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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4404/2024 cui è stata riunita quella di ATP R.G. n. 5943/2022 vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rapp.ta e difesa dal sottoscritto Avv. Parte_1
Salvatore Castiello ed elett.te domiciliata in Capodrise (CE) alla Via F.lli Rosselli n. 1, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca
Cuzzupoli e Davide Catalano, ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver inoltrato domanda per il riconoscimento del beneficio della pensione ex art. 2 l. 222/1984 o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 l. 222/84. In conseguenza del diniego in sede amministrativa, ha dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n.
5943/2022 R.G.) e che tuttavia il nominato CTU non la riconosceva invalida ai fini del
1 riconoscimento del beneficio richiesto. Pertanto, previo tempestivo dissenso, ha contestato le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta. In particolare, ha lamentato che il CTU non ha correttamente valutato l'incidenza di talune patologie, benché documentate, sulla propria capacità, in ragione dell'attività lavorativa svolta.
Costituitosi il contraddittorio, l' si è opposto alla domanda eccependone con varie CP_1 argomentazioni la inammissibilità del ricorso nonché nel merito l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 5943/2022, la causa
è stata rinviata ai fini della valutazione delle istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente. All'esito, ritenuta l'insussistenza di ragioni per procedere al rinnovo delle operazioni peritali, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10 giugno 2025.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 18.4.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 18.5.2024. Il ricorso è stato depositato il giorno 17.6.2024.
Tanto premesso, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, osserva il giudicante che le censure mosse alla consulenza depositata in fase di ATP, pur integrando il requisito della specificità dei motivi di opposizione, sono destituite di fondamento.
2 Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che l'erronea valutazione della patologia ortopedica e di quella neurologica, come risultanti dalla certificazione in atti proveniente da struttura sanitaria pubblica, certamente incidenti sulla capacità lavorativa specifica della ricorrente, attesa la natura dell'attività lavorativa svolta.
In realtà, la consulente ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel presente ricorso ed ha considerato e valutato compiutamente tali patologie tenendo conto della capacità di lavoro specifica.
Infatti, va rilevato che la CTU ha formulato la seguente diagnosi: “Artrosi pluridistrettuale prevalente al rachide. Cardiopatia ipertensiva. Sindrome ansioso depressiva reattiva con spunti fobici. Bronchite cronica asmatica. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale.”. Ha quindi preso considerazione sia l'artrosi polidistrettuale sia la sindrome depressiva.
Ha poi evidenziato che allo stato dell'obiettività clinica l'incidenza dell'artrosi è di grado lieve – moderato, in quanto le limitazioni funzionali caratterizzanti i vari distretti articolari interessati sono lievi, non impedendo alla ricorrente la deambulazione ed i passaggi posturali.
L'ausiliario, in risposta alle osservazioni formulate dalla ricorrente e dirette ad una rivalutazione della gravità della patologia, ha altresì motivato in modo puntuale e logico in relazione alla condizione patologica della ricorrente riscontrata a settembre 2023 in sede di visita peritale e alla difformità di valutazione rispetto al certificato del 14 marzo 2023 dell' . Controparte_2
Peraltro, va precisato che la condizione di totale inabilità ed incapacità di deambulare non risulta supportata da alcun recente referto specialistico (quello in atti è risalente al 2016) e nessuna ulteriore documentazione sanitaria in atti induce la scrivente a formulare un giudizio difforme a quello del CTU e quindi a ritenere permanente e consistente la descritta impossibilità a deambulare della ricorrente in autonomia, senza appoggio.
Quanto alla sindrome depressiva, analogamente, l'ausiliario ha escluso una rilevante incidenza della stessa in ragione dell'assenza di una considerevole storia clinica e della necessità di una terapia e dell'assenza in sede di visita di sintomi obiettivi, ulteriori a quelli indicati nell'elaborato peritale come umore deflesso.
Peraltro, alla luce di quanto condivisibilmente osservato dall'ausiliario in sede di risposta alle osservazioni, il solo giudizio contenuto nella documentazione medica in atti con
3 riguardo alle ADL e IADL, in assenza degli esiti di tali test, appare insufficiente ed inidoneo a sconfessare gli esiti dell'esame peritale.
A questo punto occorre osservare che nella valutazione cui è chiamato il giudice nell'indagare la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ex L.
222/84 assume importanza fondamentale la capacità lavorativa conservata dall'istante nelle occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Invero, la nozione di invalidità pensionabile ex L. 222/84 è ancorata alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato.
Ai fini dell'accertamento della detta invalidità è dunque necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto, tenendo conto della età e della formazione professionale, in modo da valutare la sua possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse che costituiscano una naturale estrinsecazione delle sue attitudini, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento dell'organismo per essere sproporzionati alla residua efficienza fisiopsichica (cfr. Cass. n. 1186/2016, Ord.
6443/2017, 15265/2007).
Il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle capacità del soggetto e da una valutazione critica e caso per caso.
Dunque, allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione in atti non è emersa la sussistenza di un grado di invalidità sufficiente a riconoscere quantomeno un'invalidità inferiore a due terzi ai fini dell'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, le considerazioni espresse dal consulente appaiono adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici.
Sicché deve osservarsi come parte ricorrente, in realtà, non adduca argomentazioni tali da indurre il giudicante a dubitare della valutazione medico – legale compiuta dal CTU ma, al contrario, ritiene si debba giungere in concreto a conclusioni diverse.
Il CTU, dunque, ha ben precisato le motivazioni che lo hanno indotto ad escludere la sussistenza del requisito sanitario oggetto della domanda attorea.
Le censure reiterate dalla difesa dell'istante si sostanziano nel mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU.
Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo nel presente giudizio, ove – si ribadisce - rilevano invece eventuali errori e/o omissioni del consulente tecnico che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai
4 quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le contestazioni di cui al ricorso introduttivo si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
L'elaborato appare non suscettibile di censure e pertanto non si ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti.
D'altra parte, va sottolineato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Corte di
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Pertanto, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni del consulente inficianti gli esiti della valutazione, la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11.6.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4404/2024 cui è stata riunita quella di ATP R.G. n. 5943/2022 vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rapp.ta e difesa dal sottoscritto Avv. Parte_1
Salvatore Castiello ed elett.te domiciliata in Capodrise (CE) alla Via F.lli Rosselli n. 1, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca
Cuzzupoli e Davide Catalano, ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver inoltrato domanda per il riconoscimento del beneficio della pensione ex art. 2 l. 222/1984 o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 l. 222/84. In conseguenza del diniego in sede amministrativa, ha dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n.
5943/2022 R.G.) e che tuttavia il nominato CTU non la riconosceva invalida ai fini del
1 riconoscimento del beneficio richiesto. Pertanto, previo tempestivo dissenso, ha contestato le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta. In particolare, ha lamentato che il CTU non ha correttamente valutato l'incidenza di talune patologie, benché documentate, sulla propria capacità, in ragione dell'attività lavorativa svolta.
Costituitosi il contraddittorio, l' si è opposto alla domanda eccependone con varie CP_1 argomentazioni la inammissibilità del ricorso nonché nel merito l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 5943/2022, la causa
è stata rinviata ai fini della valutazione delle istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente. All'esito, ritenuta l'insussistenza di ragioni per procedere al rinnovo delle operazioni peritali, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10 giugno 2025.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 18.4.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 18.5.2024. Il ricorso è stato depositato il giorno 17.6.2024.
Tanto premesso, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, osserva il giudicante che le censure mosse alla consulenza depositata in fase di ATP, pur integrando il requisito della specificità dei motivi di opposizione, sono destituite di fondamento.
2 Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che l'erronea valutazione della patologia ortopedica e di quella neurologica, come risultanti dalla certificazione in atti proveniente da struttura sanitaria pubblica, certamente incidenti sulla capacità lavorativa specifica della ricorrente, attesa la natura dell'attività lavorativa svolta.
In realtà, la consulente ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel presente ricorso ed ha considerato e valutato compiutamente tali patologie tenendo conto della capacità di lavoro specifica.
Infatti, va rilevato che la CTU ha formulato la seguente diagnosi: “Artrosi pluridistrettuale prevalente al rachide. Cardiopatia ipertensiva. Sindrome ansioso depressiva reattiva con spunti fobici. Bronchite cronica asmatica. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale.”. Ha quindi preso considerazione sia l'artrosi polidistrettuale sia la sindrome depressiva.
Ha poi evidenziato che allo stato dell'obiettività clinica l'incidenza dell'artrosi è di grado lieve – moderato, in quanto le limitazioni funzionali caratterizzanti i vari distretti articolari interessati sono lievi, non impedendo alla ricorrente la deambulazione ed i passaggi posturali.
L'ausiliario, in risposta alle osservazioni formulate dalla ricorrente e dirette ad una rivalutazione della gravità della patologia, ha altresì motivato in modo puntuale e logico in relazione alla condizione patologica della ricorrente riscontrata a settembre 2023 in sede di visita peritale e alla difformità di valutazione rispetto al certificato del 14 marzo 2023 dell' . Controparte_2
Peraltro, va precisato che la condizione di totale inabilità ed incapacità di deambulare non risulta supportata da alcun recente referto specialistico (quello in atti è risalente al 2016) e nessuna ulteriore documentazione sanitaria in atti induce la scrivente a formulare un giudizio difforme a quello del CTU e quindi a ritenere permanente e consistente la descritta impossibilità a deambulare della ricorrente in autonomia, senza appoggio.
Quanto alla sindrome depressiva, analogamente, l'ausiliario ha escluso una rilevante incidenza della stessa in ragione dell'assenza di una considerevole storia clinica e della necessità di una terapia e dell'assenza in sede di visita di sintomi obiettivi, ulteriori a quelli indicati nell'elaborato peritale come umore deflesso.
Peraltro, alla luce di quanto condivisibilmente osservato dall'ausiliario in sede di risposta alle osservazioni, il solo giudizio contenuto nella documentazione medica in atti con
3 riguardo alle ADL e IADL, in assenza degli esiti di tali test, appare insufficiente ed inidoneo a sconfessare gli esiti dell'esame peritale.
A questo punto occorre osservare che nella valutazione cui è chiamato il giudice nell'indagare la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ex L.
222/84 assume importanza fondamentale la capacità lavorativa conservata dall'istante nelle occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Invero, la nozione di invalidità pensionabile ex L. 222/84 è ancorata alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato.
Ai fini dell'accertamento della detta invalidità è dunque necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto, tenendo conto della età e della formazione professionale, in modo da valutare la sua possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse che costituiscano una naturale estrinsecazione delle sue attitudini, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento dell'organismo per essere sproporzionati alla residua efficienza fisiopsichica (cfr. Cass. n. 1186/2016, Ord.
6443/2017, 15265/2007).
Il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle capacità del soggetto e da una valutazione critica e caso per caso.
Dunque, allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione in atti non è emersa la sussistenza di un grado di invalidità sufficiente a riconoscere quantomeno un'invalidità inferiore a due terzi ai fini dell'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, le considerazioni espresse dal consulente appaiono adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici.
Sicché deve osservarsi come parte ricorrente, in realtà, non adduca argomentazioni tali da indurre il giudicante a dubitare della valutazione medico – legale compiuta dal CTU ma, al contrario, ritiene si debba giungere in concreto a conclusioni diverse.
Il CTU, dunque, ha ben precisato le motivazioni che lo hanno indotto ad escludere la sussistenza del requisito sanitario oggetto della domanda attorea.
Le censure reiterate dalla difesa dell'istante si sostanziano nel mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU.
Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo nel presente giudizio, ove – si ribadisce - rilevano invece eventuali errori e/o omissioni del consulente tecnico che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai
4 quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le contestazioni di cui al ricorso introduttivo si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
L'elaborato appare non suscettibile di censure e pertanto non si ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti.
D'altra parte, va sottolineato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Corte di
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Pertanto, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni del consulente inficianti gli esiti della valutazione, la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11.6.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
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