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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1/2024, assunta in decisione il 12.2.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Della Parte_1
Rocca del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara alla Via Tirino n. 8, giusta procura in atti;
appellante e
Controparte_1
in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa,
[...]
dall'Avv. Ludovico De Benedictis, giusta procura in atti;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1564/2023 del Tribunale di
Pescara, pubblicata in data 22.11.2023, avente ad oggetto “approvazione rendiconto ex art. 116 L.F.” CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1564/2023, resa dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2270 del Ruolo generale dell'anno 2023, presa nella Camera di consiglio del 13 novembre 2023 e comunicata/pubblicata in data 22 novembre 2023, così giudicare: (i) riformare, previa declaratoria di contumacia dell'appellata e di decadenza dalla possibilità di proporre difese ed eccezioni, la sentenza n. 1564/2023 resa dal Tribunale di Pescara, approvando, anche senza rinvio, il rendiconto depositato dal Dott. nella qualità di curatore revocato del Parte_1
fallimento (Trib. Pescara n. 2914/1994 R.F.), CP_1 Controparte_1
con ogni conseguente provvedimento;
(ii) in ogni caso, condannare le parti appellate alla rifusione delle spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio.”
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello proposto e confermare la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, cap e iva come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/33 Con sentenza n. 1564/2023 pubblicata in data 22.11.2023, il Tribunale così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sul rendiconto del dott. - curatore sostituito del fallimento della società Parte_1
(R.F. 2914/1994) -presentato ai sensi CP_1 Controparte_1
dell'art 116 L.F., così provvede:
a) non approva il rendiconto depositato dal dott. in data Parte_1
20/10/2022;
b) condanna il dott. a rifondere le spese del presente Parte_1
giudizio, in favore della LA, liquidate in complessivi € 7.667,00 (di cui 545,00 per spese non imponibili), oltre accessori di Legge”.
I fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado venivano così sintetizzati dal giudice del circondario:
Con sentenza del 09.03.1994, Il Tribunale di Pescara ebbe a nominare il dott. Curatore del fallimento della società Parte_1 [...]
(R.F. 2914/1994). Controparte_1
Con decreto del 15.04.2021 il medesimo Tribunale revocava il dott.
dall'incarico di curatore nominando, in sostituzione, il Parte_1
dott. . Persona_1
In data 24.10.2022 il dott. provvedeva al deposito del rendiconto Pt_1
della propria gestione ed il Giudice delegato ne disponeva la comunicazione ai creditori, fissando udienza per l'approvazione del rendiconto in data 06.12.2022 e successivamente rinviandola, dapprima al pag. 3/33 17.01.2023 e infine al 04.04.2023 per mancato perfezionamento della comunicazione ad alcuni dei creditori.
In occasione di tale udienza, il nuovo curatore nominato, dott. Per_1
illustrava il contenuto delle osservazioni depositate in data 20.03.2023 e concernenti la mancata proposizione, da parte del dott. , di azioni Pt_1
revocatorie fallimentari di vendite immobiliari nonché la mancata liquidazione di una autovettura intestata alla società fallita.
All'udienza del 25.05.2023 il dott. forniva i propri chiarimenti Pt_1
delineando, tra l'altro, le ragioni di opportunità che lo avrebbero indotto a non esperire le azioni revocatorie e contestando, per tale via, la fondatezza degli addebiti mossi al rendiconto.
Con ordinanza riservata del 14.06.2023 il Giudice Delegato, attesa la impossibilità di addivenire ad un accordo sulle contestazioni della curatela, fissava ex artt. 116 L.F. e 189 c.p.c. l'udienza del 17.10.2023 per la discussione, in vista della quale i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate, rispettivamente, nell'atto introduttivo e nella comparsa di costituzione.
All'esito della camera di consiglio, svoltasi in data 13.11.2023, il Tribunale decideva come sopra.
La sentenza è stata impugnata da , che ne ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe, sulla scorta di un unico ed articolato motivo volto a lamentare la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 l. fall.
Si è costituita, tardivamente, ossia il 13.6.2024, dopo la celebrazione della prima udienza in data 22.5.2024 (allorchè questa Corte rinviò al 12.2.2025 per la rimessione della causa in decisone), la LA del Fallimento
pag. 4/33 la quale ha chiesto il rigetto del gravame con CP_1 Controparte_1
conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Va , preliminarmente vagliata l'eccezione con cui l'appellante ha chiesto di dichiarare la contumacia della LA IM “
[...]
e, contestualmente, di dichiarare inammissibili e/o Controparte_1
illegittime le difese e le eccezioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta del 13 giugno u.s., essendosi, a quella data, già maturata la preclusione in ordine alla costituzione dell'appellata contumace.
Tanto sul rilievo per cui alla data d'udienza del 22 maggio 2024 la
LA IM “ non era ancora Controparte_1
costituita e si è costituita solo in data 13 giugno 2024 e, quindi, ben oltre la celebrazione della predetta udienza.
Trattandosi di udienza (quella del 22 maggio 2024) nella quale la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti, come detto, dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, si dovrebbe ritenere che la costituzione dell'appellata oltre la data della predetta udienza abbia comportato la sua contumacia e, quindi, la preclusione in ordine alla sua costituzione, anche in applicazione del disposto di cui all'art. 293 c.p.c.
La doglianza non può essere condivisa, in quanto l'art. 293 c.p.c., nel testo come novellato dal D. Lgs. 164/2024, pur se applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, come quello in esame, non può essere applicato retroattivamente (esso è entrato in vigore il
26.11.2024) per cui gli atti già depositati alla data di entrata in vigore della riforma (che ha modificato l'art. 293 c.p.c. col disporre “la parte che è
pag. 5/33 stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”) non possono che continuare ad essere regolati in base al testo anteriormente vigente, per cui solo le attività processuali poste in essere successivamente al 26.11.2024 , anche se in procedimenti già pendenti, devono essere regolate dalle nuove disposizioni, altrimenti si avrebbe che il , peraltro non formalmente dichiarato CP_1
contumace, si poteva certamente costituire il 13.6.2024, ma dovrebbe essere dichiarato contumace con effetto retroattivo in base a novella legislativa che quel giorno non esisteva nell'ordinamento.
1.Venendo all'esame del merito della controversia, il Tribunale aveva ritenuto di non approvare il rendiconto del precedente curatore fallimentare alla luce in particolare del mancato esperimento delle azioni revocatorie aventi ad oggetto dismissioni immobiliari operate dalla società fallita nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, rilevando quanto segue:
«Con riguardo alla prima contestazione dagli atti prodotti dalla difesa della curatela attrice (doc. 20) risulta che nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento la società fallita ebbe ad alienare con distinti atti di compravendita, numerosi immobili sui quali gravavano le seguenti formalità pregiudizievoli: decreto di sequestro conservativo trascritto in data 16/10/1992; ipoteca giudiziale iscritta in data 8/7/1993; pignoramento immobiliare trascritto in data 27/7/1993. La difesa del convenuto, come personalmente già riferito al G.D nella fase precontenziosa, ha addotto di aver prospettato al Giudice delegato dell'epoca, con apposita istanza, il possibile esperimento delle azioni revocatorie e, d'accordo con il pag. 6/33 medesimo Giudice, ha ritenuto di non coltivare le predette azioni per inidoneità delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili a dimostrare lo stato di insolvenza dell'alienante e, più in generale, per la necessità di realizzazione di sistemazioni urgenti al muro di contenimento della palazzina del quale la società si era riservata la proprietà e della sussistenza della pretesa del a vedersi trasferire, in Parte_2
virtù di preliminare ante fallimento, un immobile per l'utilizzo come locale biblioteca in cambio dell'assegnazione alla LA della servitù di passaggio pedonale e stradale necessaria per l'accesso ai fabbricati
“Verdoliva A” e “Verdoliva B”.
In ordine all'atto di vendita del 12/07/1993, avente ad oggetto n. 12 appartamenti e n. 12 autorimesse ed effettuato per il corrispettivo complessivo di 1.367.847.126 di vecchie lire, si rileva che su tali immobili gravava, fra l'altro, l'ipoteca giudiziale iscritta in data 8/7/1993 in relazione alla quale la venditrice, ed il suo legale rappresentante, si impegnava a tenerli indenni da ogni conseguenza derivante da tale iscrizione.
Da tanto discende che tali vendite erano assoggettabili a revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2° L.F. (nella formulazione vigente fino all'entrata in vigore del D.L. 35/2005) trattandosi di atti onerosi compiuti entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento rispetto ai quali la curatela sarebbe stata nelle condizioni di dimostrare che gli acquirenti erano a conoscenza dello stato di insolvenza della venditrice (…)
Del resto risulta del tutto pacifica la circostanza che lo stesso dott. Pt_1
aveva predisposto due istanze per conseguire l'autorizzazione ad agire in revocatoria (istanze consegnate al Curatore nominato in sua sostituzione) segnalando – a sostegno della consapevolezza dell'insolvenza - la pag. 7/33 sussistenza di tale ipoteca oltre che del precedente sequestro conservativo noto anch'esso agli acquirenti, come precitato dallo stesso, per avere costoro convenuto con i creditori sequestranti il pagamento di 60.000.000 di vecchie lire.
Ciò posto va precisato che nella fase contenziosa per l'approvazione del conto di gestione del curatore fallimentare il Tribunale è chiamato a verificare se esso sia stato redatto mediante ordinata esposizione delle partite di dare e avere secondo principi contabili-ragionieristici per consentire un effettivo controllo sulle voci di entrata e su quelle di spese che debbono essere corroborate da idonei documenti giustificativi e se esso riporti i fatti storici che hanno (o non hanno) prodotto una entrata o una uscita consentendo, così, agli interessati di poter effettuare un controllo anche sull'osservanza dell'obbligo di diligenza nel rispetto del quale il curatore deve adempiere «ai doveri del proprio ufficio» (art. 32 l.f.). Ne consegue che, alla luce di tale duplice valenza del conto di gestione, nel corso della sua approvazione si procede non solo al controllo della regolarità contabile, ma anche ad un esame del merito della gestione della procedura fallimentare ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità per danni arrecati alla massa dei creditori con onere per la parte interessata di formulare contestazioni dotate di concretezza e specificità non essendo sufficiente un'astratta enunciazione di quel che il curatore avrebbe dovuto o non dovuto fare nell'esercizio della sua funzione (in termini (Cass. civ.
Sez. I, Sent., 21-10- 2010, n. 21653).
Nel caso di specie il Curatore revocato, solo a seguito dei chiarimenti richiestigli nel corso delle udienze deputate all'approvazione del rendiconto, ha addotto le giustificazioni sopra riportate che, ad avviso di pag. 8/33 questo Collegio, non valgono a superare le contestazioni mosse dalla
LA attrice. Invero l'entità del valore degli immobili assoggettabili ad azione revocatoria superava abbondantemente il valore di un miliardo di vecchie lire onde l'ipotesi di un diniego verbale all'avvio di tali azioni da parte del G.D., oltre a contrastare con il disposto di cui al comma 2° dell'art. 25 L.F. che prevede la forma scritta del decreto degli atti del
Giudice Delegato, rende del tutto inverosimile l'assunto in parola. Del tutto irrilevante, inoltre, risulta la circostanza che per alcuni immobili erano stati stipulati preliminari di vendita non essendo essi comunque opponibili al fallimento perché mai trascritti e che le vendite sarebbero state effettuati a valori congrui in quanto, come noto, “Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo” (Cassazione civile , sez. VI ,
14/05/2018, n. 11652).
Similmente non ostative alla proposizione di tali azioni risultavano sia le sistemazioni urgenti al muro di contenimento della palazzina del quale la società si era riservata la proprietà giacchè non risulta mai eseguita, su richiesta del Curatore, una perizia sul costo di tali valori che avrebbe certamente reso non conveniente l'acquisizione alla massa di tali immobili, sia la pretesa del a vedersi trasferire, in virtù di Parte_2
preliminare ante fallimento, un immobile per l'utilizzo come locale biblioteca in cambio dell'assegnazione alla LA della servitù di passaggio pedonale e stradale necessaria per l'accesso ai fabbricati
“Verdoliva A” e “Verdoliva B” ben potendo tale richiesta essere accordata pag. 9/33 dalla LA anche dopo il doveroso esperimento di tali azioni revocatorie.
Analoghe considerazioni risultano operanti rispetto alla mancata proposizione di azioni revocatorie delle altre vendite immobiliari avvenute nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento menzionate nell'atto di citazione siccome aventi ad oggetto immobili sui quali risultava trascritto in epoca anteriore il citato decreto di sequestro conservativo e, per la compravendita trascritta in data 29/12/1993, anche il pignoramento immobiliare trascritto il precedente 27/07/1993 (cfr. doc. 20 di parte attrice
– numero d'ordine delle trascrizioni 29).
Con riguardo alla mancata vendita dell'autovettura Rover Austin Montego targata PE258059, del valore stimato di 2.000.000 di vecchie lire, il dott.
ha dedotto di aver consegnato il provvedimento autorizzativo della Pt_1
vendita del G.D. all'IVG ma, come risulta dalla dichiarazione di questo istituto (doc. 27 allegato alla citazione), tale circostanza risulta indimostrata per assenza di qualsivoglia verbale di acquisizione del mezzo. Se a tanto si aggiunge il fatto - documentalmente provato - che la richiesta di vendita fu presentata al G.D. il 28/12/2000 (ovvero 6 anni dopo a dichiarazione di fallimento) e che tale vettura è stata cancellata d'ufficio dal PRA in data
23/03/2005 emerge come la condotta del Curatore sia stata negligente perché egli ha indebitamente ritardato l'avvio delle attività liquidatorie con indubitabile deprezzamento del bene in questione e non dato esecuzione all'ordinanza di vendita mediante la messa a disposizione del mezzo all'IVG così impedendo definitivamente lo svolgimento delle vendite che avrebbero potuto consentire l'acquisizione all'attivo del prezzo di aggiudicazione»
pag. 10/33 2.Con l'unico motivo di appello viene censurata la suestesa decisione per aver il Tribunale erroneamente prestato credito alla ricostruzione dei fatti proposta dalla LA, ritenendo fondate le contestazioni mosse all'ex curatore in punto di azioni revocatorie fallimentari (asseritamente) non esperite, nonché in relazione alla mancata vendita dell'autovettura Rover
Austin Montego.
Nel far ciò, avrebbe conseguentemente ritenuto di non approvare il rendiconto presentato dal Curatore revocato nonostante la sussistenza dei relativi presupposti.
Viene a tal proposito sostenuta la piena diligenza, quale richiesta dalla natura dell'incarico (combinato disposto artt. 38 l. fall. e 1176, comma 2,
c.c.), della condotta dell'ex Curatore.
La narrazione degli eventi proposta (già in primo grado) dimostrava secondo l'appellante, a tutti gli effetti, come la scelta di non esperire le azioni revocatorie costituisse il frutto di una decisione meditata e razionale da parte del , in accordo con l'allora Giudice delegato alla Pt_1
Procedura.
Nel caso di specie, avrebbe errato il Tribunale nell'addebitare al Pt_1
una gestione del fallimento negligente, quando addirittura dannosa per il ceto creditorio (sebbene, sotto tale profilo, il primo giudice non pervenga a una quantificazione del danno patito dal patrimonio fallimentare, né, prima ancora, a un completo e definitivo accertamento della responsabilità del
Curatore).
Non si comprenderebbe, più nello specifico, come il Tribunale abbia potuto considerare ininfluenti le spiegazioni offerte dalla difesa dell'ex curatore pag. 11/33 quanto al mancato esperimento delle azioni revocatorie fallimentari nei confronti delle alienazioni dei beni societari.
Nel far ciò, il primo giudice avrebbe altresì omesso di prendere posizione in ordine ad alcune delle eccezioni sollevate dall'appellante, in particolare riguardo alla (manifesta) contraddizione nella quale la difesa della LA era incorsa rispetto alle dichiarazioni rese, all'interno delle Osservazioni sul rendiconto dell'amministratore revocato, essendo stato lo stesso
Curatore nominato in sostituzione di quello revocato ad ammettere, expressis verbis, che non si avevano elementi sufficienti per poter affermare che il precedente curatore potesse esperire l'azione revocatoria fallimentare delle compravendite effettuate nel periodo ante fallimento.
Né, a conferire certezza in ordine al giudizio sull'esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari potrebbero considerarsi determinanti gli elementi fattuali valorizzati dal primo giudice.
In primo luogo, la relativa motivazione sarebbe criticabile nella parte in cui ha negato dignità alle deduzioni del quanto all'utilità di esperire le Pt_1
azioni revocatorie a fronte di valori di vendita dei beni immobili astrattamente revocabili: l'affermazione che il danno in caso di revocatoria sia, in ogni caso, in re ipsa non coglierebbe nel segno.
Nel rilevare l'inconferenza del precedente giurisprudenziale citato dal
Tribunale, viene dedotto che, laddove il bene immobile sia compravenduto a un prezzo coerente con quelli di mercato, come nel caso in esame, non sarebbe comprovabile la conoscenza da parte dei terzi dello stato di insolvenza. Vieppiù, la congruità del prezzo di vendita dei beni immobili astrattamente suscettibili di revocatoria sarebbe persino confermata dal
Curatore nominato successivamente (cfr. Relazione del 14.02.2023),
pag. 12/33 Non si comprenderebbe, inoltre, la omessa considerazione del fatto che le vendite astrattamente suscettibili di essere revocate facessero seguito alla stipula di precedenti contratti preliminari, oggetto di allegazione nel giudizio di primo grado (e, prima ancora, di esibizione al Curatore da ultimo nominato).
Quanto, poi, in merito alla conoscenza da parte dei terzi dell'insolvenza della società poi fallita, il medesimo Tribunale avrebbe omesso di considerare che la formalità dell'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo fosse stata iscritta in data 8.07.1993 mentre gli atti di compravendita venivano stipulati il 12.07.1993. L'esistenza dell'ipoteca sarebbe quindi emersa solo con le visure effettuate dal notaio qualche giorno prima;
oltre tale formalità, non vi sarebbero stari pignoramenti e protesti a carico della società.
Non condivisibili, inoltre, sarebbero le considerazioni relative alla sistemazione urgente del muro di contenimento della palazzina, nonché alla pretesa del a vedersi trasferire un immobile per Parte_2
l'utilizzo come locale biblioteca in cambio dell'assegnazione alla CP_1
della servitù di passaggio pedonale e stradale.
Quanto al primo profilo, viene argomentato che tale muro di contenimento, del quale la società si era riservata la proprietà, necessitava di urgenti sistemazioni;
in particolare, i proprietari degli appartamenti avevano manifestato interesse alla sistemazione e, al primo esperimento di vendita, il lotto 1 (che comprendeva il muro di contenimento e le parti comuni dell'edificio) veniva acquistato, per conto di tutti i condomini, dal Per_2
il quale aveva già precedentemente sollecitato la sistemazione a
[...]
carico del fallimento.
pag. 13/33 Tanto basta per comprendere come, sul piano fattuale, l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti degli acquirenti della in CP_1
bonis avrebbe impedito la vendita del muro e delle parti comuni dell'edificio, gravando, per l'effetto, la procedura fallimentare di costi non indifferenti e che, peraltro, non avrebbe potuto sopportare in ragione di un pressoché insussistente attivo fallimentare.
Quanto al secondo profilo, viene invece dedotto che “la soluzione di tale problematica in essere con il fu possibile solo a distanza di tempo Pt_2
e, comunque, grazie alla “mediazione” di alcuni dei proprietari degli immobili astrattamente assoggettabili a revocatoria”.
Sotto diverso profilo, viene contestata la ritenuta inverosimiglianza in merito alla prospettazione che la decisione di non coltivare le relative azioni sarebbe scaturita in accordo con il giudice delegato.
Premessa la prova, incontestata, circa la avvenuta predisposizione delle istanze di autorizzazione all'esperimento delle azioni revocatorie da parte del , non si comprenderebbe perché quest'ultimo non avrebbe Pt_1
dovuto dare seguito alle azioni giudiziali all'indomani della presentazione delle istanze di autorizzazione al Giudice delegato, se non ritenendo che il primo avesse condiviso con quest'ultimo l'inutilità di proseguire le azioni revocatorie de qua.
Sarebbe, in ogni caso, tutto da dimostrare il valore degli immobili suscettibili di essere assoggettati a revocatoria.
La sentenza viene altresì censurata anche nella parte in cui ha ritenuto insufficienti le spiegazioni fornite dal a proposito della mancata Pt_1
vendita dell'autovettura Rover Austin Montego, avendo il Tribunale omesso di considerare quanto eccepito in relazione alle pessime condizioni pag. 14/33 della vettura, la quale sarebbe risultata pressoché invendibile e sicuramente da rottamare.
In un primo momento, anche al fine di non gravare sulle spese della
Procedura, sarebbe stata tentata la vendita attraverso l'Istituto Vendite
Giudiziarie. E, così, all'I.V.G. veniva consegnato il provvedimento del
Giudice. Tuttavia, l'autovettura restava parcheggiata sempre nello stesso posto in quanto intrasportabile. All'uopo, veniva nominata custode dell'auto la Signora ma le chiavi e il libretto venivano Controparte_2
comunque consegnate al Curatore.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato in sentenza, della consegna del provvedimento autorizzativo alla vendita all'I.V.G. non sarebbe stata, all'epoca, rilasciata alcuna ricevuta.
Del pari, sarebbero erronei gli ulteriori assunti sulla (presunta) negligenza del Curatore, il quale avrebbe ritardato l'avvio della liquidazione del bene mobile poiché la richiesta di vendita veniva presentata dopo sei anni dalla dichiarazione di fallimento e la vettura veniva infine stata cancellata d'ufficio dal PRA nel 2005.
La visura allegata dall'odierna appellata serviva a provare solamente che l'autovettura fosse stata, all'epoca, sottoposta a radiazione dal pubblico registro nel 2005 per mancato pagamento del bollo auto, ma non che fosse stata utilizzata fino a tale data.
Allo stesso modo (restando sempre su quest'aspetto), suscettibile di critica
è il passaggio in cui il primo Giudice ha ritenuto, utilizzando
(erroneamente) il criterio del danno potenziale, di addebitare al Dott.
la negligenza di aver ritardato le attività di vendita del bene, il che, Pt_1
pag. 15/33 sempre secondo il Tribunale, avrebbe provocato, per l'appunto, un danno potenziale.
Il primo Giudice non ha, in alcun modo, considerato quanto in proposito argomentato dall'odierna parte appellante: che, anche a voler ragionare secondo la logica del danno potenziale, nessun pregiudizio potrebbe aver arrecato la mancata liquidazione dell'autovettura, attesa, oltre al valore assai modesto, la (tutta da dimostrare) collocabilità del bene sul mercato e, se dimostrata (o dimostrabile), a quale prezzo (tenendo altresì conto del meccanismo di vendita, il quale prevedeva, in caso di mancata aggiudicazione, una progressiva riduzione del prezzo.
3.Tanto premesso, deve in primo luogo osservarsi come il giudizio di approvazione del rendiconto del curatore abbia ad oggetto la valutazione sommaria della correttezza dell'operato del Curatore, nonché la corrispondenza di quest'ultimo ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica.
Al riguardo si osserva come, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la contestazione relativa a tali profili esige la deduzione e la prova di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori, difettando altrimenti un interesse all'impugnazione del conto.
Non occorre, invece, in tale giudizio, anche la dimostrazione del danno in concreto derivato dalla dedotta "mala gestio".
Le contestazioni rivolte al conto debbono, altresì, essere concrete e specifiche, non potendo consistere in astratte enunciazioni, ma dovendo puntualizzare le vicende ed i comportamenti imputati al curatore, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate,
pag. 16/33 così da individuare la materia del contendere e consentirgli un'efficace esplicazione del suo diritto di difesa (cfr. Cass. N. 7320 del 2015);
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. n. 6377/2019, la quale ha precisato che «il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, oltre alla verifica contabile, anche l'effettivo controllo di gestione e può estendersi all'accertamento della personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori;
in quest'ultimo caso il diniego di approvazione deve essere preceduto dal concreto riscontro di tutti i requisiti di riconoscimento della responsabilità, incluso il pregiudizio eventualmente cagionato alla massa o ad uno dei creditori» (Sez. 1, 10/09/2007 n. 18940), anche se «non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della mala gestio del curatore» (Sez. 1, 13/06/2008 n. 16019), fermo restando che le contestazioni rivolte al rendimento del conto di gestione «debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti» (Sez. 1, 21/10/2010, n. 21653)” .
“La sufficienza del «danno potenziale» […] implica che debba prescindersi dalla verifica dell'impatto realmente pregiudizievole che le condotte hanno pag. 17/33 avuto, dovendosi semmai verificare, secondo una prospettiva «ex ante», se le omissioni contestate avrebbero potuto, in astratto, determinare dei danni.
Tanto è vero che, come l'approvazione del conto della gestione non preclude uno specifico ed autonomo accertamento da parte del giudice di merito investito dell'azione di responsabilità (cfr. Cass. n. 529 del 2016 e
Cass. n. 6377 del 2019 in parte motiva), l'assenza di pregiudizialità tra le due prospettive vale anche nel caso inverso, allorché, come nel caso in esame, a fronte della mancata approvazione del conto della gestione, il danno sia stato però evitato dal fatto che l'azione di responsabilità, trascurata dal precedente amministratore a causa di omesse verifiche o controlli irregolari, sia stata poi esercitata dal successivo curatore” (Cass.
5129/2022).
Qualora, infatti, la curatela contesti il conto della gestione presentato dal curatore cessato per negligenza nella conduzione della procedura senza, tuttavia, chiedere la sua condanna al risarcimento dello specifico danno così cagionato alla massa, il relativo giudizio, riguardando la sola domanda di non approvazione del rendiconto, non si pone in rapporto di pregiudizialità logico giuridica, ex art. 295 c.p.c., rispetto all'azione di responsabilità autonomamente proposta nei confronti del medesimo curatore, atteso che il giudice del rendiconto valuta la sussistenza della contestata negligenza in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, ai fini di quanto richiestogli (Cfr. Cass. n. 5129/2022), tanto che, si è detto, l'eventuale provvedimento di approvazione del rendiconto non precluderebbe neppure uno specifico autonomo accertamento da parte del giudice investito dell'azione di responsabilità.
pag. 18/33 Pregiudizialità che va, per l'appunto, esclusa anche quando – come nella fattispecie in esame – in sede di giudizio di rendiconto, il curatore contesti il rendiconto presentato dall'ex curatore (che per il disposto dell'art.116 comma I 1.fall, introdotto con la riforma del 2006, deve contenere l'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura) sotto il profilo della negligenza nella conduzione della procedura, senza tuttavia porre tale allegazione a fondamento anche di una domanda di condanna del curatore cessato al risarcimento dello specifico pregiudizio in tal modo cagionato alla massa: domanda distinta da quella di non approvazione del rendiconto (i cui effetti risultano dal disposto dell'art.117 comma 1 1.fall.) e non necessariamente cumulata con essa (il disposto del comma secondo e terzo dell'art.38 1.fall. lo conferma, ove necessario), solo eventualmente cumulabile per iniziativa del Fallimento alla stregua del principio di economia dei giudizi (cfr.Cass.Sez.1
n.18940/07).
Ipotesi di cumulo che, nella fattispecie, è da escludere, considerato che la
LA del fallimento nel giudizio in oggetto si era limitata a chiedere la non approvazione del rendiconto di gestione del precedente Curatore.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dunque evidenziato come l'eventuale provvedimento di approvazione del rendiconto presentato dal curatore cessato, così come non preclude la successiva proposizione dell'azione di responsabilità nei suoi confronti (Cass.Sez.1 n.18438/11), non preclude neppure che il giudice di tale controversia (ovvero quello della azione di responsabilità) torni ad esaminare (anche) la questione inerente alla sussistenza della negligenza del medesimo nella conduzione della procedura, che il giudice del rendiconto valuta solo in via incidentale,
pag. 19/33 ai soli fini cioè della pronuncia domandatagli, senza quindi efficacia di giudicato (Cfr. Cass n. 529 del 2016,)
4.Tanto premesso in diritto, occorre a questo punto ribadire come il presente giudizio, relativo alla approvazione del rendiconto del curatore, ha quale suo oggetto, ai sensi dell'art. 116 l.fall. (nella versione ratio temporis vigente, anteriore alle modifiche apportare dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80), la correttezza e la corrispondenza dell'operato di quest'ultimo ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica.
A tal proposito, va tuttavia precisato come, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non occorra la dimostrazione di un danno concreto derivante dalla dedotta “mala gestio” del curatore, essendo sufficiente la deduzione e la prova di un pregiudizio potenziale recato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori, pregiudizio che sorregge l'interesse alla impugnazione del conto.
La sufficienza del «danno potenziale», come visto, implica che debba prescindersi dalla verifica dell'impatto realmente pregiudizievole che le condotte hanno avuto, dovendosi semmai verificare, secondo una prospettiva «ex ante», se le omissioni contestate avrebbero potuto, in astratto, scongiurare il relativo pregiudizio.
Sulla base di tale criterio dovrà dunque procedersi a vagliare le contestazioni mosse all'operato dell'odierno appellante.
Prendendo le mosse dalla circostanza del mancato esercizio delle azioni revocatorie da parte del precedente curatore, deve in primo luogo rilevarsi la specificità nonché la concretezza della relativa contestazione, avendo il nuovo curatore puntualmente delineato le vicende ed i comportamenti pag. 20/33 omissivi dai quali desumere che questi sia venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, derivate da tale inerzia.
Invero, la curatela fallimentare aveva in punto di fatto puntualmente rappresentato che nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento
(ossia nel periodo compreso tra il 09.03.1993 e il 09.03.1994, data in cui era stata depositata la relativa sentenza dichiarativa di fallimento), la società fallita ebbe ad alienare pressoché quasi tutto il proprio patrimonio immobiliare con distinti atti di compravendita, sui quali risultavano trascritti un decreto di sequestro conservativo (in data 16.10.1992, ovvero prima di tutte le compravendite oggetto di valutazione) una ipoteca giudiziale (in data 8.07.1993, ovvero prima delle compravendite trascritte in data 13.7.1993 e in data 29.12.1993), nonché un pignoramento immobiliare (in data 27.7.1993, ovvero prima della compravendita trascritta in data 29.12.1993) (cfr. ispezione ipotecaria, doc. 20; fasc. di primo grado di parte appellata).
Deduceva, pertanto, che per tutte le compravendite in oggetto, la LA fallimentare avrebbe potuto agire vittoriosamente ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall. potendo agevolmente dimostrare, con elementi indiziari dalla giurisprudenza pacificamente ritenuti sufficienti perché desumibili dai normali controlli di conservatoria che usualmente precedono gli acquisti immobiliari, la conoscenza in capo ai terzi acquirenti dello stato di insolvenza della società venditrice.
La circostanza che gli immobili fossero stati oggetto di cessione in tale intervallo temporale e che sugli stessi risultassero iscritte le suddette pag. 21/33 formalità non risulta peraltro oggetto di contestazione, essendo pacifica tra le parti.
Sul punto, va rilevato come l'art. 67, comma 2, l. fall., nella versione ratio temporis applicabile, prevedeva espressamente che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Va, peraltro, osservato che, come già correttamente esposto dal primo giudice e contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ai fini del positivo esperimento dell'azione di cui all'art. 67, comma 2, l.fall.,
l'eventus damni non costituisca oggetto di precipuo onere probatorio, essendo questo in re ipsa, quale conseguenza dell'uscita del bene dalla sfera patrimoniale del venditore, poi dichiarato fallito, e della sottrazione alla massa: è questa una presunzione legale assoluta, giacché ex se
l'alienazione del cespite compromette la garanzia patrimoniale generica, alla cui reintegrazione è finalizzata proprio la revocatoria fallimentare.
Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, invero, “Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l'eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo;
pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente pag. 22/33 anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale era stata accolta l'azione revocatoria relativa ad un patto di futura vendita annesso ad un contratto di locazione di immobili oggetto di ipoteca a favore di istituti di credito)”. (Cass. n. 11652/2018).
È stato peraltro precisato come “In tema di fallimento, l'alienazione di un bene proprio da parte dell'imprenditore poi fallito entro l'anno consente
"ipso facto" l'esperimento, da parte del curatore, dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 comma 2 l. fall., dovendosi in tal caso l'eventus damni” considerare "in re ipsa" (consistendo esso, cioè, nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum," ricollegabile, per presunzione legate e assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguentemente all'atto di disposizione). Grava, pertanto, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte dell'acquirente, restando, per converso, ininfluente la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore medesimo per pagare un proprio creditore titolare di un diritto di garanzia ipotecaria sul bene alienato, non potendosi nemmeno in tal caso escludere la possibile lesione della "par condicio" poiché solo in seguito alla ripartizione dell'attivo il curatore potrà verificare se quel pagamento abbia o meno pregiudicato le ragioni di altri creditori privilegiati che potrebbero,
pag. 23/33 anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria, in ipotesi insinuarsi al passivo della procedura concorsuale”. (Cass. n. 7028/2006).
Il principio di diritto testé riportato non solo rende infondate le doglianze aventi ad oggetto il mancato assolvimento degli oneri probatori concernenti l'eventus damni, ma rende altresì priva di rilevanza l'ulteriore tesi sostenuta dall'appellante in merito alla non utilità dell'esperimento delle azioni revocatorie a fronte di valori di vendita dei beni immobili asseritamente congrui rispetto ai valori di mercato (di cui anche il nuovo curatore avrebbe dato conto nella relazione del 14.02.2023).
La questione dell'assenza di sproporzione fra prezzo pattuito e valore del bene non appare invero dirimente sol che si consideri che l'azione il cui mancato esercizio viene qui imputato al precedente curatore fallimentare è un'azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall., non già la diversa ipotesi contemplata al comma 1.
Avuto riguardo alle fattispecie ex art. 67, commi 1 e 2, è stato invero precisato che “il legislatore, nel dettare le norme di cui all'art. 67, commi 1
e 2, l. fall., ha ipotizzato, all'interno della stessa revocatoria fallimentare, due diverse fattispecie, sul presupposto che il concetto di danno possa assumere, rispetto agli atti a titolo oneroso, una portata diversa, sancendo così, con l'art. 67, comma 2, il principio di una più incisiva indisponibilità
(relativa) del patrimonio nell'imminenza della dichiarazione del fallimento del suo titolare, sicché il concetto di eventus damni, in tal caso, lungi dall'essere correlato ad una sproporzione delle prestazioni, consiste nella lesione della par condicio, presunta per il fatto stesso del compimento di un atto dispositivo che vincoli le possibilità liquidative e satisfattive della massa dei creditori” (Cass. n. 13443/2003).
pag. 24/33 Così identificato l'eventus damni in relazione all'esercizio della revocatoria fallimentare, non può dunque revocarsi in dubbio la circostanza della sua oggettiva sussistenza nel caso di specie, specie laddove si tenga conto del fatto che (come visto) quest'ultimo debba, ai fini che qui rilevano (ossia, ai fini delle valutazioni proprie del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 l. fall.), essere valutato non quale pregiudizio effettivo, bensì quale pregiudizio potenziale recato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori.
Resta, dunque, da valutare se tale pregiudizio sia effettivamente imputabile al curatore.
Deve al riguardo osservarsi come la responsabilità professionale del curatore, tradottasi nell'impossibilità per il fallimento di intraprendere l'iniziativa giudiziaria ormai prescritta in seguito al decorso del termine di 5 anni dal compimento degli atti dispositivi suscettibili di revocatoria fallimentare, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, laddove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi a tal proposito tener conto di tutte le concrete peculiarità caratterizzanti la fattispecie concreta.
Sul punto, devono preliminarmente essere disattesi gli assunti di parte appellante a mente dei quali la decisione di non procedere all'esercizio delle revocatorie fallimentari sarebbe conseguente ad una valutazione di antieconomicità delle medesime, in accordo con il giudice delegato, e basata sulla inidoneità delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili a dimostrare lo stato di insolvenza dell'alienante, nonché sul mancato rispetto delle norme urbanistiche da parte dell'impresa costruttrice nell'edificazione degli immobili.
pag. 25/33 Non può a tal proposito ritenersi verosimile che, trattandosi di azioni revocatorie per compravendite di immobili il cui valore complessivamente era di molto superiore al miliardo delle vecchie lire, il giudice delegato possa aver suggerito, in via meramente informale e senza emettere alcun provvedimento, di non coltivare le predette azioni.
Priva di pregio appare a tal riguardo l'assunto di parte appellante secondo cui il giudizio di antieconomicità delle azioni revocatorie sarebbe derivato dalle presunte irregolarità urbanistiche degli immobili.
Sul punto, si ritiene di dover condividere quanto obiettato da parte della
LA appellata circa la inverosimilità della circostanza che il curatore delegato e il Giudice delegato avessero, senza porre in essere alcun atto formale e senza predisposizione di perizia volta a determinare i costi necessari a regolarizzare gli immobili, valutato antieconomiche azioni revocatorie per valori superiori al miliardo di lire e così deciso per le vie brevi di non promuoverle (addirittura dopo anni) allorquando i fatti e circostanze necessari ad esprimersi in tal senso erano ben noti sin dal
19.12.1995, quando l'ausiliare stimatore evidenziava le irregolarità urbanistiche del cantiere edilizio (doc. 5; fasc. di I grado di parte appellata).
Il fatto, in ogni caso dirimente, che le due bozze di istanze predisposte dal per ottenere l'autorizzazione alle azioni revocatorie in questione e Pt_1
di nomina del legale datate 1.9.1994 e 2.7.1994, di cui una sola sottoscritta ed entrambe prive di timbro di deposito della competente cancelleria (docc.
37 e 38, fascicolo di primo grado di parte appellata) depone, semmai, nel senso di ritenere evidente che le medesime non fossero mai state poste all'attenzione del giudice delegato, e ciò sebbene le concrete circostanze di fatto rendessero quantomeno opportuno, secondo i canoni di diligenza pag. 26/33 qualificata di cui all'art. 1176 c.c. normalmente attesi, che il curatore procedesse in tal senso.
Diligenza che, in ogni caso, appare difficilmente compatibile con la circostanza che, a distanza di quasi tre anni dalla predisposizione delle relative istanze (e dunque in circostanze temporali prossime al decorso dei termini prescrizionali dall'esecuzione degli atti pregiudizievoli) il Pt_1
non avesse ancora assunto determinazioni in merito alla opportunità o meno di procedere in tal senso (cfr. istanza al giudice delegato del
13.06.1997 relativa ad altro contenzioso connesso, in cui l'ex curatore rappresentava, in relazione ad alcune operazioni di vendita immobiliare, come le stesse fossero “tuttora non assoggettati ad azione revocatoria”; doc.
40, fasc. di primo grado di parte appellata).
Vieppiù, da tali istanze emerge altresì che il curatore revocato fosse pienamente consapevole della fattibilità giuridica delle azioni revocatorie.
In particolare, con riferimento all'atto pubblico di compravendita immobiliare del 12.07.1993, il rappresentava che: a) parte degli Pt_1
immobili risultava soggetto a sequestro conservativo;
b) i medesimi acquirenti avevano precedentemente partecipato, in data 02.06.1993 ed insieme ad altri acquirenti, ad una convenzione per ottenere il dissequestro dell'immobile conclusasi con l'impegno di pagare la somma di lire
110.000.000 per conto della c) nel medesimo atto di Controparte_1
compravendita veniva fatto esplicito riferimento alla ipoteca iscritta sul complesso edilizio per lire 122.346.602 e che la società medesima si era obbligata a tener indenni i compratori da ogni conseguenza pregiudizievole. Su tali basi, affermava dunque: “tutto ciò premesso, ritenendo il sottoscritto che quanto evidenziato sia prova inconfutabile della pag. 27/33 conoscenza da parte dell'acquirente dello stato di insolvenza della società fallita” (cfr. istanza al G.D. del 1.9.1994; doc. 38, fasc. di primo grado di parte appellata).
Con riferimento invece all'atto di compravendita immobiliare del
12.07.1993, a mezzo del quale la società aveva trasferito vari appartamenti ed autovetture in favore di 21 diversi acquirenti, rappresentava invece che:
a) su parte dei relativi immobili era stata iscritto sequestro conservativo;
b) gran parte degli acquirenti avevano partecipato, in data 02.06.93, ad una convenzione con i soggetti in cui favore tale formalità era stata iscritta al fine di ottenere il dissequestro dell'immobile, pagando per conto della la somma di lire 60.000.000 ed assumendo l'impegno a Controparte_1
versare l'ulteriore somma di lire 50.000.000 alla stipula degli atti pubblici di vendita. Riteneva, dunque “che quanto precedentemente esposto circa la trascrizione del sequestro conservativo sia la prova della presunta conoscenza da parte dei contraenti dello stato di insolvenza della società in oggetto, che tale prova diventa inconfutabile per gli acquirenti degli appartamenti del complesso “Verdoliva” in quanto sono intervenuti per ottenere il dissequestro” (cfr. istanza al G.D. del 1.9.1994; doc. 37, fasc. di primo grado di parte appellata).
Tali considerazioni risultano peraltro avvallate dalla documentazione acquisita in atti e, in particolare, dall'atto di compravendita stipulato in data
12.07.1993, nell'ambito del quale gli acquirenti risultavano espressamente informati sia dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 26.08.1985 a garanzia di mutuo (residuale pari a lire 306.911.726) concesso alla società venditrice
“non ancora frazionato come gli acquirenti dichiarano di conoscere e accettare”, sia di quella iscritta in data 08.07.1993 (per lire 122.346.602)
pag. 28/33 derivante da decreto ingiuntivo e relativo a controversia in corso. Proprio con riferimento a tale controversia, il medesimo atto prevedeva espressamente “che la società come sopra rappresentata si CP_1
obbliga a dirimere a propria cura e spese obbligandosi altresì a tenere indenni i compratori da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare dalla predetta iscrizione e dalle pretese dei richiedenti il decreto ingiuntivo. Il Signor in proprio e nella qualità Controparte_3
garantisce tale obbligazione accessoria” (cfr. doc. 32; fasc. I grado di parte appellata).
La conoscenza dello stato di insolvenza della venditrice da parte dei terzi acquirenti era, pertanto, indubitabile alla luce del fatto che nel citato atto, oltre ad essere informati del gravame ipotecario giudiziale, gli stessi acquirenti ricevevano anche una garanzia personale accessoria da parte dell'amministratore unico sig. per l'adempimento Controparte_3
delle obbligazioni funzionali alla purgazione dell'ipoteca mediante estinzione del debito con essa garantito ivi assunte dalla società (cfr. ns. doc. 32 pagina 28 - garanzia personale resasi evidentemente necessaria per la nota incapacità della società di provvedere all'adempimento delle proprie obbligazioni, compresa quella di cui si discute).
Tanto è sufficiente per ritenere che, a fronte di una seconda ipoteca iscritta un anno prima dell'acquisto, ogni acquirente, facendo uso di ordinaria prudenza ed avvedutezza, ben avrebbe potuto e dovuto prendere atto della esposizione debitoria della società venditrice al fine valutare la sussistenza, quantomeno sintomatica, del relativo stato di insolvenza.
pag. 29/33 Soltanto in tale ottica potrebbe, infatti, trovare giustificazione la necessità di prevedere l'assunzione, da parte del venditore, di una ulteriore garanzia personale.
La natura di tale pattuizione, accessoria e sotto diversi profili anomala rispetto alle finalità cui l'atto di compravendita immobiliare risulta normalmente predisposto, in una con l'indubbia conoscenza delle due iscrizioni ipotecarie, offrono la dimostrazione della conoscenza ovvero conoscibilità dello stato di insolvenza da parte degli acquirenti medesimi, avendo questi accettato di ricevere un bene gravato da due ipoteche, con il solo generico impegno, da parte del venditore, di obbligarsi personalmente a tenere indenni i compratori dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle relative iscrizioni.
Sussistendo dunque nella specie tutti gli elementi utili al positivo esperimento della fattispecie prevista dall'art. 67, comma 2, l. fall., ritiene questa Corte che laddove il curatore si fosse effettivamente attivato nel senso di esercitare la relativa azione, quest'ultima avrebbe certamente avuto ragionevoli probabilità di accoglimento (secondo il noto criterio causalistico del “più probabile che non”), evitando il “danno potenziale”
(come sopra delineato) in cui la società fallita era inevitabilmente incorsa nel momento in cui la relativa azione risultava definitivamente prescritta.
Del tutto irrilevante risulta poi la dedotta circostanza che per alcuni immobili fossero stati stipulati preliminari di vendita la quale, in assenza di alcun supporto documentale fornito da parte dell'appellante, rileva quale mera affermazione di principio.
In ogni caso - prescindendosi dal fatto che, come correttamente rilevato da parte del primo giudice, tali preliminari non sarebbero stati comunque pag. 30/33 opponibili al fallimento in quanto mai trascritti – pare opportuno precisare che “In tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento;
inoltre, qualora nel momento fissato per la stipulazione del contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha la facoltà di non addivenire alla stipulazione, invocando la tutela dell'art. 1461 c.c.” (Cass. n. 6040/2016).
Le medesime considerazioni devono poi riproporsi in relazione alla mancata vendita dell'autovettura Rover Austin Montego targata PE258059, del valore stimato in lire 2.000.000.
Sul punto va premesso che, come visto, la nozione di danno debba qui venire in considerazione quale “danno potenziale”, dovendo questo essere individuato nel deprezzamento del bene conseguente al ritardo nel dare impulso alle relative operazioni di vendita, alcun onere in merito all'effettivo pregiudizio subito potendo essere addossato alla LA del fallimento.
Orbene, anche a voler ritenere che il precedente curatore avesse provveduto a consegnare il provvedimento autorizzativo della vendita del G.D. all'IVG, risulta assorbente il rilievo che, mentre il fallimento era stato dichiarato in data 09.03.1994, l'istanza per la vendita dell'autovettura pag. 31/33 veniva depositata solamente in data 28/12/2000 (cfr. doc.14; fasc. di I grado di parte appellata).
Tali circostanze rendono evidente che, laddove le iniziative liquidatorie del curatore revocato fossero state prontamente avviate (anziché attendere il decorso di sei anni dalla data della dichiarazione di fallimento), la relativa liquidazione del bene avrebbe ragionevolmente consentito al fallimento di incamerare somme che, per quanto esigue, avrebbero in ogni costituito oggetto di riparto dell'attivo tra i creditori insinuati alla procedura fallimentare.
In conclusione, l'appello deve essere interamente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia, difficoltà media, con dimezzamento del compenso della fase di trattazione, svolta sinteticamente.
L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
pag. 32/33 2) condanna l'appellante alla refusa delle spese del grado Parte_1
in favore di parte appellata, liquidandole in complessivi € 8.468,00 oltre
15% spese generali, Cpa ed Iva;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
pag. 33/33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1/2024, assunta in decisione il 12.2.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Della Parte_1
Rocca del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara alla Via Tirino n. 8, giusta procura in atti;
appellante e
Controparte_1
in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa,
[...]
dall'Avv. Ludovico De Benedictis, giusta procura in atti;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1564/2023 del Tribunale di
Pescara, pubblicata in data 22.11.2023, avente ad oggetto “approvazione rendiconto ex art. 116 L.F.” CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1564/2023, resa dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2270 del Ruolo generale dell'anno 2023, presa nella Camera di consiglio del 13 novembre 2023 e comunicata/pubblicata in data 22 novembre 2023, così giudicare: (i) riformare, previa declaratoria di contumacia dell'appellata e di decadenza dalla possibilità di proporre difese ed eccezioni, la sentenza n. 1564/2023 resa dal Tribunale di Pescara, approvando, anche senza rinvio, il rendiconto depositato dal Dott. nella qualità di curatore revocato del Parte_1
fallimento (Trib. Pescara n. 2914/1994 R.F.), CP_1 Controparte_1
con ogni conseguente provvedimento;
(ii) in ogni caso, condannare le parti appellate alla rifusione delle spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio.”
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello proposto e confermare la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, cap e iva come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/33 Con sentenza n. 1564/2023 pubblicata in data 22.11.2023, il Tribunale così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sul rendiconto del dott. - curatore sostituito del fallimento della società Parte_1
(R.F. 2914/1994) -presentato ai sensi CP_1 Controparte_1
dell'art 116 L.F., così provvede:
a) non approva il rendiconto depositato dal dott. in data Parte_1
20/10/2022;
b) condanna il dott. a rifondere le spese del presente Parte_1
giudizio, in favore della LA, liquidate in complessivi € 7.667,00 (di cui 545,00 per spese non imponibili), oltre accessori di Legge”.
I fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado venivano così sintetizzati dal giudice del circondario:
Con sentenza del 09.03.1994, Il Tribunale di Pescara ebbe a nominare il dott. Curatore del fallimento della società Parte_1 [...]
(R.F. 2914/1994). Controparte_1
Con decreto del 15.04.2021 il medesimo Tribunale revocava il dott.
dall'incarico di curatore nominando, in sostituzione, il Parte_1
dott. . Persona_1
In data 24.10.2022 il dott. provvedeva al deposito del rendiconto Pt_1
della propria gestione ed il Giudice delegato ne disponeva la comunicazione ai creditori, fissando udienza per l'approvazione del rendiconto in data 06.12.2022 e successivamente rinviandola, dapprima al pag. 3/33 17.01.2023 e infine al 04.04.2023 per mancato perfezionamento della comunicazione ad alcuni dei creditori.
In occasione di tale udienza, il nuovo curatore nominato, dott. Per_1
illustrava il contenuto delle osservazioni depositate in data 20.03.2023 e concernenti la mancata proposizione, da parte del dott. , di azioni Pt_1
revocatorie fallimentari di vendite immobiliari nonché la mancata liquidazione di una autovettura intestata alla società fallita.
All'udienza del 25.05.2023 il dott. forniva i propri chiarimenti Pt_1
delineando, tra l'altro, le ragioni di opportunità che lo avrebbero indotto a non esperire le azioni revocatorie e contestando, per tale via, la fondatezza degli addebiti mossi al rendiconto.
Con ordinanza riservata del 14.06.2023 il Giudice Delegato, attesa la impossibilità di addivenire ad un accordo sulle contestazioni della curatela, fissava ex artt. 116 L.F. e 189 c.p.c. l'udienza del 17.10.2023 per la discussione, in vista della quale i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate, rispettivamente, nell'atto introduttivo e nella comparsa di costituzione.
All'esito della camera di consiglio, svoltasi in data 13.11.2023, il Tribunale decideva come sopra.
La sentenza è stata impugnata da , che ne ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe, sulla scorta di un unico ed articolato motivo volto a lamentare la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 l. fall.
Si è costituita, tardivamente, ossia il 13.6.2024, dopo la celebrazione della prima udienza in data 22.5.2024 (allorchè questa Corte rinviò al 12.2.2025 per la rimessione della causa in decisone), la LA del Fallimento
pag. 4/33 la quale ha chiesto il rigetto del gravame con CP_1 Controparte_1
conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Va , preliminarmente vagliata l'eccezione con cui l'appellante ha chiesto di dichiarare la contumacia della LA IM “
[...]
e, contestualmente, di dichiarare inammissibili e/o Controparte_1
illegittime le difese e le eccezioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta del 13 giugno u.s., essendosi, a quella data, già maturata la preclusione in ordine alla costituzione dell'appellata contumace.
Tanto sul rilievo per cui alla data d'udienza del 22 maggio 2024 la
LA IM “ non era ancora Controparte_1
costituita e si è costituita solo in data 13 giugno 2024 e, quindi, ben oltre la celebrazione della predetta udienza.
Trattandosi di udienza (quella del 22 maggio 2024) nella quale la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti, come detto, dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, si dovrebbe ritenere che la costituzione dell'appellata oltre la data della predetta udienza abbia comportato la sua contumacia e, quindi, la preclusione in ordine alla sua costituzione, anche in applicazione del disposto di cui all'art. 293 c.p.c.
La doglianza non può essere condivisa, in quanto l'art. 293 c.p.c., nel testo come novellato dal D. Lgs. 164/2024, pur se applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, come quello in esame, non può essere applicato retroattivamente (esso è entrato in vigore il
26.11.2024) per cui gli atti già depositati alla data di entrata in vigore della riforma (che ha modificato l'art. 293 c.p.c. col disporre “la parte che è
pag. 5/33 stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”) non possono che continuare ad essere regolati in base al testo anteriormente vigente, per cui solo le attività processuali poste in essere successivamente al 26.11.2024 , anche se in procedimenti già pendenti, devono essere regolate dalle nuove disposizioni, altrimenti si avrebbe che il , peraltro non formalmente dichiarato CP_1
contumace, si poteva certamente costituire il 13.6.2024, ma dovrebbe essere dichiarato contumace con effetto retroattivo in base a novella legislativa che quel giorno non esisteva nell'ordinamento.
1.Venendo all'esame del merito della controversia, il Tribunale aveva ritenuto di non approvare il rendiconto del precedente curatore fallimentare alla luce in particolare del mancato esperimento delle azioni revocatorie aventi ad oggetto dismissioni immobiliari operate dalla società fallita nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, rilevando quanto segue:
«Con riguardo alla prima contestazione dagli atti prodotti dalla difesa della curatela attrice (doc. 20) risulta che nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento la società fallita ebbe ad alienare con distinti atti di compravendita, numerosi immobili sui quali gravavano le seguenti formalità pregiudizievoli: decreto di sequestro conservativo trascritto in data 16/10/1992; ipoteca giudiziale iscritta in data 8/7/1993; pignoramento immobiliare trascritto in data 27/7/1993. La difesa del convenuto, come personalmente già riferito al G.D nella fase precontenziosa, ha addotto di aver prospettato al Giudice delegato dell'epoca, con apposita istanza, il possibile esperimento delle azioni revocatorie e, d'accordo con il pag. 6/33 medesimo Giudice, ha ritenuto di non coltivare le predette azioni per inidoneità delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili a dimostrare lo stato di insolvenza dell'alienante e, più in generale, per la necessità di realizzazione di sistemazioni urgenti al muro di contenimento della palazzina del quale la società si era riservata la proprietà e della sussistenza della pretesa del a vedersi trasferire, in Parte_2
virtù di preliminare ante fallimento, un immobile per l'utilizzo come locale biblioteca in cambio dell'assegnazione alla LA della servitù di passaggio pedonale e stradale necessaria per l'accesso ai fabbricati
“Verdoliva A” e “Verdoliva B”.
In ordine all'atto di vendita del 12/07/1993, avente ad oggetto n. 12 appartamenti e n. 12 autorimesse ed effettuato per il corrispettivo complessivo di 1.367.847.126 di vecchie lire, si rileva che su tali immobili gravava, fra l'altro, l'ipoteca giudiziale iscritta in data 8/7/1993 in relazione alla quale la venditrice, ed il suo legale rappresentante, si impegnava a tenerli indenni da ogni conseguenza derivante da tale iscrizione.
Da tanto discende che tali vendite erano assoggettabili a revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2° L.F. (nella formulazione vigente fino all'entrata in vigore del D.L. 35/2005) trattandosi di atti onerosi compiuti entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento rispetto ai quali la curatela sarebbe stata nelle condizioni di dimostrare che gli acquirenti erano a conoscenza dello stato di insolvenza della venditrice (…)
Del resto risulta del tutto pacifica la circostanza che lo stesso dott. Pt_1
aveva predisposto due istanze per conseguire l'autorizzazione ad agire in revocatoria (istanze consegnate al Curatore nominato in sua sostituzione) segnalando – a sostegno della consapevolezza dell'insolvenza - la pag. 7/33 sussistenza di tale ipoteca oltre che del precedente sequestro conservativo noto anch'esso agli acquirenti, come precitato dallo stesso, per avere costoro convenuto con i creditori sequestranti il pagamento di 60.000.000 di vecchie lire.
Ciò posto va precisato che nella fase contenziosa per l'approvazione del conto di gestione del curatore fallimentare il Tribunale è chiamato a verificare se esso sia stato redatto mediante ordinata esposizione delle partite di dare e avere secondo principi contabili-ragionieristici per consentire un effettivo controllo sulle voci di entrata e su quelle di spese che debbono essere corroborate da idonei documenti giustificativi e se esso riporti i fatti storici che hanno (o non hanno) prodotto una entrata o una uscita consentendo, così, agli interessati di poter effettuare un controllo anche sull'osservanza dell'obbligo di diligenza nel rispetto del quale il curatore deve adempiere «ai doveri del proprio ufficio» (art. 32 l.f.). Ne consegue che, alla luce di tale duplice valenza del conto di gestione, nel corso della sua approvazione si procede non solo al controllo della regolarità contabile, ma anche ad un esame del merito della gestione della procedura fallimentare ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità per danni arrecati alla massa dei creditori con onere per la parte interessata di formulare contestazioni dotate di concretezza e specificità non essendo sufficiente un'astratta enunciazione di quel che il curatore avrebbe dovuto o non dovuto fare nell'esercizio della sua funzione (in termini (Cass. civ.
Sez. I, Sent., 21-10- 2010, n. 21653).
Nel caso di specie il Curatore revocato, solo a seguito dei chiarimenti richiestigli nel corso delle udienze deputate all'approvazione del rendiconto, ha addotto le giustificazioni sopra riportate che, ad avviso di pag. 8/33 questo Collegio, non valgono a superare le contestazioni mosse dalla
LA attrice. Invero l'entità del valore degli immobili assoggettabili ad azione revocatoria superava abbondantemente il valore di un miliardo di vecchie lire onde l'ipotesi di un diniego verbale all'avvio di tali azioni da parte del G.D., oltre a contrastare con il disposto di cui al comma 2° dell'art. 25 L.F. che prevede la forma scritta del decreto degli atti del
Giudice Delegato, rende del tutto inverosimile l'assunto in parola. Del tutto irrilevante, inoltre, risulta la circostanza che per alcuni immobili erano stati stipulati preliminari di vendita non essendo essi comunque opponibili al fallimento perché mai trascritti e che le vendite sarebbero state effettuati a valori congrui in quanto, come noto, “Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo” (Cassazione civile , sez. VI ,
14/05/2018, n. 11652).
Similmente non ostative alla proposizione di tali azioni risultavano sia le sistemazioni urgenti al muro di contenimento della palazzina del quale la società si era riservata la proprietà giacchè non risulta mai eseguita, su richiesta del Curatore, una perizia sul costo di tali valori che avrebbe certamente reso non conveniente l'acquisizione alla massa di tali immobili, sia la pretesa del a vedersi trasferire, in virtù di Parte_2
preliminare ante fallimento, un immobile per l'utilizzo come locale biblioteca in cambio dell'assegnazione alla LA della servitù di passaggio pedonale e stradale necessaria per l'accesso ai fabbricati
“Verdoliva A” e “Verdoliva B” ben potendo tale richiesta essere accordata pag. 9/33 dalla LA anche dopo il doveroso esperimento di tali azioni revocatorie.
Analoghe considerazioni risultano operanti rispetto alla mancata proposizione di azioni revocatorie delle altre vendite immobiliari avvenute nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento menzionate nell'atto di citazione siccome aventi ad oggetto immobili sui quali risultava trascritto in epoca anteriore il citato decreto di sequestro conservativo e, per la compravendita trascritta in data 29/12/1993, anche il pignoramento immobiliare trascritto il precedente 27/07/1993 (cfr. doc. 20 di parte attrice
– numero d'ordine delle trascrizioni 29).
Con riguardo alla mancata vendita dell'autovettura Rover Austin Montego targata PE258059, del valore stimato di 2.000.000 di vecchie lire, il dott.
ha dedotto di aver consegnato il provvedimento autorizzativo della Pt_1
vendita del G.D. all'IVG ma, come risulta dalla dichiarazione di questo istituto (doc. 27 allegato alla citazione), tale circostanza risulta indimostrata per assenza di qualsivoglia verbale di acquisizione del mezzo. Se a tanto si aggiunge il fatto - documentalmente provato - che la richiesta di vendita fu presentata al G.D. il 28/12/2000 (ovvero 6 anni dopo a dichiarazione di fallimento) e che tale vettura è stata cancellata d'ufficio dal PRA in data
23/03/2005 emerge come la condotta del Curatore sia stata negligente perché egli ha indebitamente ritardato l'avvio delle attività liquidatorie con indubitabile deprezzamento del bene in questione e non dato esecuzione all'ordinanza di vendita mediante la messa a disposizione del mezzo all'IVG così impedendo definitivamente lo svolgimento delle vendite che avrebbero potuto consentire l'acquisizione all'attivo del prezzo di aggiudicazione»
pag. 10/33 2.Con l'unico motivo di appello viene censurata la suestesa decisione per aver il Tribunale erroneamente prestato credito alla ricostruzione dei fatti proposta dalla LA, ritenendo fondate le contestazioni mosse all'ex curatore in punto di azioni revocatorie fallimentari (asseritamente) non esperite, nonché in relazione alla mancata vendita dell'autovettura Rover
Austin Montego.
Nel far ciò, avrebbe conseguentemente ritenuto di non approvare il rendiconto presentato dal Curatore revocato nonostante la sussistenza dei relativi presupposti.
Viene a tal proposito sostenuta la piena diligenza, quale richiesta dalla natura dell'incarico (combinato disposto artt. 38 l. fall. e 1176, comma 2,
c.c.), della condotta dell'ex Curatore.
La narrazione degli eventi proposta (già in primo grado) dimostrava secondo l'appellante, a tutti gli effetti, come la scelta di non esperire le azioni revocatorie costituisse il frutto di una decisione meditata e razionale da parte del , in accordo con l'allora Giudice delegato alla Pt_1
Procedura.
Nel caso di specie, avrebbe errato il Tribunale nell'addebitare al Pt_1
una gestione del fallimento negligente, quando addirittura dannosa per il ceto creditorio (sebbene, sotto tale profilo, il primo giudice non pervenga a una quantificazione del danno patito dal patrimonio fallimentare, né, prima ancora, a un completo e definitivo accertamento della responsabilità del
Curatore).
Non si comprenderebbe, più nello specifico, come il Tribunale abbia potuto considerare ininfluenti le spiegazioni offerte dalla difesa dell'ex curatore pag. 11/33 quanto al mancato esperimento delle azioni revocatorie fallimentari nei confronti delle alienazioni dei beni societari.
Nel far ciò, il primo giudice avrebbe altresì omesso di prendere posizione in ordine ad alcune delle eccezioni sollevate dall'appellante, in particolare riguardo alla (manifesta) contraddizione nella quale la difesa della LA era incorsa rispetto alle dichiarazioni rese, all'interno delle Osservazioni sul rendiconto dell'amministratore revocato, essendo stato lo stesso
Curatore nominato in sostituzione di quello revocato ad ammettere, expressis verbis, che non si avevano elementi sufficienti per poter affermare che il precedente curatore potesse esperire l'azione revocatoria fallimentare delle compravendite effettuate nel periodo ante fallimento.
Né, a conferire certezza in ordine al giudizio sull'esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari potrebbero considerarsi determinanti gli elementi fattuali valorizzati dal primo giudice.
In primo luogo, la relativa motivazione sarebbe criticabile nella parte in cui ha negato dignità alle deduzioni del quanto all'utilità di esperire le Pt_1
azioni revocatorie a fronte di valori di vendita dei beni immobili astrattamente revocabili: l'affermazione che il danno in caso di revocatoria sia, in ogni caso, in re ipsa non coglierebbe nel segno.
Nel rilevare l'inconferenza del precedente giurisprudenziale citato dal
Tribunale, viene dedotto che, laddove il bene immobile sia compravenduto a un prezzo coerente con quelli di mercato, come nel caso in esame, non sarebbe comprovabile la conoscenza da parte dei terzi dello stato di insolvenza. Vieppiù, la congruità del prezzo di vendita dei beni immobili astrattamente suscettibili di revocatoria sarebbe persino confermata dal
Curatore nominato successivamente (cfr. Relazione del 14.02.2023),
pag. 12/33 Non si comprenderebbe, inoltre, la omessa considerazione del fatto che le vendite astrattamente suscettibili di essere revocate facessero seguito alla stipula di precedenti contratti preliminari, oggetto di allegazione nel giudizio di primo grado (e, prima ancora, di esibizione al Curatore da ultimo nominato).
Quanto, poi, in merito alla conoscenza da parte dei terzi dell'insolvenza della società poi fallita, il medesimo Tribunale avrebbe omesso di considerare che la formalità dell'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo fosse stata iscritta in data 8.07.1993 mentre gli atti di compravendita venivano stipulati il 12.07.1993. L'esistenza dell'ipoteca sarebbe quindi emersa solo con le visure effettuate dal notaio qualche giorno prima;
oltre tale formalità, non vi sarebbero stari pignoramenti e protesti a carico della società.
Non condivisibili, inoltre, sarebbero le considerazioni relative alla sistemazione urgente del muro di contenimento della palazzina, nonché alla pretesa del a vedersi trasferire un immobile per Parte_2
l'utilizzo come locale biblioteca in cambio dell'assegnazione alla CP_1
della servitù di passaggio pedonale e stradale.
Quanto al primo profilo, viene argomentato che tale muro di contenimento, del quale la società si era riservata la proprietà, necessitava di urgenti sistemazioni;
in particolare, i proprietari degli appartamenti avevano manifestato interesse alla sistemazione e, al primo esperimento di vendita, il lotto 1 (che comprendeva il muro di contenimento e le parti comuni dell'edificio) veniva acquistato, per conto di tutti i condomini, dal Per_2
il quale aveva già precedentemente sollecitato la sistemazione a
[...]
carico del fallimento.
pag. 13/33 Tanto basta per comprendere come, sul piano fattuale, l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti degli acquirenti della in CP_1
bonis avrebbe impedito la vendita del muro e delle parti comuni dell'edificio, gravando, per l'effetto, la procedura fallimentare di costi non indifferenti e che, peraltro, non avrebbe potuto sopportare in ragione di un pressoché insussistente attivo fallimentare.
Quanto al secondo profilo, viene invece dedotto che “la soluzione di tale problematica in essere con il fu possibile solo a distanza di tempo Pt_2
e, comunque, grazie alla “mediazione” di alcuni dei proprietari degli immobili astrattamente assoggettabili a revocatoria”.
Sotto diverso profilo, viene contestata la ritenuta inverosimiglianza in merito alla prospettazione che la decisione di non coltivare le relative azioni sarebbe scaturita in accordo con il giudice delegato.
Premessa la prova, incontestata, circa la avvenuta predisposizione delle istanze di autorizzazione all'esperimento delle azioni revocatorie da parte del , non si comprenderebbe perché quest'ultimo non avrebbe Pt_1
dovuto dare seguito alle azioni giudiziali all'indomani della presentazione delle istanze di autorizzazione al Giudice delegato, se non ritenendo che il primo avesse condiviso con quest'ultimo l'inutilità di proseguire le azioni revocatorie de qua.
Sarebbe, in ogni caso, tutto da dimostrare il valore degli immobili suscettibili di essere assoggettati a revocatoria.
La sentenza viene altresì censurata anche nella parte in cui ha ritenuto insufficienti le spiegazioni fornite dal a proposito della mancata Pt_1
vendita dell'autovettura Rover Austin Montego, avendo il Tribunale omesso di considerare quanto eccepito in relazione alle pessime condizioni pag. 14/33 della vettura, la quale sarebbe risultata pressoché invendibile e sicuramente da rottamare.
In un primo momento, anche al fine di non gravare sulle spese della
Procedura, sarebbe stata tentata la vendita attraverso l'Istituto Vendite
Giudiziarie. E, così, all'I.V.G. veniva consegnato il provvedimento del
Giudice. Tuttavia, l'autovettura restava parcheggiata sempre nello stesso posto in quanto intrasportabile. All'uopo, veniva nominata custode dell'auto la Signora ma le chiavi e il libretto venivano Controparte_2
comunque consegnate al Curatore.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato in sentenza, della consegna del provvedimento autorizzativo alla vendita all'I.V.G. non sarebbe stata, all'epoca, rilasciata alcuna ricevuta.
Del pari, sarebbero erronei gli ulteriori assunti sulla (presunta) negligenza del Curatore, il quale avrebbe ritardato l'avvio della liquidazione del bene mobile poiché la richiesta di vendita veniva presentata dopo sei anni dalla dichiarazione di fallimento e la vettura veniva infine stata cancellata d'ufficio dal PRA nel 2005.
La visura allegata dall'odierna appellata serviva a provare solamente che l'autovettura fosse stata, all'epoca, sottoposta a radiazione dal pubblico registro nel 2005 per mancato pagamento del bollo auto, ma non che fosse stata utilizzata fino a tale data.
Allo stesso modo (restando sempre su quest'aspetto), suscettibile di critica
è il passaggio in cui il primo Giudice ha ritenuto, utilizzando
(erroneamente) il criterio del danno potenziale, di addebitare al Dott.
la negligenza di aver ritardato le attività di vendita del bene, il che, Pt_1
pag. 15/33 sempre secondo il Tribunale, avrebbe provocato, per l'appunto, un danno potenziale.
Il primo Giudice non ha, in alcun modo, considerato quanto in proposito argomentato dall'odierna parte appellante: che, anche a voler ragionare secondo la logica del danno potenziale, nessun pregiudizio potrebbe aver arrecato la mancata liquidazione dell'autovettura, attesa, oltre al valore assai modesto, la (tutta da dimostrare) collocabilità del bene sul mercato e, se dimostrata (o dimostrabile), a quale prezzo (tenendo altresì conto del meccanismo di vendita, il quale prevedeva, in caso di mancata aggiudicazione, una progressiva riduzione del prezzo.
3.Tanto premesso, deve in primo luogo osservarsi come il giudizio di approvazione del rendiconto del curatore abbia ad oggetto la valutazione sommaria della correttezza dell'operato del Curatore, nonché la corrispondenza di quest'ultimo ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica.
Al riguardo si osserva come, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la contestazione relativa a tali profili esige la deduzione e la prova di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori, difettando altrimenti un interesse all'impugnazione del conto.
Non occorre, invece, in tale giudizio, anche la dimostrazione del danno in concreto derivato dalla dedotta "mala gestio".
Le contestazioni rivolte al conto debbono, altresì, essere concrete e specifiche, non potendo consistere in astratte enunciazioni, ma dovendo puntualizzare le vicende ed i comportamenti imputati al curatore, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate,
pag. 16/33 così da individuare la materia del contendere e consentirgli un'efficace esplicazione del suo diritto di difesa (cfr. Cass. N. 7320 del 2015);
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. n. 6377/2019, la quale ha precisato che «il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, oltre alla verifica contabile, anche l'effettivo controllo di gestione e può estendersi all'accertamento della personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori;
in quest'ultimo caso il diniego di approvazione deve essere preceduto dal concreto riscontro di tutti i requisiti di riconoscimento della responsabilità, incluso il pregiudizio eventualmente cagionato alla massa o ad uno dei creditori» (Sez. 1, 10/09/2007 n. 18940), anche se «non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della mala gestio del curatore» (Sez. 1, 13/06/2008 n. 16019), fermo restando che le contestazioni rivolte al rendimento del conto di gestione «debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti» (Sez. 1, 21/10/2010, n. 21653)” .
“La sufficienza del «danno potenziale» […] implica che debba prescindersi dalla verifica dell'impatto realmente pregiudizievole che le condotte hanno pag. 17/33 avuto, dovendosi semmai verificare, secondo una prospettiva «ex ante», se le omissioni contestate avrebbero potuto, in astratto, determinare dei danni.
Tanto è vero che, come l'approvazione del conto della gestione non preclude uno specifico ed autonomo accertamento da parte del giudice di merito investito dell'azione di responsabilità (cfr. Cass. n. 529 del 2016 e
Cass. n. 6377 del 2019 in parte motiva), l'assenza di pregiudizialità tra le due prospettive vale anche nel caso inverso, allorché, come nel caso in esame, a fronte della mancata approvazione del conto della gestione, il danno sia stato però evitato dal fatto che l'azione di responsabilità, trascurata dal precedente amministratore a causa di omesse verifiche o controlli irregolari, sia stata poi esercitata dal successivo curatore” (Cass.
5129/2022).
Qualora, infatti, la curatela contesti il conto della gestione presentato dal curatore cessato per negligenza nella conduzione della procedura senza, tuttavia, chiedere la sua condanna al risarcimento dello specifico danno così cagionato alla massa, il relativo giudizio, riguardando la sola domanda di non approvazione del rendiconto, non si pone in rapporto di pregiudizialità logico giuridica, ex art. 295 c.p.c., rispetto all'azione di responsabilità autonomamente proposta nei confronti del medesimo curatore, atteso che il giudice del rendiconto valuta la sussistenza della contestata negligenza in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, ai fini di quanto richiestogli (Cfr. Cass. n. 5129/2022), tanto che, si è detto, l'eventuale provvedimento di approvazione del rendiconto non precluderebbe neppure uno specifico autonomo accertamento da parte del giudice investito dell'azione di responsabilità.
pag. 18/33 Pregiudizialità che va, per l'appunto, esclusa anche quando – come nella fattispecie in esame – in sede di giudizio di rendiconto, il curatore contesti il rendiconto presentato dall'ex curatore (che per il disposto dell'art.116 comma I 1.fall, introdotto con la riforma del 2006, deve contenere l'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura) sotto il profilo della negligenza nella conduzione della procedura, senza tuttavia porre tale allegazione a fondamento anche di una domanda di condanna del curatore cessato al risarcimento dello specifico pregiudizio in tal modo cagionato alla massa: domanda distinta da quella di non approvazione del rendiconto (i cui effetti risultano dal disposto dell'art.117 comma 1 1.fall.) e non necessariamente cumulata con essa (il disposto del comma secondo e terzo dell'art.38 1.fall. lo conferma, ove necessario), solo eventualmente cumulabile per iniziativa del Fallimento alla stregua del principio di economia dei giudizi (cfr.Cass.Sez.1
n.18940/07).
Ipotesi di cumulo che, nella fattispecie, è da escludere, considerato che la
LA del fallimento nel giudizio in oggetto si era limitata a chiedere la non approvazione del rendiconto di gestione del precedente Curatore.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dunque evidenziato come l'eventuale provvedimento di approvazione del rendiconto presentato dal curatore cessato, così come non preclude la successiva proposizione dell'azione di responsabilità nei suoi confronti (Cass.Sez.1 n.18438/11), non preclude neppure che il giudice di tale controversia (ovvero quello della azione di responsabilità) torni ad esaminare (anche) la questione inerente alla sussistenza della negligenza del medesimo nella conduzione della procedura, che il giudice del rendiconto valuta solo in via incidentale,
pag. 19/33 ai soli fini cioè della pronuncia domandatagli, senza quindi efficacia di giudicato (Cfr. Cass n. 529 del 2016,)
4.Tanto premesso in diritto, occorre a questo punto ribadire come il presente giudizio, relativo alla approvazione del rendiconto del curatore, ha quale suo oggetto, ai sensi dell'art. 116 l.fall. (nella versione ratio temporis vigente, anteriore alle modifiche apportare dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80), la correttezza e la corrispondenza dell'operato di quest'ultimo ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica.
A tal proposito, va tuttavia precisato come, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non occorra la dimostrazione di un danno concreto derivante dalla dedotta “mala gestio” del curatore, essendo sufficiente la deduzione e la prova di un pregiudizio potenziale recato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori, pregiudizio che sorregge l'interesse alla impugnazione del conto.
La sufficienza del «danno potenziale», come visto, implica che debba prescindersi dalla verifica dell'impatto realmente pregiudizievole che le condotte hanno avuto, dovendosi semmai verificare, secondo una prospettiva «ex ante», se le omissioni contestate avrebbero potuto, in astratto, scongiurare il relativo pregiudizio.
Sulla base di tale criterio dovrà dunque procedersi a vagliare le contestazioni mosse all'operato dell'odierno appellante.
Prendendo le mosse dalla circostanza del mancato esercizio delle azioni revocatorie da parte del precedente curatore, deve in primo luogo rilevarsi la specificità nonché la concretezza della relativa contestazione, avendo il nuovo curatore puntualmente delineato le vicende ed i comportamenti pag. 20/33 omissivi dai quali desumere che questi sia venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, derivate da tale inerzia.
Invero, la curatela fallimentare aveva in punto di fatto puntualmente rappresentato che nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento
(ossia nel periodo compreso tra il 09.03.1993 e il 09.03.1994, data in cui era stata depositata la relativa sentenza dichiarativa di fallimento), la società fallita ebbe ad alienare pressoché quasi tutto il proprio patrimonio immobiliare con distinti atti di compravendita, sui quali risultavano trascritti un decreto di sequestro conservativo (in data 16.10.1992, ovvero prima di tutte le compravendite oggetto di valutazione) una ipoteca giudiziale (in data 8.07.1993, ovvero prima delle compravendite trascritte in data 13.7.1993 e in data 29.12.1993), nonché un pignoramento immobiliare (in data 27.7.1993, ovvero prima della compravendita trascritta in data 29.12.1993) (cfr. ispezione ipotecaria, doc. 20; fasc. di primo grado di parte appellata).
Deduceva, pertanto, che per tutte le compravendite in oggetto, la LA fallimentare avrebbe potuto agire vittoriosamente ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall. potendo agevolmente dimostrare, con elementi indiziari dalla giurisprudenza pacificamente ritenuti sufficienti perché desumibili dai normali controlli di conservatoria che usualmente precedono gli acquisti immobiliari, la conoscenza in capo ai terzi acquirenti dello stato di insolvenza della società venditrice.
La circostanza che gli immobili fossero stati oggetto di cessione in tale intervallo temporale e che sugli stessi risultassero iscritte le suddette pag. 21/33 formalità non risulta peraltro oggetto di contestazione, essendo pacifica tra le parti.
Sul punto, va rilevato come l'art. 67, comma 2, l. fall., nella versione ratio temporis applicabile, prevedeva espressamente che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Va, peraltro, osservato che, come già correttamente esposto dal primo giudice e contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ai fini del positivo esperimento dell'azione di cui all'art. 67, comma 2, l.fall.,
l'eventus damni non costituisca oggetto di precipuo onere probatorio, essendo questo in re ipsa, quale conseguenza dell'uscita del bene dalla sfera patrimoniale del venditore, poi dichiarato fallito, e della sottrazione alla massa: è questa una presunzione legale assoluta, giacché ex se
l'alienazione del cespite compromette la garanzia patrimoniale generica, alla cui reintegrazione è finalizzata proprio la revocatoria fallimentare.
Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, invero, “Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l'eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo;
pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente pag. 22/33 anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale era stata accolta l'azione revocatoria relativa ad un patto di futura vendita annesso ad un contratto di locazione di immobili oggetto di ipoteca a favore di istituti di credito)”. (Cass. n. 11652/2018).
È stato peraltro precisato come “In tema di fallimento, l'alienazione di un bene proprio da parte dell'imprenditore poi fallito entro l'anno consente
"ipso facto" l'esperimento, da parte del curatore, dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 comma 2 l. fall., dovendosi in tal caso l'eventus damni” considerare "in re ipsa" (consistendo esso, cioè, nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum," ricollegabile, per presunzione legate e assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguentemente all'atto di disposizione). Grava, pertanto, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte dell'acquirente, restando, per converso, ininfluente la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore medesimo per pagare un proprio creditore titolare di un diritto di garanzia ipotecaria sul bene alienato, non potendosi nemmeno in tal caso escludere la possibile lesione della "par condicio" poiché solo in seguito alla ripartizione dell'attivo il curatore potrà verificare se quel pagamento abbia o meno pregiudicato le ragioni di altri creditori privilegiati che potrebbero,
pag. 23/33 anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria, in ipotesi insinuarsi al passivo della procedura concorsuale”. (Cass. n. 7028/2006).
Il principio di diritto testé riportato non solo rende infondate le doglianze aventi ad oggetto il mancato assolvimento degli oneri probatori concernenti l'eventus damni, ma rende altresì priva di rilevanza l'ulteriore tesi sostenuta dall'appellante in merito alla non utilità dell'esperimento delle azioni revocatorie a fronte di valori di vendita dei beni immobili asseritamente congrui rispetto ai valori di mercato (di cui anche il nuovo curatore avrebbe dato conto nella relazione del 14.02.2023).
La questione dell'assenza di sproporzione fra prezzo pattuito e valore del bene non appare invero dirimente sol che si consideri che l'azione il cui mancato esercizio viene qui imputato al precedente curatore fallimentare è un'azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall., non già la diversa ipotesi contemplata al comma 1.
Avuto riguardo alle fattispecie ex art. 67, commi 1 e 2, è stato invero precisato che “il legislatore, nel dettare le norme di cui all'art. 67, commi 1
e 2, l. fall., ha ipotizzato, all'interno della stessa revocatoria fallimentare, due diverse fattispecie, sul presupposto che il concetto di danno possa assumere, rispetto agli atti a titolo oneroso, una portata diversa, sancendo così, con l'art. 67, comma 2, il principio di una più incisiva indisponibilità
(relativa) del patrimonio nell'imminenza della dichiarazione del fallimento del suo titolare, sicché il concetto di eventus damni, in tal caso, lungi dall'essere correlato ad una sproporzione delle prestazioni, consiste nella lesione della par condicio, presunta per il fatto stesso del compimento di un atto dispositivo che vincoli le possibilità liquidative e satisfattive della massa dei creditori” (Cass. n. 13443/2003).
pag. 24/33 Così identificato l'eventus damni in relazione all'esercizio della revocatoria fallimentare, non può dunque revocarsi in dubbio la circostanza della sua oggettiva sussistenza nel caso di specie, specie laddove si tenga conto del fatto che (come visto) quest'ultimo debba, ai fini che qui rilevano (ossia, ai fini delle valutazioni proprie del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 l. fall.), essere valutato non quale pregiudizio effettivo, bensì quale pregiudizio potenziale recato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori.
Resta, dunque, da valutare se tale pregiudizio sia effettivamente imputabile al curatore.
Deve al riguardo osservarsi come la responsabilità professionale del curatore, tradottasi nell'impossibilità per il fallimento di intraprendere l'iniziativa giudiziaria ormai prescritta in seguito al decorso del termine di 5 anni dal compimento degli atti dispositivi suscettibili di revocatoria fallimentare, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, laddove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi a tal proposito tener conto di tutte le concrete peculiarità caratterizzanti la fattispecie concreta.
Sul punto, devono preliminarmente essere disattesi gli assunti di parte appellante a mente dei quali la decisione di non procedere all'esercizio delle revocatorie fallimentari sarebbe conseguente ad una valutazione di antieconomicità delle medesime, in accordo con il giudice delegato, e basata sulla inidoneità delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili a dimostrare lo stato di insolvenza dell'alienante, nonché sul mancato rispetto delle norme urbanistiche da parte dell'impresa costruttrice nell'edificazione degli immobili.
pag. 25/33 Non può a tal proposito ritenersi verosimile che, trattandosi di azioni revocatorie per compravendite di immobili il cui valore complessivamente era di molto superiore al miliardo delle vecchie lire, il giudice delegato possa aver suggerito, in via meramente informale e senza emettere alcun provvedimento, di non coltivare le predette azioni.
Priva di pregio appare a tal riguardo l'assunto di parte appellante secondo cui il giudizio di antieconomicità delle azioni revocatorie sarebbe derivato dalle presunte irregolarità urbanistiche degli immobili.
Sul punto, si ritiene di dover condividere quanto obiettato da parte della
LA appellata circa la inverosimilità della circostanza che il curatore delegato e il Giudice delegato avessero, senza porre in essere alcun atto formale e senza predisposizione di perizia volta a determinare i costi necessari a regolarizzare gli immobili, valutato antieconomiche azioni revocatorie per valori superiori al miliardo di lire e così deciso per le vie brevi di non promuoverle (addirittura dopo anni) allorquando i fatti e circostanze necessari ad esprimersi in tal senso erano ben noti sin dal
19.12.1995, quando l'ausiliare stimatore evidenziava le irregolarità urbanistiche del cantiere edilizio (doc. 5; fasc. di I grado di parte appellata).
Il fatto, in ogni caso dirimente, che le due bozze di istanze predisposte dal per ottenere l'autorizzazione alle azioni revocatorie in questione e Pt_1
di nomina del legale datate 1.9.1994 e 2.7.1994, di cui una sola sottoscritta ed entrambe prive di timbro di deposito della competente cancelleria (docc.
37 e 38, fascicolo di primo grado di parte appellata) depone, semmai, nel senso di ritenere evidente che le medesime non fossero mai state poste all'attenzione del giudice delegato, e ciò sebbene le concrete circostanze di fatto rendessero quantomeno opportuno, secondo i canoni di diligenza pag. 26/33 qualificata di cui all'art. 1176 c.c. normalmente attesi, che il curatore procedesse in tal senso.
Diligenza che, in ogni caso, appare difficilmente compatibile con la circostanza che, a distanza di quasi tre anni dalla predisposizione delle relative istanze (e dunque in circostanze temporali prossime al decorso dei termini prescrizionali dall'esecuzione degli atti pregiudizievoli) il Pt_1
non avesse ancora assunto determinazioni in merito alla opportunità o meno di procedere in tal senso (cfr. istanza al giudice delegato del
13.06.1997 relativa ad altro contenzioso connesso, in cui l'ex curatore rappresentava, in relazione ad alcune operazioni di vendita immobiliare, come le stesse fossero “tuttora non assoggettati ad azione revocatoria”; doc.
40, fasc. di primo grado di parte appellata).
Vieppiù, da tali istanze emerge altresì che il curatore revocato fosse pienamente consapevole della fattibilità giuridica delle azioni revocatorie.
In particolare, con riferimento all'atto pubblico di compravendita immobiliare del 12.07.1993, il rappresentava che: a) parte degli Pt_1
immobili risultava soggetto a sequestro conservativo;
b) i medesimi acquirenti avevano precedentemente partecipato, in data 02.06.1993 ed insieme ad altri acquirenti, ad una convenzione per ottenere il dissequestro dell'immobile conclusasi con l'impegno di pagare la somma di lire
110.000.000 per conto della c) nel medesimo atto di Controparte_1
compravendita veniva fatto esplicito riferimento alla ipoteca iscritta sul complesso edilizio per lire 122.346.602 e che la società medesima si era obbligata a tener indenni i compratori da ogni conseguenza pregiudizievole. Su tali basi, affermava dunque: “tutto ciò premesso, ritenendo il sottoscritto che quanto evidenziato sia prova inconfutabile della pag. 27/33 conoscenza da parte dell'acquirente dello stato di insolvenza della società fallita” (cfr. istanza al G.D. del 1.9.1994; doc. 38, fasc. di primo grado di parte appellata).
Con riferimento invece all'atto di compravendita immobiliare del
12.07.1993, a mezzo del quale la società aveva trasferito vari appartamenti ed autovetture in favore di 21 diversi acquirenti, rappresentava invece che:
a) su parte dei relativi immobili era stata iscritto sequestro conservativo;
b) gran parte degli acquirenti avevano partecipato, in data 02.06.93, ad una convenzione con i soggetti in cui favore tale formalità era stata iscritta al fine di ottenere il dissequestro dell'immobile, pagando per conto della la somma di lire 60.000.000 ed assumendo l'impegno a Controparte_1
versare l'ulteriore somma di lire 50.000.000 alla stipula degli atti pubblici di vendita. Riteneva, dunque “che quanto precedentemente esposto circa la trascrizione del sequestro conservativo sia la prova della presunta conoscenza da parte dei contraenti dello stato di insolvenza della società in oggetto, che tale prova diventa inconfutabile per gli acquirenti degli appartamenti del complesso “Verdoliva” in quanto sono intervenuti per ottenere il dissequestro” (cfr. istanza al G.D. del 1.9.1994; doc. 37, fasc. di primo grado di parte appellata).
Tali considerazioni risultano peraltro avvallate dalla documentazione acquisita in atti e, in particolare, dall'atto di compravendita stipulato in data
12.07.1993, nell'ambito del quale gli acquirenti risultavano espressamente informati sia dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 26.08.1985 a garanzia di mutuo (residuale pari a lire 306.911.726) concesso alla società venditrice
“non ancora frazionato come gli acquirenti dichiarano di conoscere e accettare”, sia di quella iscritta in data 08.07.1993 (per lire 122.346.602)
pag. 28/33 derivante da decreto ingiuntivo e relativo a controversia in corso. Proprio con riferimento a tale controversia, il medesimo atto prevedeva espressamente “che la società come sopra rappresentata si CP_1
obbliga a dirimere a propria cura e spese obbligandosi altresì a tenere indenni i compratori da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare dalla predetta iscrizione e dalle pretese dei richiedenti il decreto ingiuntivo. Il Signor in proprio e nella qualità Controparte_3
garantisce tale obbligazione accessoria” (cfr. doc. 32; fasc. I grado di parte appellata).
La conoscenza dello stato di insolvenza della venditrice da parte dei terzi acquirenti era, pertanto, indubitabile alla luce del fatto che nel citato atto, oltre ad essere informati del gravame ipotecario giudiziale, gli stessi acquirenti ricevevano anche una garanzia personale accessoria da parte dell'amministratore unico sig. per l'adempimento Controparte_3
delle obbligazioni funzionali alla purgazione dell'ipoteca mediante estinzione del debito con essa garantito ivi assunte dalla società (cfr. ns. doc. 32 pagina 28 - garanzia personale resasi evidentemente necessaria per la nota incapacità della società di provvedere all'adempimento delle proprie obbligazioni, compresa quella di cui si discute).
Tanto è sufficiente per ritenere che, a fronte di una seconda ipoteca iscritta un anno prima dell'acquisto, ogni acquirente, facendo uso di ordinaria prudenza ed avvedutezza, ben avrebbe potuto e dovuto prendere atto della esposizione debitoria della società venditrice al fine valutare la sussistenza, quantomeno sintomatica, del relativo stato di insolvenza.
pag. 29/33 Soltanto in tale ottica potrebbe, infatti, trovare giustificazione la necessità di prevedere l'assunzione, da parte del venditore, di una ulteriore garanzia personale.
La natura di tale pattuizione, accessoria e sotto diversi profili anomala rispetto alle finalità cui l'atto di compravendita immobiliare risulta normalmente predisposto, in una con l'indubbia conoscenza delle due iscrizioni ipotecarie, offrono la dimostrazione della conoscenza ovvero conoscibilità dello stato di insolvenza da parte degli acquirenti medesimi, avendo questi accettato di ricevere un bene gravato da due ipoteche, con il solo generico impegno, da parte del venditore, di obbligarsi personalmente a tenere indenni i compratori dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle relative iscrizioni.
Sussistendo dunque nella specie tutti gli elementi utili al positivo esperimento della fattispecie prevista dall'art. 67, comma 2, l. fall., ritiene questa Corte che laddove il curatore si fosse effettivamente attivato nel senso di esercitare la relativa azione, quest'ultima avrebbe certamente avuto ragionevoli probabilità di accoglimento (secondo il noto criterio causalistico del “più probabile che non”), evitando il “danno potenziale”
(come sopra delineato) in cui la società fallita era inevitabilmente incorsa nel momento in cui la relativa azione risultava definitivamente prescritta.
Del tutto irrilevante risulta poi la dedotta circostanza che per alcuni immobili fossero stati stipulati preliminari di vendita la quale, in assenza di alcun supporto documentale fornito da parte dell'appellante, rileva quale mera affermazione di principio.
In ogni caso - prescindendosi dal fatto che, come correttamente rilevato da parte del primo giudice, tali preliminari non sarebbero stati comunque pag. 30/33 opponibili al fallimento in quanto mai trascritti – pare opportuno precisare che “In tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento;
inoltre, qualora nel momento fissato per la stipulazione del contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha la facoltà di non addivenire alla stipulazione, invocando la tutela dell'art. 1461 c.c.” (Cass. n. 6040/2016).
Le medesime considerazioni devono poi riproporsi in relazione alla mancata vendita dell'autovettura Rover Austin Montego targata PE258059, del valore stimato in lire 2.000.000.
Sul punto va premesso che, come visto, la nozione di danno debba qui venire in considerazione quale “danno potenziale”, dovendo questo essere individuato nel deprezzamento del bene conseguente al ritardo nel dare impulso alle relative operazioni di vendita, alcun onere in merito all'effettivo pregiudizio subito potendo essere addossato alla LA del fallimento.
Orbene, anche a voler ritenere che il precedente curatore avesse provveduto a consegnare il provvedimento autorizzativo della vendita del G.D. all'IVG, risulta assorbente il rilievo che, mentre il fallimento era stato dichiarato in data 09.03.1994, l'istanza per la vendita dell'autovettura pag. 31/33 veniva depositata solamente in data 28/12/2000 (cfr. doc.14; fasc. di I grado di parte appellata).
Tali circostanze rendono evidente che, laddove le iniziative liquidatorie del curatore revocato fossero state prontamente avviate (anziché attendere il decorso di sei anni dalla data della dichiarazione di fallimento), la relativa liquidazione del bene avrebbe ragionevolmente consentito al fallimento di incamerare somme che, per quanto esigue, avrebbero in ogni costituito oggetto di riparto dell'attivo tra i creditori insinuati alla procedura fallimentare.
In conclusione, l'appello deve essere interamente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia, difficoltà media, con dimezzamento del compenso della fase di trattazione, svolta sinteticamente.
L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
pag. 32/33 2) condanna l'appellante alla refusa delle spese del grado Parte_1
in favore di parte appellata, liquidandole in complessivi € 8.468,00 oltre
15% spese generali, Cpa ed Iva;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
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