiarare che, comunque, nulla l'opponente deve a CP_1 in virtù delle motivazioni esposte in narrativa;
[...] G] con vittoria di spese e compensi legali;
H] in via istruttoria, […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Codesto Ill.mo Giudice, respinta ogni deduzione contraria, accogliere le seguenti conclusioni Nel merito: Rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e/o comunque accertare e dichiarare la debenza del sig. nei confronti di e per l'effetto condannare lo stesso Pt_1 Controparte_1 al pagamento di quanto dovuto.
1 Con il favore di spese, compensi professionali di causa, oltre spese generali IVA e CPA. Con ogni maggiore riserva di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 775/2022 emesso il Parte_1 28.08.2022 dal Tribunale di Lodi con il quale gli è stato ingiunto di pagare a favore di CP_1 la somma di € 16.234,08, a titolo di rate insolute di un finanziamento, oltre inte
[...] orio per compensi professionali.
A fondamento dell'opposizione, nell'atto di citazione sono state rappresentate le seguenti circostanze:
− le spese di lite sono state liquidate con il decreto ingiuntivo in misura eccedente i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 (€ 5.685,50);
− il decreto ingiuntivo è stato emesso in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB in quanto si è limitata a depositare un “saldo conto” anziché gli estratti conto periodici;
CP_1
− il credito non è certo nel suo ammontare: dal “saldo conto” risulta che alla data di decadenza dal beneficio del termine il sig. era debitore di € 18.085,31; successivamente il sig. Pt_1 ha corrisposto l'imp 4.960,58, pertanto, il debito residuo dovrebbe Pt_1 re a € 13.125,31, anziché a € 16.234,08.
− con il prestito n. 18726905 del 07.02.2018 il sig. ha estinto due precedenti Pt_1 finanziamenti (n. 15291587 per un debito residuo di 0 e n. 84134302931 per un debito residuo di € 5.594,00), pertanto, egli non ha beneficiato di alcuna somma, essendo stata integralmente incamerata da verosimilmente tale finanziamento era stato CP_1 proposto dalla e nei limiti dei tassi soglia giacché i tassi previsti CP_1 dai due precedenti finanziamenti erano certamente oltre soglia;
− il sig. – affetto da una grave patologia oncologica - è stato “suggestionato” dalla Pt_1 in ordine alla possibilità di accorpare le posizioni debitorie in un unico CP_1 iò vanificando la possibilità di avvalersi della polizza assicurativa a garanzia del finanziamento n. 15291587, circostanza di cui il sig. non era stato edotto dalla Pt_1
CP_1
− il sig. aveva informato la di essere inabile al lavoro, a causa della Pt_1 CP_1 propri a, e di essere privo to, il mancato versamenti dei ratei mensili è imputabile alla propria condizione personale;
− ha approfittato della situazione di debolezza del sig. er chiedere il rilascio di CP_1 Pt_1 i cambiari dell'importo di € 166,00 ciascuno, con mensile con decorrenza 05.09.2019.
1.2. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del ragioni che seguono:
− nella fase monitoria è stata fornita la prova dell'esistenza del credito vantato nei confronti del sig. l quale, di contro, non ha dimostrato di aver estinto il proprio debito;
Pt_1
− il sig. ha provveduto al versamento solo parziale delle rate pattuite, l'ultima rata Pt_1 corris ella avente scadenza il 15.03.2019, data in cui è interveniva la decadenza dal beneficio del termine;
successivamente sono pervenuti pagamenti per € 3.304,00; l'importo richiesto in via monitoria pari a € 16.234,08 coincide con la movimentazione indicata nell'estratto conto analitico;
− non assume rilevanza la circostanza che il prestito personale contratto dal sig. ia stato Pt_1 destinato a ripianare una pregressa posizione debitoria in quanto il c.d. co nto dei debiti è pratica contrattuale lecita inquadrabile nell'istituto della novazione ex art. 1230 c.c.;
2 − la documentazione medica depositata dal sig. è successiva alla stipula del contratto;
Pt_1 inoltre, l'opponente non ha dimostrato né il stato di incapacità naturale all'atto di sottoscrizione del contratto né la malafede del soggetto davanti al quale egli ha sottoscritto il contratto;
− non è imputabile a la negligenza del sig. per non essersi avvalso della CP_1 Pt_1 polizza facoltativa ziamento n. 152915 di accedere alla liquidazione da parte della compagnia assicurativa;
inoltre, tale polizza ha natura facoltativa e il beneficiario è da individuarsi nello stesso assicurato, pertanto, è soggetto estraneo al CP_1 rapporto assicurativo.
Da ultimo, quanto alle spese di lite liquidate in sede di monitorio, la ha ribadito la CP_1 correttezza dell'importo liquidato dal Giudice, tuttavia, ha dichiarato di tum eccedente l'importo richiesto con il ricorso monitorio.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
2.1. In punto di onere della prova, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione. In applicazione dell'art. 2697 c.c., il creditore è quindi tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato. Il debitore ha invece l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, o ogni altra circostanza idonea a contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nel caso in esame, l'attore non ha contestato la stipula del contratto di finanziamento né l'avvenuta erogazione del credito. Inoltre, il sig. non ha dimostrato di aver estinto il debito maturato, Pt_1 essendosi limitato a contestare l'adeguatezza della documentazione prodotta da e la CP_1 corretta quantificazione del credito azionato in via monitoria.
2.2. Il sig. eccepisce che il decreto ingiuntivo è stato emesso nonostante l'insussistenza dei Pt_1 requisiti pr 'art. 50 TUB in quanto la creditrice si è limitata a depositare un “saldo conto” anziché gli estratti conto periodici.
Con riferimento ai finanziamenti, giova ricordare che in via monitoria il creditore non deve produrre l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., in quanto tale norma si riferisce specificamente agli estratti conto e quindi vale per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento. Di conseguenza, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo e/o finanziamenti in genere è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento, senza alcuna certificazione del credito.
Detta documentazione è stata prodotta in sede di monitorio e deve ritenersi sufficiente a dimostrare l'entità del credito vantato da in quanto nei finanziamenti la somma che il cliente deve CP_1 restituire è predeterminato nel suo esatto ammontare, comprensivo degli interessi, sin dalla stipula del contratto.
2.3. Il sig. lamenta che la lo avrebbe indotto con mala fede a stipulare il Pt_2 CP_1 finanziame o del presente gi do di informarlo della possibilità di avvalersi della polizza assicurativa stipulata a garanzia del finanziamento n. 15291587 e approfittando della sua condizione clinica.
Come è noto, ove ricorra un vizio che comporti l'annullamento del contratto, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, l'art. 1442 co. 4 c.c. consente a chi sia convenuto per la esecuzione dello stesso di far valere il vizio in via di eccezione: tale eccezione, non tendente alla eliminazione dell'atto asseritamente viziato, ma all'unico fine, di paralizzare la pretesa della controparte all'adempimento (Cass. n. 11182/2002).
Spetta quindi a chi invoca l'annullabilità del contratto dimostrare che esso è stato stipulato quando il contraente era incapace di intendere e volere (art. 1425 c.c.) o che il consenso fa dato per errore o estorto con violenza o carpito con dolo (art. 1427 c.c.)
3 Innanzitutto, si osserva che il sig. non ha specificato il vizio del consenso che inficerebbe il Pt_1 contratto, non avendo chiarito se il consenso fu dato per errore o a causa di raggiri posti in essere dalla Parimenti, dalle allegazioni non è chiaro se il sig. affermi o meno di aver Controparte_1 Pt_1 tto in uno stato di incapacità naturale dovuto alla pa cologica di cui è affetto.
In secondo luogo, l'opponente non ha formulato richieste istruttorie idonee a dimostrare che la condotta tenuta dal dipendente della durante la fase di negoziazione del contratto di CP_1 finanziamento lo abbia indotto co e a stipulare il contratto, né alla luce della documentazione medica in atti è possibile affermare che il sig. sicuramente era al tempo Pt_3 incapace di intendere e volere.
A ciò deve aggiungersi che il Sig. non può avvantaggiarsi della propria negligenza per vedersi Pt_1 liberato dall'obbligo di adempiere gazioni assunte. Non appare infatti censurabile la condotta della per non aver “ricordato” al sig. della possibilità di avvalersi della polizza CP_1 Pt_1 assic so sottoscritta unitamente alla ri l finanziamento n. 15291587.
2.4. La contestazione in ordine alla corretta quantificazione del credito vantato dalla è CP_1 fondata.
Nel ricorso monitorio la creditrice ha rappresentato che il sig. successivamente alla decadenza Pt_1 del beneficio ha effettuato ulteriori pagamenti per € 3.304,00. e dalla documentazione in atti non trova invece riscontro l'affermazione attorea secondo cui egli avrebbe effettuato versamenti per complessivi € 4.960,58.
Ebbene, alla data della decadenza del beneficio del termine il sig. era debitore di € 18.085,31; Pt_1 dedotti gli importi successivamente versati, il capitale residuo a € 14.781,30 e non a € 16.234,08, come erroneamente indicato dalla creditrice.
Il decreto ingiuntivo dev'essere quindi revocato e il sig. ev'essere condannato a corrispondere Pt_1 a la somma di € 14.781,30, oltre interes domanda. CP_1
3. In applicazione del principio di soccombenza, il sig. è tenuto a rifondere le spese di lite che Pt_1 vengono liquidate come in dispositivo.
In particolare, deve farsi applicazione dei valori medi del DM n. 55/2014 per il monitorio e dei valori medi del DM del 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi del medesimo DM per le fasi istruttoria e conclusionale tenuto conto dell'attività in concreto svolta (scaglione 5.201,00 – 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 775/2022 emesso il 28.08.2022 dal Tribunale di Lodi;
2) condanna a corrispondere a la somma di € 14.781,30, a Parte_1 Controparte_1 titolo di ca ssi come da doma
3) condanna corrispondere a le spese di lite che quantifica Parte_1 Controparte_1 in:
− € 540,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali iva e cpa per il monitorio;
− € 3.387,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali iva e cpa per il giudizio di opposizione.
Lodi, 21 settembre 2024
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2945/2022 promossa da:
), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 presentato e difeso dall'avv. Giovanni Berzaga;
- parte attrice opponente- nei confronti di: già in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_1
.ti 'Avv. Matteo Giarratana
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice
“A] in via preliminare e pregiudiziale, accertato l'errore di notevole evidenza afferente alla liquidazione dei compensi professionali (€ 5.685,50 su importo capitale di €16.234,08), per nulla seguito da un'istanza di correzione materiale da parte di dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
B] sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art.50 del TUB per le ragioni esposte in narrativa, disporre la revoca del decreto ingiuntivo n.775/2022; C] sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertata l'insussistenza dei requisiti ex esposte in narrativa, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
D] nel merito, rigettare la richiesta di emissione di ordinanza ingiunzione formulata da controparte, per i motivi esposti in narrativa;
E] sempre nel merito, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n.775/2022 per l'insussistenza e infondatezza delle ragioni di credito dedotte da nei confronti del sig. osì come Controparte_1 Parte_1 rappresentate dalla ricorrente;
F] in ogni caso, sempre nel merito, accertare e dichiarare che, comunque, nulla l'opponente deve a CP_1 in virtù delle motivazioni esposte in narrativa;
[...] G] con vittoria di spese e compensi legali;
H] in via istruttoria, […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Codesto Ill.mo Giudice, respinta ogni deduzione contraria, accogliere le seguenti conclusioni Nel merito: Rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e/o comunque accertare e dichiarare la debenza del sig. nei confronti di e per l'effetto condannare lo stesso Pt_1 Controparte_1 al pagamento di quanto dovuto.
1 Con il favore di spese, compensi professionali di causa, oltre spese generali IVA e CPA. Con ogni maggiore riserva di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 775/2022 emesso il Parte_1 28.08.2022 dal Tribunale di Lodi con il quale gli è stato ingiunto di pagare a favore di CP_1 la somma di € 16.234,08, a titolo di rate insolute di un finanziamento, oltre inte
[...] orio per compensi professionali.
A fondamento dell'opposizione, nell'atto di citazione sono state rappresentate le seguenti circostanze:
− le spese di lite sono state liquidate con il decreto ingiuntivo in misura eccedente i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 (€ 5.685,50);
− il decreto ingiuntivo è stato emesso in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB in quanto si è limitata a depositare un “saldo conto” anziché gli estratti conto periodici;
CP_1
− il credito non è certo nel suo ammontare: dal “saldo conto” risulta che alla data di decadenza dal beneficio del termine il sig. era debitore di € 18.085,31; successivamente il sig. Pt_1 ha corrisposto l'imp 4.960,58, pertanto, il debito residuo dovrebbe Pt_1 re a € 13.125,31, anziché a € 16.234,08.
− con il prestito n. 18726905 del 07.02.2018 il sig. ha estinto due precedenti Pt_1 finanziamenti (n. 15291587 per un debito residuo di 0 e n. 84134302931 per un debito residuo di € 5.594,00), pertanto, egli non ha beneficiato di alcuna somma, essendo stata integralmente incamerata da verosimilmente tale finanziamento era stato CP_1 proposto dalla e nei limiti dei tassi soglia giacché i tassi previsti CP_1 dai due precedenti finanziamenti erano certamente oltre soglia;
− il sig. – affetto da una grave patologia oncologica - è stato “suggestionato” dalla Pt_1 in ordine alla possibilità di accorpare le posizioni debitorie in un unico CP_1 iò vanificando la possibilità di avvalersi della polizza assicurativa a garanzia del finanziamento n. 15291587, circostanza di cui il sig. non era stato edotto dalla Pt_1
CP_1
− il sig. aveva informato la di essere inabile al lavoro, a causa della Pt_1 CP_1 propri a, e di essere privo to, il mancato versamenti dei ratei mensili è imputabile alla propria condizione personale;
− ha approfittato della situazione di debolezza del sig. er chiedere il rilascio di CP_1 Pt_1 i cambiari dell'importo di € 166,00 ciascuno, con mensile con decorrenza 05.09.2019.
1.2. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del ragioni che seguono:
− nella fase monitoria è stata fornita la prova dell'esistenza del credito vantato nei confronti del sig. l quale, di contro, non ha dimostrato di aver estinto il proprio debito;
Pt_1
− il sig. ha provveduto al versamento solo parziale delle rate pattuite, l'ultima rata Pt_1 corris ella avente scadenza il 15.03.2019, data in cui è interveniva la decadenza dal beneficio del termine;
successivamente sono pervenuti pagamenti per € 3.304,00; l'importo richiesto in via monitoria pari a € 16.234,08 coincide con la movimentazione indicata nell'estratto conto analitico;
− non assume rilevanza la circostanza che il prestito personale contratto dal sig. ia stato Pt_1 destinato a ripianare una pregressa posizione debitoria in quanto il c.d. co nto dei debiti è pratica contrattuale lecita inquadrabile nell'istituto della novazione ex art. 1230 c.c.;
2 − la documentazione medica depositata dal sig. è successiva alla stipula del contratto;
Pt_1 inoltre, l'opponente non ha dimostrato né il stato di incapacità naturale all'atto di sottoscrizione del contratto né la malafede del soggetto davanti al quale egli ha sottoscritto il contratto;
− non è imputabile a la negligenza del sig. per non essersi avvalso della CP_1 Pt_1 polizza facoltativa ziamento n. 152915 di accedere alla liquidazione da parte della compagnia assicurativa;
inoltre, tale polizza ha natura facoltativa e il beneficiario è da individuarsi nello stesso assicurato, pertanto, è soggetto estraneo al CP_1 rapporto assicurativo.
Da ultimo, quanto alle spese di lite liquidate in sede di monitorio, la ha ribadito la CP_1 correttezza dell'importo liquidato dal Giudice, tuttavia, ha dichiarato di tum eccedente l'importo richiesto con il ricorso monitorio.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
2.1. In punto di onere della prova, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione. In applicazione dell'art. 2697 c.c., il creditore è quindi tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato. Il debitore ha invece l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, o ogni altra circostanza idonea a contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nel caso in esame, l'attore non ha contestato la stipula del contratto di finanziamento né l'avvenuta erogazione del credito. Inoltre, il sig. non ha dimostrato di aver estinto il debito maturato, Pt_1 essendosi limitato a contestare l'adeguatezza della documentazione prodotta da e la CP_1 corretta quantificazione del credito azionato in via monitoria.
2.2. Il sig. eccepisce che il decreto ingiuntivo è stato emesso nonostante l'insussistenza dei Pt_1 requisiti pr 'art. 50 TUB in quanto la creditrice si è limitata a depositare un “saldo conto” anziché gli estratti conto periodici.
Con riferimento ai finanziamenti, giova ricordare che in via monitoria il creditore non deve produrre l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., in quanto tale norma si riferisce specificamente agli estratti conto e quindi vale per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento. Di conseguenza, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo e/o finanziamenti in genere è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento, senza alcuna certificazione del credito.
Detta documentazione è stata prodotta in sede di monitorio e deve ritenersi sufficiente a dimostrare l'entità del credito vantato da in quanto nei finanziamenti la somma che il cliente deve CP_1 restituire è predeterminato nel suo esatto ammontare, comprensivo degli interessi, sin dalla stipula del contratto.
2.3. Il sig. lamenta che la lo avrebbe indotto con mala fede a stipulare il Pt_2 CP_1 finanziame o del presente gi do di informarlo della possibilità di avvalersi della polizza assicurativa stipulata a garanzia del finanziamento n. 15291587 e approfittando della sua condizione clinica.
Come è noto, ove ricorra un vizio che comporti l'annullamento del contratto, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, l'art. 1442 co. 4 c.c. consente a chi sia convenuto per la esecuzione dello stesso di far valere il vizio in via di eccezione: tale eccezione, non tendente alla eliminazione dell'atto asseritamente viziato, ma all'unico fine, di paralizzare la pretesa della controparte all'adempimento (Cass. n. 11182/2002).
Spetta quindi a chi invoca l'annullabilità del contratto dimostrare che esso è stato stipulato quando il contraente era incapace di intendere e volere (art. 1425 c.c.) o che il consenso fa dato per errore o estorto con violenza o carpito con dolo (art. 1427 c.c.)
3 Innanzitutto, si osserva che il sig. non ha specificato il vizio del consenso che inficerebbe il Pt_1 contratto, non avendo chiarito se il consenso fu dato per errore o a causa di raggiri posti in essere dalla Parimenti, dalle allegazioni non è chiaro se il sig. affermi o meno di aver Controparte_1 Pt_1 tto in uno stato di incapacità naturale dovuto alla pa cologica di cui è affetto.
In secondo luogo, l'opponente non ha formulato richieste istruttorie idonee a dimostrare che la condotta tenuta dal dipendente della durante la fase di negoziazione del contratto di CP_1 finanziamento lo abbia indotto co e a stipulare il contratto, né alla luce della documentazione medica in atti è possibile affermare che il sig. sicuramente era al tempo Pt_3 incapace di intendere e volere.
A ciò deve aggiungersi che il Sig. non può avvantaggiarsi della propria negligenza per vedersi Pt_1 liberato dall'obbligo di adempiere gazioni assunte. Non appare infatti censurabile la condotta della per non aver “ricordato” al sig. della possibilità di avvalersi della polizza CP_1 Pt_1 assic so sottoscritta unitamente alla ri l finanziamento n. 15291587.
2.4. La contestazione in ordine alla corretta quantificazione del credito vantato dalla è CP_1 fondata.
Nel ricorso monitorio la creditrice ha rappresentato che il sig. successivamente alla decadenza Pt_1 del beneficio ha effettuato ulteriori pagamenti per € 3.304,00. e dalla documentazione in atti non trova invece riscontro l'affermazione attorea secondo cui egli avrebbe effettuato versamenti per complessivi € 4.960,58.
Ebbene, alla data della decadenza del beneficio del termine il sig. era debitore di € 18.085,31; Pt_1 dedotti gli importi successivamente versati, il capitale residuo a € 14.781,30 e non a € 16.234,08, come erroneamente indicato dalla creditrice.
Il decreto ingiuntivo dev'essere quindi revocato e il sig. ev'essere condannato a corrispondere Pt_1 a la somma di € 14.781,30, oltre interes domanda. CP_1
3. In applicazione del principio di soccombenza, il sig. è tenuto a rifondere le spese di lite che Pt_1 vengono liquidate come in dispositivo.
In particolare, deve farsi applicazione dei valori medi del DM n. 55/2014 per il monitorio e dei valori medi del DM del 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi del medesimo DM per le fasi istruttoria e conclusionale tenuto conto dell'attività in concreto svolta (scaglione 5.201,00 – 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 775/2022 emesso il 28.08.2022 dal Tribunale di Lodi;
2) condanna a corrispondere a la somma di € 14.781,30, a Parte_1 Controparte_1 titolo di ca ssi come da doma
3) condanna corrispondere a le spese di lite che quantifica Parte_1 Controparte_1 in:
− € 540,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali iva e cpa per il monitorio;
− € 3.387,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali iva e cpa per il giudizio di opposizione.
Lodi, 21 settembre 2024
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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