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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 263 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 263 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 10/4/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SINI MANUELA MARIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SINI MANUELA Controparte_1 C.F._2
MARIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/4/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in Parte_1 Controparte_1
data 31/7/2004 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2004, numero 190, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/4/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, alle condizioni di seguito indicate:
[...]
“
1.il signor si obbliga a corrispondere alla OR , a titolo di Parte_1 Controparte_1
2 contributo al mantenimento della stessa, la somma euro 500,00 mensili, da corrispondere anticipatamente entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat.
2.Il si obbliga altresì a proseguire fino alla scadenza, al pagamento dei premi relativi Pt_1 all'assicurazione vita Alleanza ass.ni -denominata polizza d'oro n.022350459 - intestata alla moglie che ne è anche la beneficiaria.
3. La OR dichiara che, al momento della sottoscrizione del presente atto, ha prelevato P_ dalla casa familiare tutti i beni di sua esclusiva proprietà e i propri effetti personali”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 263 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 263 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 10/4/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SINI MANUELA MARIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SINI MANUELA Controparte_1 C.F._2
MARIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/4/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in Parte_1 Controparte_1
data 31/7/2004 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2004, numero 190, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/4/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, alle condizioni di seguito indicate:
[...]
“
1.il signor si obbliga a corrispondere alla OR , a titolo di Parte_1 Controparte_1
2 contributo al mantenimento della stessa, la somma euro 500,00 mensili, da corrispondere anticipatamente entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat.
2.Il si obbliga altresì a proseguire fino alla scadenza, al pagamento dei premi relativi Pt_1 all'assicurazione vita Alleanza ass.ni -denominata polizza d'oro n.022350459 - intestata alla moglie che ne è anche la beneficiaria.
3. La OR dichiara che, al momento della sottoscrizione del presente atto, ha prelevato P_ dalla casa familiare tutti i beni di sua esclusiva proprietà e i propri effetti personali”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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