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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2254/2010 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 19.12.2024 vertente
tra
c.f. ) in _1 P.IVA_1 persona della CU LL, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Manlio DE SIMONE SACCÀ parte attrice
contro
eredi di _1 parte convenuta
e
, classe 1957, classe 1966, CP_1 CP_2 CP_1
classe 1953, classe 1976, classe
[...] CP_1 CP_3
1975, classe 1961, classe 1974, CP_3 CP_3
classe 1929, Controparte_4 CP_5 CP_1
classe 1957, , Controparte_6 CP_7 CP_1 classe 1977, , E Controparte_8 Controparte_9
, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Mario Controparte_10
TRAVIA parte convenuta oggetto: azione di restituzione conclusioni: come da atti e verbali di causa
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1.La CU del fallimento della ha citato in _1
giudizio al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: _1
'1) accertare e/o dichiarare l'assenza di causa e/o di contratto e/o non dovute le somme pagate dalla in favore del sig. , _1 _1
così come in atti meglio specificate;
2) in via gradata, accertare e/o dichiarare l'illiceità della causa e/o la nullità dell'accordo intercorso tra le parti;
3) per l'effetto, accertare e/o dichiarare che l'attrice ha diritto a ripetere dal
sig. tutte le somme indebitamente corrisposte, così come quantificate _1
nella contabilità sociale nella misura di € 217.999,16, oltre interessi ed accessori scaduti ed a scadere, dalle date dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo attesa la evidente coscienza e malafede, ovvero, in via gradata, dalla data della presente
domanda al soddisfo;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio'.
L'attrice ha premesso che con la sentenza n. 7/2009 il Tribunale di Reggio
Calabria ha dichiarato il fallimento della e che, insediatasi _1
la CU ed esaminata la documentazione contabile della società, con particolare riferimento alle scritture contabili dell'anno 2007, era stato appurato che nel corso del predetto anno erano stati effettati plurimi bonifici da parte della società poi fallita nei confronti di senza che, a fronte degli stessi, fosse possibile evincere _1
una causa solvendi.
Ha aggiunto che, in sede di audizione, l'amministratore della società fallita aveva dichiarato che analoghi versamenti erano stati effettuati anche negli anni successivi e che, infatti, a far data dal 2004, aveva rifornito di merce _1
la ricevendo dilazioni di pagamento, a fronte dei quali era _1
stata emessa la fattura n. 1/2008 della somma di € 216.989,35 (costituente il controvalore della merce fornita, scontato del 50%, stante il rapporto tra le parti).
La CU LL, quindi, ha evidenziato che i predetti versamenti,
2 apparentemente avvenuti a fronte della fornitura di merce, erano stati in realtà la modalità con la quale far uscire dalla disponibilità della società in dissesto, e poi fallita, cospicue somme di denaro a favore di un prossimo congiunto ed ha sottolineato che:
TO non era un commerciante all'ingrosso, sicché non vi era CP_1
alcuna ragione per rifornire di merce la _1
- a fronte delle presunte plurime forniture di merce non era stata emessa alcuna fattura né sussisteva alcuna bolla di consegna.
2.Costituendosi in giudizio ha contestato la fondatezza della _1
domanda attorea ed ha così ricostruito i fatti.
Lo stesso, titolare di un'attività commerciale di rivendita di articoli sportivi e di un'armeria a far data dal 1978, avendo interesse a cedere la propria attività commerciale ai nipoti e (soci della , CP_1 CP_2 _1
aveva deciso, una volta che questi ultimi nel corso dell'anno 2003 avevano costituito la di continuare ad acquistare la merce dai propri fornitori _1
– godendo della risalente reputazione commerciale - per rivenderla subito dopo alla tanto che quest'ultima, in breve tempo, aveva acquisito un _1
volume di affari pari a diversi milioni di euro (€ 7.500.000 nel 2007); ha precisato che, inoltre, aveva trasferito alla società costituita dai nipoti anche le rimanenze di magazzino relative all'abbigliamento sportivo nell'attesa che la _1
acquisisse altresì le licenze necessarie per poter gestire l'armeria.
[...]
Ha poi evidenziato che la aveva subito un inatteso _1
ed ingiusto gravissimo contraccolpo economico per effetto della segnalazione nella centrale dei rischi che aveva fatto seguito allo scoperto del c.c. acceso presso la con la conseguenza che: Controparte_11
- tutte le garanzie bancarie le erano state bloccate;
- era stato impossibile procedere alla formale cessione delle attività (dalla ditta individuale alla società di capitali);
- era stato necessario contabilizzare, con l'emissione della fattura n. 1/2008, le varie cessioni di merce nel corso del tempo intercorse.
3 In ultima analisi, ha evidenziato l'assenza della volontà di frodare i creditori e la sussistenza di una causa solvendi.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna della
CU al pagamento delle spese di lite.
3.Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, esaminati i testi citati, ordinata alle parti la produzione delle scritture contabili e disposta c.t.u. contabile, all'udienza del 15.9.2021 è stata dichiarata l'interruzione del procedimento per la dichiarata morte di;
riassunto _1
dalla CU attrice ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c., costituitisi i chiamati all'eredità di , i quali hanno poi accettato con beneficio di inventario, _1
redistribuito da altro ruolo, il procedimento è stato differito all'udienza del
19.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4.La domanda è fondata e deve essere accolta.
Chiarite le rispettive tesi, occorre effettuare una valutazione del materiale probatorio acquisito in atti, anche alla luce del disposto di cui all'art. 115 comma 1
c.p.c. ai sensi del quale 'salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita'.
Orbene, costituisce fatto incontestato il versamento a da parte _1
della società di importi di denaro pari ad € 216.989,35 a _1
mezzo bonifici bancari.
Infatti, a fronte dell'allegazione della CU '…da un esame della documentazione contabile consegnata ed afferente agli anni 2006/2007 emergeva
come, alla data dell'1.1.2006, la ditta avesse ricevuto pagamenti a _1
mezzo bonifici per un totale di € 145.534,77 senza l'emissione di qualsivoglia fattura capace di giustificare ciò; che durante l'anno 2006, con cadenza pressoché mensile,
la società fallita effettuava ulteriori bonifici per un totale di € 71.454,58, a fronte dei quali, anche in questo caso, non viene emessa alcuna fattura dalla ditta, ma interviene solo uno storno contabile del conto…', ha così preso _1
4 posizione: '…nel 2003 decide di cedere la propria attività _1
comprensiva sia della rivendita di articoli sportivi sia dell'armeria ai nipoti che costituiscono una società…al fine di dare seguito all'accorso di cessione dell'attività,
la ditta consegna alla società nei mesi di _1 _1
aprile, maggio e giugno 2005 tutta la merce del settore relativo alla vendita degli articoli sportivi presente nel proprio magazzino…la merce viene pagata poco alla
volta con bonifici periodici (si vedano i bonifici citati da controparte) che, invero, costituiscono anche acconti per il pagamento del corrispettivo della cessione di attività, decisa e programmata fin dalla costituzione della società _1
e che potrà essere completata solo quando anche il settore dell'armeria
[...]
potrà essere ceduto…' (pag. 3 della comparsa di costituzione) '…non potendo più compiere la cessione di attività, diventa a questo punto necessario regolarizzare diversamente la consegna della merce fatta nel 2005 e contabilizzarla. Viene quindi emessa la fattura riepilogativa n. 1 del 25.2.2008 di € 217.999,16' (pag. 6 della medesima comparsa di costituzione).
4.1.Anzi, in realtà, le deduzioni difensive di aggiungono un _1
ulteriore elemento di fatto, ossia il versamento da parte della _1
di acconti per il pagamento del corrispettivo della cessione di attività [che
[...]
oggetto della cessione sia stato anche l'avviamento commerciale di è _1
dato esposto dal convenuto in più passaggi argomentativi della comparsa di costituzione e risposta: ad esempio a pag. 2 si legge '…viene dato il nome di
[...]
proprio per l'intento di trasferire anche l'avviamento trentennale _1
della ditta Vittorio Marino…'], che supporta inequivocabilmente il dato probatorio del versamento di somme di denaro dalla a _1 _1
in assenza di una causa.
[...]
Infatti, è pacifico che il contratto di cessione dell'attività [elemento di fatto introdotto dallo stesso convenuto e, logicamente, presupponente la cessione della merce e dell'avviamento, quest'ultimo avente all'evidenza un autonomo valore economico (…la merce viene pagata poco alla volta con bonifici periodici (si vedano
i bonifici citati da controparte) che, invero, costituiscono anche acconti per il
5 pagamento del corrispettivo della cessione di attività…)] non si è mai perfezionato sicché è del tutto conseguenziale ritenere che gli acconti incontestatamente versati dalla a titolo di corrispettivo per la cessione dell'attività _1
(comprensiva del valore dell'avviamento) sono rimasti privi di causa e fondano la richiesta di restituzione avanzata dalla CU attrice.
4.1.1.Coerente con l'esistenza di pagamenti effettuati dalla _1
a , privi o rimasti privi di causa, è il dato desumibile dalla
[...] _1
contabilità della società fallita, dalla lettura della quale emerge un credito della prima nei confronti del secondo di € 217.992,08 (all. 4 alla citazione e risultanze della c.t.u.).
4.1.2.Ugualmente coerente con simile dato è l'emissione in data 25.2.2008 da parte di di una fattura, definita immediata, di pari importo verso la _1
_1
Che trattasi di fattura del tutto irregolare ed emessa al solo fine di
'regolarizzare' una situazione diversa emergente dalla contabilità della fallita è circostanza provata ed emergente dalle risultanze della c.t.u. e, in realtà, ammesso dallo stesso convenuto (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta: '…non
potendo più compiere la cessione di attività, diventa a questo punto necessario regolarizzare la consegna della merce fatta nel 2005 e contabilizzarla…'
4.2 ha esposto che, in realtà, parte o tutta la somma pretesa _1
dalla CU attrice ed emergente nella contabilità della fallita come credito vantato dalla nei suoi confronti costituisce il corrispettivo per la _1
consegna della merce fatta nel 2005.
Trattasi di fatto impeditivo della domanda fatta valere dalla CU il cui onere probatorio si ritiene insoddisfatto.
La deduzione, infatti, prima ancora che non adeguatamente supportata probatoriamente, è illogica e contraddittoria rispetto a tutta la documentazione contabile (quella dotata di un minimo di attendibilità) versata in atti.
In primo luogo, non si comprende perché, stante i rapporti di stretta parentela esistenti tra l'amministratore ed i soci della e _1 CP_12
[..
[...] , l'amministratore della avrebbe dovuto annotare
[...] _1
nella contabilità della società poi fallita l'esistenza di crediti nei confronti di _1
, nella prospettazione di quest'ultimo inesistenti.
[...]
E' del tutto evidente, infatti, che se i bonifici effettuati dalla _1
nei confronti di , ammontanti complessivamente ad €
[...] _1
216.989,35, avessero costituito il corrispettivo di merce ricevuta, la _1
non avrebbe avuto alcun credito da annotare nella propria contabilità.
[...]
In secondo luogo, la tesi esposta da contraddice tutta la _1
rimanente documentazione contabile in atti, attestante le modalità di consegna della merce da alla e le relative modalità di _1 _1 _1
pagamento nel corso dell'anno 2004.
Infatti, tutte le fatture versate in atti, risalenti al 2004 ed effettivamente attestanti la consegna della merce effettuata da alla _1 _1
sono accompagnate e riproducono esattamente lo stesso importo delle
[...]
fatture di acquisto della merce che effettuava dai grossisti. _1
In altre parole, l'esame della fattura n. 78 del 2.4.2004 pari all'importo di €
9.297,90 consente di appurare che nella stessa è riportata, per relationem, la descrizione della merce consegnata, costituente la medesima oggetto del precedente e pressoché coevo acquisto di merce (con la fattura n. 38373 del 30.3.2024) effettuato da dalla _1 Controparte_13
Identico discorso può essere ripetuto per tutte le rimanenti fatture in atti fatta eccezione per la fattura cd. immediata n. 1 del 25.2.2008 (emessa da _1
nei confronti della la quale non è riproduttiva di alcuna _1
fattura di acquisto di merce effettuata da . _1
Di tale palese anomalia è consapevole lo stesso convenuto che, infatti, ha ritenuto di giustificarla sostenendo che la fattura n. 1 del 25.2.2008 afferirebbe a merce consegnata nel 2005 e costituente parte della rimanenza di magazzino contabilizzata nel bilancio di esercizio della ditta al 31.12.2004, così come attestato dal documenti di trasporto in atti (all. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Il Giudice ritiene tuttavia che detta documentazione sia inattendibile e che, in
7 ogni caso, la tesi sia priva di fondamento logico-giuridico ed economico.
Posto che i documenti di trasporto prodotti in atti identificano merce priva di prezzo (tutti i d.d.t. risultano – anormalmente - non compilati nella parte relativa all'importo), non si comprende perché:
-tali cessioni di merce, a differenza delle altre effettuate nel 2004, non sono state regolarmente contabilizzate con l'emissione di idonea e tempestiva fattura;
-nella fattura n. 1/2008, non siano stati richiamati i d.d.t. asseritamente risalenti al 2005 (sul punto, risulta condivisibile quanto affermato dal c.t.u. nominato il quale ha affermato che l'omesso riferimento ai documenti di trasporto del 2005, sulla fattura n. 1 del 25.2.2008, e l'assenza delle registrazioni contabili legate al ricevimento della merce non conferiscono certezza all'autenticità dell'operazione commerciale - pag. 25 della c.t.u. -);
-a fronte di tali presunte consegne di merce, la _1
avrebbe dovuto contabilizzare l'esistenza di crediti (anziché di debiti) nei confronti di
; _1
-una neocostituita società come la avrebbe dovuto _1
acquistare da terzi (avvalendosi dell'intermediazione di ) notevoli _1
quantitativi di merce nel 2004 (si immagina, pagandole) e, viceversa, si sia fatta consegnare le rimanenze della merce già asseritamente presenti nel magazzino di al 31.12.2003 solo nel 2005, ossia quando le stesse, considerato che _1
trattasi anche di abbigliamento e in quanto tale merce soggetta ai variabili gusti dei consumatori, erano sicuramente meno appetibili.
4.3.Peraltro, il c.t.u. incaricato, dott. commercialista Persona_1
, all'esito di un percorso argomentativo privo di censure logiche e
[...]
metodologiche - resistente alle deduzioni critiche formulate da parte convenuta -, effettuato dopo un accurato esame della copiosa documentazione contabile versata in atti, ha attestato che da un punto di vista strettamente documentale-contabile non sussiste giustificazione commerciale al versamento della somma di € 217.999,16 dalla a , risultante e dettagliato dai _1 _1
mastrini contabili della società fallita.
8 Il c.t.u., in particolare, ha rilevato che i partitari della _1
nel periodo compreso tra l'1.1.2006 ed il 31.12.2007, non attestano l'esistenza
[...]
di debiti verso bensì – almeno da un punto di vista documentale - _1
l'esistenza di ingenti crediti verso quest'ultimo 'pag. 14 della c.t.u.: 'ribadisco che il saldo del conto al 31.12.2007 risulta essere un credito nei confronti del fornitore anziché un debito come invece richiederebbe la fisiologica funzionalità del conto.
Tale credito risultante dal sottoconto appena esaminato ammonta ad € 217.992,08; credito che la vanta nei confronti della ditta _1 _1
[...]
4.4.Costituiscono ulteriori elementi di valutazione e fondano il convincimento giudiziale altresì i seguenti dati di fatto:
- la fattura n. 1 del 25.2.2008, al di là della diversa interpretazione che alla stessa offrono le parti (valenza confessoria per l'attrice; giustificazione postuma di operazioni commerciali effettuate in precedenza per il convenuto), è senz'altro
(incontestatamente) irregolare ex art. 21 d.p.r. n. 633/1972, a differenza di tutte le altre che sono intercorse tra le parti nel 2004, in assenza di alcuna plausibile giustificazione logica;
-detta fattura risulta emessa quando lo stato di insolvenza o di seria difficoltà economico-finanziaria della era accertato (lo stesso _1 _1
convenuto lo fa risalire al luglio 2007: pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
In definitiva, la fattura n. 1 del 25.2.2008 deve essere intesa come un tentativo di giustificare ex post i passaggi di denaro (privi di causa o divenuti privi di causa per l'impossibilità di perfezionare la cessione dell'attività e, con la stessa, la cessione dell'avviamento commerciale, avente certamente valore economico autonomo) dalla a incontestatamente avvenuti anche a titolo di _1 _1
acconti per il pagamento del corrispettivo della cessione di attività.
Sul punto, peraltro, significativa appare la testimonianza resa da
[...]
(moglie di , nipote di ), esaminata Tes_1 CP_1 _1
all'udienza del 15.5.2014, la quale ha riferito: 'io non ero presente però mi ricordo
9 che si parlava che la pagò un acconto per la cessione della ditta _1
individuale . Non conosco l'entità dell'acconto e non so neppure _1
quando l'acconto è stato dato, perché – ribadisco – io ne ho solo sentito parlare ma non ero presente né ho visto passaggi di denaro'.
4.5.E' doveroso precisare che le ulteriori risultanze della prova testimoniale espletata non supportano la tesi del convenuto:
-innanzitutto, molti dei testimoni, al momento del decesso di , _1
sono divenuti chiamati all'eredità del predetto, rendendo concreto un interesse all'esito della controversia che, comunque, non fosse altro per i ruoli ricoperti all'interno della e per gli stretti rapporti parentali con _1
, ne minavano la credibilità sin dalla loro audizione (ad esempio _1
, amministratore della in bonis, ha finanche CP_2 _1
smentito ciò che è stato riconosciuto dallo stesso in sede di _1
costituzione, ossia che erano stati versati acconti per la cessione dell'attività, circostanza quest'ultima a conoscenza, pur senza essere informata dei dettagli, della teste;
, poi, ha riferito che vantava crediti Tes_1 CP_2 _1
nei confronti della così smentendo sé stesso, giacché, _1
all'evidenza, in qualità di amministratore della società poi fallita, era il soggetto responsabile della veridicità delle scritture contabili della società amministrata, esponenti una realtà opposta);
-le dichiarazioni dei testimoni, quanto alle consegne della merce avvenute nel
2005, risultano intrinsecamente (come detto, non si comprende perché la neocostituita avrebbe dovuto acquistare nel 2004 merce da terzi – _1
pagandola tempestivamente - e farsi consegnare e mettere in vendita le rimanenze della merce di al 31.12.2003 solo nel 2005) ed estrinsecamente _1
contraddittorie (dette consegne non risultano asseverate dall'emissione di alcuna fattura coeva alla data della presunta consegna;
il teste , ad esempio, CP_2
poi, ha riferito di debiti della verso mentre Pt_1 _1 _1
la documentazione contabile in atti attesta una realtà opposta, ossia l'esistenza di crediti della verso il convenuto); _1
10 -in ogni caso, i testi esaminati (la , , ) Tes_1 CP_2 CP_1
hanno riferito di numerosi pagamenti in contanti ed in assegni bancari, ossia con mezzi di pagamento ulteriori e diversi rispetto ai bonifici bancari privi di causa rinvenuti dalla CU LL (e che supportano la presente azione), avvalorando così l'ipotesi che la merce consegnata da , costituente le _1
rimanenze di magazzino di quest'ultimo, sia stata saldata con contanti ed in assegni bancari.
Per le ragioni esposte, quindi, la domanda formulata dalla CU LL deve essere accolta.
5.Parte convenuta ha eccepito ed insistito nella comparsa conclusionale circa il difetto di integrità del contraddittorio per non aver evocato in giudizio (in sede di ricorso in riassunzione) tutti i chiamati all'eredità e per il tempo assai breve concesso dinanzi all'actio interrogatoria.
Occorre rilevare che è deceduto a Reggio Calabria il 5.4.2021. _1
L'interruzione del processo è stata dichiarata all'udienza del 15.9.2021 ed il processo è stato riassunto l'1.12.2021 con notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata, ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c.,
collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto.
Si sono costituiti , classe 1957, classe 1966, CP_1 CP_2 CP_1
classe 1953, classe 1976, classe 1975,
[...] CP_1 CP_3 CP_3
classe 1961, classe 1974, e
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
rappresentando che il loro status è quello di chiamati all'eredità del sig.
[...]
, non trovandosi nel possesso dei beni e non avendola ancora accettata, Persona_2
e che il procedimento non può proseguire sino all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri chiamati all'eredità.
Si sono poi costituiti classe 1929, classe 1957, CP_1 Controparte_6
rappresentando che il loro status è quello di chiamati all'eredità del CP_7
sig. , non trovandosi nel possesso dei beni e non avendola Persona_2
ancora accettata, e che il procedimento non può proseguire sino all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri chiamati all'eredità.
11 Con comparsa depositata in data 19.09.2023, si sono costituiti in giudizio cl. 1977, , e CP_1 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
.
[...]
Con ordinanza del 21.3.2024 il Giudice ha fissato un termine di mesi 2 entro il quale cl. 1974, cl. 1976, cl. 1929, CP_3 CP_1 CP_1 CP_3
cl. 1975, cl. 1977 e .
[...] CP_1 Controparte_9
Con atto notarile del 20.5.2024 (classe 1957), anche in nome, CP_1
conto, vece ed interesse di (classe 1961), Controparte_9 Controparte_14
(classe 1962), (classe 1969), (classe 1929), Controparte_15 CP_1
(classe 1961), (classe 1953), CP_3 CP_1 Controparte_6
(classe 1957), (classe 1966), (classe 1997), CP_2 CP_7
(classe 1953), (classe 1957), Controparte_4 CP_5 CP_3
(classe 1974), (classe 1976), (classe 1975) e CP_1 CP_3 CP_1
(classe 1977) hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario.
[...]
Orbene, la Suprema Corte (Cass. n. 17445/2019) ha chiarito che, nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è
necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della
“legittimatio ad causam” del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio,
l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione.
Stabilito, quindi, che la riassunzione è stata notificata agli eredi collettivamente ed impersonalmente, ritiene il giudicante che esuli dal thema decidendum del presente
12 giudizio l'individuazione della qualità di chiamati all'eredità o di eredi di _1
né, quindi, che sussista alcun onere di integrare il contraddittorio alla ricerca
[...]
di ulteriori chiamati seguendo le deduzioni di parte convenuta.
Il titolo costituito dalla presente sentenza sarà azionato o azionabile nei confronti degli eredi di , quali risulteranno dagli atti di accettazione o _1
di rinuncia posti in essere o nelle more o in futuro effettuati.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei valori medi di cui al d.m. n. 55/2014, per tutte le fasi per cui risulta svolta attività difensiva, in relazione al valore della controversia.
Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.q.m
.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Curatore del fallimento della nei confronti _1
degli eredi di , ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così _1
provvede:
-accertata l'assenza di causa quanto al versamento della somma di €
217.999,16 effettuato dalla nei confronti di _1 _1
, condanna gli eredi di al pagamento nei confronti della
[...] _1
del della somma di € 217.999,16 Pt_2 Parte_3 _1
oltre agli interessi legali dalla data della domanda;
-condanna gli eredi di alla rifusione delle spese di lite _1
sostenute dalla CU del fallimento della liquidate in € _1
14.103,00 per compensi, oltre spese di contributo unificato ed accessori di legge;
-pone definitivamente a spese degli eredi di le spese della _1
espletata c.t.u.
Così deciso in Reggio Calabria, il 23.5.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
13