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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 06/10/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA in persona del dr. Maurizio D'Abrusco pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. RG. 46/2024 promossa da:
, nata ad [...] il [...], residente in [...], Fraz. Parte_1
Chabodey n. 46 C.F ed elettivamente domiciliata in Aosta, Via C.F._1
Festaz n. 29, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano SCIULLI
( , ), che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...]
CONVENUTO/contumace
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. CP_2 P.IVA_1 CP_3
(doc. 1), con sede in 38122 Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed
[...]
elettivamente domiciliata c/o in Trento, Via del Brennero n. 139 Controparte_4 presso l'Avv. Andrea Girardi (C.F. che, unitamente e C.F._3 disgiuntamente, all'Avv. Gabriella Cesari (C.F. ) la rappresenta C.F._4
e difende
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
Nel merito
Accertare e dichiarare la responsabilità in via esclusiva del Sig.
[...]
CP_1
pagina 1 di 9 , nella causazione del sinistro per cui è causa. CP_1
Per l'effetto, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare in via solidale il Sig.
, e la , in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempor, a risarcire i danni tutti biologici, patrimoniali e non patrimoniali, ingiustamente patiti da per i fatti di cui in narrativa, e Parte_1
per l'effetto condannare i convenuti in via solidale al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 31.285,64, ovvero della somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa.
In via istruttoria (omissis)
Per convenuta costituita:
- in via principale: rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- n via subordinata: dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto a parte attrice la somma già versata da ante causam in favore della sig.ra CP_2 Parte_1
pari a euro 13.400,00=;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge da versarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice agisce per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in
20.03.2023, allorquando, nel territorio del Comune di Villeneuve (AO), Fraz Trepont, verso le ore 17,10, nell'atto di entrare all'interno del veicolo Peugeot 208, tg EP942AL, di sua proprietà, regolarmente parcheggiato, veniva travolta dal veicolo Bmw 118D, tg
EJ079YX, assicurato presso , di proprietà e condotto da CP_2 Controparte_1
il quale, percorrendo la strada Statale con direzione Aosta/Courmayeur,
[...]
procedendo a velocità elevata, superava alcune vetture che lo precedevano per poi urtare un altro veicolo e così perdere il controllo del veicolo, tagliare la carreggiata, invadere la corsia opposta, attraversare l'aiuola di delimitazione, abbattere un palo di segnalazione pagina 2 di 9 ed infine investire la sig.ra che stava salendo in auto e che veniva così Parte_1
proiettata con la testa contro il volante e successivamente sbalzata fuori dall'auto.
I Carabinieri della Stazione di Morgex intervenivano sul luogo del sinistro, assumevano a sommarie informazioni le persone informate sui fatti, effettuavano i rilievi e redigevano rapporti, all'esito elevando sanzione nei confronti del per violazione CP_1
degli art. 6 co 4b e comma 14, 141 comma 2 e 11, 141 comma 3 e 8, 143 comma 11 del
CdS.
La dinamica del sinistro e la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo CP_1
Bmw, non sono in contestazione e risultano chiaramente evincibili da quanto accertato dai Carabinieri intervenuti.
La stessa compagnia assicurativa, nel costituirsi, ha allegato di non avere mai opposto alcunché in merito all'an e, quindi, all'accadimento e alle responsabilità del sinistro come accertate dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto.
Va solo rilevato che la compagnia, nel costituirsi, ha peraltro evidenziato, sulla scorta del verbale dei Carabinieri, che al momento dell'urto l'attrice non stava salendo in auto ma era già all'interno dell'abitacolo e doveva chiudere la portiera del mezzo. La questione è del tutto ininfluente nel presente giudizio e sulla stessa non occorre fare alcuna valutazione, considerato che la compagnia non ha dedotto un ipotetico “concorso di colpa” della danneggiata. Nel corso delle trattative stragiudiziali la compagnia ha viceversa sottolineato, in nota alla comunicazione del 16.11.2023 (doc. 23 attoreo), che la ferita lacero contusa del sopracciglio e la frattura dello zigomo sono stati determinati dall'assenza della cintura di sicurezza.
Prima del giudizio la compagnia di assicurazione aveva già corrisposto alla CP_2
danneggiata la somma di euro 13.400,00 ritenuta, però, da quest'ultima non sufficiente all'integrale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
In ogni caso, essendo pacifico l'an, si è proceduto a consulenza medico legale le cui conclusioni in punto danno biologico e spese mediche (per come risulta dalla relazione del consulente e dai relativi allegati) sarebbero state recepite dalla compagnia assicurativa per un accordo di conciliazione che, tuttavia, non ha avuto seguito in quanto parte attrice ha reclamato ulteriori voci di danno dedotte in causa, che la compagnia ha ritenuto non essere “provate”, per i seguenti importi e causali: euro 1.500 per mancato guadagno in conseguenza della sospensione dell'attività di lavoro;
pagina 3 di 9 euro 1.300, oltre accessori, quale compenso per l'assistenza stragiudiziale;
euro 8.000 costituente il valore dell'autoveicolo distrutto a seguito del sinistro;
euro 400 costituente il costo da sostenere per una nuova immatricolazione;
euro 120 costituente il costo del bollo pagato per l'auto distrutta;
euro 124 costituente il costo dell'assicurazione per il periodo non goduto a causa della distruzione dell'auto;
euro 620 costituente il costo sostenuto per “l'acquisto” della vacanza non goduta in conseguenza delle lesioni derivate dal sinistro;
euro 1.000 quale danno esistenziale per il mancato godimento della vacanza,
Per quanto concerne il quantum del danno biologico e delle spese mediche, il CTU nominato dott.ssa , con ampie e condivisibili motivazioni che, scevre Persona_1
da ogni vizio logico giuridico, debbono intendersi qui integralmente richiamate, ha concluso il proprio elaborato peritale sostenendo quanto segue:
…La ricostruzione documentale del caso induce a ritenere che le lesioni riportate dalla signora a causa del politrauma in esame, patito in data 20/03/2023, Parte_1
hanno cagionato un temporaneo peggioramento delle sue condizioni generali, rispetto a quelle antecedenti al trauma. Al riguardo si osserva che il trauma del massiccio facciale ha cagionato un ematoma periorbitario e la frattura dell'osso zigomatico sinistro, che ha richiesto controlli di chirurgia maxillo facciale, all'esito dei quali non è stata posta indicazione chirurgica. Il trauma minore del rachide ha indotto alla prescrizione di immobilizzazione temporanea del rachide cervicale con collare cervicale e alla successiva necessità, come da prescrizione specialistica, di trattamenti riabilitativi.
L'attendibile trauma distrattivo del muscolo medio gluteo13 giustificherebbe
l'insorgenza di una sintomatologia algica acuta sin dall'immediatezza del trauma, che ha richiesto di osservare un periodo di scarico con ausili, nonché controlli clinici seriati, approfondimento strumentale di secondo livello (esame RMN del bacino, che ha escluso segni di lesioni ossee post traumatiche recenti) e successivi trattamenti riabilitativi per la ripresa del normale schema del passo. Tenendo conto della normale evoluzione clinica di lesioni analoghe a quelle patite dalla periziata, della diversa incidenza invalidante di tali lesioni, nel corso della loro naturale evoluzione, sull'efficienza psicofisica del soggetto con conseguente diverso grado di pregiudizio nello svolgimento degli atti ordinari dell'esistenza e considerando le risultanze della documentazione esaminata, è dato ritenere che nel caso concreto in esame risulta
pagina 4 di 9 giustificato il riconoscimento di un periodo di invalidità biologica temporanea delimitabile complessivamente nella durata di settantuno (71) giorni, nell'ambito dei quali risulta corretto distinguere: - un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 100% pari a giorni uno (1); - un periodo di invalidità temporanea biologica parziale al 75% pari a giorni dieci (10); - un periodo di invalidità temporanea biologica parziale al 50% pari a giorni trenta (30); - un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al 25% pari a giorni venti (30)…… Le risultanze emerse dalla disamina della documentazione prodotta in atti e dall'accertamento peritale eseguiti inducono a riconoscere la sussistenza in capo alla signora di postumi Parte_1 permanenti causalmente riconducibili alle lesioni patite nell'evento traumatico in esame, che – anche alla luce delle indicazioni di cui alla specifica Tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica, comprese tra 1 e 9 punti, e relative note introduttive concernenti i criteri applicativi di cui al Decreto del 3 luglio 2003
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003) e delle previsioni dei barèmes in uso sulla valutazione del danno biologico14 - giustificano il riconoscimento di un danno biologico permanente complessivamente quantificabile nella misura orientativa del 6% (sei per cento)…… In estrema sintesi, è dato ritenere che le “spese strettamente sanitarie” (ovvero le spese finalizzate alla diagnosi clinica e alla cura del quadro post traumatico verificatosi a causa dell'evento lesivo in esame) prodotte in atti, da ritenersi di importo congruo e giustificate dalle lesioni patite nell'incidente in esame, ammontano ad un totale di € 2.099,35…
Dalla pag. 47 e ss. della relazione, il CTU replica in maniera esaustiva e motivata ai rilievi espressi dalla CTP della compagnia dott.ssa Per_2
Le conclusioni del CTU, che traggono origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali per quel che riguarda le alterazioni morbose riscontrate, sono pienamente convincenti e devono, dunque, porsi a fondamento della decisione.
Il danno biologico per inabilità temporanea e permanente comprensivo del danno
“morale” va determinato come segue sulla base delle tabelle del danno biologico micropermanenti:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
pagina 5 di 9 Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 9.227,65
Invalidità temporanea totale € 55,24
Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 1.712,44
Danno morale (33,33%) € 3.646,33
TOTALE GENERALE: € 14.586,42
L'importo complessivamente risultante è congruo in considerazione della indiscussa efficienza lesiva dell'evento, del trauma subito, della mole di cure riabilitative e visite mediche documentate alle quali la danneggiata ha dovuto sottoporsi in conseguenza del sinistro, delle ripercussioni dell'evento sulla vita sociale e sul vissuto quotidiano di giovane donna.
madre dell'attrice, circa le conseguenze del sinistro, ha confermato Persona_3
le circostanze attoree capitolate ed è così provato che: a seguito del sinistro l'attrice è stata per 40 giorni ferma a letto;
in tale periodo ella non era autonoma nel mangiare e la madre la imboccava ai pasti;
nello stesso periodo di tempo, l'attrice non era autonoma nel lavarsi e nel vestirsi e la madre la aiutava a vestirsi, a lavarsi e a compiere gli spostamenti all'interno della casa;
l'attrice, nei successivi 3 mesi dopo l'incidente era impedita a guidare la macchina e veniva trasportata dai genitori;
ella veniva aiutata a pagina 6 di 9 salire in auto e si posizionava sul sedile anteriore destro, completamente reclinato;
nello stesso periodo l'attrice non manteneva la posizione seduta e solo dopo i primi 3 mesi dall'incidente iniziava limitati spostamenti in autonomia e per sedersi utilizzava una ciambella che posizionava sul sedile;
per i primi 6 mesi dopo il sinistro l'attrice emetteva grida di dolore quando si spostava o quando si sedeva;
l'attrice era iscritta al torneo regionale di Fiolet nella squadra di La Salle, torneo che si svolgeva da marzo a maggio di ogni anno, e nel marzo 2023 la medesima interrompeva la partecipazione agonistica;
dopo l'incidente l'attrice interrompeva definitivamente la propria attività sportiva di giocatrice di ella, all'epoca del sinistro, era iscritta al 3° anno del Per_4
CRIA, Servizi Socio Sanitari, che frequentava presso l'istituzione scolastica “Innocent
Manzetti” di Aosta al fine di conseguire la licenza media superiore con qualifica “IPR
Sociale”; nei tre mesi dopo l'incidente l'attrice attivava la procedura di formazione a distanza e in detto periodo non poteva sostenere esami e verifiche previste dal corso di studio, che poteva sostenere solo decorsi 3 mesi dall'incidente, contemporaneamente dedicandosi all'attività lavorativa.
all'epoca datrice di lavoro dell'attrice, ha confermato le Controparte_5
allegazioni e deduzioni istruttorie di quest'ultima, già peraltro documentate con l'atto di citazione, ed è quindi provato che: l'attrice era stata assunta in data 22.11.2022 con qualifica di apprendista parrucchiera;
ella percepiva mensilmente per la propria attività lavorativa la somma di € 850,00; dopo l'incidente, e per i successivi 3 mesi, l'attrice ha percepito unicamente l'assegno INPS di € 300 mensili;
a seguito dell'incidente ella ha dovuto interrompere definitivamente l'attività di parrucchiera perché aveva difficoltà a restare in piedi per molte ore.
Anche , amico dell'attrice, ha confermato le circostanze da questa Persona_5
dedotte, peraltro già documentate con la citazione, ed è quindi provato che: come ogni anno, per la festa di Sein Cachan, patrono di La Salle, con l'Associazione Sein Cachan, anche per l'anno 2023 l'attrice aveva partecipato alla organizzazione, attraverso l'agenzia di viaggi Nuovo Mondo Srl di Aosta, di un viaggio a Lisbona dal 5 all'8 maggio al costo di € 620,00 a persona;
l'attrice era iscritta quale partecipante al viaggio ed a seguito dell'incidente ella comunicava l'impossibilità di partecipare al viaggio ma aveva comunque corrisposto all'Agenzia di Viaggi il Nuovo Mondo Srl il prezzo convenuto di € 620,00.
pagina 7 di 9 Alla luce delle risultanze della CTU, dei documenti prodotti, della prova orale svolta il danno subito dall'attrice può essere liquidato come segue:
euro 14.586,42 per danno biologico comprensivo del danno morale;
euro 2.099,35 per spese mediche sostenute;
euro 1.500 per mancato guadagno in conseguenza della sospensione dell'attività di lavoro (importo determinato per difetto in relazione alla differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione per tre mesi e quanto corrisposto per indennità di malattia);
euro 8.000 costituente il valore dell'autoveicolo distrutto a seguito del sinistro (pagato euro 8.850 solo sette mesi prima dell'incidente, come da fattura prodotta con la citazione);
euro 400 costituente il costo (notorio nel quantum) di immatricolazione;
euro 120 costituente il costo del bollo pagato per l'auto distrutta;
euro 124 costituente il costo dell'assicurazione per il periodo non goduto a causa della distruzione dell'auto (premio annuale 496/12 moltiplicato per tre mesi, come da polizza prodotta con la citazione);
euro 620 costituente il costo sostenuto per “l'acquisto” della vacanza non goduta in conseguenza delle lesioni derivate dal sinistro (come da ricevuta dell'agenzia di viaggi prodotta con la citazione).
Per un totale di euro 27.449,77, da cui detrarre quanto corrisposto prima del giudizio
(euro 13.400) per un residuo credito di euro 14.049,77 a titolo di risarcimento danno.
I convenuti, in solido tra loro, devono essere dunque condannati al pagamento della somma capitale di euro 14.049,77, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal giorno dell'evento a quello della domanda e rivalutazione ed interessi nella misura dell'art 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo.
In ragione della sperequazione tra l'entità del risarcimento richiesto dall'attrice in citazione (euro 31.285,64) e l'entità del danno risarcibile accertato, si ritiene di operare una parziale compensazione delle spese per onorario, ponendosi i due terzi delle stesse a carico dei convenuti e compensando il restante terzo.
Per quanto concerne la richiesta attorea di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, conformemente agli assunti della Giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. II
n.2275/2006 e Cass civ sez. III 6422/20217 ed in ultimo Cass. Civ. sez. III
n.4306/2019), per cui se “…. strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, si da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella strettamente
pagina 8 di 9 processuale hanno, anch'esse, natura di prestazioni giudiziali, come la preventiva richiesta di risarcimento danni all'assicuratore….”, si ritiene che esse debbano essere riconosciute.
Le spese di lite per onorario sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5200,00 ad € 26000,00), tenuto conto delle questioni sia giuridiche sia di fatto affrontate, per le quattro fasi del giudizio e per la fase stragiudiziale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, salva la responsabilità solidale ex lege di tutte le parti del giudizio per il pagamento delle stesse nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno complessivo subito dall'attrice, che liquida in euro 14.049,77, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui in motivazione, già dedotto l'acconto versato dalla compagnia assicuratrice;
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione dei due terzi delle spese processuali e stragiudiziali per onorario sostenute dall'attrice, liquidate in complessivi €
4.708, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, C.P.A. ed IVA come per legge, oltre esborsi per contributo e marca per euro;
compensa il restante terzo delle spese per onorario;
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di C.T.U. liquidate in causa.
Aosta, 06.10.2025
Il Giudice
Dr. Maurizio D'Abrusco
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA in persona del dr. Maurizio D'Abrusco pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. RG. 46/2024 promossa da:
, nata ad [...] il [...], residente in [...], Fraz. Parte_1
Chabodey n. 46 C.F ed elettivamente domiciliata in Aosta, Via C.F._1
Festaz n. 29, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano SCIULLI
( , ), che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...]
CONVENUTO/contumace
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. CP_2 P.IVA_1 CP_3
(doc. 1), con sede in 38122 Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed
[...]
elettivamente domiciliata c/o in Trento, Via del Brennero n. 139 Controparte_4 presso l'Avv. Andrea Girardi (C.F. che, unitamente e C.F._3 disgiuntamente, all'Avv. Gabriella Cesari (C.F. ) la rappresenta C.F._4
e difende
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
Nel merito
Accertare e dichiarare la responsabilità in via esclusiva del Sig.
[...]
CP_1
pagina 1 di 9 , nella causazione del sinistro per cui è causa. CP_1
Per l'effetto, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare in via solidale il Sig.
, e la , in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempor, a risarcire i danni tutti biologici, patrimoniali e non patrimoniali, ingiustamente patiti da per i fatti di cui in narrativa, e Parte_1
per l'effetto condannare i convenuti in via solidale al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 31.285,64, ovvero della somma diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa.
In via istruttoria (omissis)
Per convenuta costituita:
- in via principale: rigettare le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- n via subordinata: dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto a parte attrice la somma già versata da ante causam in favore della sig.ra CP_2 Parte_1
pari a euro 13.400,00=;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge da versarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice agisce per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in
20.03.2023, allorquando, nel territorio del Comune di Villeneuve (AO), Fraz Trepont, verso le ore 17,10, nell'atto di entrare all'interno del veicolo Peugeot 208, tg EP942AL, di sua proprietà, regolarmente parcheggiato, veniva travolta dal veicolo Bmw 118D, tg
EJ079YX, assicurato presso , di proprietà e condotto da CP_2 Controparte_1
il quale, percorrendo la strada Statale con direzione Aosta/Courmayeur,
[...]
procedendo a velocità elevata, superava alcune vetture che lo precedevano per poi urtare un altro veicolo e così perdere il controllo del veicolo, tagliare la carreggiata, invadere la corsia opposta, attraversare l'aiuola di delimitazione, abbattere un palo di segnalazione pagina 2 di 9 ed infine investire la sig.ra che stava salendo in auto e che veniva così Parte_1
proiettata con la testa contro il volante e successivamente sbalzata fuori dall'auto.
I Carabinieri della Stazione di Morgex intervenivano sul luogo del sinistro, assumevano a sommarie informazioni le persone informate sui fatti, effettuavano i rilievi e redigevano rapporti, all'esito elevando sanzione nei confronti del per violazione CP_1
degli art. 6 co 4b e comma 14, 141 comma 2 e 11, 141 comma 3 e 8, 143 comma 11 del
CdS.
La dinamica del sinistro e la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo CP_1
Bmw, non sono in contestazione e risultano chiaramente evincibili da quanto accertato dai Carabinieri intervenuti.
La stessa compagnia assicurativa, nel costituirsi, ha allegato di non avere mai opposto alcunché in merito all'an e, quindi, all'accadimento e alle responsabilità del sinistro come accertate dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto.
Va solo rilevato che la compagnia, nel costituirsi, ha peraltro evidenziato, sulla scorta del verbale dei Carabinieri, che al momento dell'urto l'attrice non stava salendo in auto ma era già all'interno dell'abitacolo e doveva chiudere la portiera del mezzo. La questione è del tutto ininfluente nel presente giudizio e sulla stessa non occorre fare alcuna valutazione, considerato che la compagnia non ha dedotto un ipotetico “concorso di colpa” della danneggiata. Nel corso delle trattative stragiudiziali la compagnia ha viceversa sottolineato, in nota alla comunicazione del 16.11.2023 (doc. 23 attoreo), che la ferita lacero contusa del sopracciglio e la frattura dello zigomo sono stati determinati dall'assenza della cintura di sicurezza.
Prima del giudizio la compagnia di assicurazione aveva già corrisposto alla CP_2
danneggiata la somma di euro 13.400,00 ritenuta, però, da quest'ultima non sufficiente all'integrale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
In ogni caso, essendo pacifico l'an, si è proceduto a consulenza medico legale le cui conclusioni in punto danno biologico e spese mediche (per come risulta dalla relazione del consulente e dai relativi allegati) sarebbero state recepite dalla compagnia assicurativa per un accordo di conciliazione che, tuttavia, non ha avuto seguito in quanto parte attrice ha reclamato ulteriori voci di danno dedotte in causa, che la compagnia ha ritenuto non essere “provate”, per i seguenti importi e causali: euro 1.500 per mancato guadagno in conseguenza della sospensione dell'attività di lavoro;
pagina 3 di 9 euro 1.300, oltre accessori, quale compenso per l'assistenza stragiudiziale;
euro 8.000 costituente il valore dell'autoveicolo distrutto a seguito del sinistro;
euro 400 costituente il costo da sostenere per una nuova immatricolazione;
euro 120 costituente il costo del bollo pagato per l'auto distrutta;
euro 124 costituente il costo dell'assicurazione per il periodo non goduto a causa della distruzione dell'auto;
euro 620 costituente il costo sostenuto per “l'acquisto” della vacanza non goduta in conseguenza delle lesioni derivate dal sinistro;
euro 1.000 quale danno esistenziale per il mancato godimento della vacanza,
Per quanto concerne il quantum del danno biologico e delle spese mediche, il CTU nominato dott.ssa , con ampie e condivisibili motivazioni che, scevre Persona_1
da ogni vizio logico giuridico, debbono intendersi qui integralmente richiamate, ha concluso il proprio elaborato peritale sostenendo quanto segue:
…La ricostruzione documentale del caso induce a ritenere che le lesioni riportate dalla signora a causa del politrauma in esame, patito in data 20/03/2023, Parte_1
hanno cagionato un temporaneo peggioramento delle sue condizioni generali, rispetto a quelle antecedenti al trauma. Al riguardo si osserva che il trauma del massiccio facciale ha cagionato un ematoma periorbitario e la frattura dell'osso zigomatico sinistro, che ha richiesto controlli di chirurgia maxillo facciale, all'esito dei quali non è stata posta indicazione chirurgica. Il trauma minore del rachide ha indotto alla prescrizione di immobilizzazione temporanea del rachide cervicale con collare cervicale e alla successiva necessità, come da prescrizione specialistica, di trattamenti riabilitativi.
L'attendibile trauma distrattivo del muscolo medio gluteo13 giustificherebbe
l'insorgenza di una sintomatologia algica acuta sin dall'immediatezza del trauma, che ha richiesto di osservare un periodo di scarico con ausili, nonché controlli clinici seriati, approfondimento strumentale di secondo livello (esame RMN del bacino, che ha escluso segni di lesioni ossee post traumatiche recenti) e successivi trattamenti riabilitativi per la ripresa del normale schema del passo. Tenendo conto della normale evoluzione clinica di lesioni analoghe a quelle patite dalla periziata, della diversa incidenza invalidante di tali lesioni, nel corso della loro naturale evoluzione, sull'efficienza psicofisica del soggetto con conseguente diverso grado di pregiudizio nello svolgimento degli atti ordinari dell'esistenza e considerando le risultanze della documentazione esaminata, è dato ritenere che nel caso concreto in esame risulta
pagina 4 di 9 giustificato il riconoscimento di un periodo di invalidità biologica temporanea delimitabile complessivamente nella durata di settantuno (71) giorni, nell'ambito dei quali risulta corretto distinguere: - un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 100% pari a giorni uno (1); - un periodo di invalidità temporanea biologica parziale al 75% pari a giorni dieci (10); - un periodo di invalidità temporanea biologica parziale al 50% pari a giorni trenta (30); - un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al 25% pari a giorni venti (30)…… Le risultanze emerse dalla disamina della documentazione prodotta in atti e dall'accertamento peritale eseguiti inducono a riconoscere la sussistenza in capo alla signora di postumi Parte_1 permanenti causalmente riconducibili alle lesioni patite nell'evento traumatico in esame, che – anche alla luce delle indicazioni di cui alla specifica Tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica, comprese tra 1 e 9 punti, e relative note introduttive concernenti i criteri applicativi di cui al Decreto del 3 luglio 2003
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003) e delle previsioni dei barèmes in uso sulla valutazione del danno biologico14 - giustificano il riconoscimento di un danno biologico permanente complessivamente quantificabile nella misura orientativa del 6% (sei per cento)…… In estrema sintesi, è dato ritenere che le “spese strettamente sanitarie” (ovvero le spese finalizzate alla diagnosi clinica e alla cura del quadro post traumatico verificatosi a causa dell'evento lesivo in esame) prodotte in atti, da ritenersi di importo congruo e giustificate dalle lesioni patite nell'incidente in esame, ammontano ad un totale di € 2.099,35…
Dalla pag. 47 e ss. della relazione, il CTU replica in maniera esaustiva e motivata ai rilievi espressi dalla CTP della compagnia dott.ssa Per_2
Le conclusioni del CTU, che traggono origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali per quel che riguarda le alterazioni morbose riscontrate, sono pienamente convincenti e devono, dunque, porsi a fondamento della decisione.
Il danno biologico per inabilità temporanea e permanente comprensivo del danno
“morale” va determinato come segue sulla base delle tabelle del danno biologico micropermanenti:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 19 anni
pagina 5 di 9 Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 9.227,65
Invalidità temporanea totale € 55,24
Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 1.712,44
Danno morale (33,33%) € 3.646,33
TOTALE GENERALE: € 14.586,42
L'importo complessivamente risultante è congruo in considerazione della indiscussa efficienza lesiva dell'evento, del trauma subito, della mole di cure riabilitative e visite mediche documentate alle quali la danneggiata ha dovuto sottoporsi in conseguenza del sinistro, delle ripercussioni dell'evento sulla vita sociale e sul vissuto quotidiano di giovane donna.
madre dell'attrice, circa le conseguenze del sinistro, ha confermato Persona_3
le circostanze attoree capitolate ed è così provato che: a seguito del sinistro l'attrice è stata per 40 giorni ferma a letto;
in tale periodo ella non era autonoma nel mangiare e la madre la imboccava ai pasti;
nello stesso periodo di tempo, l'attrice non era autonoma nel lavarsi e nel vestirsi e la madre la aiutava a vestirsi, a lavarsi e a compiere gli spostamenti all'interno della casa;
l'attrice, nei successivi 3 mesi dopo l'incidente era impedita a guidare la macchina e veniva trasportata dai genitori;
ella veniva aiutata a pagina 6 di 9 salire in auto e si posizionava sul sedile anteriore destro, completamente reclinato;
nello stesso periodo l'attrice non manteneva la posizione seduta e solo dopo i primi 3 mesi dall'incidente iniziava limitati spostamenti in autonomia e per sedersi utilizzava una ciambella che posizionava sul sedile;
per i primi 6 mesi dopo il sinistro l'attrice emetteva grida di dolore quando si spostava o quando si sedeva;
l'attrice era iscritta al torneo regionale di Fiolet nella squadra di La Salle, torneo che si svolgeva da marzo a maggio di ogni anno, e nel marzo 2023 la medesima interrompeva la partecipazione agonistica;
dopo l'incidente l'attrice interrompeva definitivamente la propria attività sportiva di giocatrice di ella, all'epoca del sinistro, era iscritta al 3° anno del Per_4
CRIA, Servizi Socio Sanitari, che frequentava presso l'istituzione scolastica “Innocent
Manzetti” di Aosta al fine di conseguire la licenza media superiore con qualifica “IPR
Sociale”; nei tre mesi dopo l'incidente l'attrice attivava la procedura di formazione a distanza e in detto periodo non poteva sostenere esami e verifiche previste dal corso di studio, che poteva sostenere solo decorsi 3 mesi dall'incidente, contemporaneamente dedicandosi all'attività lavorativa.
all'epoca datrice di lavoro dell'attrice, ha confermato le Controparte_5
allegazioni e deduzioni istruttorie di quest'ultima, già peraltro documentate con l'atto di citazione, ed è quindi provato che: l'attrice era stata assunta in data 22.11.2022 con qualifica di apprendista parrucchiera;
ella percepiva mensilmente per la propria attività lavorativa la somma di € 850,00; dopo l'incidente, e per i successivi 3 mesi, l'attrice ha percepito unicamente l'assegno INPS di € 300 mensili;
a seguito dell'incidente ella ha dovuto interrompere definitivamente l'attività di parrucchiera perché aveva difficoltà a restare in piedi per molte ore.
Anche , amico dell'attrice, ha confermato le circostanze da questa Persona_5
dedotte, peraltro già documentate con la citazione, ed è quindi provato che: come ogni anno, per la festa di Sein Cachan, patrono di La Salle, con l'Associazione Sein Cachan, anche per l'anno 2023 l'attrice aveva partecipato alla organizzazione, attraverso l'agenzia di viaggi Nuovo Mondo Srl di Aosta, di un viaggio a Lisbona dal 5 all'8 maggio al costo di € 620,00 a persona;
l'attrice era iscritta quale partecipante al viaggio ed a seguito dell'incidente ella comunicava l'impossibilità di partecipare al viaggio ma aveva comunque corrisposto all'Agenzia di Viaggi il Nuovo Mondo Srl il prezzo convenuto di € 620,00.
pagina 7 di 9 Alla luce delle risultanze della CTU, dei documenti prodotti, della prova orale svolta il danno subito dall'attrice può essere liquidato come segue:
euro 14.586,42 per danno biologico comprensivo del danno morale;
euro 2.099,35 per spese mediche sostenute;
euro 1.500 per mancato guadagno in conseguenza della sospensione dell'attività di lavoro (importo determinato per difetto in relazione alla differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione per tre mesi e quanto corrisposto per indennità di malattia);
euro 8.000 costituente il valore dell'autoveicolo distrutto a seguito del sinistro (pagato euro 8.850 solo sette mesi prima dell'incidente, come da fattura prodotta con la citazione);
euro 400 costituente il costo (notorio nel quantum) di immatricolazione;
euro 120 costituente il costo del bollo pagato per l'auto distrutta;
euro 124 costituente il costo dell'assicurazione per il periodo non goduto a causa della distruzione dell'auto (premio annuale 496/12 moltiplicato per tre mesi, come da polizza prodotta con la citazione);
euro 620 costituente il costo sostenuto per “l'acquisto” della vacanza non goduta in conseguenza delle lesioni derivate dal sinistro (come da ricevuta dell'agenzia di viaggi prodotta con la citazione).
Per un totale di euro 27.449,77, da cui detrarre quanto corrisposto prima del giudizio
(euro 13.400) per un residuo credito di euro 14.049,77 a titolo di risarcimento danno.
I convenuti, in solido tra loro, devono essere dunque condannati al pagamento della somma capitale di euro 14.049,77, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal giorno dell'evento a quello della domanda e rivalutazione ed interessi nella misura dell'art 1284 comma 4 c.c. dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo.
In ragione della sperequazione tra l'entità del risarcimento richiesto dall'attrice in citazione (euro 31.285,64) e l'entità del danno risarcibile accertato, si ritiene di operare una parziale compensazione delle spese per onorario, ponendosi i due terzi delle stesse a carico dei convenuti e compensando il restante terzo.
Per quanto concerne la richiesta attorea di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, conformemente agli assunti della Giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. II
n.2275/2006 e Cass civ sez. III 6422/20217 ed in ultimo Cass. Civ. sez. III
n.4306/2019), per cui se “…. strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, si da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella strettamente
pagina 8 di 9 processuale hanno, anch'esse, natura di prestazioni giudiziali, come la preventiva richiesta di risarcimento danni all'assicuratore….”, si ritiene che esse debbano essere riconosciute.
Le spese di lite per onorario sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5200,00 ad € 26000,00), tenuto conto delle questioni sia giuridiche sia di fatto affrontate, per le quattro fasi del giudizio e per la fase stragiudiziale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, salva la responsabilità solidale ex lege di tutte le parti del giudizio per il pagamento delle stesse nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno complessivo subito dall'attrice, che liquida in euro 14.049,77, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui in motivazione, già dedotto l'acconto versato dalla compagnia assicuratrice;
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione dei due terzi delle spese processuali e stragiudiziali per onorario sostenute dall'attrice, liquidate in complessivi €
4.708, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, C.P.A. ed IVA come per legge, oltre esborsi per contributo e marca per euro;
compensa il restante terzo delle spese per onorario;
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di C.T.U. liquidate in causa.
Aosta, 06.10.2025
Il Giudice
Dr. Maurizio D'Abrusco
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