Sentenza 10 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/01/2023, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2023
N. 00204/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03791/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3791 del 2022, proposto da
Michele Liguori, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza:
- al giudicato formatosi sul decreto depositato il 19/04/2019 n. cronol. 1026/2019, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, nella parte recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali in favore dell’avv. Michele Liguori, difensore dell’attore nel giudizio con le stesse definiti, nei quali si era dichiarato attributario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente premette:
- di aver ottenuto – in qualità di avvocato difensore - dalla Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, la decisione depositata il 19/04/2019 n. cronol. 1026/2019, nei confronti del Ministero della Giustizia, con cui ha con cui ha anche condannato l’amministrazione al pagamento delle relative spese giudiziali, disponendone l’attribuzione in favore di esso ricorrente (quantificate, rispettivamente, in euro 477,00, oltre spese generali ed oneri di legge);
- che avverso la suddetta decisione non è stato interposto alcun gravame e risulta documentata la notificazione in forma esecutiva al Ministero resistente;
- per ottenere l’adempimento ha notificato il titolo in forma esecutiva ed è elasso il termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996; è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell’art. 5 sexies L. 24/3/2001 n. 89, con lettera raccomandata a mezzo pec del 22/5/2017;
- che l’Amministrazione ministeriale non ha effettuato il pagamento del dovuto.
1.2. Chiede, quindi, al presente T.A.R. di disporre l’esecuzione integrale della decisione in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione intimata, previa irrogazione delle astreintes.
1.3. Stante la costituzione dell’amministrazione ministeriale intimata, all’udienza camerale del 9 gennaio 2023 è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi indicati.
2.1. Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
In tal senso l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU., n. 12533/2001).
Infine è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della Legge n.89/2001 (come introdotto dalla Legge n. 208/2015 - cd. Legge di stabilità 2016), la quale costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria.
3. La domanda di parte ricorrente va pertanto accolta e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto all’odierna parte ricorrente nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.
4. In conclusione, richiamate le suesposte considerazioni, deve essere ribadito l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme ivi liquidate.
L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
4.1 In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della Legge n. 89/2001, così come inserito dall’art.1, comma 777, lett. l), della Legge n. 208/2015.
5. Infine deve condannarsi la medesima amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario e con liquidazione contenuta nel dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso, nonché della circostanza che per il medesimo titolo è proponibile ricorso per ottemperanza e liquidazione di spese processuali da parte dell’originario attore del giudizio instaurato in sede civile.
5.1. Non si ravvisano specifiche ragioni per accogliere la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti, né per liquidare alcuna somma ai sensi dell’art. 26 c.p.a. (e 96 c.p.c.), attesa la notoria difficoltà degli uffici ad evadere le richieste di liquidazione delle somme per riparazione da eccessiva durata del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio in epigrafe meglio specificato, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’Amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 200,00 (duecento/00), di cui 30 euro per spese vive, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michele Buonauro, Presidente FF, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michele Buonauro |
IL SEGRETARIO