TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 18/12/2025, n. 2437
TAR
Sentenza breve 18 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 97 D.Lgs. 36/2023 – Eccesso di potere per falso presupposto, travisamento del fatto, illogicità manifesta, perplessità – Sviamento – Difetto di motivazione

    La stazione appaltante ha correttamente valutato la sussistenza della causa di esclusione per grave illecito professionale e successivamente ha scrutinato le misure correttive, in un percorso logico e consequenziale. La valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico è articolata su due livelli, e la stazione appaltante ha correttamente qualificato il comportamento pregresso e valutato le misure di self cleaning.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 97 D.lgs. 36/2023 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 del D.lgs. 36/2023 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, falso presupposto, travisamento del fatto, illogicità, palese irragionevolezza, contraddittorietà, omesso esame documentale

    La Stazione Appaltante ha motivatamente rilevato che le misure di self cleaning erano intempestive e insufficienti, evidenziando che la consorziata UO IZ, indicata come responsabile degli inadempimenti, non è stata sostituita nella gara in corso e figura ancora come esecutrice, e che il Consorzio e UO IZ fanno capo ad un unico centro decisionale. Tali valutazioni sono dettagliate e sfuggono alle censure di manifesta illogicità, irragionevolezza o violazione di legge.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 65,67,68,95,98 e 122 del D.lgs. 36/2023 ed in quanto applicabile ratione temporis nella gara risolta e degli artt. 47 e 108 del D.lgs. 50/2016 e 1453 del c.c. – Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 – Violazione ed errata interpretazione del CSA, del Codice etico e del contratto d’appalto – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria – Violazione del principio della par condicio – Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, falso presupposto, travisamento del fatto e ingiustizia manifesta

    La questione relativa alla risoluzione contrattuale è demandata alla giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale il ricorrente ha già promosso ricorso, allo stato pendente. Pertanto, il motivo è inammissibile per difetto di giurisdizione.

  • Rigettato
    Richiesta di aggiudicazione o risarcimento danni

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto anche le richieste subordinate di aggiudicazione o risarcimento danni sono rigettate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 18/12/2025, n. 2437
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 2437
    Data del deposito : 18 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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