Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N.1028 del 16.6.2022
Oggetto: ripetizione indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott.ssa Luisa Santo Consigliere dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 802/2022 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore- rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Fabiola Leone, Salvatore Graziuso, Maria Teresa Petrucci e Marcello Raho.
.
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Dello Monaco. CP_1
APPELLATA
All'udienza del 14 marzo 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28-10-2019 adiva giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi CP_1
e, premesso di essere titolare di assegno SOART n°35033186, deduceva la illegittimità della richiesta di restituzione da parte dell' ( nota del 1 agosto 2018) avente ad oggetto somme Pt_1 Pt_1
corrispondenti ad importi riscossi (debito residuo pari ad euro 950,02), a titolo di assegno IOART
n°04011846, dal de cuius , asseritamente non spettanti per il periodo dal 1 Persona_1
gennaio 2009 al 28 marzo 2013.
n°599/2018 era stato annullato un precedente provvedimento di recupero della complessiva Pt_1
somma di euro 8.568,84 per un asserito indebito relativo alla medesima pensione di cui era stato titolare , con riferimento al periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 ottobre 2012; Persona_1 che, con successiva comunicazione l' aveva comunicato alla ricorrente di aver ottemperato Pt_1
alla predetta sentenza con estinzione della partita debitoria in questione;
che, pertanto, doveva ritenersi illegittima la richiesta di cui alla lettera del 1 agosto 2018 in quanto avente ad oggetto Pt_1
somme già richieste nel procedimento conclusosi con la sentenza n°599/2018 sopra menzionata.
Si costituiva in giudizio l''I. rilevando che il provvedimento impugnato e comunicato con CP_2
lettera del 1 agosto 2018 si riferiva ad un indebito (RI 1020379) diverso da quello (RI 5057436) oggetto del giudizio conclusosi con sentenza n°599/2918; che l'indebito per cui è causa era scaturito dalla verifica delle dichiarazioni reddituali per il quinquennio 2009-2013, all'esito della quale era stata accertata l'erogazione di quote di integrazione al trattamento minimo non dovute per superamento dei limiti reddituali.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n°1028/2022 il G.U. del Lavoro del Tribunale di Brindisi ha accolto la domanda, dichiarando la irripetibilità dell'indebito RI n°1020379 con conseguente condanna dell' alla Pt_1 restituzione di quanto trattenuto a titolo di recupero dell'indebito nonché al pagamento delle spese di causa.
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2022 l' ha proposto appello avverso la predetta Pt_1
sentenza, replicando le eccezioni proposte in primo grado.
Parte appellata si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine fissato, a pena di decadenza, dall'art. 325 c.p.c.; nel merito ha contestato i motivi di appello ed ha chiesto il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata..
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
Ed invero la sentenza impugnata, pubblicata il 16 giugno 2022, è stata notificata dalla parte ricorrente,
a mezzo posta certificata (PEC), in data 24 giugno 2022 al procuratore dell' costituito in Pt_1 primo grado avv. Fabiola Leone.
Considerato che
l'atto di appello è stato depositato il 16 dicembre
2022, lo stesso risulta quindi tardivo in quanto proposto oltre il termine di impugnazione di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 16.12.2022 dall' nei Pt_1
confronti di avverso la sentenza del 16 giugno 2022 n°1028/2022 del Tribunale di CP_3
Brindisi, così provvede:
a) dichiara la inammissibilità dell'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate, ex D.M. n°55/2014, in euro 962,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefania Dello Monaco.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n°115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall'art. 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 14 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Caterina Mainolfi