Decreto cautelare 4 giugno 2021
Ordinanza cautelare 5 luglio 2021
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2021
Sentenza 22 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/03/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01960/2025REG.PROV.COLL.
N. 05732/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5732 del 2024, proposto dall’associazione Gioco Immagine e Parole, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Maria Mignano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Cigliano in Roma, via degli Scipioni, n. 132 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
dell’associazione Nest Napoli Est Teatro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Ingrosso e Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 7135/2023, pubblicata in data 22 dicembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dell’associazione Nest Napoli Est Teatro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti gli avvocati Fabio Maria Mignano, Antonio Andreottola e Maria Grazia Ingrosso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’associazione “Gioco, Immagine e Parole” ha ottenuto in concessione d’uso gratuito dei locali, in proprietà del Comune di Napoli, siti in via Martirano, n. 17, con sottoscrizione della relativa scrittura privata in data 27 ottobre 2015, in esito ad una procedura pubblica, conseguente al finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale di uno specifico progetto. La durata della concessione gratuita è stata fissata in due anni decorrenti dalla sottoscrizione del sopra indicato atto, con previsione, per i successivi tre anni, della concessione in uso a titolo oneroso, previa formalizzazione di un successivo contratto.
Alla scadenza del biennio di affidamento gratuito dei predetti locali, l’associazione ha continuato ad occuparli, senza che fosse intervenuta la sottoscrizione di alcun contratto.
Espletata l’attività istruttoria, con delibera della Giunta comunale n. 88 dell’11 marzo 2021, si dava atto della scadenza del biennio di affidamento gratuito dei suddetti locali e della circostanza che non fosse stato sottoscritto alcun contratto con l’associazione per l’assegnazione triennale a titolo oneroso, disponendosi l’indizione di una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario in relazione ai due locali posti al pianoterreno e al primo piano dell’immobile comunale.
Con ricorso proposto innanzi al competente TAR Campania, l’associazione “Gioco, Immagine e Parole” ha agito avverso: la disposizione dirigenziale n. 14 del 4 maggio 2021, di rigetto della richiesta di rinnovo contrattuale per anni sei da essa formulata in relazione ai locali de quibus ; la sopra indicata delibera della Giunta Comunale n. 88 dell’11 marzo 2021; la disposizione dirigenziale n. 20 del 13 maggio 2021, di approvazione dell’avviso pubblico finalizzato alla concessione in uso a titolo oneroso dei due differenti locali facenti parte del predetto edificio; l’avviso pubblico ed ogni altro atto connesso e conseguente.
La domanda cautelare annessa al ricorso introduttivo è stata respinta con ordinanza n. 1233 del 2021, confermata in appello con il provvedimento cautelare n. 4985del 2021.
Nelle more, l’amministrazione comunale ha proceduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei locali in argomento e a tale procedura l’associazione “Gioco, Immagine e Parole” non ha partecipato, proponendo, invece, ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il ridetto atto di riattivazione della procedura, nonché quello di nomina della commissione di gara e gli atti conseguenti tra i quali anche la disposizione dirigenziale di presa d’atto dei lavori della Commissione, con aggiudicazione provvisoria in favore dell’associazione Nest Napoli Est Teatro e i verbali di gara. Anche la domanda interinale formulata con il ricorso per motivi aggiunti è stata respinta dal Tribunale con ordinanza n. 1758 del 2021 che non consta aver costituito oggetto di appello cautelare.
Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, infine, hanno costituito oggetto di impugnazione: il verbale n. 1 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto “ Riunione della Commissione Esaminatrice per la procedura finalizzata alla concessione in uso, a titolo oneroso, di due differenti locali facenti parte dell’edificio di proprietà del Comune di Napoli, ad uso non residenziale, ubicato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio alla via Bernardino Martirano n. 17 (Municipalità 6), da destinare alla realizzazione di progetti per finalità culturali, artistiche, ricreative e di rilievo sociale ”; il verbale n. 2 dell’11 agosto 2021, con il quale la medesima Commissione esaminatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell’associazione Nest Napoli Est Teatro; la relazione esplicativa di progetto redatta dall’associazione da ultimo indicata.
Nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi al TAR Campania, l’associazione “Gioco, Immagine e Parole”, con verbale del 23 febbraio 2022, ha accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice ordinario dalla stessa adito per ottenere la reintegrazione nel possesso dei locali; con tale proposta si dava atto che “ l’immobile viene lasciato vuoto e libero da persone e cose ad esclusione dei beni mobili e attrezzature di proprietà della associazione Nest ” e che “ il Comune di Napoli dichiara che dalla data odierna la custodia ed il possesso dei locali sono trasferiti all’associazione Nest ”.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è stato dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall’amministrazione comunale e dalla controinteressata, alla luce della mancata tempestiva impugnazione della definitiva assegnazione dei locali alla controinteressata Nest, peraltro coerente con l’atto di conciliazione, che ha posto fine al giudizio civile di reintegrazione nel possesso.
L’appellante critica la sentenza impugnata, precipuamente contestando la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, con riproposizione delle censure non esaminate nella sentenza, in quanto assorbite.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Napoli sia l’associazione controinteressata, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto del ricorso.
In data 14 gennaio 2025, l’appellante ha prodotto memoria di replica, insistendo per l’accoglimento delle deduzioni formulate.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2. Preliminarmente il Collegio evidenzia che, come inequivocabilmente emerge dalla scrittura privata sottoscritta dal Comune di Napoli e dall’associazione appellante in data 27 ottobre 2015, la concessione gratuita dei locali che vengono in rilievo ha avuto una durata di due anni, con scadenza, dunque, nella data del 27 ottobre 2017, stabilendosi, altresì, “ allo scadere del biennio ”, il rilascio di una concessione in uso a titolo oneroso, per ulteriori tre anni, “ previa formalizzazione di un successivo contratto ”. Nell’art. 4 della predetta scrittura privata, si specifica, inoltre che: « Alla scadenza concordata, il concessionario si obbliga a stipulare con il Comune, per ulteriori 3 anni, un contratto a titolo oneroso, con un canone mensile stimato, sulla scorta delle valutazioni effettuate dal Servizio PRM Patrimonio (cfr. nota prot. 2015/0825722 del 26/10/2015), al presente allegata, pari ad € 2.992,5 (euro duemilanovecentonovantadue/5), con gli eventuali adeguamenti previsti dalla vigente normativa. Alla scadenza dei cinque anni (2 a titolo gratuito + 3 a titolo oneroso) il bene verrà restituito al concedente nello stesso stato in cui si trova all’atto della consegna salvo le opere autorizzate dall’ente per lo sviluppo del progetto, con la possibilità, per l’Associazione “Gioco Immagine e Parole”, entro sei mesi dalla scadenza dello stesso, di chiedere all’amministrazione, di valutare un’eventuale prosecuzione del contratto a titolo oneroso per ulteriori anni 6, secondo i canoni vigenti ».
2.1. Il contratto a titolo oneroso della durata di tre anni non è mai stato stipulato.
3. In esito ad un’istruttoria accurata e rilevata anche l’assenza di un titolo di legittimazione dell’odierna appellante all’occupazione dei locali in questione - di cui pure la stessa ha continuato, come sopra esposto, a godere nel periodo successivo alla scadenza del biennio -, legittimamente e doverosamente l’amministrazione comunale ha indetto la procedura per l’assegnazione in concessione onerosa del bene.
4. A tale procedura l’appellante non ha partecipato, proponendo il ricorso originario, integrato dai successivi motivi aggiunti, senza tuttavia, impugnare la disposizione dirigenziale n. 36/2021, di aggiudicazione definitiva della concessione a titolo oneroso in favore dell’associazione controinteressata.
5. La declaratoria di improcedibilità alla quale è addivenuto il primo giudice, in accoglimento dell’eccezione formulata dalle controparti, è scaturita proprio dalla rilevazione dell’omessa impugnazione dell’atto conclusivo della procedura, intervenuto nelle more della definizione del giudizio e conosciuto dall’originaria ricorrente.
5.1. La statuizione recata nella sentenza impugnata è immune dai censurati vizi. Deve rilevarsi, infatti, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, risulta per tabulas dalla documentazione in atti che la procedura – per la quale, si ribadisce, l’associazione appellante non ha presentato domanda di partecipazione – ha avuto ad oggetto sia i locali posti al piano terra sia quelli posti al primo piano, dovendosi, quindi escludere la sussistenza di un residuo interesse ad ottenere il rinnovo dell’assegnazione almeno per il locale posto al primo piano, per il quale, sebbene non sia stata rilasciata alcuna assegnazione (a differenza degli altri, oggetto dell’affidamento in favore della controinteressata), l’amministrazione si è legittimamente riservata l’indizione di una nuova procedura.
5.2. Ne deriva, dunque, che, a seguito della mancata impugnazione dell’atto conclusivo della procedura l’appellante non potrebbe trarre alcun vantaggio dalla prosecuzione del giudizio, non potendo ottenere il bene definitivamente assegnato alla controinteressata.
5.3. Il primo giudice ha correttamente applicato l’orientamento consolidato questo Consiglio (cfr., ex multis , n. 7946 del 2023), espresso, in specie, con riferimento all’impugnazione proposta dal concorrente escluso e a fortiori valevole nella fattispecie in esame, nella quale l’associazione appellante non ha neppure presentato la domanda di partecipazione alla procedura, non essendo configurabile alcun effetto caducante discendente dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta avverso gli atti antecedenti.
6. A quanto esposto va anche soggiunto che nell’ambito del giudizio civile proposto dall’associazione “Gioco, Immagine e Parole” per la reintegrazione nel possesso dei locali, la stessa appellante ha sottoscritto il verbale del 23 febbraio 2022, accettando la proposta conciliativa, dalla quale emerge con chiarezza che “ l’immobile viene lasciato vuoto e libero da persone e cose ad esclusione dei beni mobili e attrezzature di proprietà della associazione Nest ” e che “ il Comune di Napoli dichiara che dalla data odierna la custodia ed il possesso dei locali sono trasferiti all’associazione Nest ”; proprio sulla base di tale sottoscrizione, con l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 2914 dell’11 marzo 2022 è stata dichiarata la cessata materia del contendere.
Non può revocarsi in discussione che con la sottoscrizione della suddetta proposta l’appellante ha espressamente e definitivamente accettato il trasferimento della disponibilità del bene alla controinteressata, con una efficacia che non può ritenersi limitata al solo giudizio civile definendo l’assetto degli interessi concordato tra le parti.
7. Quanto sopra esposto riveste valenza dirimente ai fini del rigetto dell’appello.
8. È, dunque, solo per completezza che il Collegio rileva che il contratto del quale l’associazione auspicherebbe il rinnovo, come in precedenza evidenziato, non è stato mai stato sottoscritto e che, alla scadenza del biennio l’occupazione del bene è avvenuta sine titulo . Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, inoltre, risultano esaustivamente documentati in atti gli inviti ad essa rivolti dall’amministrazione comunale, attraverso la società Napoli Servizi S.p.a., per addivenire a detta stipulazione, la cui mancata sottoscrizione è dipesa da circostanze ascrivibili alla stessa appellante, emergendo dalla nota prot. n. 487311 del 22 giugno 2021 del Servizio Giovani e Pari Opportunità, che, nonostante la perdurante occupazione del bene oltre la scadenza del biennio, l’appellante “ non ha corrisposto alcuna somma al Comune ”, non constando neppure il pagamento dei tributi comunali.
8.1. Del pari si osserva che non era certamente preclusa all’appellante la partecipazione alla procedura previa regolarizzazione della situazione di morosità nel pagamento di quanto dovuto all’amministrazione comunale, non essendo ravvisabile alcuna illegittimità nella previsione della clausola che stabiliva detto requisito, del tutto ragionevole in quanto afferente alla stessa affidabilità del concorrente. Peraltro, l’art. 18 del regolamento per l’assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2013 e che non ha costituito oggetto di alcuna impugnazione, reca, tra le circostanze preclusive all’assegnazione degli immobili rientranti nel patrimonio indisponibile dell’ente territoriale, le “ condizioni di morosità nel pagamento del canone e delle spese condominiali ”.
9. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto in quanto infondato.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 5732 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Napoli e dell’associazione Nest Napoli Est Teatro, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO