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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/11/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 118/2018 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to Parte_1 C.F._1
CO RO
Attore
E
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
(C.F .) rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Francesco Controparte_2 P.IVA_2
Germano;
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 29.10.14, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale il e l' Controparte_2 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da esso istante subiti con vittoria di spese e competenza del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
di essere stato vittima di un sinistro verificatosi nella Località
“Pornìa” di BI (CS) il 10 agosto 2016, alle ore 20:00 circa, allorché, mentre procedeva in discesa a bordo della propria bicicletta, giunto a circa cento metri dalla falegnameria , prima Per_1 di giungere al Campo Sportivo, un cane randagio improvvisamente si avventava contro la ruota posteriore della bici, provocando la violenta caduta;
che esso istante pur indossando il casco ed osservando una guida moderata, riportava danni alla bici e danni alla persona;
in particolare
“duplice frattura composta della teca cranica a livello dell'osso temporale dx;
in corrispondenza di una delle due fratture, sul versante interno, si si documenta verosimile iniziale scollamento della dura madre”, seguita da prognosi dell'Ospedale Civile di Cosenza, che evidenziava “trauma cranico encefalico con ematoma epidurale e focolai cero-contusi multipli”; lamentava, quindi, un danno biologico valutabile nella misura del 10%, con ITT di gg 10, ITP al 50% di gg. 30, oltre danno morale, per un danno quantificato, in definitiva, in complessivi €33.525,67; che ravvisava una corresponsabilità o responsabilità alternativa del individuato come Controparte_2
“responsabile dei danni riconducibili all'omissione di comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno delle sua attività discrezionale”.
Si costituiva in giudizio il che preliminarmente eccepiva il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto.
Non si costituiva in giudizio l' di talchè ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Quindi espletata la trattazione della causa, all'esito della fase istruttoria – nel corso della quale veniva acquisita documentazione e disposta ed espletata c.t.u –, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
L'attore agisce nei confronti degli enti convenuti per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro cagionato da un cane randagio, facendo valere la responsabilità della pubblica amministrazione per omessa vigilanza e controllo del fenomeno del randagismo.
Preliminarmente, occorre prendere in esame la questione relativa alla legittimazione passiva degli enti convenuti, al fine di individuare quale di essi debba essere chiamato a rispondere in ragione delle proprie attribuzioni.
Tale problema attiene, in particolare, ai comuni e alle aziende sanitarie locali, peraltro, entrambi convenuti in giudizio dall'attore.
Nel caso in esame, decisivo appare il disposto dell'art. 12 della legge della Regione Calabria n.
41/90, secondo cui spetta ai servizi veterinari delle (ora dopo l'entrata in vigore del Pt_2 CP_3
Cont Dlgs. 502/92 e successivamente in virtù della legge regionale n. 9/2007) il controllo del randagismo e il recupero dei cani randagi.
Ne discende che la funzione di vigilanza sui cani randagi spetta alle le quali sono soggetti CP_4 giuridici dotati di autonoma personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e non organi tecnici o articolazioni dei Comuni (cfr. Cass. 7 dicembre 2005, n. 27001).
È evidente allora che nel presente giudizio deve escludersi la legittimazione passiva del CP_2
, mentre deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...] [...]
. Controparte_1 Passando al merito occorre necessariamente considerare gli indirizzi giurisprudenziali riguardanti la materia di cui è causa: invero la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi. (Cass 31957/18).
Ed ancora recentemente “La responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo;
solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (Cass 16788/25).
A tale ordine di considerazioni occorre altresì aggiungere che la presenza del cane randagio, sebbene effettivamente riscontrata dopo il verificarsi dell'episodio di cui è causa poichè il rapporto della P.M. allegato dall'attore è successivo e conseguente all'evento, veniva effettivamente riscontrata;
il , siccome diffidato dall'istante, si attivava presso la competente Controparte_2
Cont ente competente come detto, che subordinava l'intervento del servizio di accalappiamento all'esistenza di una convenzione del Comune con canile sanitario.
Dall'istruttoria espletata deve ritenersi provato materialmente il fatto per come riferito dai testi escussi che hanno riferito sia della presenza nei luoghi di cui è causa del cane randagio, riscontrata anche dagli agenti di Polizia Municipale, sia del fatto che il medesimo animale sul ciglio della strada si avventava sulla parte destra della bici condotta dall'istante determinandone la caduta.
Orbene il fatto per come avvenuto può ritenersi imputabile alla condotta dell'Asp convenuta laddove la stessa non provvedeva all'accalappiamento del cane, che già da alcuni giorni era presente in zona peraltro verosimilmente portatore anche di malattie infettive (cfr. verbale Polizia
Municipale) in assenza di un accordo con il Comune di;
ad avviso del giudicante tale CP_2 assenza sostanzia insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del fenomeno del randagismo perché ove fosse esistente l'accordo verosimilmente sarebbe stata effettuata una prevenzione.
Deve dunque affermarsi la responsabilità dell'ente convenuto. Passando, quindi, alla determinazione del quantum il ctu con valutazioni condivisibili siccome immuni a vizi logici e giuridici ha ritenuto che “la natura delle lesioni è di ordine traumatico. Dette lesioni sono state determinate, con sicuro rapporto eziologico, qualitativo, cronologico e topografico dal trauma subito in data 10/8/2016 in seguito ad incidente della strada. inabilità complessiva di giorni 70 -giorni 10 (dieci) di inabilità temporanea assoluta al 100% -giorni 60 (sessanta) al 50%la cifra percentuale del 16% (sedici percento) di danno biologico. Le spese documentate, per un totale di euro 128,67”.
Pertanto, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, spetterà all'istante che al momento dell'evento aveva anni 38, per danno biologico permanente la somma di € 43.434,00, per complessivi € 57.433,00 per il danno morale in percentuale del biologico in considerazione della definitività ed afflittività delle lesioni medesime, oltre € 11.500,00 per l'invalidità temporanea ed
Il danno biologico da invalidità permanente viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 aggiornata al 24). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dall'orientamento della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Compete, quindi, quale danno morale, inteso quale residuo danno non patrimoniale, l'importo percentuale di 1/3 in assenza di una specifica e puntuale diversa individuazione dello stesso;
la suddetta percentuale è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle conseguenze riportate e costituiscono, del resto, la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) (Cass. n. 11701/2009).
Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 1,0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Le spese del giudizio, così come quelle occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e vanno poste a carico dell' , mentre vengono compensate quelle nei confronti del Controparte_1
in considerazione della natura della pronuncia. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma di € 68.961,67 Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) CONDANNA l' al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 5.925,00 per compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione per dichiarato anticipo;
3) COMPENSA le spese del giudizio nei confronti del;
Controparte_2
4) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata a carico definitivo dell' . Controparte_1
Paola, 5.11.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 118/2018 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to Parte_1 C.F._1
CO RO
Attore
E
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
(C.F .) rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Francesco Controparte_2 P.IVA_2
Germano;
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 29.10.14, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale il e l' Controparte_2 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da esso istante subiti con vittoria di spese e competenza del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
di essere stato vittima di un sinistro verificatosi nella Località
“Pornìa” di BI (CS) il 10 agosto 2016, alle ore 20:00 circa, allorché, mentre procedeva in discesa a bordo della propria bicicletta, giunto a circa cento metri dalla falegnameria , prima Per_1 di giungere al Campo Sportivo, un cane randagio improvvisamente si avventava contro la ruota posteriore della bici, provocando la violenta caduta;
che esso istante pur indossando il casco ed osservando una guida moderata, riportava danni alla bici e danni alla persona;
in particolare
“duplice frattura composta della teca cranica a livello dell'osso temporale dx;
in corrispondenza di una delle due fratture, sul versante interno, si si documenta verosimile iniziale scollamento della dura madre”, seguita da prognosi dell'Ospedale Civile di Cosenza, che evidenziava “trauma cranico encefalico con ematoma epidurale e focolai cero-contusi multipli”; lamentava, quindi, un danno biologico valutabile nella misura del 10%, con ITT di gg 10, ITP al 50% di gg. 30, oltre danno morale, per un danno quantificato, in definitiva, in complessivi €33.525,67; che ravvisava una corresponsabilità o responsabilità alternativa del individuato come Controparte_2
“responsabile dei danni riconducibili all'omissione di comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno delle sua attività discrezionale”.
Si costituiva in giudizio il che preliminarmente eccepiva il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto.
Non si costituiva in giudizio l' di talchè ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Quindi espletata la trattazione della causa, all'esito della fase istruttoria – nel corso della quale veniva acquisita documentazione e disposta ed espletata c.t.u –, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
L'attore agisce nei confronti degli enti convenuti per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro cagionato da un cane randagio, facendo valere la responsabilità della pubblica amministrazione per omessa vigilanza e controllo del fenomeno del randagismo.
Preliminarmente, occorre prendere in esame la questione relativa alla legittimazione passiva degli enti convenuti, al fine di individuare quale di essi debba essere chiamato a rispondere in ragione delle proprie attribuzioni.
Tale problema attiene, in particolare, ai comuni e alle aziende sanitarie locali, peraltro, entrambi convenuti in giudizio dall'attore.
Nel caso in esame, decisivo appare il disposto dell'art. 12 della legge della Regione Calabria n.
41/90, secondo cui spetta ai servizi veterinari delle (ora dopo l'entrata in vigore del Pt_2 CP_3
Cont Dlgs. 502/92 e successivamente in virtù della legge regionale n. 9/2007) il controllo del randagismo e il recupero dei cani randagi.
Ne discende che la funzione di vigilanza sui cani randagi spetta alle le quali sono soggetti CP_4 giuridici dotati di autonoma personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e non organi tecnici o articolazioni dei Comuni (cfr. Cass. 7 dicembre 2005, n. 27001).
È evidente allora che nel presente giudizio deve escludersi la legittimazione passiva del CP_2
, mentre deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...] [...]
. Controparte_1 Passando al merito occorre necessariamente considerare gli indirizzi giurisprudenziali riguardanti la materia di cui è causa: invero la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi. (Cass 31957/18).
Ed ancora recentemente “La responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo;
solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (Cass 16788/25).
A tale ordine di considerazioni occorre altresì aggiungere che la presenza del cane randagio, sebbene effettivamente riscontrata dopo il verificarsi dell'episodio di cui è causa poichè il rapporto della P.M. allegato dall'attore è successivo e conseguente all'evento, veniva effettivamente riscontrata;
il , siccome diffidato dall'istante, si attivava presso la competente Controparte_2
Cont ente competente come detto, che subordinava l'intervento del servizio di accalappiamento all'esistenza di una convenzione del Comune con canile sanitario.
Dall'istruttoria espletata deve ritenersi provato materialmente il fatto per come riferito dai testi escussi che hanno riferito sia della presenza nei luoghi di cui è causa del cane randagio, riscontrata anche dagli agenti di Polizia Municipale, sia del fatto che il medesimo animale sul ciglio della strada si avventava sulla parte destra della bici condotta dall'istante determinandone la caduta.
Orbene il fatto per come avvenuto può ritenersi imputabile alla condotta dell'Asp convenuta laddove la stessa non provvedeva all'accalappiamento del cane, che già da alcuni giorni era presente in zona peraltro verosimilmente portatore anche di malattie infettive (cfr. verbale Polizia
Municipale) in assenza di un accordo con il Comune di;
ad avviso del giudicante tale CP_2 assenza sostanzia insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del fenomeno del randagismo perché ove fosse esistente l'accordo verosimilmente sarebbe stata effettuata una prevenzione.
Deve dunque affermarsi la responsabilità dell'ente convenuto. Passando, quindi, alla determinazione del quantum il ctu con valutazioni condivisibili siccome immuni a vizi logici e giuridici ha ritenuto che “la natura delle lesioni è di ordine traumatico. Dette lesioni sono state determinate, con sicuro rapporto eziologico, qualitativo, cronologico e topografico dal trauma subito in data 10/8/2016 in seguito ad incidente della strada. inabilità complessiva di giorni 70 -giorni 10 (dieci) di inabilità temporanea assoluta al 100% -giorni 60 (sessanta) al 50%la cifra percentuale del 16% (sedici percento) di danno biologico. Le spese documentate, per un totale di euro 128,67”.
Pertanto, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, spetterà all'istante che al momento dell'evento aveva anni 38, per danno biologico permanente la somma di € 43.434,00, per complessivi € 57.433,00 per il danno morale in percentuale del biologico in considerazione della definitività ed afflittività delle lesioni medesime, oltre € 11.500,00 per l'invalidità temporanea ed
Il danno biologico da invalidità permanente viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 aggiornata al 24). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dall'orientamento della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Compete, quindi, quale danno morale, inteso quale residuo danno non patrimoniale, l'importo percentuale di 1/3 in assenza di una specifica e puntuale diversa individuazione dello stesso;
la suddetta percentuale è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle conseguenze riportate e costituiscono, del resto, la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) (Cass. n. 11701/2009).
Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 1,0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Le spese del giudizio, così come quelle occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e vanno poste a carico dell' , mentre vengono compensate quelle nei confronti del Controparte_1
in considerazione della natura della pronuncia. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma di € 68.961,67 Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) CONDANNA l' al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 5.925,00 per compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione per dichiarato anticipo;
3) COMPENSA le spese del giudizio nei confronti del;
Controparte_2
4) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata a carico definitivo dell' . Controparte_1
Paola, 5.11.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli