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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 31/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 511/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 511/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Vercelli (VC) con il patrocinio dell'Avv. Ennas Maria Grazia del Foro di Vercelli
RICORRENTE contro
, nato in [...] in data [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come segue:
Sull'affidamento del figlio minore , si insiste per l'accoglimento della richiesta di affido Per_1 esclusivo per le motivazioni indicate nel ricorso introduttivo, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre. L'altro genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, a fine settimana alterni dal sabato sera alle ore 19 alla domenica sera alle ore 20, oltre a tre giorni nelle vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive in estate. Il padre verserà a parte ricorrente la somma di euro 200,00 mensili a titolo di concorso di mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli Indici Istat oltre al 50% delle spese extra. Ciascun coniuge provvede al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando la ha con sé. L'assegno unico verrà trattenuto al 100% dalla madre.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024 depositava ricorso al fine di Parte_1 ottenere l'affidamento esclusivo del figlio nato in data [...] dalla relazione Persona_2 avuta con CP_1
Le parti hanno convissuto fino al 2022 quando la ricorrente ha interrotto la relazione e si è trasferita da Napoli a Vercelli a causa di quelli che la stessa definisce come “comportamenti denigratori e offensivi nei suoi confronti da parte del compagno”. Nel 2023 controparte si sarebbe anche egli trasferito a Vercelli e, accordatosi con la madre, iniziava saltuariamente a vedere il figlio: tuttavia, il sarebbe stato un padre sostanzialmente assente, CP_1 disinteressandosi “della vita scolastica e del quotidiano del figlio minore”, ed omettendo altresì di versare alcun contributo economico per il figlio. Concludeva pertanto come in epigrafe. All'udienza del 16.10.2024 avanti al Presidente relatore comparivano entrambe le parti -il CP_1 peraltro senza legale, onde venendo dichiarato contumace-, che rendevano le dichiarazioni di cui al verbale in atti. La ricorrente dichiarava di non volere che il bambino pernottasse presso il padre in quanto una volta che ciò era avvenuto ella aveva visto il figlio unitamente al padre ed al fratello di questi in una sala giochi, ed aggiungendo “secondo me quella volta mio marito era ubriaco”. Il contestava le affermazioni avversarie, precisava di vedere il figlio la domenica e di aver CP_1 versato in passato un contributo per il mantenimento, poi cessando in quanto la madre non gli faceva vedere il bambino. Il Presidente formulava proposta conciliativa come da verbale, tuttavia non accettata dalla ricorrente. Emessi i provvedimenti provvisori, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni previa concessione dei termini, in considerazione della omessa richiesta di qualsivoglia prova. Ritiene il Collegio che i provvedimenti provvisori possano essere confermati. Ed invero, da un lato gli assunti secondo cui il farebbe uso di sostanze alcoliche non risultano CP_1 provati, dall'altro non è emerso alcun elemento concreto che imponga l'esigenza di disporre una pagina 2 di 3 tipologia di affidamento tanto rigorosa quale l'affido esclusivo ad un solo genitore: in altre parole, allo stato non si ravvisano elementi tali da ritenere che l'affidamento condiviso -da ritenersi soluzione preferibile salvo che gravi situazioni ne impongano la deroga- possa ritenersi, nel caso di specie, pregiudizievole per il minore. Anche le affermazioni contenute nella comparsa conclusionale, del resto, appaiono generiche e comunque non concernenti fatti di tale gravità da determinare, appunto, l'esigenza di affido esclusivo alla madre. A parere del Tribunale pertanto dovrà procedersi all'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, stabilendo che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra le parti ed in difetto secondo le modalità di cui in dispositivo. Infine, dovrà essere posto a carico del sig. un contributo per il mantenimento del figlio pari ad CP_1 euro 200,00 mensili -annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat-, da versarsi entro il giorno 5 del mese, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
assegno unico interamente a favore della madre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 511/2024 R.G., contrariis rejectis:
1. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora Per_1 abituale presso la madre;
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato sera alle ore 19 alla domenica sera alle ore 20, oltre a tre giorni nelle vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive in estate;
3. DISPONE un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 200,00 mensili -da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese-, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle c.d spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
assegno unico interamente a favore della sig.ra ; Parte_1
4. NULLA in punto spese in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale Ordinario di Vercelli il 31.03.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 511/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Vercelli (VC) con il patrocinio dell'Avv. Ennas Maria Grazia del Foro di Vercelli
RICORRENTE contro
, nato in [...] in data [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come segue:
Sull'affidamento del figlio minore , si insiste per l'accoglimento della richiesta di affido Per_1 esclusivo per le motivazioni indicate nel ricorso introduttivo, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre. L'altro genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, a fine settimana alterni dal sabato sera alle ore 19 alla domenica sera alle ore 20, oltre a tre giorni nelle vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive in estate. Il padre verserà a parte ricorrente la somma di euro 200,00 mensili a titolo di concorso di mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli Indici Istat oltre al 50% delle spese extra. Ciascun coniuge provvede al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando la ha con sé. L'assegno unico verrà trattenuto al 100% dalla madre.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024 depositava ricorso al fine di Parte_1 ottenere l'affidamento esclusivo del figlio nato in data [...] dalla relazione Persona_2 avuta con CP_1
Le parti hanno convissuto fino al 2022 quando la ricorrente ha interrotto la relazione e si è trasferita da Napoli a Vercelli a causa di quelli che la stessa definisce come “comportamenti denigratori e offensivi nei suoi confronti da parte del compagno”. Nel 2023 controparte si sarebbe anche egli trasferito a Vercelli e, accordatosi con la madre, iniziava saltuariamente a vedere il figlio: tuttavia, il sarebbe stato un padre sostanzialmente assente, CP_1 disinteressandosi “della vita scolastica e del quotidiano del figlio minore”, ed omettendo altresì di versare alcun contributo economico per il figlio. Concludeva pertanto come in epigrafe. All'udienza del 16.10.2024 avanti al Presidente relatore comparivano entrambe le parti -il CP_1 peraltro senza legale, onde venendo dichiarato contumace-, che rendevano le dichiarazioni di cui al verbale in atti. La ricorrente dichiarava di non volere che il bambino pernottasse presso il padre in quanto una volta che ciò era avvenuto ella aveva visto il figlio unitamente al padre ed al fratello di questi in una sala giochi, ed aggiungendo “secondo me quella volta mio marito era ubriaco”. Il contestava le affermazioni avversarie, precisava di vedere il figlio la domenica e di aver CP_1 versato in passato un contributo per il mantenimento, poi cessando in quanto la madre non gli faceva vedere il bambino. Il Presidente formulava proposta conciliativa come da verbale, tuttavia non accettata dalla ricorrente. Emessi i provvedimenti provvisori, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni previa concessione dei termini, in considerazione della omessa richiesta di qualsivoglia prova. Ritiene il Collegio che i provvedimenti provvisori possano essere confermati. Ed invero, da un lato gli assunti secondo cui il farebbe uso di sostanze alcoliche non risultano CP_1 provati, dall'altro non è emerso alcun elemento concreto che imponga l'esigenza di disporre una pagina 2 di 3 tipologia di affidamento tanto rigorosa quale l'affido esclusivo ad un solo genitore: in altre parole, allo stato non si ravvisano elementi tali da ritenere che l'affidamento condiviso -da ritenersi soluzione preferibile salvo che gravi situazioni ne impongano la deroga- possa ritenersi, nel caso di specie, pregiudizievole per il minore. Anche le affermazioni contenute nella comparsa conclusionale, del resto, appaiono generiche e comunque non concernenti fatti di tale gravità da determinare, appunto, l'esigenza di affido esclusivo alla madre. A parere del Tribunale pertanto dovrà procedersi all'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, stabilendo che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra le parti ed in difetto secondo le modalità di cui in dispositivo. Infine, dovrà essere posto a carico del sig. un contributo per il mantenimento del figlio pari ad CP_1 euro 200,00 mensili -annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat-, da versarsi entro il giorno 5 del mese, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
assegno unico interamente a favore della madre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 511/2024 R.G., contrariis rejectis:
1. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora Per_1 abituale presso la madre;
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato sera alle ore 19 alla domenica sera alle ore 20, oltre a tre giorni nelle vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive in estate;
3. DISPONE un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 200,00 mensili -da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese-, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle c.d spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
assegno unico interamente a favore della sig.ra ; Parte_1
4. NULLA in punto spese in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale Ordinario di Vercelli il 31.03.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
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