Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 18/12/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02437/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02315/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2315 del 2025, proposto dal Consorzio Stabile 3emme S.c.ar.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Feroci e Federica Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autostrada Brescia, Verona, Vicenza Padova S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Maccarrone e Luca Bovolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Daniele Maccarrone in Venezia, San Polo - 2988;
Sias S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di capogruppo/mandataria del costituendo R.T.I. con la società Tubosider S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Enzo Perrettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Imeva S.p.a., Ital Sem S.r.l., Tubosider S.p..a, non costituite in giudizio ;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del Provvedimento di esclusione dalla gara per l'affidamento dei lavori “ relativi agli interventi di riparazione delle barriere di protezione metalliche e delle reti di protezione sui cavalcavia, danneggiate a seguito di incidenti e delle recinzioni laterali ” n. 3 lotti- Codice gara: G00038 - CIG: B29FAAD1A0, B29FAABFF5, B29FAAC0CD e relativi allegati (gara riferita a tre lotti per l’importo complessivo di € 26.340.000, di cui € 5.250.000 per oneri di sicurezza), limitatamente al lotto n. 3, al quale il Consorzio ricorrente 3M ha partecipato (CIG B29FAAD1A0), per l’ importo di € 4.760.000, di cui € 1.080.000 per oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- della relativa comunicazione di esclusione inviata a mezzo PEC al Consorzio Stabile 3Emme in data 28 ottobre 2025;
- per quanto occorrer possa, in quanto atto presupposto, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 96 del D.lgs. 36/2023 del 16 settembre 2025;
- di tutti gli atti istruttori del procedimento in contraddittorio ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 36/2023 all'esito del quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente (non in possesso del ricorrente);
- dell'eventuale aggiudicazione della gara al controinteressato ove intervenuta (non in possesso del ricorrente).
Per quanto occorrer possa, in quanto atti presupposti e contenenti la motivazione per relationem del provvedimento di esclusione:
- del provvedimento di Autostrada A4 prot. n. 49345/25 dell'11 luglio 2025, con il quale veniva disposta la RISOLUZIONE del contratto di appalto 6100003188 avente ad oggetto “ l'appalto di lavori di Riqualificazione delle Barriere di sicurezza esistenti e realizzazione di nuove barriere, compresa la risoluzione dei punti singolari nel tratto della A4 Brescia Soave, 3 stralcio - LOTTO 1 ” e del contratto d'appalto n. 6100003189 avente ad oggetto “ l'appalto di lavori di Riqualificazione delle Barriere di sicurezza esistenti e realizzazione di nuove barriere, compresa al risoluzione dei punti singolari nel tratto della A4 Soave Padova 2 Stralcio - LOTTO 2 ”;
- nonché del provvedimento 44511/25 del 20 giugno 2025 con il quale A4 Autostrada contestava al ricorrente l'inadempimento contrattuale;
- di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sias S.p.a. e di Autostrada Brescia, Verona, Vicenza Padova S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa EL AR e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento di data 28 ottobre 2025 con cui Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova ha escluso per la seconda volta il Consorzio Stabile 3emme S.c.ar.l. dalla gara per l’affidamento dei “ lavori relativi agli interventi di riparazione delle barriere di protezione metalliche e delle reti di protezione sui cavalcavia, danneggiate a seguito di incidenti e delle recinzioni laterali ”, nella quale tale operatore economico si era posizionato al primo posto per il LOTTO 3 - CIG B29FAAD1A0, (Seguito dal RTI costituendo SIAS S.p.a./TUBOSIDER S.p.a. e quindi dal RTI IMEVA S.p.a./ITAL SEM S.r.l.), per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95 comma 1 lett. e) del d.lgs. 36/2023.
La gara aveva per oggetto TRE LOTTI, per l’importo complessivo di € 26.340.000, di cui € 5.250.000 per oneri di sicurezza, relativamente, come si evince dal Disciplinare, alla “ MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA – LOTTI 1-2-3. Anni 2025 – 2028 ”.
Il lotto n. 3, al quale il Consorzio 3M ha partecipato (CIG B29FAAD1A0), prevedeva una base d’asta di € 4.760.000, di cui € 1.080.000 per oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Un primo provvedimento di esclusione era stato assunto dalla Stazione appaltante in data 11 luglio 2025, in ragione della risoluzione di due contratti di appalto concernenti analoghi lavori (contratto d’appalto n. 6100003188 e contratto d’appalto n. 6100003189, meglio indicati in epigrafe), disposta dalla medesima Autostrada A4 in pari data per violazione del contratto, del codice etico e del capitolato speciale d’appalto. La risoluzione di tali contratti, già impugnata avanti al giudice ordinario (Tribunale di Venezia – Sezione Imprese RG 19011/2025), è motivata dal fatto che l’appaltatore, e segnatamente la consorziata UO iniziative S.p.a., indicata in tali contratti quale esecutrice per conto del Consorzio, anziché rendere disponibili adeguati locali ad uso ufficio per il cantiere (come prescritto dall’art. 25 del Capitolato speciale d’appalto) ha preso in locazione un appartamento sito nel centro di Verona da destinare a residenza di uno stretto congiunto del Direttore lavori dell’opera appaltata, sostenendone i costi.
Tale prima esclusione dalla odierna gara è stata annullata da questa Sezione con sentenza 12 settembre 2025, n. 1553 per difetto del contradittorio procedimentale.
Dopo la pronuncia, con comunicazione del 16 settembre 2025, la SA ha riavviato il procedimento, assicurando il contraddittorio con il Consorzio, al quale ha assegnato un termine per presentare le proprie deduzioni finalizzate a dimostrare l'inesistenza e/o l'irrilevanza della causa di esclusione di cui al richiamato provvedimento dell’11 luglio 2025, anche in considerazione delle misure di self cleaning e/o delle modificazioni soggettive adottate ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.lgs. n. 36/2023.
La SA, valutate e ritenute non rilevanti le argomentazioni dedotte dal Consorzio, lo ha poi nuovamente escluso dalla procedura di gara con il provvedimento del 28 ottobre 2025 censurato con l’odierno gravame.
L’esponente chiede l’annullamento previa sospensiva del provvedimento di esclusione, nonché del provvedimento di aggiudicazione, ove intervenuto, e la conseguente aggiudicazione della gara in suo favore, anche previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e/o del subentro nello stesso ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.
In subordine, laddove non fosse possibile la reintegra in forma specifica, insta per il risarcimento dei danni subiti a titolo di mancato utile, e/o per equivalente, delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per gli investimenti effettuati, nonché per perdita curriculare, e ad ogni altro titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria, per l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e la mancata stipula del contratto di appalto.
L’esponente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 97 D.Lgs. 36/2023 – Eccesso di potere per falso presupposto, travisamento del fatto, illogicità manifesta, perplessità – Sviamento – Difetto di motivazione . Il provvedimento di esclusione, anziché effettuare una valutazione serena e obiettiva delle misure di Self Cleaning adottate dal Consorzio, si focalizza principalmente sulle risoluzioni contrattuali in precedenza disposte dalla S.A., sostanzialmente integrandone la motivazione, con un vero e proprio sviamento di potere;
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 65,67,68,95,98 e 122 del D.lgs. 36/2023 ed in quanto applicabile ratione temporis nella gara risolta e degli artt. 47 e 108 del D.lgs. 50/2016 e 1453 del c.c. – Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 – Violazione ed errata interpretazione del CSA, del Codice etico e del contratto d’appalto – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità – difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria – Violazione del principio della par condicio – Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, falso presupposto, travisamento del fatto e ingiustizia manifesta . Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità delle risoluzioni contrattuali disposte dall’Autostrada A4 in data 11 luglio 2025, asserendo che la censura è necessitata in ragione del contenuto del provvedimento di esclusione avversato, che si sofferma a lungo sulla risoluzione quale presupposto della esclusione dell’o.e. dalla gara in atto.
III. Violazione e falsa applicazione sotto ulteriore profilo degli artt. 95, 96 e 97 D.lgs. 36/2023 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 del D.lgs. 36/2023 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, falso presupposto, travisamento del fatto, illogicità, palese irragionevolezza, contraddittorietà, omesso esame documentale . Il Consorzio contesta le argomentazioni con le quali la S.A. ha ritenuto le misure di self cleaning dallo stesso assunte intempestive e insufficienti ad assicurare l’affidabilità dell’operatore economico.
Si sono costituite per resistere al ricorso l’Autostrada A4 e SIAS S.p.a.
La controinteressata ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del primo motivo, che impinge sulla discrezionalità di cui gode la Stazione Appaltante nell’individuare gli elementi da valutare ai fini del giudizio di persistenza dell’elemento fiduciario e l’ordine in cui valutarli; l’inammissibilità del secondo motivo per difetto di giurisdizione del giudice adito e per violazione del ne bis in idem (atteso che lo stesso Consorzio ha già instaurato un giudizio avanti al G.O. per contestare la risoluzione contrattuale); l’inammissibilità del terzo motivo, che contesta una valutazione di carattere discrezionale. Nel merito ha replicato alle censure, deducendone l’infondatezza.
Analogamente A4 ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del secondo motivo e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.
La causa è stata chiamata alla Camera di Consiglio dell’11 dicembre 2025 ai fini dell’esame dell’istanza cautelare e, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, volto a censurare la risoluzione contrattuale disposta da A4 rispetto a due contratti stipulati con il Consorzio ricorrente; come eccepito dalle resistenti si tratta di questione demandata alla giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale il ricorrente ha già promosso ricorso, allo stato pendente (sul punto cfr. sentenza della Sezione n. 1553/2025).
In relazione alle presupposte risoluzioni contrattuali (2), che sono state disposte dalla medesima stazione appaltante (e che costituiscono la causa del provvedimento di esclusione qui impugnato), va evidenziato che queste si riferiscono a:
§ prima risoluzione (per il LOTTO 1) del contratto di appalto n. 6100003188 avente ad oggetto “ l’appalto di lavori di Riqualificazione delle Barriere di sicurezza esistenti e realizzazione di nuove barriere, compresa la risoluzione dei punti singolari nel tratto della A4 Brescia Soave, 3 stralcio – LOTTO 1” , per un importo contrattuale di € 4.869.666, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 310.112;
§ seconda risoluzione (per il LOTTO 2) del contratto d’appalto n. 6100003189 avente ad oggetto l’appalto di lavori di Riqualificazione delle Barriere di sicurezza esistenti e realizzazione di nuove barriere, compresa la risoluzione dei punti singolari nel tratto della A4 Soave Padova 2 Stralcio – Lotto 2 ” per un importo contrattuale di € 4.366.637 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 357.455 (cfr. provvedimento A4 prot. n. 49345/25 dell’11.07.25).
La maturazione delle due decisioni risolutive seguivano all’atto di contestazione del 20.06.2025, n. 44511/25, con il quale A4 Autostrada aveva contestato al ricorrente Consorzio l’inadempimento contrattuale.
Tanto premesso, occorre esaminare il provvedimento di esclusione (in riferimento al LOTTO n. 3, CIG B29FAAD1A0, per l’ importo di € 4.760.000), prendendo le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L’art. 95 del d.lgs. 36/2023 ( Codice dei contratti pubblici ), che disciplina le cause di esclusione non automatica dalle procedure di gara, dispone che la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: “(…) e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi .”
A norma del richiamato articolo 98:
“ 2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
(…) c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale ;
(…) 6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3 :
(…) c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili ; (…)”.
L’art. 96, che disciplina l’esclusione, dispone poi:
“ 1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.
2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.
3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:
a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.
4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.
(…) 6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico .”.
La disciplina richiamata consente quindi all’operatore economico che sia incorso in cause di esclusione dalla procedura pubblica di rimediarvi, dimostrando la propria affidabilità attraverso le cd. misure di “ self cleaning ”, ovvero misure correttive atte ad evitare il ripetersi della irregolarità nonché a dimostrare la sua affidabilità nonostante abbia commesso l’infrazione. Ove tali misure siano ritenute sufficienti e tempestive, la Stazione appaltante non esclude il concorrente dalla gara.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo, sia la valutazione della ricorrenza della causa escludente sia la valutazione in merito all’idoneità e tempestività delle misure di self cleaning implicano l’esercizio, da parte della stazione appaltante, di discrezionalità tecnica.
“ Peraltro le due fattispecie sono accomunate anche dal fatto che producono riflessi sull'affidabilità del concorrente, nel senso che la stazione appaltante è chiamata in entrambi i casi a vagliare la ricorrenza dei requisiti della relativa fattispecie al fine di stabilire l'affidabilità, o meno, dell'offerente (in un caso in termini negativi, nel senso che l'integrazione dei presupposti di fattispecie rileva in termini di inaffidabilità dell'operatore economico, e nell'altro caso in termini positivi, nel senso che l'integrazione dei presupposti di fattispecie rileva in termini di affidabilità dell'operatore economico).
L'Amministrazione svolge detto accertamento sulla base di un giudizio di verosimiglianza basato, sul piano probatorio, sul criterio del "più probabile che non", che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 21 luglio 2023 n. 7163).
L'attività espressione di discrezionalità tecnica è sindacabile da questo Giudice quanto alla sussistenza dei presupposti di fatto e al percorso logico-giuridico seguito, appunto basato sul criterio del "più probabile che non", con il limite di non poter sostituire una valutazione opinabile con altra valutazione opinabile. Sicché, in presenza di due valutazioni opinabili, entrambe verosimili, questo Giudice non può preferire una valutazione rispetto all'altra (prescelta dalla stazione appaltante) .” (Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1992; Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2025, n. 7062).
Nel caso in esame la SA ha in primo luogo esaminato le argomentazioni formulate dall’operatore economico per dimostrare che la risoluzione di precedenti contratti non sarebbe idonea a configurare grave illecito professionale a suo carico, perché gli inadempimenti che ne costituiscono il presupposto sarebbero imputabili esclusivamente alla consorziata UO IZ.
Non condividendo tali considerazioni, Autostrada ha poi scrutinato l’idoneità e tempestività delle misure di self cleaning assunte dal Consorzio, indicate in:
- sostituzione dei membri del CDA;
- avvio di un percorso per l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- approvazione di un codice etico;
- attivazione della procedura e del canale di whisterblowing ;
- esclusione temporanea di UO IZ dalla designazione quale esecutrice in future gare e riserva di sostituzione della stessa nella presente procedura.
La SA ha ritenuto tali misure inidonee e intempestive ad assicurare l’affidabilità e integrità del Consorzio, ampiamente motivando le sue valutazioni.
Tanto premesso quanto al contenuto dell’atto impugnato, va respinto il primo motivo, con il quale parte ricorrente deduce che il provvedimento di esclusione A4 avrebbe illegittimamente integrato la motivazione dei provvedimenti di risoluzione contrattuale già assunti anziché valutare le misure correttive predisposte dall’operatore economico, evidenziando con tale modus operandi un vero e proprio sviamento di potere.
Autostrada ha infatti correttamente valutato, ai fini della determinazione da assumere, in primis la configurabilità degli estremi della causa di esclusione dalla procedura per grave illecito professionale nei confronti del Consorzio, quindi ha scrutinato le misure correttive predisposte dall’o.e. ai fini di garantire la sua affidabilità. Si tratta di un argomentare logico e consequenziale, atteso che ove non fosse configurabile un grave illecito, non sarebbe nemmeno necessario valutare le misure correttive messe in atto dall’o.e.. La ricorrenza di una causa di esclusione costituisce infatti il presupposto stesso delle misure volte a ripristinare il rapporto fiduciario con la S.A.
“ Ne discende come, in presenza di tali misure, la stazione appaltante sia chiamata a condurre una valutazione articolata su due livelli: in primo luogo, deve qualificare il comportamento pregresso dell'operatore economico come idoneo o meno a compromettere la sua affidabilità e integrità nei rapporti con l'amministrazione; successivamente, una volta che si è determinata una valutazione negativa sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo può essere esteso prognosticamente anche alla procedura di gara in questione (cfr., Consiglio di Stato, Sezione III, n. 724/2024). In altre parole, la valutazione “in astratto” dell'affidabilità ed integrità dell'operatore economico, fondata sul solo fatto storico, deve essere declinata “in concreto”, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la fattispecie in esame, tra le quali rientrano anche le misure di self cleaning nel frattempo assunte dall'operatore economico (Consiglio di Stato, Sezione III, 22 febbraio 2023, n. 1791; Consiglio di Stato, Sezione III, 23 gennaio 2024, n.724). ” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 30 ottobre 2024, n. 19131).
Tanto premesso, va evidenziato che sotto il profilo della ricorrenza della causa di esclusione, la SA ha ritenuto che la risoluzione contrattuale e i fatti che l’hanno giustificata, anche in ragione dell’estrema vicinanza temporale alla gara in corso, configurino un’ipotesi di grave illecito professionale a termini dell’art. 95 comma 1 lett. e) del codice e incidano in maniera decisiva sull’integrità e affidabilità del consorzio.
Il provvedimento chiarisce infatti che la SA non può nutrire alcuna fiducia nei confronti di un soggetto che, in epoca recente, in spregio alle previsioni contrattuali e ai principi del codice etico e di correttezza e buona fede, ha delegato l’adempimento alla propria consorziata esecutrice, omettendo ogni controllo sull’esatto adempimento della prestazione da parte di questa.
Per quanto riguarda la asserita responsabilità personale ed esclusiva di UO IZ in relazione agli inadempimenti che hanno condotto alla risoluzione, l’Autostrada ha richiamato l’art. 67 del codice appalti, sottolineando che il consorzio e le consorziate esecutrici rispondono solidalmente di eventuali inadempimenti nell’esecuzione dell’appalto. E ha aggiunto “ il Consorzio non solo non ha adempiuto alla prestazione oggetto del contratto (i.e. art. 25 del CSA sui locali per gli uffici della direzione lavori), ma non ha neppure attuato in concreto disposizioni utili a prevenire la commissione di violazioni del codice etico da parte della propria consorziata esecutrice UO IZ. La responsabilità del Consorzio è viepiù aggravata da quanto lo stesso ha affermato in ordine al fatto che l’inadempimento alla base della risoluzione sia da ricondurre alla sola UO IZ, cui il Consorzio avrebbe affidato in via esclusiva l’esecuzione dell’appalto, esautorando – senza alcuna preventiva comunicazione alla stazione appaltante – le altre consorziate indicate quali esecutrici in sede di partecipazione al confronto concorrenziale. In questo modo, infatti, alla responsabilità propria dell’operatore economico affidatario del contratto ed a quella del Consorzio che ha omesso di controllare una propria consorziata esecutrice (per i cui inadempimenti risponde in solido), si aggiunge anche la responsabilità del Consorzio che ha mutato la compagine degli esecutori, a favore della sola UO IZ, senza provvedere alle necessarie comunicazioni alla stazione appaltante. ”.
Si tratta di valutazioni connesse alla valenza della risoluzione contrattuale ai fini dell’integrazione della causa di esclusione, che risultano quindi immuni dalle censure di sviamento e di illegittima integrazione della motivazione dei provvedimenti di risoluzione dedotte con il primo motivo.
Va disatteso anche il terzo motivo, secondo cui l’Autostrada non avrebbe adeguatamente valutato le misure di self cleaning adottate dal Consorzio.
Al riguardo la SA ha invece motivatamente rilevato:
- che il Consiglio di amministrazione è stato sostituito per ragioni di necessità, in conseguenza del tragico decesso del precedente presidente;
- che il modello organizzativo alla data del 28 ottobre 2025 (data di adozione del contestato provvedimento di esclusione) non era ancora stato compiutamente adottato (sebbene la conoscenza dell’indagine penale da parte del Consorzio risalga al decreto di perquisizione e sequestro del 3 ottobre 2024);
- che il Consorzio non ha escluso dalla propria compagine la consorziata esecutrice UO IZ (pur dallo stesso indicata come esclusiva responsabile dei fatti che hanno condotto alla risoluzione contrattuale), limitandosi a comunicare a quest’ultima (con una nota priva di effetti giuridici apprezzabili) che la stessa non sarà indicata come esecutrice di future gare;
- che nella gara in corso il Consorzio non ha neppure sostituito la consorziata UO IZ, che figura ancora come esecutrice;
- che il Consorzio e UO iniziative fanno capo ad un unico centro decisionale.
L’Autostrada ha quindi ritenuto da un lato che la risoluzione di precedenti contratti con la medesima SA, aventi ad oggetto le medesime prestazioni oggetto della presente gara e coinvolgenti i medesimi soggetti (compresa la consorziata esecutrice) incidano sull’affidabilità del Consorzio, dall’altro, dopo averle analiticamente esaminate, ha ritenuto che le misure riparative dallo stesso adottate siano intempestive e insufficienti a dimostrare l’affidabilità dell’operatore economico e a ristabilire il vincolo fiduciario.
Tali valutazioni sono motivate con argomentazioni dettagliate che sfuggono alle censure articolate nel gravame e superano il sindacato di legittimità demandato a questo TAR, non risultando viziate per manifesta illogicità, irragionevolezza o violazione di legge, anche solo considerato uno degli elementi valorizzati da A4, ovvero il fatto che la consorziata UO IZ, pur indicata dal Consorzio come esclusiva responsabile delle circostanze che hanno condotto alle risoluzioni contrattuali, non è stata nemmeno sostituita nella gara di cui è qui questione, ove è ancora indicata come esecutrice.
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite sono a carico del ricorrente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Consorzio Stabile 3emme S.c.ar.l. a rifondere alle altre parti le spese di lite, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro in favore dell’Autostrada A4 e in 2.000,00 (duemila/00) euro in favore di SIAS S.p.a., oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EL AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | IA LA |
IL SEGRETARIO