Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
L'art. 58, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale stabilisce che, per i dipendenti di enti locali, si applichino le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, e perciò l'art. 19 del d.P.R. n. 3 del 1957 il quale prevede la giurisdizione della Corte dei Conti, ha trovato applicazione anche per i giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, sempre - naturalmente - che gli stessi avessero ad oggetto la responsabilità di dipendenti di enti locali nei confronti degli enti medesimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (RECTE AMM. FINANZE), in persona del Ministro pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA, FORESTO ADELCHI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 05883/97 proposto da:
FORESTO ADELCHI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, rappresentato e difeso all avvocato ERNESTO FAZZARI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 05884/97 proposto da:
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA, in persona del Sindaco, pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Via FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studi dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CAPPELLETTO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, ADELCHT FORESTO;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n^ 06550/97 proposto da:
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CAPFELLETTO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA, AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;
- intimate -
avverso la sentenza n. 388/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 21/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati Luigi CRISCUOLI, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per la ricorrente, Emanuele COGLITORE, per delega dell'Avvocato Luigi MANZI, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 19 maggio 1989 l'Amministrazione delle Finanze conveniva davanti al Tribunale di Venezia il Comune di Concordia Sagittaria e ST AD, chiedendo la condanna degli stessi, in solido, al risarcimento del danno che assumeva avere subito a seguito della tardiva notifica (con conseguente decadenza di essa Amministrazione delle Finanze dalla corrispondente pretesa tributaria) di un avviso di accertamento, della quale era stato incaricato AD ST nella qualità di messo del Comune di Concordia Sagittaria.
I convenuti, costituitisi, contestavano, tra l'altro, la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia era devoluta alla cognizione della Corte dei Conti.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 26 maggio 1992, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva la domanda.
L'Amministrazione delle Finanze proponeva appello principale, dolendosi della liquidazione dei danni.
Il Comune di Concordia Sagittaria e AD ST proponevano distinti appelli incidentali, ribadendo, tra l'altro, la tesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla cognizione della Corte dei Conti. Con sentenza del 21 marzo 1996 la Corte di appello di Venezia ribadiva la giurisdizione del giudice ordinario, affermando che nel caso previsto dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (che prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è effettuata - anche - dai messi comunali) non ricorre alcun rapporto, nemmeno funzionale o di servizio, tra l'Amministrazione delle Finanze ed il messo comunale, per cui mancava il presupposto per la devoluzione della controversia relativa alle pretese risarcitorie della predetta amministrazione alla cognizione della Corte dei Conti. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione delle Finanze dello Stato (con un unico motivo), AD ST (con un unico motivo) il Comune di Concordia Sagittaria (con due motivi).
Il Comune di Concordia Sagittaria ha anche ha anche proposto ricorso incidentale, con tre motivi, contro il ricorso della Amministrazione delle Finanze.
Il Comune di Concordia Sagittaria e AD ST hanno depositato memoria.
La causa è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa S.C. per la decisione della sola questione di giurisdizione sollevata con il ricorso principale di AD ST, con il primo motivo del ricorso del Comune di Concordia Sagittaria, con il primo motivo del ricorso incidentale di AD ST.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Va, poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Concordia Sagittaria, in base al principio secondo il quale la consumazione del diritto di impugnazione, a seguito della proposizione del ricorso principale per cassazione, osta a che la parte stessa, ricevuta la notificazione del ricorso di altro contendente, possa introdurre nuovi e diversi motivi di censura con un successivo ricorso incidentale, il quale resta pertanto esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria.
Con l'unico motivo del ricorso di AD ST e con il primo motivo del ricorso del Comune di Concordia Sagittaria si deduce che:
a) l'art. 64 l. 8 giugno 1990 n. 142 ha abrogato gli artt. 261- 265 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, che prevedevano la devoluzione al giudice ordinario dei giudizi di responsabilità interessanti dipendenti di enti locali;
b) l'art. 58, primo comma, l. 8 giugno 1990 n. 142 ha stabilito che per i dipendenti di enti locali si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato e cioè l'art. 19 D.P.R. 1957 n. 3, il quale prevede la giurisdizione della Corte dei conti.
c) lo ius superveniens in materia di giurisdizione è di immediata applicazione.
Sulla base di tali premesse, si afferma che erroneamente nella specie è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta di una impostazione che non può essere condivisa, in quanto l'art. 58, cit., trova applicazione anche per i giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, sempre che gli stessi abbiano ad oggetto la responsabilità di dipendenti di enti locali nei confronti di questi ultimi (Cass. 7 novembre 1997 n. 10929). Nella specie, invece, il giudizio era stato instaurato dall'Amministrazione delle Finanze nei confronti di un dipendente del Comune di Concordia Sagittaria, per cui correttamente è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con rinvio degli atti alla prima sezione civile di questa S.C., per la decisione delle altre questioni.
P.Q.M.
la Corte riunisce il ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Concordia Sagittaria;
rigetta il ricorso di AD ST ed il primo motivo del ricorso principale del Comune di Concordia Sagittaria;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti alla prima sezione civile. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999