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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/06/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente dr.ssa Claudia BONOMI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
06/02/2024, assunto in decisione all'udienza in data 09/06/2025 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GALIMBERTI SUSANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. TORREGGIANI BARBARA LUCIA, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Con note congiunte e sottoscritte personalmente, depositate in data 06.06.2025, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volte a definire in via consensuale la controversia.
Il Giudice, preso atto, con decreto del 09.06.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale, pertanto, accoglie e recepisce le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in ES AD, il 10/05/2014, tra i Sigg.ri e , trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ES Parte_1 Controparte_1
AD al n. 11, Parte I, Anno 2014 e per l'effetto,
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ES AD, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di ES AD;
3) Prendere atto che le Parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti, e nulla richiedono l'una all'altro a titolo di assegno divorzile;
4) Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto in ES AD, il 10/05/2014;
5) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 06/02/2024, così provvede: Controparte_1 I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile a ES AD (MB) in data 10.04.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ES AD (MB) al n. 11, parte I, anno 2014), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ES AD (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente dr.ssa Claudia BONOMI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
06/02/2024, assunto in decisione all'udienza in data 09/06/2025 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GALIMBERTI SUSANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. TORREGGIANI BARBARA LUCIA, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Con note congiunte e sottoscritte personalmente, depositate in data 06.06.2025, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volte a definire in via consensuale la controversia.
Il Giudice, preso atto, con decreto del 09.06.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale, pertanto, accoglie e recepisce le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in ES AD, il 10/05/2014, tra i Sigg.ri e , trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ES Parte_1 Controparte_1
AD al n. 11, Parte I, Anno 2014 e per l'effetto,
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ES AD, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di ES AD;
3) Prendere atto che le Parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti, e nulla richiedono l'una all'altro a titolo di assegno divorzile;
4) Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto in ES AD, il 10/05/2014;
5) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 06/02/2024, così provvede: Controparte_1 I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile a ES AD (MB) in data 10.04.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ES AD (MB) al n. 11, parte I, anno 2014), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ES AD (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona