Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE Il giorno 02/0472025 nella sezione civile del Tribunale di Potenza dinanzi al Giudice Dott. Bernadina Massari è trattata la causa TRA
RICORRENTE Parte_1
E
RESISTENTE Controparte_1
E' presente per il Dott. Giorgio Garofalo il quale si riporta agli atti Controparte_2
e chiede che la causa venga decisa . E' presente l Avv Rosa Miraglia in sostituzione dell Avv Rosanna Faraone la quale fa presente che la collega è stata sollevata dall ' incarico come da revoca depositata del fascicolo di causa . Da informazioni ufficiose, sembrerebbe che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese e che tale evento è ostativo a qualunque possibilità di informare e/o interloquire. Per tanto allo stato non vi è alcuna facoltà difensiva o decisionale in capo al procuratore revocato e non sostituito. All' esito il giudice del Tribunale di Potenza sezione civile Dott. Bernardina Massari esaminati della causa Num1365/14 R.G.lette le conclusioni delle parti decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente.
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1365/2014 opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art 22 e ss Ln689/1981,vertente ,
TRA
con sede legale in potenza alla via Livorno N 54 in persona Parte_2
dell'amministratore unico residente in [...]
Procuratore Avv Rosanna Faraone con studio sito in Baragiano alla via Appia 289, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazione e gli avvisi di cancelleria.
RICORRENTE
CONTRO
,in persona del Dirigente p.t.Dott .Ing Controparte_4 Controparte_5
che elegge domicilio c/o il proprio ufficio sito in Potenza alla via Isca del Pioppo N 41 rappresentato e difeso ai sensi dell'art 23 IV comma legge 689/81 dal Dott CP_6
responsabile unità operativa affari legali e contenzioso)in virtù della delega conferita con la sottoscrizione del presente atto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art 22 e ss Ln 689/1981.
FATTO
Con ricorso depositato il 08.05.2014 la nella persona Parte_2
dell'amministratore unico Sig. impugnava l'ordinanza ingiunzione 53/2014 Controparte_3
del 28 Febbraio 2014 prot.N 4465 con la quale si diffidava la stessa. al pagamento in solido della sanzione amministrativa di euro 5.400.00 per i lavoratore e Controparte_7 CP_8
domandandone l'annullamento .La Signora chiedeva di essere ascoltata CP_3
personalmente nonché chiedeva l'audizione dei Sig. e In data Testimone_1 Controparte_9 19.03.2014 presentava ricorso avverso il su detto provvedimento dinanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro della Basilicata .In data 09.04.2014 veniva notificata la decisione del
Comitato Regionale per i rapporti di lavoro della Basilicata prot.1212 cn il quale veniva respinto il ricorso. Sentito il Sig ,lo stesso riferiva di lavorare anche il Sabato ( in spregio Controparte_7
al contratto che prevedeva dal Lunedì al Venerdì) non potendo svolgere tutte le ore previste dal
LUL nelle giornate contrattualmente previste e ,quindi recuperava il Sabato. Per quanto riguarda il Sig in una lingua poco comprensibile lo stesso dichiarava di “ aver supplicato di Pt_3
lavorare perché bisognoso e di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che si riservava di presentare. Si costituisce la Direzione Territoriale del Lavoro rappresentando che le
Ispettrici Dott. sse e ffettuavano un accesso ispettivo nel panificio alla Per_1 Per_2
presenza della titolare Sig.ra trovando a lavorare tre persone tutte in abiti Controparte_3
di lavoro e acquisivano le loro dichiarazioni. Alla presenza del titolare veniva rilasciato verbale di ispezione allo scopo di ottenere la documentazione atta al controllo e dal successivo esame risultavano violazioni di legge riferite al lavoratore al lavoratore MO.AL .Violazioni CP_7
venivano contestate alla e alla Ditta con atto del 13.08.2013 notificato il CP_3
22.08.2013.L'amministrazione rifacendosi al verbale di accertamento e alle dichiarazioni dei lavoratori chiede il rigetto del ricorso. La causa assegnata alla sezione civile segue il rito lavoro viene, rinviata per discussione all'udienza del 19.02.2020 attesa la reiterata assenza degli ammessi testi mai escussi .La causa subisce molti rinvii per la discussione, all'udienza del
13.12.2023 l'Avv Faraone rappresenta che vi è stata revoca del mandato da parte della propria assistita .L'onere probatorio a carico di parte ricorrente ,non sembra essere stato dalla stessa mai ottemperato atteso che i testi richiesti e ammessi non si sono mai presentati, che i documenti di regolare soggiorno del Sig. che lo stesso in fase di audizione degli CP_8
Ispettori dichiarava di presentare non risultano agli atti, la stessa dichiarazione del Sig. CP_7
di lavorare anche il sabato per recuperare ore di lavoro non risulta in alcun modo provato da parte ricorrente. Nessun dato agli atti è idoneo a smentire le risultanze dei dati acquisiti dagli
Ispettori.
PQM
Il Tribunale di Potenza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
[... ogni altra eccezione e deduzione disattesa così provvede: Rigetta il ricorso presentato da in persona dell'amministratore unico Parte_1 CP_3
con conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
[...]
Spese compensate
Così deciso in Potenza.02.04.2025