Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4669/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4669/2018 promossa da:
, in persona dell'Amm.re p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Letizia Parte_1
LICCARDI, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, alla via Ferrarecce n. 89
-Attore- nei confronti di
rapp.to e difeso dall'avv. Daniela D'Angelo, presso il cui studio elett.te Controparte_1
domicilia in Napoli, alla piazza Trieste e Trento n. 48
-Convenuto-
e di
rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonio e Walter Magliocca ed elett.te dom.to presso lo CP_2
studio Legale Magliocca, sito in Caserta alla Via Ricciardi n. 8
-Convenuto- nonché di
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Marrocco e Angela Fucci, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in San Felice a Cancello (CE), alla Via Botteghino n. 3
-chiamato in causa da Controparte_1
e pagina 1 di 6
n. 88
-chiamata in garanzia da Controparte_1
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_5 difeso dall'avv. Giovanni Pilla, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta alla via Roma n. 90
-chiamata in garanzia dal Controparte_3
OGGETTO: risarcimento ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 26.11.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e per far accertare la loro esclusiva responsabilità per i fatti avvenuti in CP_1 CP_2
data 1/12/2013 e per l'effetto sentirli condannare, in solido e/o ciascuno per la propria competenza, al risarcimento dei danni arrecati alle parti comuni dell'edificio.
In particolare, rappresentava che il giorno 1/12/2013, alle ore 9,00 circa, a causa di forti raffiche di vento, i manufatti in legno, di copertura ai terrazzi di pertinenza degli immobili di e Controparte_1
, siti all'interno del , si erano sollevati e volando i vari CP_2 Controparte_3
componenti di detti manufatti avevano impattato parti comuni e parti di esclusiva proprietà del
. Parte_1
Nell'immediatezza del fatto i convenuti si sarebbero recati sul posto per recuperare materiali di loro proprietà e verificare i danni causati;
gli stessi avrebbero riconosciuto la loro responsabilità e provveduto ad eliminare a proprie cure e spese i danni arrecati alle proprietà esclusive (ad esclusione dei danni arrecati alle proprietà di e , impegnandosi a Parte_2 Parte_3
provvedere con altrettanta sollecitudine al ristoro integrale dei danni causati alle parti comuni del
. Tuttavia, non avendo sortito effetto ogni invito al bonario risarcimento dei Parte_1 danni, né l'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita ex l 162/2014, il Parte_1
si vedeva costretto ad agire con la presente azione.
[...]
Si costituiva , il quale contestava la fondatezza della domanda;
eccepiva la propria Controparte_1
carenza di legittimazione passiva, asserendo che la responsabilità dei danni lamentati era da ricondursi ai materiali di proprietà di e del , sospinti dalle forti raffiche di CP_2 Controparte_3
pagina 2 di 6 vento contro le parti comuni del Condominio attoreo e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il , in persona dell'Amm.re p.t., per far accertare la responsabilità Controparte_3
esclusiva di detto in via esclusiva ovvero la sua corresponsabilità con il sig. CP_3 [...]
per i danni lamentati dall'attore. Chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa CP_2
, con la quale aveva stipulato un contratto di assicurazione denominato Controparte_4
“ProTetto Polizza Multirischi dell'Abitazione” al fine di essere garantito e manlevato dalla domanda attorea.
Si costituiva in giudizio che, relativamente ai fatti accaduti in data 1/12/2013, CP_2
contestava la propria responsabilità, asserendo che le parti comuni del condominio attoreo erano state impattate dai manufatti di proprietà di e del . Controparte_1 Controparte_3
A seguito della chiamata in causa ad istanza di si costituiva in giudizio il Controparte_1
asserendo la propria estraneità ai fatti di causa e, in ogni caso, chiedeva essere Controparte_3
autorizzato a chiamare in causa , quale compagnia incorporante Controparte_6 Parte_4
, la quale al momento dell'evento garantiva la responsabilità civile del Condominio.
[...]
A seguito della chiamata in causa ad istanza di , si costituiva in giudizio Controparte_1 CP_7
, eccependo la inoperatività della garanzia “per eventi eccezionali”; nel merito l'infondatezza
[...]
della domanda attorea.
Si costituiva infine , compagnia incorporante , che al momento Controparte_8 Parte_4 dell'evento copriva la responsabilità civile del , per eccepire la carenza di Controparte_3
copertura assicurativa relativamente ai fatti accaduti il 1/12/2013, per essere conseguenza di causa di forza maggiore;
in ogni caso non poteva configurarsi alcuna responsabilità del proprio assicurato ex art. 2051 c.c.
La causa, istruita attraverso l'assunzione dell'interrogatorio formale dei convenuti e Controparte_1
, deferito loro dall'attore, dell'Amm.re p.t del , deferitogli dal CP_2 Controparte_3
convenuto , nonché attraverso l'escussione dei testi, all'udienza del 26.11.2024, Controparte_1
celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue. Dalla dinamica rappresentata in citazione, si evince chiaramente che la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice debba essere inquadrata nell'ambito della responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
pagina 3 di 6 Secondo la prospettazione del , infatti, i danni lamentati sarebbero derivati Parte_1 dall'impatto con pezzi dei manufatti in legno, di copertura dei terrazzi di pertinenza degli immobili di e , che si sarebbero staccati in seguito alle raffiche di vento. Controparte_1 CP_2
Inquadrata la domanda come responsabilità ex art. 2051 c.c., tenuto conto delle contestazioni mosse dai convenuti e dell'esito dell'attività istruttoria, codesto giudicante ritiene la domanda non meritevole di accoglimento, in quanto non provato il nesso di causalità.
Al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, infatti, il danneggiato ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza del danno, ma anche la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resterebbe esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma, quale scriminante della responsabilità del custode (Cass.
Sez. U, Ord. n. 20943 del 30/06/2022).
Ciò premesso, seppur appaia provato e non contestato che il giorno 1 dicembre 2013 un evento atmosferico di notevole portata ed intensità aveva determinato lo sradicamento di alberi e il distacco di oggetti di varia natura ed appartenenza e, tra questi, anche della copertura in legno dei terrazzi degli appartamenti di proprietà dei sig.ri e , entrambi siti nel condominio Controparte_1 CP_2
in Caserta, via Marchesiello n. 139, nonché della guaina del tetto di detto CP_3 CP_3
, tuttavia non vi è prova che i danni lamentati dal attore ed oggetto del computo CP_3 CP_3
allegato siano riconducibili proprio all'impatto con i pezzi dei manufatti divelti di proprietà dei convenuti.
A prova dei danni riportati dalle parti comuni del , parte attrice ha depositato Parte_1
delle foto, che rappresenterebbero lo stato dei luoghi a seguito dell'evento, nonché il computo metrico redatto dall'ing. (cfr. doc.1 - 6). Tuttavia, tali documenti non sono idonei a provare Persona_1
il nesso tra i danni oggetto di computo ed il distacco dei pezzi di copertura dei manufatti di proprietà dei convenuti. Si osserva, sul punto, che l'ing. escusso all'udienza del 20 giugno 2023, Per_1 dichiarava di aver redatto il computo metrico previo sopralluogo da esso eseguito “… a distanza di due mesi dall'evento …”, allorquando “… i materiali erano già stati rimossi…” e presa visione delle foto allegate alla produzione di parte attrice, riconosceva che erano le stesse foto che gli furono mostrate “… dall'Amministratore prima del computo metrico…”. Dichiarava, altresì, di non conoscere affatto la provenienza dei materiali rappresentati nelle foto esibitegli e che le foto allegate alla sua perizia non rappresentavano i luoghi al momento dell'evento, bensì “… sono state scattate solo in seguito al … primo sopralluogo avvenuto a distanza di circa due mesi dall'evento …”.
pagina 4 di 6 L'ing. quindi, si sarebbe limitato a quantificare i danni riscontrati in sede di sopralluogo, tra Per_1
l'altro avvenuto senza contraddittorio con le parti, ma nulla avrebbe riferito in merito al nesso di causalità, pertanto, la sua perizia non solo non fornisce alcuna prova certa che le condizioni del fabbricato da esso rappresentate, anche con foto, alla data del 21 febbraio 2014 (data di redazione del computo metrico) siano riferibili ai fatti di causa e non siano, invece, ad essi pregresse, ma non ha nemmeno accertato la compatibilità dei danni riscontrati con l'impatto con pezzi di legno. Ci si tiene a precisare che non è stata disposta ctu sul punto, in quanto sarebbe stata meramente esplorativa. Si ritiene che parte attrice avrebbe dovuto richiedere un'atp subito dopo l'evento, al fine di accertare non solo lo stato dei luoghi, ma soprattutto la compatibilità dei danni di cui chiedeva il risarcimento con la dinamica rappresentata.
Anche la relazione di servizio della Polizia Municipale di Caserta nulla prova con riferimento al nesso di causalità, in quanto, non solo in essa sono state riportate dichiarazioni rese da terzi e non fatti verificati direttamene dagli agenti della P.M., ma, in ogni caso, non si fa alcun riferimento all'accertamento della riconducibilità dei danni riportati dal alle coperture dei terrazzi di CP_3
proprietà e CP_1 CP_2
Per le ragioni esposte, la domanda non merita accoglimento.
Il rigetto della domanda per mancanza di prova sul nesso risulta assorbente rispetto alle ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, del d.m. 55/2014 e suc. mod., tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00).
PQM
Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- rigetta la domanda pagina 5 di 6 - condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti e dei terzi chiamati in causa, che liquida in € 2538,50 caduno per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge ed € 237,00 per esborsi in favore solamente di CP_1
e del , con attribuzione in favore del difensore del dott.
[...] Controparte_3 CP_2
e del difensore del Parte_5
[...]
31/03/2025
[...]
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 6 di 6