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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8164 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.35510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario TE VA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 35510 /2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Francesco , Tirabassi con Studio in Roma, via Sambucuccio d'Alando n. 19/A
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE contro
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Giada Isidori, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Piermartini con studio in Roma Piazza Adriana n. 11.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-i
Conclusioni:
All'udienza del 10 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione su richiesta dei procuratori costituiti che hanno richiamando i rispettivi atti difensivi.
Conclusioni di parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare
- accertare e dichiarare l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 5155/2023 (R.G. 5688/2023) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15/03/2023, per essere stato lo stesso notificato oltre il termine perentorio previsto ex art. 644 c.p.c.
- per l'effetto negare la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 5155/2023 (R.G.
5688/2023) emesso in forma non provvisoriamente esecutiva dall'intestato Tribunale;
- disporre lo stralcio e l'espunzione dei doc.ti nn. 2 e 7 allegati al Decreto Ingiuntivo, in quanto espressamente contestati e disconosciuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2719 c.c. e 215
c.p.c.; nel merito
- accertare e dichiarare fondata l'inefficacia, l'invalidità ovvero la nullità del Decreto Ingiuntivo
n. 5155/2023 (R.G. 5688/2023) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15/03/2023 per i motivi emarginati nel presente atto e per l'effetto, revocarlo;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per i motivi Controparte_1
esposti nel presente atto e per l'effetto, revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo n.
5155/2023 (R.G. 5688/2023) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15/03/2023;
- in ogni caso, accertare e dichiarare fondata la presente opposizione, per quanto attiene
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere e per l'effetto, revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 5155/2023 (R.G. 5688/2023) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15/03/2023;
- condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Controparte_1
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Conclusioni di parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso e reietto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, anche in via incidentale e istruttoria, esperiti gli incombenti di rito, così giudicare: in via preliminare
- Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
Pag. 2 di 5 - in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto
e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare
l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 18.062,90 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal
01/02/2016 al saldo;
- nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del contratto di finanziamento intercorso tra l'opponente e Linea Banche Popolari o delle clausole contrattuali inerenti
l'applicazione di interessi usurari, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'esponente dell'intero capitale finanziato oltre a tutte le voci non dichiarate nulle al netto degli eventuali acconti ricevuti oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo, rivalutazione monetaria e oneri di legge se dovuti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 03/07/2023, il Sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5155/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 15/03/2023, e notificato in data 23/05/2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 18.062,90 in favore di oltre Controparte_1
interessi e spese monitorie.
L'opponente ha sollevato plurimi motivi di opposizione: la notificazione tardiva del decreto, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, la prescrizione del credito, la nullità o inattendibilità della documentazione prodotta, nonché il disconoscimento di documenti ex art. 215 c.p.c. e art. 2719 c.c.
costituitasi ritualmente, ha contestato le deduzioni avversarie e Controparte_1
chiesto il rigetto dell'opposizione, formulando in via subordinata domanda di accertamento ordinario del credito azionato.
Pag. 3 di 5 A seguito di rinvio per precisazione delle conclusioni e maturazione dei termini ex art. 189 co.2 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 febbraio
2025.
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata, ritiene fondata la domanda di parte opponente per le motivazioni che seguono:
L'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo risulta fondata. Il decreto emesso in data 15/03/2023 è stato notificato soltanto il 23/05/2023, oltre il termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall'art. 644, comma 2, c.p.c. Tale circostanza comporta la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo. Tuttavia, in aderenza alla giurisprudenza consolidata, l'intervenuta inefficacia non elide la domanda sottostante, la quale resta valutabile in via ordinaria nel giudizio di opposizione.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, non ha fornito idonea Controparte_1
dimostrazione della propria titolarità del credito azionato. La sequenza delle cessioni, dalla originaria creditrice Linea Banche Popolari fino a non è supportata da CP_1
documenti che permettano di individuare in modo univoco e specifico il rapporto giuridico dedotto in giudizio, né l'appartenenza dello stesso ai portafogli oggetto di cessione in blocco ai sensi della legge n. 130/1999.
La carenza documentale è aggravata dal rituale disconoscimento, da parte dell'opponente, del contratto di finanziamento (doc. 2 monitorio), della comunicazione di cessione (doc. 7 monitorio), nonché dei documenti 7, 8 e 9 allegati dalla convenuta alla comparsa di risposta. Non essendo seguita alcuna istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., i documenti disconosciuti devono ritenersi espunti dal materiale probatorio.
Inoltre, il documento contabile (doc. 4bis), presentato quale estratto conto certificativo, è privo dei requisiti formali di cui all'art. 50 TUB, in quanto non sottoscritto da soggetto qualificato e non riferibile univocamente al rapporto dedotto.
Con riguardo alla prescrizione, va rilevato che il contratto di finanziamento è stato risolto il 31/08/2009. Nessun atto interruttivo è intervenuto fino alla notifica del decreto nel 2023, quindi il diritto si è prescritto per decorso del termine ordinario
Pag. 4 di 5 decennale (art. 2946 c.c.). Anche le obbligazioni accessorie, quali gli interessi, risultano prescritte ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c.
In conclusione, difettando la legittimazione attiva, essendo prescritto il credito e non essendovi prova utile della pretesa, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo rigettato in ogni sua statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, Sezione XVII, in composizione monocratica, nella persona del Giudie Onorario TE VA RE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 35510/2023, ogni ulteriore eccezione disattesa, così provvede:
✓ Accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
✓ Revoca il decreto ingiuntivo n. 5155/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data
15/03/2023;
✓ Prende atto dell'intervenuta inefficacia del suddetto decreto ai sensi dell'art. 644, comma 2, c.p.c., per tardività della notifica;
✓ Accerta la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
✓ Dichiara prescritto il credito azionato;
✓ Dispone lo stralcio dal fascicolo dei documenti n. 2 e n. 7 allegati al ricorso monitorio e dei documenti n. 7, 8 e 9 allegati alla comparsa di costituzione dell'opposta;
✓ Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
di , che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre Parte_1
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 3 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(TE VA RE)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario TE VA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 35510 /2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Francesco , Tirabassi con Studio in Roma, via Sambucuccio d'Alando n. 19/A
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE contro
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Giada Isidori, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Piermartini con studio in Roma Piazza Adriana n. 11.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-i
Conclusioni:
All'udienza del 10 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione su richiesta dei procuratori costituiti che hanno richiamando i rispettivi atti difensivi.
Conclusioni di parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare
- accertare e dichiarare l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 5155/2023 (R.G. 5688/2023) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15/03/2023, per essere stato lo stesso notificato oltre il termine perentorio previsto ex art. 644 c.p.c.
- per l'effetto negare la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 5155/2023 (R.G.
5688/2023) emesso in forma non provvisoriamente esecutiva dall'intestato Tribunale;
- disporre lo stralcio e l'espunzione dei doc.ti nn. 2 e 7 allegati al Decreto Ingiuntivo, in quanto espressamente contestati e disconosciuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2719 c.c. e 215
c.p.c.; nel merito
- accertare e dichiarare fondata l'inefficacia, l'invalidità ovvero la nullità del Decreto Ingiuntivo
n. 5155/2023 (R.G. 5688/2023) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15/03/2023 per i motivi emarginati nel presente atto e per l'effetto, revocarlo;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per i motivi Controparte_1
esposti nel presente atto e per l'effetto, revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo n.
5155/2023 (R.G. 5688/2023) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15/03/2023;
- in ogni caso, accertare e dichiarare fondata la presente opposizione, per quanto attiene
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere e per l'effetto, revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 5155/2023 (R.G. 5688/2023) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 15/03/2023;
- condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Controparte_1
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Conclusioni di parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso e reietto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, anche in via incidentale e istruttoria, esperiti gli incombenti di rito, così giudicare: in via preliminare
- Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
Pag. 2 di 5 - in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto
e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare
l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 18.062,90 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal
01/02/2016 al saldo;
- nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del contratto di finanziamento intercorso tra l'opponente e Linea Banche Popolari o delle clausole contrattuali inerenti
l'applicazione di interessi usurari, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'esponente dell'intero capitale finanziato oltre a tutte le voci non dichiarate nulle al netto degli eventuali acconti ricevuti oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo, rivalutazione monetaria e oneri di legge se dovuti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 03/07/2023, il Sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5155/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 15/03/2023, e notificato in data 23/05/2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 18.062,90 in favore di oltre Controparte_1
interessi e spese monitorie.
L'opponente ha sollevato plurimi motivi di opposizione: la notificazione tardiva del decreto, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, la prescrizione del credito, la nullità o inattendibilità della documentazione prodotta, nonché il disconoscimento di documenti ex art. 215 c.p.c. e art. 2719 c.c.
costituitasi ritualmente, ha contestato le deduzioni avversarie e Controparte_1
chiesto il rigetto dell'opposizione, formulando in via subordinata domanda di accertamento ordinario del credito azionato.
Pag. 3 di 5 A seguito di rinvio per precisazione delle conclusioni e maturazione dei termini ex art. 189 co.2 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 febbraio
2025.
Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata, ritiene fondata la domanda di parte opponente per le motivazioni che seguono:
L'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo risulta fondata. Il decreto emesso in data 15/03/2023 è stato notificato soltanto il 23/05/2023, oltre il termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall'art. 644, comma 2, c.p.c. Tale circostanza comporta la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo. Tuttavia, in aderenza alla giurisprudenza consolidata, l'intervenuta inefficacia non elide la domanda sottostante, la quale resta valutabile in via ordinaria nel giudizio di opposizione.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, non ha fornito idonea Controparte_1
dimostrazione della propria titolarità del credito azionato. La sequenza delle cessioni, dalla originaria creditrice Linea Banche Popolari fino a non è supportata da CP_1
documenti che permettano di individuare in modo univoco e specifico il rapporto giuridico dedotto in giudizio, né l'appartenenza dello stesso ai portafogli oggetto di cessione in blocco ai sensi della legge n. 130/1999.
La carenza documentale è aggravata dal rituale disconoscimento, da parte dell'opponente, del contratto di finanziamento (doc. 2 monitorio), della comunicazione di cessione (doc. 7 monitorio), nonché dei documenti 7, 8 e 9 allegati dalla convenuta alla comparsa di risposta. Non essendo seguita alcuna istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., i documenti disconosciuti devono ritenersi espunti dal materiale probatorio.
Inoltre, il documento contabile (doc. 4bis), presentato quale estratto conto certificativo, è privo dei requisiti formali di cui all'art. 50 TUB, in quanto non sottoscritto da soggetto qualificato e non riferibile univocamente al rapporto dedotto.
Con riguardo alla prescrizione, va rilevato che il contratto di finanziamento è stato risolto il 31/08/2009. Nessun atto interruttivo è intervenuto fino alla notifica del decreto nel 2023, quindi il diritto si è prescritto per decorso del termine ordinario
Pag. 4 di 5 decennale (art. 2946 c.c.). Anche le obbligazioni accessorie, quali gli interessi, risultano prescritte ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c.
In conclusione, difettando la legittimazione attiva, essendo prescritto il credito e non essendovi prova utile della pretesa, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo rigettato in ogni sua statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, Sezione XVII, in composizione monocratica, nella persona del Giudie Onorario TE VA RE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 35510/2023, ogni ulteriore eccezione disattesa, così provvede:
✓ Accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
✓ Revoca il decreto ingiuntivo n. 5155/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data
15/03/2023;
✓ Prende atto dell'intervenuta inefficacia del suddetto decreto ai sensi dell'art. 644, comma 2, c.p.c., per tardività della notifica;
✓ Accerta la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
✓ Dichiara prescritto il credito azionato;
✓ Dispone lo stralcio dal fascicolo dei documenti n. 2 e n. 7 allegati al ricorso monitorio e dei documenti n. 7, 8 e 9 allegati alla comparsa di costituzione dell'opposta;
✓ Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
di , che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre Parte_1
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 3 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(TE VA RE)
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