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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1249/2018
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4/3/2025, alle ore 9:15, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ( ), l'avv. TERRANOVA PATRIZIA;
TE C.F._1 per , l'avv. CAMPANELLA SALVATORE. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusionali. Discute la causa riportandosi agli atti.
L'avv. di parte convenuta precisa le conclusioni come da note conclusionali. Discute la causa riportandosi agli atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1249/2018 pendente tra:
(C.F.: ), nato a [...] l' 8/02/1952 e residente in TE C.F._1
Modica, Via Resistenza Partigiana n. 128/d, con il patrocinio dell'avv. Patrizia Terranova
pagina 1 di 10 ) (pec: con elezione di C.F._2 Email_1 domicilio in Modica, via Variante S.S. 115 n. 1/B presso lo studio dell'avv. Patrizia Terranova;
ATTORE contro
(p.iva: ), in persona del legale rappr.te pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, avente sede legale in Pozzallo c.da Casazze n.81, con il patrocinio dall'avv. Salvatore CP_2
Campanella, (C.F.: (pec: CodiceFiscale_3
, con elezione di domicilio in Modica, nella via Email_2
Alberto Portogallo n. 18/c, presso lo studio dell'avv. Salvatore Campanella;
CONVENUTA ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio avanti l'intestato TE tribunale la ditta per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla Controparte_1 non corretta esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione eseguiti sulla imbarcazione “ITAMA
President” del 1980 di sua proprietà, affidati al convenuto cantiere navale nel periodo compreso fra il novembre 2015 e l'estate 2016.
Parte attrice deduceva che la ditta convenuta, incaricata di procedere alla manutenzione e rimozione delle infiltrazioni d'acqua presenti sul natante, si era resa gravemente inadempiente in ordine alle assunte obbligazioni contrattuali posto che i lavori di ripristino del vascello, oltre a non essere stati realizzati a regola d'arte, erano risultati addirittura peggiorativi per lo stato dell'imbarcazione sia a livello estetico che funzionale, cagionandogli danni dapprima non esistenti e continuando a permanere quelli già in essere.
Segnatamente, l'attore riferiva di aver corrisposto, nel corso dei lavori, la complessiva TE somma di euro 16.000,00 a fronte dei 67.793,12 richiesti dal cantiere navale con consuntivo del
12/08/2016 e che, in data 13/08/2016 in seguito ad un giro in mare, l'imbarcazione, oltre a presentare
“vistosi danni chiaramente arrecati dagli interventi della società perché prima non esistenti” (cfr. pag.
1 ricorso per a.t.p.), “si rilevava immediatamente ingovernabile e non rispondente ai comandi impartiti con il timone il quale non risultava collegato” (cfr. pag. 2 ricorso per a.t.p.), sicché in data 29/08/2016 veniva sporta denuncia-querela nei confronti del legale rappr.te della per pericolo di Controparte_1 naufragio ex art. 450 cod. pen. (proc. 3964/16 R.G.N.R.).
Affidate ad un tecnico di propria fiducia le verifiche per rilevare i vizi dell'opera, l'attore promuoveva avanti il tribunale di Ragusa un giudizio di a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. (proc. n.r.g. 5425/2016) ove l'ausiliario incaricato dal tribunale, arch. , indicava in euro 50.200,00 (oltre iva) il costo degli Per_1
pagina 2 di 10 interventi necessari alla eliminazione dei danni e quantificava in euro 16.289,83 l'entità degli interventi effettuati dalla convenuta società navale.
Alla luce di tali premesse, l'attore, previo accertamento e dichiarazione di responsabilità della
[...]
con l'odierno giudizio, chiedeva condannarsi quest'ultima al pagamento della somma di CP_1 euro 61.244,00 a titolo di risarcimento del danno oltre alle spese del giudizio e di quelle dell'ATP sulla base delle seguenti conclusioni precisate con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.: “Piaccia al
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile Controparte_1 dei danni arrecati all'imbarcazione ITAMA in legno denominata “President” di proprietà dell'attore per la non corretta esecuzione degli interventi di riparazione e manutenzione commissionati;
Conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma di € 61.244,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'imbarcazione dell'attore, con gli interessi e la rivalutazione;
Ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale spiegata dalla
[...]
e, per l'effetto, rigettarla;
CP_1
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio e delle spese del procedimento per Atp.”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di euro 51.485,75, oltre ad interessi, per l'attività espletata in favore del committente.
A tal fine, oltre a negare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale addebitatale, deduceva che:
- l'imbarcazione era in uno stato di abbandono tale che il titolare del cantiere, prima di dar corso agli interventi richiesti dall'armatore, fece presente che probabilmente il costo dell'intervento avrebbe sopravanzato il valore commerciale dell'imbarcazione;
- l'attore ritenne comunque di procedere a taluni interventi, per una spesa inizialmente preventivata di circa euro 20.000,00: 1) carenaggio;
2) pitturazione opera morta;
3) sostituzione autoclave impianto idrico sanitario e 4) pulizia teak coperta;
- le lavorazioni erano state concordate, senza contratto scritto, sia per i rapporti di pregressa conoscenza e reciproca fiducia, sia perché ogni dettaglio era stato specificamente chiarito al committente dal Sig.
, alla presenza dei suoi collaboratori;
CP_2
- nel corso dei lavori, anche alla costante presenza dell'armatore, si evidenziarono sull'imbarcazione innumerevoli problemi conseguenti allo stato di degrado e di mancata manutenzione;
ciò comportava pagina 3 di 10 periodici confronti tra i tecnici del cantiere e l'attore, il quale approvava lavori e materiali, anche tramite i suoi collaboratori;
- l'attore non ha mai contestato alcuna delle lavorazioni effettuate;
anzi, alcune di quelle censurate in sede di a.t.p. erano state effettuate proprio su esplicita richiesta del committente;
- dopo qualche sollecito al sig. ad integrare gli acconti corrisposti, essendo le spese vive TE sostenute di gran lunga superiori a quanto inizialmente versato, facendogli presente della sussistenza del diritto di ritenzione, quest'ultimo, non appena la barca venne messa in acqua per un collaudo e prima ancora che fossero ultimati gli ultimi collegamenti, provò a trasferirla in altro sito evidentemente il consenso del titolare del cantiere;
nella barca, tuttavia, non erano ancora stati collegati i comandi della timoneria e quindi era ingovernabile, per cui il sig. fu costretto a desistere dal suo disegno;
tuttavia TE non appena furono approntati i collegamenti, nei giorni successivi, il sig. si appropriava della TE barca facendo perdere le proprie tracce, in coerenza col proprio disegno di non adempiere alle proprie obbligazioni;
- nessun difetto è mai stato denunciato nei termini di legge e nessuna anomalia mai lamentato;
solo successivamente è stato promosso un a.t.p.;
- il valore effettivo dell'imbarcazione, nelle condizioni in cui fece ingresso nel cantiere, era pressocchè pari a zero, sicché solo all'esito dei lavori effettuati aveva conseguito una rivalutazione.
Contestando, dunque, le risultanze alle quali era pervenuto il c.t.u. nel disposto a.t.p. ed eccependo la decadenza dell'attore da qualsivoglia azione contrattuale – non essendo stati mai denunziati i vizi o le difformità nei termini di legge di cui all'art. 1667, co. 2, c.c. o dell'art. 2226, co. 2, c.c., a seconda se la fattispecie fosse ricondotta, rispettivamente, alla disciplina del contratto di appalto o a quella del contratto d'opera – la convenuta riferiva di aver posto in essere lavori di manutenzione e ripristino per un importo pari ad di 67.485,00, da cui detrarre in ogni caso l'importo di euro 16.000,00 già corrisposto dall'attore.
Concludeva, pertanto, come segue: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigettare con ogni statuizione la avversa domanda e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannare il Sig. al pagamento, in TE favore dell' della complessiva somma di € 51.485,75 oltre interessi moratori dovuta Controparte_1 per la causale di cui in premessa. Con la condanna alle spese del presente giudizio.”
Chiesti e concessi i termini di cui all'183, co. 6, c.p.c., la convenuta formulava per la prima CP_1 volta eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi posto che con l'atto introduttivo controparte si era limitata ad una generica doglianza di non corretta esecuzione degli interventi commissionati, senza indicare la natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti con la conseguenza di affidare al giudice il compito di integrare o interpretare la domanda.
pagina 4 di 10 Rilevava, altresì, che il , per sottrarsi al pagamento di quanto dovuto e temendo l'esercizio TE del diritto di ritenzione da parte del cantiere navale, più volte aveva provato a sottrarre l'imbarcazione dal luogo in cui era ormeggiata, per ormeggiarla presso altro cantiere.
Con riferimento all'episodio del 13/08/2016, invece, riferiva che il Sig. , pur essendo a TE conoscenza del mancato collegamento del timone e dei comandi – quest'ultimo subordinato al pagamento del saldo – aveva deciso di procedere comunque al varo della nave ed in malafede aveva temerariamente sporto querela nei confronti di quale rappresentante legale del cantiere ma che, in CP_2 ogni caso, il P.M., ritenendo non integrata la fattispecie di reato di cui all'art. 450 cod. penale aveva disposto l'archiviazione del fascicolo con richiesta del 27/2/2018.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., replicava, invece, di aver scoperto i vizi solo TE con la perizia redatta del tecnico di parte, successivamente all'ispezione della banca, anche nelle giornate piovose, a metà settembre 2016; la contestazione è stata formalmente elevata in data 31/10/2016, pervenuta alla convenuta il 2/11/2016. Inoltre, l'opera non è mai stata accettata. La barca gli fu affidata dal legale rappresentante della convenuta, che aveva anche richiesto autorizzazione al varo, per un giro di prova il giorno 13/8/2016, in stato di assoluta ingovernabilità perché il timone ed il cavo della leva comando erano staccati. Per tale condotta è stata sporta querela, derubricata dal p.m. in vertenza civilistica.
Escussi gli ammessi testi, con ordinanza del 15/11/2019, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a stimare - previa descrizione degli interventi eseguiti dalla convenuta sul Controparte_1 natante di proprietà dell'attore - il prezzo di mercato dell'appaltata opera e la regolare esecuzione della medesima secondo le regole dell'arte, nonché - nella negativa - la descrizione dei difetti dell'opera e dei deplorati danni arrecati all'imbarcazione, indicando gli interventi atti a porvi rimedio e i relativi costi.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente all'udienza del 4/03/2025.
Nel merito
L'attore ha fondato la propria domanda sulla sussistenza di vizi nell'opera eseguita dalla CP_1 su sua commissione, in quanto i lavori di riparazione e manutenzione dell'imbarcazione ITAMA in
[...] legno denominata “President” non sarebbero stati realizzati a regola d'arte.
L'attore ha quindi rifiutato il pagamento del consuntivo sottopostole dalla società navale proprio per la presenza di riscontrati vizi sia a livello estetico che funzionale all'imbarcazione di sua proprietà.
Orbene, al fine di esaminare il merito della domanda, nonché l'eccezione preliminare di decadenza formulata dalla convenuta, è necessario affrontare alcune questioni preliminari di merito.
pagina 5 di 10 Il rapporto negoziale intercorso tra le parti con commissione dei lavori a novembre 2015 deve inquadrarsi nella fattispecie del contratto di appalto, in virtù della natura societaria dell'appaltatore, essendo incompatibile la caratteristica della prevalenza del lavoro personale, elemento costituivo del lavoratore autonomo, con un'organizzazione di mezzi e risorse del prestatore tramite una struttura societaria (cfr., per le medesime considerazioni che conducono ad escludere la ricorrenza di caratteristica in presenza di persone giuridica per altri istituti, Cass. civ., sez. II, sent., 30/10/1991, n. 11651).
Inoltre, contrariamente alle difese di , deve ritenersi che lo stesso abbia accettato TE senza riserve l'opera eseguita dalla convenuta in data 19/8/2016.
In diritto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “[i]n materia di appalto, l'art. 1665
c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica".
Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche per "facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa […], con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (Cass. civ., sez. II, sent.,
21/06/2013, n. 15711).
A tal fine, è stato anche precisato che “[l]'accettazione è […] tacita, in base ai principi generali, laddove il committente, o un suo rappresentante autorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera. Sicché essa si sostanzia nei comportamenti concludenti, che - presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente - dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13966 del 30/06/2005; Sez. 2, Sentenza n. 7057 del 14/04/2004; Sez.
3, Sentenza n. 1635 del 08/04/1978; Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 01/06/1974) […]. Ebbene l'art. 1665
c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve desumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 4021 del 09/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 13224 del 16/05/2019). Ed appunto, in primo luogo, si considera fattispecie di accettazione tacita la ricezione dell'opera senza riserve in assenza di verifica”
(cfr., da ultima, Cass. civ., sez. II, ord., 22/01/2025, n. 1576). pagina 6 di 10 Orbene, nel caso di specie, costituisce inequivocabile e non superabile prova legale della consegna, sub specie di immissione in possesso, e dell'accettazione senza riserve, con condotta incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera, il comportamento complessivo oggetto confessione giudiziale resa dall'attore all'udienza del 1/10/2019.
Egli, infatti, rispondendo affermativamente al capitolo 17 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c., di parte convenuta, ha confermato che in data 19/8/2016 ha trasferito in altro sito l'imbarcazione prelevandola dal pontile dell “contro la volontà dei titolari”. CP_3 CP_1
Tale fatto, già di per sé incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera e di consentire un collaudo preventivo, assume peraltro una maggiore portata se letto unitamente all'ulteriore circostanza oggetto di confessione giudiziale: in particolare, l'attore, confermando il capitolo 9 formulato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., di parte convenuta, ha fornito la prova di esser stato messo a conoscenza che “la consegna dell'imbarcazione sarebbe avvenuta contestualmente al pagamento del saldo, quantificato a quella data in € 60.000,00”.
Di conseguenza, costituisce prova legale l'apprensione, da parte del committente, dell'imbarcazione, nonostante quando convenuto con i titolari della società convenuta, senza riserve, senza attendere la consegna da parte dell'appaltatore, previo collaudo dell'opera.
Tale accettazione senza riserve determina, ex art. 1667, co. 1, 2° per., c.c., l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciute o conoscibili dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cfr., ampiamente, Cass. civ., sez. II, ord., 22/01/2025, n. 1576).
Inoltre, quanto alla disciplina dei vizi occulti, grava in ogni caso su parte attrice l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione, incombe al committente ( Cass.n. 14039/2007; Cass. n. 6774/2001; Cass. n. 8187/2000; Cass. n. 10364/1997; Cass.
n. 5677/1994; Cass. n. 6774/2001, Cass. n.10579/ 2012). La prova può essere acquisita con ogni mezzo, ma deve portare all'accertamento del giorno in cui è avvenuta la scoperta (Cass. 2206/1966). Si rappresenta, a tal fine, che la denuncia costituisce un “atto dichiarativo unilaterale recettizio” (app.
Roma, sez. II, sent., 22/03/2012, n. 1567; trib. Pavia, sez. III, sent., 22/11/2021, n. 1460: “per la denunzia non è richiesta l'osservanza di formule sacramentali, potendo essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere la conoscenza dei destinatari (atto recettizio), non essendo previsto alcun vincolo di forma
(Cass. n. 6404/1984)”; trib. Aosta, sent., 18/01/2022, n. 20), che si perfeziona nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.
, a fronte della tempestiva eccezione di decadenza (consegna dell'opera e sua TE accettazione tacita in data 19/8/2016), non ha specificamente allegato quali vizi fossero per lui occulti, né tanto meno provato la data in cui li avrebbe scoperti e, pertanto, la tempestività della denunzia. pagina 7 di 10 Dalla copiosa documentazione fotografia prodotta in atti, è verosimile ritenere che i vizi relativi alla verniciatura esterna (deterioramento dell'antivegetativa, crepe, bolle, sbavature e colature cfr. pag. 2 perizia giurata del 12/12/2016), alla pannellatura della struttura prendisole, alle condizioni del fasciame di coperta, fossero già facilmente visibili ictu oculi alla data del 13/08/2016 allorché la nave fu posta in acqua per il varo.
Riferendosi a tale episodio è lo stesso attore ad affermare che “l'imbarcazione, oltre a presentare vistosi danni chiaramente arrecati dagli interventi della società perché prima non esistenti” (cfr. pag. 1 ricorso per a.t.p.), “si rilevava immediatamente ingovernabile e non rispondente ai comandi impartiti con il timone il quale non risultava collegato” (cfr. pag. 2 ricorso per a.t.p.).
Inoltre, anche a voler considerare che, taluni dei vizi di cui si duole l'attore (es. infiltrazioni) potrebbero essersi palesati in tempi successivi alla consegna dell'imbarcazione, l'escusso teste Tes_1
compagna del , rispondendo in modo positivo al secondo articolato di cui alla
[...] TE memoria 183 , co. 6, n. 2 c.p.c., ha riferito che “le infiltrazioni si manifestarono nuovamente con le piogge di fine agosto 2016”, così confermando indirettamente la presenza degli stessi già a fine estate, sicché la denuncia non può considerarsi affatto tempestiva.
Per i motivi di cui sopra, pertanto, l'eccezione di decadenza dalla garanzia dei vizi formulata dalla società convenuta merita accoglimento.
La domanda attorea deve, pertanto, essere rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale, deve in primo luogo evidenziarsi che, come ripetutamente affermato dalla suprema corte, “le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente
l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi
o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicchè, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non
è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera
(per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n. 7364) […]. Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purchè il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la pagina 8 di 10 spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass., Sez. 6-2, 26/11/2013, n.
26365), in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione (Cass. Sez. 2, 17/05/2004, n. 9333)”.
Nel caso di specie, il pagamento della somma di euro 51.485,75, iva compresa, quale Controparte_1 saldo dovuto, al netto dell'acconto già ricevuto, per i lavori eseguiti sull'imbarcazione di proprietà dell'attore.
Ciò posto, al fine di valutare la fondatezza della domanda è stata disposta una c.t.u. nel presente giudizio, che ha fatto seguito a quella resa in sede di a.t.p.
Il c.t.u., partendo anche dalle risultanze dell'a.t.p. e di tutte le fotografie acquisite in quel procedimento e nel presente giudizio, ha stimato, in maniera analitica e convincente, riportando i parametri di riferimento (diversamente dal c.t.u. dell'a.t.p. e dalle osservazioni del c.t.p. di parte attorea, che genericamente ha dedotto che gli stessi non sarebbero conformi ai prezzi “locali”), le opere eseguite a regola d'arte per l'importo complessivo di euro 31.309,46 (i.v.a. inclusa), contrapponendole a quelle rese invece non a regola d'arte, pari ad euro 39.216,01 (a fronte di un valore originario dell'imbarcazione stimato tra 10.000 e 15.000 euro).
Considerato, dunque, che l'unica eccezione che può esser valutata è quella del parziale inadempimento dell'appaltatore (ovvero, inesigibilità del corrispettivo delle opere non regolarmente eseguite), parte attrice deve esser condanna al pagamento dell'importo di euro 15.309,46, già comprensivo di i.v.a. e al netto del pacifico acconto di euro 16.000,00 ricevuto, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 19/8/2016 sino al 5/6/2018, giorno della domanda giudiziale in riconvenzionale,
e al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., a partire dalla predetta data.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di TE
. Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di
[...] applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.838,55 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 518,00 per esborsi. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di . TE
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P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda principale di;
TE
• in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a TE pagare a la somma di euro 15.309,46, già comprensiva di i.v.a., oltre interessi, Controparte_1 al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 19/8/2016 sino al 5/6/2018, e al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., a partire dal 5/6/2018;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di TE Controparte_1 lite, che si liquidano in euro 5.838,55 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 518,00 per esborsi.
• pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. TE
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 4/3/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4/3/2025, alle ore 9:15, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ( ), l'avv. TERRANOVA PATRIZIA;
TE C.F._1 per , l'avv. CAMPANELLA SALVATORE. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusionali. Discute la causa riportandosi agli atti.
L'avv. di parte convenuta precisa le conclusioni come da note conclusionali. Discute la causa riportandosi agli atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1249/2018 pendente tra:
(C.F.: ), nato a [...] l' 8/02/1952 e residente in TE C.F._1
Modica, Via Resistenza Partigiana n. 128/d, con il patrocinio dell'avv. Patrizia Terranova
pagina 1 di 10 ) (pec: con elezione di C.F._2 Email_1 domicilio in Modica, via Variante S.S. 115 n. 1/B presso lo studio dell'avv. Patrizia Terranova;
ATTORE contro
(p.iva: ), in persona del legale rappr.te pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, avente sede legale in Pozzallo c.da Casazze n.81, con il patrocinio dall'avv. Salvatore CP_2
Campanella, (C.F.: (pec: CodiceFiscale_3
, con elezione di domicilio in Modica, nella via Email_2
Alberto Portogallo n. 18/c, presso lo studio dell'avv. Salvatore Campanella;
CONVENUTA ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio avanti l'intestato TE tribunale la ditta per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla Controparte_1 non corretta esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione eseguiti sulla imbarcazione “ITAMA
President” del 1980 di sua proprietà, affidati al convenuto cantiere navale nel periodo compreso fra il novembre 2015 e l'estate 2016.
Parte attrice deduceva che la ditta convenuta, incaricata di procedere alla manutenzione e rimozione delle infiltrazioni d'acqua presenti sul natante, si era resa gravemente inadempiente in ordine alle assunte obbligazioni contrattuali posto che i lavori di ripristino del vascello, oltre a non essere stati realizzati a regola d'arte, erano risultati addirittura peggiorativi per lo stato dell'imbarcazione sia a livello estetico che funzionale, cagionandogli danni dapprima non esistenti e continuando a permanere quelli già in essere.
Segnatamente, l'attore riferiva di aver corrisposto, nel corso dei lavori, la complessiva TE somma di euro 16.000,00 a fronte dei 67.793,12 richiesti dal cantiere navale con consuntivo del
12/08/2016 e che, in data 13/08/2016 in seguito ad un giro in mare, l'imbarcazione, oltre a presentare
“vistosi danni chiaramente arrecati dagli interventi della società perché prima non esistenti” (cfr. pag.
1 ricorso per a.t.p.), “si rilevava immediatamente ingovernabile e non rispondente ai comandi impartiti con il timone il quale non risultava collegato” (cfr. pag. 2 ricorso per a.t.p.), sicché in data 29/08/2016 veniva sporta denuncia-querela nei confronti del legale rappr.te della per pericolo di Controparte_1 naufragio ex art. 450 cod. pen. (proc. 3964/16 R.G.N.R.).
Affidate ad un tecnico di propria fiducia le verifiche per rilevare i vizi dell'opera, l'attore promuoveva avanti il tribunale di Ragusa un giudizio di a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. (proc. n.r.g. 5425/2016) ove l'ausiliario incaricato dal tribunale, arch. , indicava in euro 50.200,00 (oltre iva) il costo degli Per_1
pagina 2 di 10 interventi necessari alla eliminazione dei danni e quantificava in euro 16.289,83 l'entità degli interventi effettuati dalla convenuta società navale.
Alla luce di tali premesse, l'attore, previo accertamento e dichiarazione di responsabilità della
[...]
con l'odierno giudizio, chiedeva condannarsi quest'ultima al pagamento della somma di CP_1 euro 61.244,00 a titolo di risarcimento del danno oltre alle spese del giudizio e di quelle dell'ATP sulla base delle seguenti conclusioni precisate con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.: “Piaccia al
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile Controparte_1 dei danni arrecati all'imbarcazione ITAMA in legno denominata “President” di proprietà dell'attore per la non corretta esecuzione degli interventi di riparazione e manutenzione commissionati;
Conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma di € 61.244,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'imbarcazione dell'attore, con gli interessi e la rivalutazione;
Ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale spiegata dalla
[...]
e, per l'effetto, rigettarla;
CP_1
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio e delle spese del procedimento per Atp.”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di euro 51.485,75, oltre ad interessi, per l'attività espletata in favore del committente.
A tal fine, oltre a negare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale addebitatale, deduceva che:
- l'imbarcazione era in uno stato di abbandono tale che il titolare del cantiere, prima di dar corso agli interventi richiesti dall'armatore, fece presente che probabilmente il costo dell'intervento avrebbe sopravanzato il valore commerciale dell'imbarcazione;
- l'attore ritenne comunque di procedere a taluni interventi, per una spesa inizialmente preventivata di circa euro 20.000,00: 1) carenaggio;
2) pitturazione opera morta;
3) sostituzione autoclave impianto idrico sanitario e 4) pulizia teak coperta;
- le lavorazioni erano state concordate, senza contratto scritto, sia per i rapporti di pregressa conoscenza e reciproca fiducia, sia perché ogni dettaglio era stato specificamente chiarito al committente dal Sig.
, alla presenza dei suoi collaboratori;
CP_2
- nel corso dei lavori, anche alla costante presenza dell'armatore, si evidenziarono sull'imbarcazione innumerevoli problemi conseguenti allo stato di degrado e di mancata manutenzione;
ciò comportava pagina 3 di 10 periodici confronti tra i tecnici del cantiere e l'attore, il quale approvava lavori e materiali, anche tramite i suoi collaboratori;
- l'attore non ha mai contestato alcuna delle lavorazioni effettuate;
anzi, alcune di quelle censurate in sede di a.t.p. erano state effettuate proprio su esplicita richiesta del committente;
- dopo qualche sollecito al sig. ad integrare gli acconti corrisposti, essendo le spese vive TE sostenute di gran lunga superiori a quanto inizialmente versato, facendogli presente della sussistenza del diritto di ritenzione, quest'ultimo, non appena la barca venne messa in acqua per un collaudo e prima ancora che fossero ultimati gli ultimi collegamenti, provò a trasferirla in altro sito evidentemente il consenso del titolare del cantiere;
nella barca, tuttavia, non erano ancora stati collegati i comandi della timoneria e quindi era ingovernabile, per cui il sig. fu costretto a desistere dal suo disegno;
tuttavia TE non appena furono approntati i collegamenti, nei giorni successivi, il sig. si appropriava della TE barca facendo perdere le proprie tracce, in coerenza col proprio disegno di non adempiere alle proprie obbligazioni;
- nessun difetto è mai stato denunciato nei termini di legge e nessuna anomalia mai lamentato;
solo successivamente è stato promosso un a.t.p.;
- il valore effettivo dell'imbarcazione, nelle condizioni in cui fece ingresso nel cantiere, era pressocchè pari a zero, sicché solo all'esito dei lavori effettuati aveva conseguito una rivalutazione.
Contestando, dunque, le risultanze alle quali era pervenuto il c.t.u. nel disposto a.t.p. ed eccependo la decadenza dell'attore da qualsivoglia azione contrattuale – non essendo stati mai denunziati i vizi o le difformità nei termini di legge di cui all'art. 1667, co. 2, c.c. o dell'art. 2226, co. 2, c.c., a seconda se la fattispecie fosse ricondotta, rispettivamente, alla disciplina del contratto di appalto o a quella del contratto d'opera – la convenuta riferiva di aver posto in essere lavori di manutenzione e ripristino per un importo pari ad di 67.485,00, da cui detrarre in ogni caso l'importo di euro 16.000,00 già corrisposto dall'attore.
Concludeva, pertanto, come segue: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigettare con ogni statuizione la avversa domanda e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannare il Sig. al pagamento, in TE favore dell' della complessiva somma di € 51.485,75 oltre interessi moratori dovuta Controparte_1 per la causale di cui in premessa. Con la condanna alle spese del presente giudizio.”
Chiesti e concessi i termini di cui all'183, co. 6, c.p.c., la convenuta formulava per la prima CP_1 volta eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi posto che con l'atto introduttivo controparte si era limitata ad una generica doglianza di non corretta esecuzione degli interventi commissionati, senza indicare la natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti con la conseguenza di affidare al giudice il compito di integrare o interpretare la domanda.
pagina 4 di 10 Rilevava, altresì, che il , per sottrarsi al pagamento di quanto dovuto e temendo l'esercizio TE del diritto di ritenzione da parte del cantiere navale, più volte aveva provato a sottrarre l'imbarcazione dal luogo in cui era ormeggiata, per ormeggiarla presso altro cantiere.
Con riferimento all'episodio del 13/08/2016, invece, riferiva che il Sig. , pur essendo a TE conoscenza del mancato collegamento del timone e dei comandi – quest'ultimo subordinato al pagamento del saldo – aveva deciso di procedere comunque al varo della nave ed in malafede aveva temerariamente sporto querela nei confronti di quale rappresentante legale del cantiere ma che, in CP_2 ogni caso, il P.M., ritenendo non integrata la fattispecie di reato di cui all'art. 450 cod. penale aveva disposto l'archiviazione del fascicolo con richiesta del 27/2/2018.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., replicava, invece, di aver scoperto i vizi solo TE con la perizia redatta del tecnico di parte, successivamente all'ispezione della banca, anche nelle giornate piovose, a metà settembre 2016; la contestazione è stata formalmente elevata in data 31/10/2016, pervenuta alla convenuta il 2/11/2016. Inoltre, l'opera non è mai stata accettata. La barca gli fu affidata dal legale rappresentante della convenuta, che aveva anche richiesto autorizzazione al varo, per un giro di prova il giorno 13/8/2016, in stato di assoluta ingovernabilità perché il timone ed il cavo della leva comando erano staccati. Per tale condotta è stata sporta querela, derubricata dal p.m. in vertenza civilistica.
Escussi gli ammessi testi, con ordinanza del 15/11/2019, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a stimare - previa descrizione degli interventi eseguiti dalla convenuta sul Controparte_1 natante di proprietà dell'attore - il prezzo di mercato dell'appaltata opera e la regolare esecuzione della medesima secondo le regole dell'arte, nonché - nella negativa - la descrizione dei difetti dell'opera e dei deplorati danni arrecati all'imbarcazione, indicando gli interventi atti a porvi rimedio e i relativi costi.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente all'udienza del 4/03/2025.
Nel merito
L'attore ha fondato la propria domanda sulla sussistenza di vizi nell'opera eseguita dalla CP_1 su sua commissione, in quanto i lavori di riparazione e manutenzione dell'imbarcazione ITAMA in
[...] legno denominata “President” non sarebbero stati realizzati a regola d'arte.
L'attore ha quindi rifiutato il pagamento del consuntivo sottopostole dalla società navale proprio per la presenza di riscontrati vizi sia a livello estetico che funzionale all'imbarcazione di sua proprietà.
Orbene, al fine di esaminare il merito della domanda, nonché l'eccezione preliminare di decadenza formulata dalla convenuta, è necessario affrontare alcune questioni preliminari di merito.
pagina 5 di 10 Il rapporto negoziale intercorso tra le parti con commissione dei lavori a novembre 2015 deve inquadrarsi nella fattispecie del contratto di appalto, in virtù della natura societaria dell'appaltatore, essendo incompatibile la caratteristica della prevalenza del lavoro personale, elemento costituivo del lavoratore autonomo, con un'organizzazione di mezzi e risorse del prestatore tramite una struttura societaria (cfr., per le medesime considerazioni che conducono ad escludere la ricorrenza di caratteristica in presenza di persone giuridica per altri istituti, Cass. civ., sez. II, sent., 30/10/1991, n. 11651).
Inoltre, contrariamente alle difese di , deve ritenersi che lo stesso abbia accettato TE senza riserve l'opera eseguita dalla convenuta in data 19/8/2016.
In diritto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “[i]n materia di appalto, l'art. 1665
c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica".
Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche per "facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa […], con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (Cass. civ., sez. II, sent.,
21/06/2013, n. 15711).
A tal fine, è stato anche precisato che “[l]'accettazione è […] tacita, in base ai principi generali, laddove il committente, o un suo rappresentante autorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera. Sicché essa si sostanzia nei comportamenti concludenti, che - presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente - dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13966 del 30/06/2005; Sez. 2, Sentenza n. 7057 del 14/04/2004; Sez.
3, Sentenza n. 1635 del 08/04/1978; Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 01/06/1974) […]. Ebbene l'art. 1665
c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve desumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 4021 del 09/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 13224 del 16/05/2019). Ed appunto, in primo luogo, si considera fattispecie di accettazione tacita la ricezione dell'opera senza riserve in assenza di verifica”
(cfr., da ultima, Cass. civ., sez. II, ord., 22/01/2025, n. 1576). pagina 6 di 10 Orbene, nel caso di specie, costituisce inequivocabile e non superabile prova legale della consegna, sub specie di immissione in possesso, e dell'accettazione senza riserve, con condotta incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera, il comportamento complessivo oggetto confessione giudiziale resa dall'attore all'udienza del 1/10/2019.
Egli, infatti, rispondendo affermativamente al capitolo 17 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c., di parte convenuta, ha confermato che in data 19/8/2016 ha trasferito in altro sito l'imbarcazione prelevandola dal pontile dell “contro la volontà dei titolari”. CP_3 CP_1
Tale fatto, già di per sé incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera e di consentire un collaudo preventivo, assume peraltro una maggiore portata se letto unitamente all'ulteriore circostanza oggetto di confessione giudiziale: in particolare, l'attore, confermando il capitolo 9 formulato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., di parte convenuta, ha fornito la prova di esser stato messo a conoscenza che “la consegna dell'imbarcazione sarebbe avvenuta contestualmente al pagamento del saldo, quantificato a quella data in € 60.000,00”.
Di conseguenza, costituisce prova legale l'apprensione, da parte del committente, dell'imbarcazione, nonostante quando convenuto con i titolari della società convenuta, senza riserve, senza attendere la consegna da parte dell'appaltatore, previo collaudo dell'opera.
Tale accettazione senza riserve determina, ex art. 1667, co. 1, 2° per., c.c., l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciute o conoscibili dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cfr., ampiamente, Cass. civ., sez. II, ord., 22/01/2025, n. 1576).
Inoltre, quanto alla disciplina dei vizi occulti, grava in ogni caso su parte attrice l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione, incombe al committente ( Cass.n. 14039/2007; Cass. n. 6774/2001; Cass. n. 8187/2000; Cass. n. 10364/1997; Cass.
n. 5677/1994; Cass. n. 6774/2001, Cass. n.10579/ 2012). La prova può essere acquisita con ogni mezzo, ma deve portare all'accertamento del giorno in cui è avvenuta la scoperta (Cass. 2206/1966). Si rappresenta, a tal fine, che la denuncia costituisce un “atto dichiarativo unilaterale recettizio” (app.
Roma, sez. II, sent., 22/03/2012, n. 1567; trib. Pavia, sez. III, sent., 22/11/2021, n. 1460: “per la denunzia non è richiesta l'osservanza di formule sacramentali, potendo essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere la conoscenza dei destinatari (atto recettizio), non essendo previsto alcun vincolo di forma
(Cass. n. 6404/1984)”; trib. Aosta, sent., 18/01/2022, n. 20), che si perfeziona nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.
, a fronte della tempestiva eccezione di decadenza (consegna dell'opera e sua TE accettazione tacita in data 19/8/2016), non ha specificamente allegato quali vizi fossero per lui occulti, né tanto meno provato la data in cui li avrebbe scoperti e, pertanto, la tempestività della denunzia. pagina 7 di 10 Dalla copiosa documentazione fotografia prodotta in atti, è verosimile ritenere che i vizi relativi alla verniciatura esterna (deterioramento dell'antivegetativa, crepe, bolle, sbavature e colature cfr. pag. 2 perizia giurata del 12/12/2016), alla pannellatura della struttura prendisole, alle condizioni del fasciame di coperta, fossero già facilmente visibili ictu oculi alla data del 13/08/2016 allorché la nave fu posta in acqua per il varo.
Riferendosi a tale episodio è lo stesso attore ad affermare che “l'imbarcazione, oltre a presentare vistosi danni chiaramente arrecati dagli interventi della società perché prima non esistenti” (cfr. pag. 1 ricorso per a.t.p.), “si rilevava immediatamente ingovernabile e non rispondente ai comandi impartiti con il timone il quale non risultava collegato” (cfr. pag. 2 ricorso per a.t.p.).
Inoltre, anche a voler considerare che, taluni dei vizi di cui si duole l'attore (es. infiltrazioni) potrebbero essersi palesati in tempi successivi alla consegna dell'imbarcazione, l'escusso teste Tes_1
compagna del , rispondendo in modo positivo al secondo articolato di cui alla
[...] TE memoria 183 , co. 6, n. 2 c.p.c., ha riferito che “le infiltrazioni si manifestarono nuovamente con le piogge di fine agosto 2016”, così confermando indirettamente la presenza degli stessi già a fine estate, sicché la denuncia non può considerarsi affatto tempestiva.
Per i motivi di cui sopra, pertanto, l'eccezione di decadenza dalla garanzia dei vizi formulata dalla società convenuta merita accoglimento.
La domanda attorea deve, pertanto, essere rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale, deve in primo luogo evidenziarsi che, come ripetutamente affermato dalla suprema corte, “le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente
l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi
o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicchè, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non
è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera
(per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n. 7364) […]. Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purchè il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la pagina 8 di 10 spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass., Sez. 6-2, 26/11/2013, n.
26365), in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione (Cass. Sez. 2, 17/05/2004, n. 9333)”.
Nel caso di specie, il pagamento della somma di euro 51.485,75, iva compresa, quale Controparte_1 saldo dovuto, al netto dell'acconto già ricevuto, per i lavori eseguiti sull'imbarcazione di proprietà dell'attore.
Ciò posto, al fine di valutare la fondatezza della domanda è stata disposta una c.t.u. nel presente giudizio, che ha fatto seguito a quella resa in sede di a.t.p.
Il c.t.u., partendo anche dalle risultanze dell'a.t.p. e di tutte le fotografie acquisite in quel procedimento e nel presente giudizio, ha stimato, in maniera analitica e convincente, riportando i parametri di riferimento (diversamente dal c.t.u. dell'a.t.p. e dalle osservazioni del c.t.p. di parte attorea, che genericamente ha dedotto che gli stessi non sarebbero conformi ai prezzi “locali”), le opere eseguite a regola d'arte per l'importo complessivo di euro 31.309,46 (i.v.a. inclusa), contrapponendole a quelle rese invece non a regola d'arte, pari ad euro 39.216,01 (a fronte di un valore originario dell'imbarcazione stimato tra 10.000 e 15.000 euro).
Considerato, dunque, che l'unica eccezione che può esser valutata è quella del parziale inadempimento dell'appaltatore (ovvero, inesigibilità del corrispettivo delle opere non regolarmente eseguite), parte attrice deve esser condanna al pagamento dell'importo di euro 15.309,46, già comprensivo di i.v.a. e al netto del pacifico acconto di euro 16.000,00 ricevuto, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 19/8/2016 sino al 5/6/2018, giorno della domanda giudiziale in riconvenzionale,
e al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., a partire dalla predetta data.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di TE
. Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di
[...] applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.838,55 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 518,00 per esborsi. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di . TE
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P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda principale di;
TE
• in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a TE pagare a la somma di euro 15.309,46, già comprensiva di i.v.a., oltre interessi, Controparte_1 al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 19/8/2016 sino al 5/6/2018, e al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., a partire dal 5/6/2018;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese di TE Controparte_1 lite, che si liquidano in euro 5.838,55 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 518,00 per esborsi.
• pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. TE
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 4/3/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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