Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs 150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'opposizione n.: N. R.G. 421/2025 r.g. vertente fra:
(cf: ), avvocata, in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: ), non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE OPPOSTA
*
Oggi 07/05/2025, alle ore 12,40 dinanzi al Presidente ff della 3^ Sezione Civile Carlo Breggia
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Petrelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte opponente, l'Avv. Del Greco Barbara in sostituzione dell'Avv. Parte_1
[...] parte opposta, nessuno compare.
Il Presidente dichiara la contumacia del . CP_1
L'avv. Del Greco insiste nelle sue richieste.
Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
Il presidente si ritira in camera di consiglio e, rientrato, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 421/2025
pagina 1 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Presidente f.f. della sezione, ha emesso, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs
150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g. 421/2025 promossa da:
(cf: ), avvocata, in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE OPPOSTA
avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Firenze, I sezione penale, e pubblicata il 13.2.2025 nel processo nn. 2994/2019 rga, 6993/2014 rgnr.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, emesso il 13.02.25 dalla I Sez. Penale – Corte d'Appello di Firenze, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore del sottoscritto difensore l'ulteriore importo di € 579,00 (già comprensivo della maggiorazione del 15%) oltre CPA o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito della espletanda istruttoria, nei limiti di € 1.100,00, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. L'Avv. ricorre in opposizione avverso il decreto indicato in epigrafe, Parte_1 lamentando che le sia stato liquidato il compenso per la difesa di ufficio di ai CP_2 sensi dell'art. 117 d.P.R. 115/2002, sull'erroneo presupposto che l'imputato fosse, in via di fatto, irreperibile;
mentre ella aveva chiesto la liquidazione ai sensi dell'art. 116 d.P.R.
115/2002, poiché, come aveva documentato, era stata in grado di rintracciare il di CP_2 tentare il recupero coattivo del credito, senza però riuscirvi;
con la conseguenza negativa per lei di non vedersi riconosciuto il rimborso dei costi affrontati per tentare di recuperare il credito professionale maturato.
2. Il , ritualmente evocato, non si è costituito ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
3. L'opposizione è fondata.
3.1 È documentato che l'Avv. ha chiesto e ottenuto contro Pt_1 CP_2 decreto ingiuntivo 1276/2023 del GdP di Lucca, la cui notificazione è stata compiuta a mezzo posta, con consegna a mani del debitore (doc. 7), presso la sua residenza di . Parte_2
In difetto di pagamento spontaneo, l'Avv. ha notificato precetto e ha richiesto Pt_1 pignoramento che l'Ufficiale giudiziario ha tentato, invano, nelle date del 25.1.2024 e
30.1.2024 (doc. 9), poiché, pur avendo individuato il domicilio del , non gli è stato CP_2 aperto, né ha potuto svolgere altri tentativi, in mancanza di mezzi e di personale.
I costi della procedura di recupero del credito sono stati inseriti e documentati assieme alla richiesta di liquidazione (doc. 1).
3.2 Non può dunque condividersi quanto si legge nel decreto di liquidazione, ossia che la richiedente avesse dedotto di non essere riuscita a rintracciare il . CP_2
3.3 Quanto ai costi per il tentativo di recupero del credito, non può che essere ribadito, come già in precedenti analoghe pronunce, che l'art. 116 d.P.R., nella costante interpretazione della S.C. (da ultimo Cass. sez. 2^ civ. ord. 26.2.2024 n. 5041, che estende il rimborso anche ai costi dell'eventuale di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'imputato contro l'avvocato di ufficio, “… perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente
pagina 3 di 5 e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato.”), dà diritto al difensore di ufficio al rimborso da parte dello Stato.
3.4 Il quantum va determinato così come richiesto, ossia in € 380,00 per compensi liquidato con l'ingiunzione, € 142,00 per il precetto, € 57,00 per il rimborso forfettario di spese generali, in tutto € 579,00, da maggiorarsi, secondo richiesta, di c.a.p.-
3.5 Le spese del presente giudizio sono a carico del , secondo soccombenza. CP_1
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, valore di causa pari alla somma qui riconosciuta, oggetto della opposizione.
Va esclusa la fase 3, perché in concreto non svolta;
e i parametri medi vanno dimezzati, per la particolare semplicità del caso, in concreto accentuata dalla contumacia dell'opposto.
Pertanto: € 71,00 fase 1, € 71,00 fase 2 ed € 105,00 per la fase 4, in tutto € 247,00, oltre accessori di legge, nonché oltre al rimborso delle spese vive per € 43,00 (c.u. e bollo).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Firenze, I Controparte_1 sezione penale, pubblicato e comunicato il 13.2.2025 nel processo nn. 2994/2019 rga,
6993/2014 rgnr, liquida in suo favore l'ulteriore somma di € 579,00, oltre c.a.p., con facoltà dell'Erario di recuperarla in danno di;
CP_2
2. condanna il a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 290,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 247,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 07/05/2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
pagina 4 di 5 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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