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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 5986 del
Ruolo Generale dell'anno 2022 , avente ad oggetto: APPELLO vertente TRA
P.IVA in persona l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Marano di Napoli (NA) alla Via Cesina n.
4 presso lo Studio dell'Avv. Fabio Ponticelli, C.F.
che lo rappresenta e difende in forza di C.F._1
mandato in calce all'atto introduttivo
PARTE APPELLANTE
e
C.F. in persona del in persona del Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa dall' avv. Luigi Gubitosi, CF.
[...]
, giusta procura alle liti in calce alla copia C.F._2
notificata dell'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 10,
PARTE APPELLATA
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 1 di 14 , C.F. , non costituito, Controparte_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/02/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'odierno appellante chiedeva la riforma integrale della Parte_1
sentenza n. 5555/2021 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli
depositata in data10.08.2021, con quale il primo giudice ha così statuito: “a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese, ad eccezione di quelle di C.T.U., limitate al solo acconto di € 300,00 disposto in sede di conferimento dell'incarico all'udienza del 19 dicembre 2018”.
In particolare, nel giudizio di primo grado parte appellante chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo AUDI A3 a seguito di un incidente stradale avvenuto il 17.11.2017 a Giugliano in Campania,
attribuendo la responsabilità del sinistro al veicolo Fiat TI del sig.
assicurato presso Controparte_2 Controparte_1
Secondo la ricostruzione dei fatti, la Fiat TI, uscendo improvvisamente in retromarcia da una strada, aveva urtato l'Audi A3 in regolare transito.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda di CP_1
risarcimento, sollevando eccezioni di nullità dell'atto di citazione, improcedibilità e mancanza di prova del nesso di causalità. Durante il
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 2 di 14 procedimento, la compagnia assicurativa depositava un documento relativo a un presunto dispositivo di rilevamento installato sulla Fiat
TI, ma senza allegare la certificazione della corretta installazione.
Con comparsa si costituiva la contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso, prodotto ed eccepito. In particolare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, l'inattendibilità e la non credibilità del teste escusso, in quanto ha dichiarato di non aver testimoniato precedentemente in altri sinistri, circostanza smentita documentalmente. Contestava altresì, l'incongruenza tra quanto dichiarato e le risultanze del dispositivo Gps ed accelerometro,
comunemente chiamato Scatola Nera, che non rilevava il “crash” del suddetto sinistro.
Non si costituiva il sig. restando pertanto contumace. P_
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, ritenendola non provata, compensando le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle di Ctu.
Avverso tale decisione insorge l'appellante, il quale, con un unico articolato motivo di appello, ne ha evidenziato l'erroneità, in quanto in contrasto con il materiale probatorio (prove testimoniali, Ctu) agli atti,
ivi compresa l'erronea valutazione del documento denominato “analisi del viaggio”.
Ha resistito in giudizio che ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, la nullità dell'atto di appello e nel merito ha insistito per il suo rigetto, in quanto infondato, poiché la sentenza è immune da
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 3 di 14 censure e correttamente motivata.
Attesa la natura documentale della controversia, essa è stata sin da subito ritenuta matura per la decisione e, conseguentemente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione il
14/02/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'appello è nel merito infondato e deve essere rigettato.
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello nonché la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè
che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
Preliminarmente, va anche dichiarata la contumacia di P_
, non essendosi provveduto a tanto nel corso del processo.
[...]
Assume carattere assorbente rispetto alle eccezioni sollevate da parte
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 4 di 14 appellata l'infondatezza nel merito del gravame.
Nel merito, occorre infatti evidenziare che la ratio decidendi della decisione impugnata si fonda sul duplice assunto da un lato dell'inattendibilità dei testi e (in Testimone_1 Testimone_2
particolare di quest'ultimo alla luce del documento estratto dalla banca dati IVASS) nonché, dall'altro lato, sul difetto di prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento ed il danno, sulla scorta: della perizia stragiudiziale effettuata sulla vettura danneggiata senza poter trovare riscontro su quella investitrice a causa dell'indisponibilità dell'assicurato; della mancata registrazione dell'evento crash al momento del sinistro da parte del dispositivo satellitare installato sul veicolo investitore (cfr. i dati raccolti nel documento denominato
Analisi del Viaggio in atti); sulle considerazioni logiche e tecniche esposte tecnico di parte;
sulla inattendibilità degli esiti della C.T.U. a firma dell'ing. , che non a caso si esime dall'operare Persona_1
alcun cenno alla circostanza della mancata registrazione dell'evento
“crash” e si astiene anche dall'esprimere alcun giudizio circa la compatibilità dei danni a lui precluso dal mancato esame diretto dei veicoli coinvolti.
La decisione del primo giudice merita di essere integralmente confermata.
Orbene, va detto che con nota del 21.2.18 la alla quale Controparte_1
è stato richiesto, in via stragiudiziale, il risarcimento del danno, ha negato la propria disponibilità evidenziando che il dispositivo satellitare (cd. scatola nera) installata sull'autovettura assicurata il
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 5 di 14 4.02.2016 non ha registrato alcun evento compatibile con quello descritto nell'atto di citazione.
In particolare, dall'Analisi del viaggio del veicolo tg. DJ192LS intestato a per il giorno 17.11.17 non si evince alcun urto (cd. Controparte_2
evento “crash”) né altra anomalia di viaggio.
In ordine alle risultanze della scatola nera, occorre evidenziare che per l'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni, “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che
presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi
dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto
equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in
vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano
piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono,
salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il
mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
La predetta disciplina prevede quindi che, nei giudizi civili, le risultanze dei dispositivi elettronici assumono valore di prova legale nei confronti della parte contro cui siano prodotti, onerando quest'ultima di provare in via preliminare la manomissione o il malfunzionamento del dispositivo, allo scopo di poter successivamente dimostrare fatti non registrati dalla scatola nera o circostanze contrastanti con quanto registrato.
La modifica, da parte della L. 4 agosto 2017 n. 124, dell'art. 145-bis del
Codice delle Assicurazioni è entrata in vigore il 29 agosto 2017 e risulta
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 6 di 14 nella fattispecie applicabile, laddove il dispositivo è stato installato sul veicolo il 4.2.16 e il sinistro si è verificato il 17.11.2017, quindi dopo la sua entrata in vigore.
Non può tuttavia attribuirsi, sic et simpliciter, valore di prova legale alle risultanze della scatola nera in atti.
Sul punto è stato evidenziato, di recente, che il “fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”, cioè anche dell'art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti, perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d.
“equiparabilità” e poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis,
non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri (Cass. civ., sez. III, 16/05/2024, n. 13725).
Alle risultanze della scatola non potrà, quindi, attribuirsi efficacia di prova legale in relazione ai fatti a cui esse si riferiscono, bensì valenza di presunzioni semplici nel senso della non verificazione dell'evento, laddove il citato dispositivo non ha registrato alcun evento crash.
Tali risultanze devono essere lette infatti congiuntamente a quelle delle prove testimoniali assunte nel corso del processo, reputandosi per un verso l'inattendibilità del teste che, come dimostrato Testimone_2
dalla convenuta, è stato coinvolto in altri sinistri (nonostante la dichiarazione resa in senso negativo) e, per altro verso, la genericità
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 7 di 14 della deposizione testimoniale di il quale si è limitato Testimone_1
a riferire di aver visto “una vettura Fiat TI di colore scuro, condotta da un uomo, il quale nell'uscire in retromarcia dalla traversa
Via S. Teresa D'Avila onde immettersi sulla Via S. Caterina da Siena, non si avvedeva che in quel momento, nella zona retrostante, stava
transitando una vettura di colore grigio modello Audi S3 condotta da
un uomo finendo in tal modo per colliderla, con la sua parte posteriore, alla parte anteriore sinistra dell'Audi, altezza parafango e paraurti anteriore sinistro”.
Ora la deposizione testimoniale in oggetto deve essere valutata congiuntamente al materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio e deve essere valutata con particolare rigore, considerato che sul luogo del sinistro, nonostante i danni asseritamente subiti dall'attore, non veniva allertata la pubblica autorità.
Preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così,
di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9
agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione.
Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 8 di 14 testimoniale del teste escusso, il quale non solo non ha sufficientemente contestualizzato gli eventi per cui vi è causa ma ha anche aggiunto che
“il conducente dall'Audi S3 … tentava di evitare la collisione ma non gli fu possibile poiché la Fiat TI usciva improvvisamente in retromarcia dalla predetta traversa”: in parte qua, la deposizione testimoniale appare generica, perché non riesce a dare compiutamente conto della manovra di emergenza asseritamente posta in essere dall'attore ed appare, peraltro, in contrasto con quanto riferito dallo stesso teste, secondo il quale “il conducente dall'Audi S3 procedeva a velocità moderata su strada a doppio senso”.
Il teste avrebbe dovuto quindi dar conto, compiutamente, della verificazione dell'evento e in particolare dell'impossibilità per l'attore di evitare il sinistro nonostante la velocità di marcia moderata su strada ampia.
Nessuno dei testi escussi si è poi soffermato sulle condizioni di traffico insistenti in quel momento sulla strada percorsa, circostanza di rilievo per quanto di interesse.
Le medesime contraddizioni si riscontrano anche con riguardo all'altra deposizione testimoniale raccolta nel corso del giudizio di primo grado con il teste , già correttamente ritenuta inattendibile Testimone_2
ad origine, avendo lo stesso dichiarato: “è la prima volta che rendo testimonianza” laddove dalle risultanze della banca dati IVASS è emerso che quest'ultimo ha rivestito la qualità di testimone per un sinistro del 20.04.2015, circostanza questa che mina incontrovertibilmente la credibilità anche dell'altro teste.
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 9 di 14 Considerato che trattasi di teste oculare, le circostanze in precedenza evidenziate minano fortemente la loro credibilità, che non è stata in alcun modo corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
Scarso valore probatorio assume la Ctu espletata nel corso del processo,
tenuto conto del fatto che, per quanto riferito dallo stesso perito d'ufficio, i rilievi dallo stesso effettuati sono stati limitati al solo compendio fotografico in atti, non avendo avuto modo di ispezionare entrambi i veicoli coinvolti, con gravi ripercussioni sul giudizio di compatibilità morfologica del sinistro con i danni asseritamente riportati dal veicolo coinvolto, giudizio che è stato reso allo stato degli atti e in via del tutto approssimativa.
La Ctu ha assunto, peraltro, carattere meramente esplorativo e deve essere ritenuta, in questa sede, tamquam non esset.
In definitiva, il giudice di pace ha fatto buon governo del principio, dal medesimo richiamato in sentenza, per il quale “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni
testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, e qualora siffatto
convincimento venga fondato non sul rapporto numerico dei testi, ma
sul dato oggettivo di detto contrasto, tale da essere considerato come
ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e,
qualora, con valutazione congruamente motivata, quel giudice reputi
non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze
istruttorie (documentali), inidonee a dimostrare la fondatezza della
domanda, la conseguente insufficienza de quadro probatorio non può
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 10 di 14 che ricadere in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova,
comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10/03/2015, n. 4773 nonché Cass. civ., sez. II, 15/02/2010, n. 3468 in Giust. civ. Mass. 2010, 2, 205).
Orbene, se è vero che l'omessa o incompleta (anche per omessa indicazione dei testimoni) denuncia all'autorità giudiziaria non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia effettivamente verificato
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 18/06/2012, n. 9939), tale elemento deve essere comparativamente valutato con il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che, alla luce del materiale istruttorio raccolto nel processo di primo grado, correttamente il giudice di prime cure abbia respinto la domanda attorea per insussistenza della prova - del cui onere l'attrice era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. ciò
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 11 di 14 non vuol dire che egli sia sostanzialmente esonerato dalla prova anche dei primi due elementi, i quali, anzi, devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà del convenuto, onere tuttavia non assolto.
In altre parole, non risultando raggiunta la prova certa e tranquillizzante della dinamica del sinistro come allegata nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, il gravame deve essere dunque, per queste ragioni, rigettato.
***
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 10/3/2014 n. 55, spese invece irripetibili nei confronti dell'appellato contumace;
va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012) della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis
dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE
civile, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 12 di 14 grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così decide:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto da confermando Parte_1
integralmente la sentenza appellata;
3. condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore di che si liquidano in Controparte_1
€. 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute,
come per legge;
4. spese, per il resto, irripetibili;
5. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 (TU Spese di Giustizia), la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello,
a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Aversa il 28/05/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 13 di 14 data.
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 5986 del
Ruolo Generale dell'anno 2022 , avente ad oggetto: APPELLO vertente TRA
P.IVA in persona l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Marano di Napoli (NA) alla Via Cesina n.
4 presso lo Studio dell'Avv. Fabio Ponticelli, C.F.
che lo rappresenta e difende in forza di C.F._1
mandato in calce all'atto introduttivo
PARTE APPELLANTE
e
C.F. in persona del in persona del Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa dall' avv. Luigi Gubitosi, CF.
[...]
, giusta procura alle liti in calce alla copia C.F._2
notificata dell'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 10,
PARTE APPELLATA
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 1 di 14 , C.F. , non costituito, Controparte_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/02/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'odierno appellante chiedeva la riforma integrale della Parte_1
sentenza n. 5555/2021 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli
depositata in data10.08.2021, con quale il primo giudice ha così statuito: “a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese, ad eccezione di quelle di C.T.U., limitate al solo acconto di € 300,00 disposto in sede di conferimento dell'incarico all'udienza del 19 dicembre 2018”.
In particolare, nel giudizio di primo grado parte appellante chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo AUDI A3 a seguito di un incidente stradale avvenuto il 17.11.2017 a Giugliano in Campania,
attribuendo la responsabilità del sinistro al veicolo Fiat TI del sig.
assicurato presso Controparte_2 Controparte_1
Secondo la ricostruzione dei fatti, la Fiat TI, uscendo improvvisamente in retromarcia da una strada, aveva urtato l'Audi A3 in regolare transito.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda di CP_1
risarcimento, sollevando eccezioni di nullità dell'atto di citazione, improcedibilità e mancanza di prova del nesso di causalità. Durante il
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 2 di 14 procedimento, la compagnia assicurativa depositava un documento relativo a un presunto dispositivo di rilevamento installato sulla Fiat
TI, ma senza allegare la certificazione della corretta installazione.
Con comparsa si costituiva la contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso, prodotto ed eccepito. In particolare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, l'inattendibilità e la non credibilità del teste escusso, in quanto ha dichiarato di non aver testimoniato precedentemente in altri sinistri, circostanza smentita documentalmente. Contestava altresì, l'incongruenza tra quanto dichiarato e le risultanze del dispositivo Gps ed accelerometro,
comunemente chiamato Scatola Nera, che non rilevava il “crash” del suddetto sinistro.
Non si costituiva il sig. restando pertanto contumace. P_
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, ritenendola non provata, compensando le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle di Ctu.
Avverso tale decisione insorge l'appellante, il quale, con un unico articolato motivo di appello, ne ha evidenziato l'erroneità, in quanto in contrasto con il materiale probatorio (prove testimoniali, Ctu) agli atti,
ivi compresa l'erronea valutazione del documento denominato “analisi del viaggio”.
Ha resistito in giudizio che ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, la nullità dell'atto di appello e nel merito ha insistito per il suo rigetto, in quanto infondato, poiché la sentenza è immune da
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 3 di 14 censure e correttamente motivata.
Attesa la natura documentale della controversia, essa è stata sin da subito ritenuta matura per la decisione e, conseguentemente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione il
14/02/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'appello è nel merito infondato e deve essere rigettato.
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello nonché la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè
che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
Preliminarmente, va anche dichiarata la contumacia di P_
, non essendosi provveduto a tanto nel corso del processo.
[...]
Assume carattere assorbente rispetto alle eccezioni sollevate da parte
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 4 di 14 appellata l'infondatezza nel merito del gravame.
Nel merito, occorre infatti evidenziare che la ratio decidendi della decisione impugnata si fonda sul duplice assunto da un lato dell'inattendibilità dei testi e (in Testimone_1 Testimone_2
particolare di quest'ultimo alla luce del documento estratto dalla banca dati IVASS) nonché, dall'altro lato, sul difetto di prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento ed il danno, sulla scorta: della perizia stragiudiziale effettuata sulla vettura danneggiata senza poter trovare riscontro su quella investitrice a causa dell'indisponibilità dell'assicurato; della mancata registrazione dell'evento crash al momento del sinistro da parte del dispositivo satellitare installato sul veicolo investitore (cfr. i dati raccolti nel documento denominato
Analisi del Viaggio in atti); sulle considerazioni logiche e tecniche esposte tecnico di parte;
sulla inattendibilità degli esiti della C.T.U. a firma dell'ing. , che non a caso si esime dall'operare Persona_1
alcun cenno alla circostanza della mancata registrazione dell'evento
“crash” e si astiene anche dall'esprimere alcun giudizio circa la compatibilità dei danni a lui precluso dal mancato esame diretto dei veicoli coinvolti.
La decisione del primo giudice merita di essere integralmente confermata.
Orbene, va detto che con nota del 21.2.18 la alla quale Controparte_1
è stato richiesto, in via stragiudiziale, il risarcimento del danno, ha negato la propria disponibilità evidenziando che il dispositivo satellitare (cd. scatola nera) installata sull'autovettura assicurata il
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 5 di 14 4.02.2016 non ha registrato alcun evento compatibile con quello descritto nell'atto di citazione.
In particolare, dall'Analisi del viaggio del veicolo tg. DJ192LS intestato a per il giorno 17.11.17 non si evince alcun urto (cd. Controparte_2
evento “crash”) né altra anomalia di viaggio.
In ordine alle risultanze della scatola nera, occorre evidenziare che per l'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni, “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che
presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi
dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto
equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in
vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano
piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono,
salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il
mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
La predetta disciplina prevede quindi che, nei giudizi civili, le risultanze dei dispositivi elettronici assumono valore di prova legale nei confronti della parte contro cui siano prodotti, onerando quest'ultima di provare in via preliminare la manomissione o il malfunzionamento del dispositivo, allo scopo di poter successivamente dimostrare fatti non registrati dalla scatola nera o circostanze contrastanti con quanto registrato.
La modifica, da parte della L. 4 agosto 2017 n. 124, dell'art. 145-bis del
Codice delle Assicurazioni è entrata in vigore il 29 agosto 2017 e risulta
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 6 di 14 nella fattispecie applicabile, laddove il dispositivo è stato installato sul veicolo il 4.2.16 e il sinistro si è verificato il 17.11.2017, quindi dopo la sua entrata in vigore.
Non può tuttavia attribuirsi, sic et simpliciter, valore di prova legale alle risultanze della scatola nera in atti.
Sul punto è stato evidenziato, di recente, che il “fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”, cioè anche dell'art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti, perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d.
“equiparabilità” e poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis,
non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri (Cass. civ., sez. III, 16/05/2024, n. 13725).
Alle risultanze della scatola non potrà, quindi, attribuirsi efficacia di prova legale in relazione ai fatti a cui esse si riferiscono, bensì valenza di presunzioni semplici nel senso della non verificazione dell'evento, laddove il citato dispositivo non ha registrato alcun evento crash.
Tali risultanze devono essere lette infatti congiuntamente a quelle delle prove testimoniali assunte nel corso del processo, reputandosi per un verso l'inattendibilità del teste che, come dimostrato Testimone_2
dalla convenuta, è stato coinvolto in altri sinistri (nonostante la dichiarazione resa in senso negativo) e, per altro verso, la genericità
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 7 di 14 della deposizione testimoniale di il quale si è limitato Testimone_1
a riferire di aver visto “una vettura Fiat TI di colore scuro, condotta da un uomo, il quale nell'uscire in retromarcia dalla traversa
Via S. Teresa D'Avila onde immettersi sulla Via S. Caterina da Siena, non si avvedeva che in quel momento, nella zona retrostante, stava
transitando una vettura di colore grigio modello Audi S3 condotta da
un uomo finendo in tal modo per colliderla, con la sua parte posteriore, alla parte anteriore sinistra dell'Audi, altezza parafango e paraurti anteriore sinistro”.
Ora la deposizione testimoniale in oggetto deve essere valutata congiuntamente al materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio e deve essere valutata con particolare rigore, considerato che sul luogo del sinistro, nonostante i danni asseritamente subiti dall'attore, non veniva allertata la pubblica autorità.
Preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così,
di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9
agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione.
Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 8 di 14 testimoniale del teste escusso, il quale non solo non ha sufficientemente contestualizzato gli eventi per cui vi è causa ma ha anche aggiunto che
“il conducente dall'Audi S3 … tentava di evitare la collisione ma non gli fu possibile poiché la Fiat TI usciva improvvisamente in retromarcia dalla predetta traversa”: in parte qua, la deposizione testimoniale appare generica, perché non riesce a dare compiutamente conto della manovra di emergenza asseritamente posta in essere dall'attore ed appare, peraltro, in contrasto con quanto riferito dallo stesso teste, secondo il quale “il conducente dall'Audi S3 procedeva a velocità moderata su strada a doppio senso”.
Il teste avrebbe dovuto quindi dar conto, compiutamente, della verificazione dell'evento e in particolare dell'impossibilità per l'attore di evitare il sinistro nonostante la velocità di marcia moderata su strada ampia.
Nessuno dei testi escussi si è poi soffermato sulle condizioni di traffico insistenti in quel momento sulla strada percorsa, circostanza di rilievo per quanto di interesse.
Le medesime contraddizioni si riscontrano anche con riguardo all'altra deposizione testimoniale raccolta nel corso del giudizio di primo grado con il teste , già correttamente ritenuta inattendibile Testimone_2
ad origine, avendo lo stesso dichiarato: “è la prima volta che rendo testimonianza” laddove dalle risultanze della banca dati IVASS è emerso che quest'ultimo ha rivestito la qualità di testimone per un sinistro del 20.04.2015, circostanza questa che mina incontrovertibilmente la credibilità anche dell'altro teste.
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 9 di 14 Considerato che trattasi di teste oculare, le circostanze in precedenza evidenziate minano fortemente la loro credibilità, che non è stata in alcun modo corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
Scarso valore probatorio assume la Ctu espletata nel corso del processo,
tenuto conto del fatto che, per quanto riferito dallo stesso perito d'ufficio, i rilievi dallo stesso effettuati sono stati limitati al solo compendio fotografico in atti, non avendo avuto modo di ispezionare entrambi i veicoli coinvolti, con gravi ripercussioni sul giudizio di compatibilità morfologica del sinistro con i danni asseritamente riportati dal veicolo coinvolto, giudizio che è stato reso allo stato degli atti e in via del tutto approssimativa.
La Ctu ha assunto, peraltro, carattere meramente esplorativo e deve essere ritenuta, in questa sede, tamquam non esset.
In definitiva, il giudice di pace ha fatto buon governo del principio, dal medesimo richiamato in sentenza, per il quale “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni
testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, e qualora siffatto
convincimento venga fondato non sul rapporto numerico dei testi, ma
sul dato oggettivo di detto contrasto, tale da essere considerato come
ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e,
qualora, con valutazione congruamente motivata, quel giudice reputi
non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze
istruttorie (documentali), inidonee a dimostrare la fondatezza della
domanda, la conseguente insufficienza de quadro probatorio non può
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 10 di 14 che ricadere in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova,
comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10/03/2015, n. 4773 nonché Cass. civ., sez. II, 15/02/2010, n. 3468 in Giust. civ. Mass. 2010, 2, 205).
Orbene, se è vero che l'omessa o incompleta (anche per omessa indicazione dei testimoni) denuncia all'autorità giudiziaria non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia effettivamente verificato
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 18/06/2012, n. 9939), tale elemento deve essere comparativamente valutato con il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che, alla luce del materiale istruttorio raccolto nel processo di primo grado, correttamente il giudice di prime cure abbia respinto la domanda attorea per insussistenza della prova - del cui onere l'attrice era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. ciò
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 11 di 14 non vuol dire che egli sia sostanzialmente esonerato dalla prova anche dei primi due elementi, i quali, anzi, devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà del convenuto, onere tuttavia non assolto.
In altre parole, non risultando raggiunta la prova certa e tranquillizzante della dinamica del sinistro come allegata nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, il gravame deve essere dunque, per queste ragioni, rigettato.
***
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 10/3/2014 n. 55, spese invece irripetibili nei confronti dell'appellato contumace;
va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012) della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis
dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE
civile, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 12 di 14 grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così decide:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto da confermando Parte_1
integralmente la sentenza appellata;
3. condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore di che si liquidano in Controparte_1
€. 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute,
come per legge;
4. spese, per il resto, irripetibili;
5. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 (TU Spese di Giustizia), la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello,
a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Aversa il 28/05/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 13 di 14 data.
Proc. N.R.G. 5986 /22 – sentenza Pagina 14 di 14