CA
Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, Seconda Se- zione Civile, in persona del Giudice Giuseppe De Tullio, in data 27 agosto/7 settembre 2018 e contraddistinta dal n. 1475/2018, iscritto al n. 6114/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 18 giugno 2024 e pen- dente
TRA
(codice fiscale ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente alla Contrada Cardalani n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Iannaccone
(codice fiscale - appellante - C.F._2
E
(codice fiscale ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
domiciliata in Avellino, alla Via Circumvallazione n. 24, avvocata difesa da sé stessa
- appellata e appellante incidentale -
NONCHÉ
(codice fiscale , nato ad [...] il [...] Controparte_2 C.F._4
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Anastasia Giglio (codice fiscale - appellato - C.F._5
E
(codice fiscale ), nata ad [...] il [...] ed CP_3 C.F._6
ivi residente a[...], (codice fiscale ), nata ad Parte_1 C.F._1
Avellino il 7 maggio 1958 ed ivi residente alla Contrada Cardalani n. 9, e Controparte_4
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 1 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(codice fiscale , nato ad [...] il [...], tutti, quali eredi C.F._7
beneficiati di , rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Ietti (codice fiscale Persona_1 [...]
) - appellati - C.F._8
I. FATTO
I.1. Con la sentenza nella specie appellata, pubblicata il 7 settembre 2018, il Tribunale di Avellino, accogliendo parzialmente le domande proposte dall'avv. e dal dr. CP_1
con una citazione notificata ad il 7 ottobre 2016 ed a Controparte_2 Parte_1 CP_4
e il 10 ottobre 2016, dichiarava, ai sensi dell'art. 2901 c.c., «l'ineffica-
[...] CP_3
cia e l'inopponibilità, nei confronti dell'avv. e del dr. , della CP_1 Controparte_2
scrittura privata del 15.5.2012, intercorsa tra e con l'inter- Parte_1 Controparte_5
vento di » – con la quale aveva concesso in locazione, per uso Persona_1 Parte_1
commerciale, alla verso il canone annuo di 13.800,00 €, da pagarsi in Controparte_5
rate mensili di 1.150,00 €, l'immobile sito in Avellino, alla Via Carlo Del Balzo nn. 65, 67, 99 e
110, e riportato in catasto al f.lio 38, p.lla 2840, sub. 10, del quale si dava contestualmente atto che , che ne era in precedenza il «pieno proprietario», aveva ceduto alla figlia, Persona_1
, «la nuda proprietà ed il pieno possesso», «nel contempo conferendole la gestione piena Pt_1
ed esclusiva dello stesso, con attribuzione di tutte le facoltà, poteri ed attività ad esso inerenti
(tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, facoltà e potere di locare, di risolvere la locazione, di transigere e quietanzare relativamente alle obbligazioni derivanti dalla locazione e dalla proprietà, di eseguire l'incasso di canoni)» – e condannava i convenuti in solido a rifondere le spese di causa alle controparti.
I.2.1. Avverso tale sentenza, , con una citazione per l'udienza del 20 giugno Parte_1
2019 notificata alle altre parti del processo di primo grado il 14 dicembre 2018, s'appellava quindi a questa Corte sostenendo, in sostanza (al quanto confusamente e tra molte considera- zioni di cui non è spiegata né comunque si comprende né l'utilità né la concludenza ai fini dell'eventuale accoglimento della sua impugnazione), che il Giudice di prime cure aveva errato:
1) nel ritenere che, con il contratto del 15 maggio 2012, avesse dispo- Persona_1
sto del proprio diritto di usufrutto sul suindicato immobile mediante la sua «donazione a titolo gratuito» alla figlia oppure la rinuncia ad esso e non soltanto conferito alla figlia il potere di Pt_1
gestire il medesimo immobile, e nel non dar atto che «i proventi del canone di locazione
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 2 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
venivano incassati dall'appellante e restituiti all'usufruttuario, con il pagamento delle rate del mutuo contratto con la B.P.E.R. di Avellino, ovvero con il pagamento degli importi delle spese per la cura ed il mantenimento del padre»;
2) nel ritenere sussistenti due dei presupposti essenziali per l'accoglimento delle do- mande di revoca formulate dall'avv. e dal dr. , cioè il cd. eventus damni e il CP_1 CP_2
cd. consilium fraudis, sebbene:
a) tutti i crediti nei confronti di a tutela del quali i predetti avevano Persona_1
formulato dette domande fossero di entità trascurabile;
b) quello dell'importo di 600,00 € dell'avv. fosse sorto dalla sentenza del CP_1
Giudice di Pace di Avellino n. 1996/2015, pubblicata il 9 novembre 2015 e dunque dopo la morte del debitore;
c) quello del complessivo importo di 491,88 € pure vantato dall'avv. fosse CP_1
inesistente, concernendo le competenze relative a precetti perenti;
d) quello di 3.000,00 € dell'avv. fosse contestato, essendo sorto dalla sen- CP_1
tenza del Tribunale di Avellino n. 1240/2014, la cui impugnazione da parte di Persona_1
era ancora pendente innanzi a questa Corte e peraltro pronunciata dopo la stipulazione del pre- detto contratto di locazione, e la creditrice potesse comunque ottenerne la soddisfazione escu- tendo il proprio cliente, cioè il Condominio di Via Capozzi nn. 43/45 in Avellino;
e) anche il dr. potesse ottenere il soddisfacimento del proprio credito, da CP_2
lui maturato per l'attività di consulente tecnico d'ufficio espletata nell'ambito del processo ci- vile ancora pendente innanzi al Tribunale di Avellino col n. 3827/2009 r.g., chiedendone il paga- mento al predetto Condominio, suo debitore solidale;
3) nel non considerare «che poteva, al più, essere revocato il rateo mensile relativo al mese di aprile 2015, non quelli precedenti all'atto di pignoramento notificato il 17/20.3.2015, né quelli successivi al decesso del rag. avvenuto il 17.4.2015». Persona_1
Concludeva pertanto chiedendo a questa Corte di «voler, disattesa ogni avversa ecce- zione, deduzione ed istanza, in accoglimento del gravame proposto, annullare, revocare o di- chiarare nulla la sentenza n. 1475/2018 resa il 7.9.2018 dal Tribunale di Avellino […], dichia- rando estinte nei confronti dell'appellante le pretese creditorie dagli stessi [cioè: dagli appellati] avanzate, con conseguente riforma» di detta sentenza, e, «in ogni caso, condannare l'avv.
[...]
e il dr. , in solido tra loro, al risarcimento dei danni per CP_1 Controparte_2
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 3 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
responsabilità processuale aggravata ex art. 96, in favore dell'appellante, da liquidarsi secondo giustizia ovvero secondo equità», nonché a rifonderle le spese dei due gradi del processo, pa- gandole al suo difensore.
I.2.2. Costituendosi il 10 gennaio 2019 con una comparsa notificata il 9 gennaio 2019 a e , l'avv. contestava la fondatezza dell'appello di Controparte_4 CP_3 CP_1
, del quale chiedeva pertanto il rigetto, e proponeva un appello incidentale soste- Parte_1
nendo che il Giudice di prime cure aveva errato nel non condannare la medesima «alla Per_1
restituzione dei canoni incamerati dalla stipula della scrittura fino alla morte del padre, ed a concorrenza del credito qui documentato», «oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo», e chiedendo pertanto la pronuncia di tale condanna, nonché la condanna di «per lite Parte_1
temeraria» e della stessa, di e di , «in proprio e nella qualità Controparte_4 CP_3
di eredi di , al pagamento in solido delle spese di lite di entrambi i gradi di giu- Persona_1
dizio».
I.2.3. Costituendosi il 31 maggio 2019, il dr. contestava l'ammissibilità e la CP_2
fondatezza dell'appello di e di tutte le domande con esso da questa proposte e ne Parte_1
chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.4. Costituendosi «nella qualità di eredi beneficiati di » il 18 giugno Persona_1
2019, , e chiedevano innanzitutto la sospen- CP_3 Parte_1 Controparte_4
sione del processo in attesa dell'accertamento con passaggio in giudicato dei crediti a tutela dei quali l'avv. e il dr. avevano esercitato le loro azioni revocatorie, eccepi- CP_1 CP_2
vano la nullità della comparsa di risposta con la quale l'avv. aveva proposto l'appello CP_1
incidentale contro di loro rivolto, siccome irrispettosa di quanto prescritto dall'art. 435 c.p.c.,
l'inammissibilità di tale appello, siccome contenente domande nuove, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 345 c.p.c., e, «in ogni caso», la condanna dell'avv. «al risarcimento CP_1
dei danni, ex art. 96 c.p.c., per violazione dell'art. 89 c.p.c., da liquidarsi secondo giustizia ov- vero secondo equità», nonché la riforma della sentenza appellata «in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio», che sostenevano non poter «essere addebitate alla eredità benefi- ciata».
I.2.5. Quindi, con un ricorso depositato il 16 ottobre 2019, l'avv. e il dr. CP_1 Pt_2
chiedevano il sequestro conservativo «dei ratei di canone di locazione dovuti dalla
[...] [...]
r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 4 di 9 CP_6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
a in forza del contratto stipulato con scrittura privata Parte_3 Parte_1
dichiarata inefficace verso gli istanti, fino a concorrenza delle somme rispettivamente spettanti,
e precisamente, euro 5.902,98 per l'avv. ed euro 3.614,12 per il dott. CP_1 [...]
, aumentate della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c.». CP_2
I.2.6. L'istanza veniva però da questa Corte rigettata con un'ordinanza depositata il 17 febbraio 2020.
I.2.7. Nessuna delle parti modificava poi le proprie rispettive conclusioni.
II. DIRITTO
II.1. Innanzitutto va osservato che, con la sentenza nella specie appellata, come risulta sufficientemente chiaro dalla sua motivazione, alla luce della quale va letto ed interpretato il suo impreciso ed equivoco dispositivo, il Tribunale di Avellino ha inteso dichiarare, in forza dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'avv. e del dr. della scrittura CP_1 CP_2
privata datata 15 maggio 2012, sottoscritta da , da e da Parte_1 Persona_1 CP_7
, quest'ultimo quale legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico della
[...]
e registrata il 25 maggio 2012 nella sola parte in cui ha ritenuto che con Controparte_5
essa avesse ceduto a titolo gratuito alla figlia, il credito avente Persona_1 Parte_1
ad oggetto il corrispettivo dovuto dalla per la locazione dell'unità immo- Controparte_5
biliare sita in Avellino, alla Via Carlo Del Balzo nn. 65, 67, 69 e 101, ed identificata nel catasto dei fabbricati del predetto comune al f.lio 38, p.lla 2840, sub. 10.
Si legge infatti nella motivazione di detta sentenza, ad esempio: che, «[c]on scrittura pri- vata in data 15.5.2012, ha ceduto alla figlia, , il diritto di riscuotere Persona_1 Parte_1
i canoni di locazione dovuti dalla conduttrice, sull'immobile Controparte_8
concessole in locazione in Avellino, via C. Del Balzo nn. 65, 66, 99 e 101»; che «[l]a cessione si deve ritenere a titolo gratuito, in quanto, a fronte della cessione del diritto di riscuotere i canoni di locazione da alla figlia , non è stato previsto alcun corrispettivo»; che Persona_1 Per_2
«[l]a natura di atto a titolo di gratuito della cessione del credito operata con l'impugnata scrit- tura del 15.5.2012, esonera questo tribunale da ogni indagine circa la conoscenza, da parte della cessionaria, , del pregiudizio (consilium fraudis) arrecato alle ragioni dei cre- Parte_1
ditori (avv. e dr. )». CP_1 Controparte_2
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 5 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2. Il primo motivo dell'appello della , nella parte in cui l'appellante addebita al Per_1
primo Giudice di aver erroneamente ritenuto che con la suddetta scrittura privata il padre le avesse donato l'usufrutto dell'immobile contestualmente concesso in locazione alla
[...]
o vi avesse rinunciato, va pertanto dichiarato addirittura inammissibile per la sua CP_5
palese incongruenza con la motivazione della sentenza appellata.
È invece, ad avviso di questo Collegio, fondato nella parte in cui l'appellante in sostanza sostiene che il primo Giudice ha errato nel ritenere che la cessione ad da parte di Parte_1
del «diritto di riscuotere i canoni di locazione» del suindicato immobile dovuti Persona_1
dalla società conduttrice costituisse un atto di disposizione – e, più precisamente, di aliena- zione – del relativo credito, anziché un effetto del conferimento alla prima da parte del secondo della mera «gestione» dell'immobile.
Invero, in proposito, va innanzitutto osservato che nella suindicata scrittura privata si legge, per quel che qui rileva, quanto segue:
«Si dà atto che , che sottoscrive il presente atto ad ogni effetto di legge, Persona_1
usufruttuario dell'unità immobiliare sita in Avellino alla Via Carlo del Balzo nn. 65,67,69 e 101, in catasto al folio 38, p.lla 2840 sub 10, cat. C/1, classe 11, mq 91, ha ceduto alla figlia Pt_1
la nuda proprietà ed il pieno possesso del detto immobile, nel contempo conferendole la
[...]
gestione piena ed esclusiva dello stesso, con attribuzione di tutte le facoltà, poteri ed attività ad esso inerenti (tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, facoltà e potere di locare, risolvere la locazione, di transigere e quietanzare relativamente alle obbligazioni derivanti dalla locazione e dalla proprietà, di eseguire l'incasso dei canoni)».
Dal che emerge con sufficiente chiarezza che il conferimento di tali poteri, compreso quello di riscuotere i canoni di locazione, ad da parte del padre – oltre che, almeno Parte_1
secondo quanto ivi testualmente riportato (ma non rilevato da alcuna delle parti nel corso del presente processo), già avvenuto al tempo in cui il secondo aveva donato alla prima la nuda proprietà del predetto immobile, cioè il 15 aprile 2009 – costituiva l'effetto non già di un atto di alienazione, cioè di trasferimento ad altri della titolarità, di un diritto e, in particolare, di quello avente ad oggetto i suddetti canoni di locazione, bensì dell'attribuzione ad altri soltanto del po- tere di esercitarlo, cioè di un contratto che va giuridicamente qualificato come un mandato ad amministrare l'immobile di cui era usufruttuario, anche o solo nell'interesse Persona_1
di quest'ultimo.
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 6 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Il che è confermato dal fatto che , all'epoca del suddetto contratto di Persona_1
locazione, aveva già superato da qualche mese il traguardo degli ottant'anni di età, essendo nato il [...], e, come attestano le certificazioni sanitarie prodotte dalla figlia nel corso del processo di primo grado, versava almeno da qualche anno in condizioni di salute assai precarie, presumibilmente a causa della cui ingravescenza il 17 aprile 2015, cioè dopo meno di tre anni, morirà, e dal fatto che nel periodo successivo alla conclusione di quel contratto
[...]
ricevette sì i bonifici dei canoni di locazione disposti mensilmente in suo favore dalla Pt_1
società locataria dell'immobile, ma, al contempo, dispose che sul conto corrente bancario del padre tenuto dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna fossero eseguiti bonifici per un importo complessivo di 18.850,00 €, che venne utilizzato per l'estinzione dell'esposizione debitoria del padre nei confronti della Banca della Campania.
Dunque – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – , sotto- Persona_1
scrivendo la scrittura privata datata 15 maggio 2012, non cedette (né dichiarò di aver preceden- temente ceduto) a titolo gratuito alla figlia il credito avente ad oggetto i canoni di locazione Pt_1
dell'immobile di cui era usufruttuario, cioè non ne trasferì (né dichiarò di averne precedente- mente trasferito) alla figlia la titolarità giuridica.
Dal che consegue che , con l'atto in questione, non ha disposto del pro- Persona_1
prio patrimonio, ma solo della sua amministrazione, ha, cioè, compiuto un atto che non rientra tra quelli revocabili in forza dell'art. 2901 c.c., e che pertanto l'appello nella specie proposto da va accolto senza alcun bisogno di esaminarne gli ulteriori motivi, né, tanto meno, Parte_1
di sospendere, come chiesto dalla medesima e dalle parti sue parenti, il presente pro- Per_1
cesso in attesa della definizione con sentenza di cui sia provato il passaggio in giudicato di quelli aventi ad oggetto le controversie sui crediti a tutela dei quali l'avv. e il dr. CP_1 CP_2
hanno chiesto la revoca del predetto atto.
II.3. Le precedenti considerazioni impongono poi di rigettare invece l'appello incidental- mente proposto dall'avv. con una comparsa la cui eventuale nullità, certamente non CP_1
derivante dal suo eventuale contrasto con gli artt. 435 e ss. c.p.c., non applicabili nella specie poiché relativi al cd. processo del lavoro, o con altra previsione normativa riguardante i requisiti di forma-contenuto delle comparse di risposta, dovrebbe comunque ritenersi sanata avendo le controparti spiegato senza alcuna difficoltà le proprie difese rispetto a tale impugnazione.
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 7 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.4. Di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, le domande di revoca spiegate dall'avv. e dal dr. ed accolte dal Giudice di prime cure vanno rigettate. CP_1 CP_2
II.5. Sussistono tuttavia, ad avviso di questo Collegio, i presupposti per compensare in- tegralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare, in tutto o in parte, tra le parti le spese processuali anche qualora sussistano «gravi ed eccezionali ragioni» «analoghe» a quelle ivi espressamente contemplate, cioè all'«assoluta novità della questione trattata» o al «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni di- rimenti».
Nella specie infatti l'avv. Garolalo e il dr. hanno proposto le domande di re- CP_2
voca che, per quanto s'è detto, vanno rigettate perché e dopo che il Tribunale di Avellino, con un'ordinanza collegiale depositata il 15 febbraio 2016, aveva disposto la sospensione della pro- cedura esecutiva promossa dalla stessa avv. mediante il pignoramento del credito del CP_1
quale sosteneva essere titolare nei confronti della e Persona_1 Controparte_5
nella quale era intervenuto il dr. affermando che di tale credito era in realtà titolare CP_2
e così accogliendo il reclamo da quest'ultima proposto ai sensi dell'art. 669-ter- Parte_1
decies c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 16 novembre 2015 con la quale l'istanza volta ad ottenere tale sospensione avanzata dalla stessa era stata riget- Per_1
tata.
II.6. Infine, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'avv. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per CP_1
l'appello da lei proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da il 14 dicembre Parte_1
2018 e sull'appello incidentale proposto dall'avv. il 10 gennaio 2019 avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Avellino n. 1475/2018, pubblicata il 7 settembre 2018:
A) accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande di revoca proposte dall'avv. e dal CP_1
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 8 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dr. ; Controparte_2
B) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'avv. CP_9
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
[...]
incidentale dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 26 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 9 di 9 Parte_1 CP_1
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, Seconda Se- zione Civile, in persona del Giudice Giuseppe De Tullio, in data 27 agosto/7 settembre 2018 e contraddistinta dal n. 1475/2018, iscritto al n. 6114/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 18 giugno 2024 e pen- dente
TRA
(codice fiscale ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente alla Contrada Cardalani n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Iannaccone
(codice fiscale - appellante - C.F._2
E
(codice fiscale ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
domiciliata in Avellino, alla Via Circumvallazione n. 24, avvocata difesa da sé stessa
- appellata e appellante incidentale -
NONCHÉ
(codice fiscale , nato ad [...] il [...] Controparte_2 C.F._4
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Anastasia Giglio (codice fiscale - appellato - C.F._5
E
(codice fiscale ), nata ad [...] il [...] ed CP_3 C.F._6
ivi residente a[...], (codice fiscale ), nata ad Parte_1 C.F._1
Avellino il 7 maggio 1958 ed ivi residente alla Contrada Cardalani n. 9, e Controparte_4
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 1 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(codice fiscale , nato ad [...] il [...], tutti, quali eredi C.F._7
beneficiati di , rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Ietti (codice fiscale Persona_1 [...]
) - appellati - C.F._8
I. FATTO
I.1. Con la sentenza nella specie appellata, pubblicata il 7 settembre 2018, il Tribunale di Avellino, accogliendo parzialmente le domande proposte dall'avv. e dal dr. CP_1
con una citazione notificata ad il 7 ottobre 2016 ed a Controparte_2 Parte_1 CP_4
e il 10 ottobre 2016, dichiarava, ai sensi dell'art. 2901 c.c., «l'ineffica-
[...] CP_3
cia e l'inopponibilità, nei confronti dell'avv. e del dr. , della CP_1 Controparte_2
scrittura privata del 15.5.2012, intercorsa tra e con l'inter- Parte_1 Controparte_5
vento di » – con la quale aveva concesso in locazione, per uso Persona_1 Parte_1
commerciale, alla verso il canone annuo di 13.800,00 €, da pagarsi in Controparte_5
rate mensili di 1.150,00 €, l'immobile sito in Avellino, alla Via Carlo Del Balzo nn. 65, 67, 99 e
110, e riportato in catasto al f.lio 38, p.lla 2840, sub. 10, del quale si dava contestualmente atto che , che ne era in precedenza il «pieno proprietario», aveva ceduto alla figlia, Persona_1
, «la nuda proprietà ed il pieno possesso», «nel contempo conferendole la gestione piena Pt_1
ed esclusiva dello stesso, con attribuzione di tutte le facoltà, poteri ed attività ad esso inerenti
(tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, facoltà e potere di locare, di risolvere la locazione, di transigere e quietanzare relativamente alle obbligazioni derivanti dalla locazione e dalla proprietà, di eseguire l'incasso di canoni)» – e condannava i convenuti in solido a rifondere le spese di causa alle controparti.
I.2.1. Avverso tale sentenza, , con una citazione per l'udienza del 20 giugno Parte_1
2019 notificata alle altre parti del processo di primo grado il 14 dicembre 2018, s'appellava quindi a questa Corte sostenendo, in sostanza (al quanto confusamente e tra molte considera- zioni di cui non è spiegata né comunque si comprende né l'utilità né la concludenza ai fini dell'eventuale accoglimento della sua impugnazione), che il Giudice di prime cure aveva errato:
1) nel ritenere che, con il contratto del 15 maggio 2012, avesse dispo- Persona_1
sto del proprio diritto di usufrutto sul suindicato immobile mediante la sua «donazione a titolo gratuito» alla figlia oppure la rinuncia ad esso e non soltanto conferito alla figlia il potere di Pt_1
gestire il medesimo immobile, e nel non dar atto che «i proventi del canone di locazione
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 2 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
venivano incassati dall'appellante e restituiti all'usufruttuario, con il pagamento delle rate del mutuo contratto con la B.P.E.R. di Avellino, ovvero con il pagamento degli importi delle spese per la cura ed il mantenimento del padre»;
2) nel ritenere sussistenti due dei presupposti essenziali per l'accoglimento delle do- mande di revoca formulate dall'avv. e dal dr. , cioè il cd. eventus damni e il CP_1 CP_2
cd. consilium fraudis, sebbene:
a) tutti i crediti nei confronti di a tutela del quali i predetti avevano Persona_1
formulato dette domande fossero di entità trascurabile;
b) quello dell'importo di 600,00 € dell'avv. fosse sorto dalla sentenza del CP_1
Giudice di Pace di Avellino n. 1996/2015, pubblicata il 9 novembre 2015 e dunque dopo la morte del debitore;
c) quello del complessivo importo di 491,88 € pure vantato dall'avv. fosse CP_1
inesistente, concernendo le competenze relative a precetti perenti;
d) quello di 3.000,00 € dell'avv. fosse contestato, essendo sorto dalla sen- CP_1
tenza del Tribunale di Avellino n. 1240/2014, la cui impugnazione da parte di Persona_1
era ancora pendente innanzi a questa Corte e peraltro pronunciata dopo la stipulazione del pre- detto contratto di locazione, e la creditrice potesse comunque ottenerne la soddisfazione escu- tendo il proprio cliente, cioè il Condominio di Via Capozzi nn. 43/45 in Avellino;
e) anche il dr. potesse ottenere il soddisfacimento del proprio credito, da CP_2
lui maturato per l'attività di consulente tecnico d'ufficio espletata nell'ambito del processo ci- vile ancora pendente innanzi al Tribunale di Avellino col n. 3827/2009 r.g., chiedendone il paga- mento al predetto Condominio, suo debitore solidale;
3) nel non considerare «che poteva, al più, essere revocato il rateo mensile relativo al mese di aprile 2015, non quelli precedenti all'atto di pignoramento notificato il 17/20.3.2015, né quelli successivi al decesso del rag. avvenuto il 17.4.2015». Persona_1
Concludeva pertanto chiedendo a questa Corte di «voler, disattesa ogni avversa ecce- zione, deduzione ed istanza, in accoglimento del gravame proposto, annullare, revocare o di- chiarare nulla la sentenza n. 1475/2018 resa il 7.9.2018 dal Tribunale di Avellino […], dichia- rando estinte nei confronti dell'appellante le pretese creditorie dagli stessi [cioè: dagli appellati] avanzate, con conseguente riforma» di detta sentenza, e, «in ogni caso, condannare l'avv.
[...]
e il dr. , in solido tra loro, al risarcimento dei danni per CP_1 Controparte_2
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 3 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
responsabilità processuale aggravata ex art. 96, in favore dell'appellante, da liquidarsi secondo giustizia ovvero secondo equità», nonché a rifonderle le spese dei due gradi del processo, pa- gandole al suo difensore.
I.2.2. Costituendosi il 10 gennaio 2019 con una comparsa notificata il 9 gennaio 2019 a e , l'avv. contestava la fondatezza dell'appello di Controparte_4 CP_3 CP_1
, del quale chiedeva pertanto il rigetto, e proponeva un appello incidentale soste- Parte_1
nendo che il Giudice di prime cure aveva errato nel non condannare la medesima «alla Per_1
restituzione dei canoni incamerati dalla stipula della scrittura fino alla morte del padre, ed a concorrenza del credito qui documentato», «oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo», e chiedendo pertanto la pronuncia di tale condanna, nonché la condanna di «per lite Parte_1
temeraria» e della stessa, di e di , «in proprio e nella qualità Controparte_4 CP_3
di eredi di , al pagamento in solido delle spese di lite di entrambi i gradi di giu- Persona_1
dizio».
I.2.3. Costituendosi il 31 maggio 2019, il dr. contestava l'ammissibilità e la CP_2
fondatezza dell'appello di e di tutte le domande con esso da questa proposte e ne Parte_1
chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.4. Costituendosi «nella qualità di eredi beneficiati di » il 18 giugno Persona_1
2019, , e chiedevano innanzitutto la sospen- CP_3 Parte_1 Controparte_4
sione del processo in attesa dell'accertamento con passaggio in giudicato dei crediti a tutela dei quali l'avv. e il dr. avevano esercitato le loro azioni revocatorie, eccepi- CP_1 CP_2
vano la nullità della comparsa di risposta con la quale l'avv. aveva proposto l'appello CP_1
incidentale contro di loro rivolto, siccome irrispettosa di quanto prescritto dall'art. 435 c.p.c.,
l'inammissibilità di tale appello, siccome contenente domande nuove, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 345 c.p.c., e, «in ogni caso», la condanna dell'avv. «al risarcimento CP_1
dei danni, ex art. 96 c.p.c., per violazione dell'art. 89 c.p.c., da liquidarsi secondo giustizia ov- vero secondo equità», nonché la riforma della sentenza appellata «in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio», che sostenevano non poter «essere addebitate alla eredità benefi- ciata».
I.2.5. Quindi, con un ricorso depositato il 16 ottobre 2019, l'avv. e il dr. CP_1 Pt_2
chiedevano il sequestro conservativo «dei ratei di canone di locazione dovuti dalla
[...] [...]
r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 4 di 9 CP_6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
a in forza del contratto stipulato con scrittura privata Parte_3 Parte_1
dichiarata inefficace verso gli istanti, fino a concorrenza delle somme rispettivamente spettanti,
e precisamente, euro 5.902,98 per l'avv. ed euro 3.614,12 per il dott. CP_1 [...]
, aumentate della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c.». CP_2
I.2.6. L'istanza veniva però da questa Corte rigettata con un'ordinanza depositata il 17 febbraio 2020.
I.2.7. Nessuna delle parti modificava poi le proprie rispettive conclusioni.
II. DIRITTO
II.1. Innanzitutto va osservato che, con la sentenza nella specie appellata, come risulta sufficientemente chiaro dalla sua motivazione, alla luce della quale va letto ed interpretato il suo impreciso ed equivoco dispositivo, il Tribunale di Avellino ha inteso dichiarare, in forza dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'avv. e del dr. della scrittura CP_1 CP_2
privata datata 15 maggio 2012, sottoscritta da , da e da Parte_1 Persona_1 CP_7
, quest'ultimo quale legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico della
[...]
e registrata il 25 maggio 2012 nella sola parte in cui ha ritenuto che con Controparte_5
essa avesse ceduto a titolo gratuito alla figlia, il credito avente Persona_1 Parte_1
ad oggetto il corrispettivo dovuto dalla per la locazione dell'unità immo- Controparte_5
biliare sita in Avellino, alla Via Carlo Del Balzo nn. 65, 67, 69 e 101, ed identificata nel catasto dei fabbricati del predetto comune al f.lio 38, p.lla 2840, sub. 10.
Si legge infatti nella motivazione di detta sentenza, ad esempio: che, «[c]on scrittura pri- vata in data 15.5.2012, ha ceduto alla figlia, , il diritto di riscuotere Persona_1 Parte_1
i canoni di locazione dovuti dalla conduttrice, sull'immobile Controparte_8
concessole in locazione in Avellino, via C. Del Balzo nn. 65, 66, 99 e 101»; che «[l]a cessione si deve ritenere a titolo gratuito, in quanto, a fronte della cessione del diritto di riscuotere i canoni di locazione da alla figlia , non è stato previsto alcun corrispettivo»; che Persona_1 Per_2
«[l]a natura di atto a titolo di gratuito della cessione del credito operata con l'impugnata scrit- tura del 15.5.2012, esonera questo tribunale da ogni indagine circa la conoscenza, da parte della cessionaria, , del pregiudizio (consilium fraudis) arrecato alle ragioni dei cre- Parte_1
ditori (avv. e dr. )». CP_1 Controparte_2
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 5 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2. Il primo motivo dell'appello della , nella parte in cui l'appellante addebita al Per_1
primo Giudice di aver erroneamente ritenuto che con la suddetta scrittura privata il padre le avesse donato l'usufrutto dell'immobile contestualmente concesso in locazione alla
[...]
o vi avesse rinunciato, va pertanto dichiarato addirittura inammissibile per la sua CP_5
palese incongruenza con la motivazione della sentenza appellata.
È invece, ad avviso di questo Collegio, fondato nella parte in cui l'appellante in sostanza sostiene che il primo Giudice ha errato nel ritenere che la cessione ad da parte di Parte_1
del «diritto di riscuotere i canoni di locazione» del suindicato immobile dovuti Persona_1
dalla società conduttrice costituisse un atto di disposizione – e, più precisamente, di aliena- zione – del relativo credito, anziché un effetto del conferimento alla prima da parte del secondo della mera «gestione» dell'immobile.
Invero, in proposito, va innanzitutto osservato che nella suindicata scrittura privata si legge, per quel che qui rileva, quanto segue:
«Si dà atto che , che sottoscrive il presente atto ad ogni effetto di legge, Persona_1
usufruttuario dell'unità immobiliare sita in Avellino alla Via Carlo del Balzo nn. 65,67,69 e 101, in catasto al folio 38, p.lla 2840 sub 10, cat. C/1, classe 11, mq 91, ha ceduto alla figlia Pt_1
la nuda proprietà ed il pieno possesso del detto immobile, nel contempo conferendole la
[...]
gestione piena ed esclusiva dello stesso, con attribuzione di tutte le facoltà, poteri ed attività ad esso inerenti (tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, facoltà e potere di locare, risolvere la locazione, di transigere e quietanzare relativamente alle obbligazioni derivanti dalla locazione e dalla proprietà, di eseguire l'incasso dei canoni)».
Dal che emerge con sufficiente chiarezza che il conferimento di tali poteri, compreso quello di riscuotere i canoni di locazione, ad da parte del padre – oltre che, almeno Parte_1
secondo quanto ivi testualmente riportato (ma non rilevato da alcuna delle parti nel corso del presente processo), già avvenuto al tempo in cui il secondo aveva donato alla prima la nuda proprietà del predetto immobile, cioè il 15 aprile 2009 – costituiva l'effetto non già di un atto di alienazione, cioè di trasferimento ad altri della titolarità, di un diritto e, in particolare, di quello avente ad oggetto i suddetti canoni di locazione, bensì dell'attribuzione ad altri soltanto del po- tere di esercitarlo, cioè di un contratto che va giuridicamente qualificato come un mandato ad amministrare l'immobile di cui era usufruttuario, anche o solo nell'interesse Persona_1
di quest'ultimo.
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 6 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Il che è confermato dal fatto che , all'epoca del suddetto contratto di Persona_1
locazione, aveva già superato da qualche mese il traguardo degli ottant'anni di età, essendo nato il [...], e, come attestano le certificazioni sanitarie prodotte dalla figlia nel corso del processo di primo grado, versava almeno da qualche anno in condizioni di salute assai precarie, presumibilmente a causa della cui ingravescenza il 17 aprile 2015, cioè dopo meno di tre anni, morirà, e dal fatto che nel periodo successivo alla conclusione di quel contratto
[...]
ricevette sì i bonifici dei canoni di locazione disposti mensilmente in suo favore dalla Pt_1
società locataria dell'immobile, ma, al contempo, dispose che sul conto corrente bancario del padre tenuto dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna fossero eseguiti bonifici per un importo complessivo di 18.850,00 €, che venne utilizzato per l'estinzione dell'esposizione debitoria del padre nei confronti della Banca della Campania.
Dunque – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – , sotto- Persona_1
scrivendo la scrittura privata datata 15 maggio 2012, non cedette (né dichiarò di aver preceden- temente ceduto) a titolo gratuito alla figlia il credito avente ad oggetto i canoni di locazione Pt_1
dell'immobile di cui era usufruttuario, cioè non ne trasferì (né dichiarò di averne precedente- mente trasferito) alla figlia la titolarità giuridica.
Dal che consegue che , con l'atto in questione, non ha disposto del pro- Persona_1
prio patrimonio, ma solo della sua amministrazione, ha, cioè, compiuto un atto che non rientra tra quelli revocabili in forza dell'art. 2901 c.c., e che pertanto l'appello nella specie proposto da va accolto senza alcun bisogno di esaminarne gli ulteriori motivi, né, tanto meno, Parte_1
di sospendere, come chiesto dalla medesima e dalle parti sue parenti, il presente pro- Per_1
cesso in attesa della definizione con sentenza di cui sia provato il passaggio in giudicato di quelli aventi ad oggetto le controversie sui crediti a tutela dei quali l'avv. e il dr. CP_1 CP_2
hanno chiesto la revoca del predetto atto.
II.3. Le precedenti considerazioni impongono poi di rigettare invece l'appello incidental- mente proposto dall'avv. con una comparsa la cui eventuale nullità, certamente non CP_1
derivante dal suo eventuale contrasto con gli artt. 435 e ss. c.p.c., non applicabili nella specie poiché relativi al cd. processo del lavoro, o con altra previsione normativa riguardante i requisiti di forma-contenuto delle comparse di risposta, dovrebbe comunque ritenersi sanata avendo le controparti spiegato senza alcuna difficoltà le proprie difese rispetto a tale impugnazione.
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 7 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.4. Di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, le domande di revoca spiegate dall'avv. e dal dr. ed accolte dal Giudice di prime cure vanno rigettate. CP_1 CP_2
II.5. Sussistono tuttavia, ad avviso di questo Collegio, i presupposti per compensare in- tegralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare, in tutto o in parte, tra le parti le spese processuali anche qualora sussistano «gravi ed eccezionali ragioni» «analoghe» a quelle ivi espressamente contemplate, cioè all'«assoluta novità della questione trattata» o al «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni di- rimenti».
Nella specie infatti l'avv. Garolalo e il dr. hanno proposto le domande di re- CP_2
voca che, per quanto s'è detto, vanno rigettate perché e dopo che il Tribunale di Avellino, con un'ordinanza collegiale depositata il 15 febbraio 2016, aveva disposto la sospensione della pro- cedura esecutiva promossa dalla stessa avv. mediante il pignoramento del credito del CP_1
quale sosteneva essere titolare nei confronti della e Persona_1 Controparte_5
nella quale era intervenuto il dr. affermando che di tale credito era in realtà titolare CP_2
e così accogliendo il reclamo da quest'ultima proposto ai sensi dell'art. 669-ter- Parte_1
decies c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 16 novembre 2015 con la quale l'istanza volta ad ottenere tale sospensione avanzata dalla stessa era stata riget- Per_1
tata.
II.6. Infine, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'avv. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per CP_1
l'appello da lei proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da il 14 dicembre Parte_1
2018 e sull'appello incidentale proposto dall'avv. il 10 gennaio 2019 avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Avellino n. 1475/2018, pubblicata il 7 settembre 2018:
A) accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande di revoca proposte dall'avv. e dal CP_1
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 8 di 9 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dr. ; Controparte_2
B) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'avv. CP_9
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
[...]
incidentale dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 26 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 6114/2018 r.g.aa.cc. c. + 3 Pag. 9 di 9 Parte_1 CP_1