Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza dell'8.5.2025, promossa da: rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte 1
Fistetti
Ricorrente
CONTRO
CP_1, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R.
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi infortuni
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.5.2023, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver subìto, in data 12.4.2019, un infortunio a seguito di una caduta accidentale verificatasi nel corso dell'espletamento dell'attività lavorativa.
Rappresentava che CP_1 aveva accertato la sussistenza di “esiti anatomici a lieve incidenza funzionale di frattura del malleolo peroneale dx”, riconoscendo un grado di menomazione dell'integrità fisica pari al 3%.
Ritenuta l'erroneità di siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertata l'esistenza di postumi pari al 7% o pari alla maggiore o minore percentuale risultante in corso di causa e che, conseguentemente, l' CP_2 fosse condannato al pagamento del dovuto.
Si costituiva in giudizio l' CP_1, che nel richiamare gli accertamenti effettuati in via
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amministrativa contestava gli avversi assunti. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Non essendo in contestazione l'esistenza dell'infortunio indicato in ricorso e la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (avendo CP_1 riconosciuto una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 3%), è stata disposta
CTU medico legale al fine di quantificare i postumi subiti dall'istante a causa della predetta patologia.
Ebbene, il CTU dott. Per 1 specialista in ortopedia - all'esito di una approfondito esame della documentazione medica in atti e sulla scorta dell'obiettività clinica riscontrata in occasione della visita peritale - ha quantificato nella misura del 4% il danno biologico residuato all'istante a causa dell'infortunio verificatosi in data
124.2019, tenuto conto della “riduzione di un quarto della flesso estensione dolente", del "modesto dolore palpatorio sul malleolo peroneale" e dell' “impercettibile zoppia a destra".
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed una rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti - non inoltrate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al limite di legge, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto dei rilievi formulati all'odierna udienza, le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame, si compensano integralmente.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP_1 così provvede: rigetta il ricorso;
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP 1; compensa le spese di lite.
Brindisi, 8.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere