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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1708/2024 R.G. vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianmaria Franceschin ed Parte_1
Erica Pertile, appellante
E
in persona del curatore pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Caterina Pinto, appellato non costituito avente ad oggetto: appello avverso la sentenza della sentenza n. 305/2024 del
Tribunale di Belluno, pubblicata il 5.9.2024, notificata il 6.9.2024, che ha definito la causa in primo grado R.G. 335/2020 Tribunale Belluno, in punto “revocatoria fallimentare”.
§
1. Premesso che con atto di citazione notificato il 6.9.2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza indicata in oggetto chiedendone la riforma in accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito, in riforma della sentenza impugnata: in via principale: per le ragioni esposte dichiararsi inammissibili e comunque rigettarsi integralmente le domande avversarie;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui
1 La Corte adita ritenesse fondate le domande avversarie, accertato e dichiarato non dovuto l'obbligo restitutorio per l'importo di € 11.220 relativo all'Iva versata e indicata nelle fatture 3,4,5,6,7 e 9/2015 (doc. 5), ridursi l'importo a quanto di giustizia e comunque compensarsi le eventuali somme dovute da Parte_1 con il credito della stessa verso il fallimento come verrà ammesso in sede
Fallimentare, anche ai sensi dell'art. 56 l.f. In ogni caso spese e compensi professionali di entrambi i gradi rifusi. In via istruttoria: disporsi l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art, 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 14.04.2021 e in particolare per l'ammissione della prova testimoniale
(capitoli da 1 a 30 con i testi ivi indicati) e per l'ordine di esibizione ex art. art. 210
c.p.c. a dal 1919 S.r.l ivi richiesto”; Controparte_1
2.
considerato che
il appellato, quantunque ritualmente notificato nel CP_1 presente giudizio di gravame, non si è costituito;
3. rilevato che in data 13.3.2025 l'appellante ha depositato nota scritta in pct sostitutiva della partecipazione all'udienza di prima comparizione del 20.3.2025 con la quale ha dichiarato di aver raggiunto un (non meglio illustrato) accordo transattivo con la Procedura e di rinunciare, pertanto, all'impugnazione a spese compensate
(“premesso che - è stato raggiunto un accordo transattivo con il Controparte_1
1919 s.r.l., dichiara di rinunciare all'atto di appello proposto e chiede
[...] pertanto venga dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate”);
4. ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge per la dichiarazione di estinzione del processo d'appello, come richiesto dall'appellante, essendo stata formulata la dichiarazione di rinuncia dal difensore-procuratore della società appellante a ciò espressamente facoltizzato sulla base della procura in atti;
5.
ritenuto che
il caso in esame rientra nell'ambito di previsione dell'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c. – per cui “Davanti alla Corte d'Appello i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti [art. 348
c.p.c.] e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal
Collegio” – sicché l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
6.
ritenuto che
la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione comporta la rinuncia all'istanza di inibitoria;
7.
ritenuto che
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite non essendosi costituita la parte appellata;
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_1 Controparte_1
[...]
b) dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di inibitoria;
c) dichiara l'estinzione del processo di II° grado n. 1708/2024 R.G.;
d) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1708/2024 R.G. vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianmaria Franceschin ed Parte_1
Erica Pertile, appellante
E
in persona del curatore pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Caterina Pinto, appellato non costituito avente ad oggetto: appello avverso la sentenza della sentenza n. 305/2024 del
Tribunale di Belluno, pubblicata il 5.9.2024, notificata il 6.9.2024, che ha definito la causa in primo grado R.G. 335/2020 Tribunale Belluno, in punto “revocatoria fallimentare”.
§
1. Premesso che con atto di citazione notificato il 6.9.2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza indicata in oggetto chiedendone la riforma in accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito, in riforma della sentenza impugnata: in via principale: per le ragioni esposte dichiararsi inammissibili e comunque rigettarsi integralmente le domande avversarie;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui
1 La Corte adita ritenesse fondate le domande avversarie, accertato e dichiarato non dovuto l'obbligo restitutorio per l'importo di € 11.220 relativo all'Iva versata e indicata nelle fatture 3,4,5,6,7 e 9/2015 (doc. 5), ridursi l'importo a quanto di giustizia e comunque compensarsi le eventuali somme dovute da Parte_1 con il credito della stessa verso il fallimento come verrà ammesso in sede
Fallimentare, anche ai sensi dell'art. 56 l.f. In ogni caso spese e compensi professionali di entrambi i gradi rifusi. In via istruttoria: disporsi l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art, 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 14.04.2021 e in particolare per l'ammissione della prova testimoniale
(capitoli da 1 a 30 con i testi ivi indicati) e per l'ordine di esibizione ex art. art. 210
c.p.c. a dal 1919 S.r.l ivi richiesto”; Controparte_1
2.
considerato che
il appellato, quantunque ritualmente notificato nel CP_1 presente giudizio di gravame, non si è costituito;
3. rilevato che in data 13.3.2025 l'appellante ha depositato nota scritta in pct sostitutiva della partecipazione all'udienza di prima comparizione del 20.3.2025 con la quale ha dichiarato di aver raggiunto un (non meglio illustrato) accordo transattivo con la Procedura e di rinunciare, pertanto, all'impugnazione a spese compensate
(“premesso che - è stato raggiunto un accordo transattivo con il Controparte_1
1919 s.r.l., dichiara di rinunciare all'atto di appello proposto e chiede
[...] pertanto venga dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate”);
4. ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge per la dichiarazione di estinzione del processo d'appello, come richiesto dall'appellante, essendo stata formulata la dichiarazione di rinuncia dal difensore-procuratore della società appellante a ciò espressamente facoltizzato sulla base della procura in atti;
5.
ritenuto che
il caso in esame rientra nell'ambito di previsione dell'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c. – per cui “Davanti alla Corte d'Appello i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti [art. 348
c.p.c.] e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal
Collegio” – sicché l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
6.
ritenuto che
la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione comporta la rinuncia all'istanza di inibitoria;
7.
ritenuto che
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite non essendosi costituita la parte appellata;
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_1 Controparte_1
[...]
b) dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di inibitoria;
c) dichiara l'estinzione del processo di II° grado n. 1708/2024 R.G.;
d) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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